§ 4.1.125 - L.R. 7 giugno 2021, n. 22.
Norme in materia di proroghe a scadenze di legge


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:07/06/2021
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 “Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti”
Art. 2.  Procedura per il rilascio del titolo in sanatoria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 4.1.125 - L.R. 7 giugno 2021, n. 22.

Norme in materia di proroghe a scadenze di legge

(B.U. 8 giugno 2021, n. 57 Speciale)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 “Recupero dei sottotetti e dei locali seminterrati ed interrati esistenti”

1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2019.”.

1 bis. Per gli interventi di cui al comma 1 rimane fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Gli interventi comportanti modifiche all’aspetto esteriore degli edifici sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico regionale oppure individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero della cultura [1]

 

     Art. 2. Procedura per il rilascio del titolo in sanatoria

1. All’art. 5 comma 3 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all’art. 32 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269”, le parole “31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022.”.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.


[1] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.