§ 95.2.327 - D.L. 31 dicembre 2020, n. 182.
Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:31/12/2020
Numero:182


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante legge di bilancio 2021
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 95.2.327 - D.L. 31 dicembre 2020, n. 182. [1]

Modifiche urgenti all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

(G.U. 31 dicembre 2020, n. 323)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure correttive alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 2020;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     EMANA

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante legge di bilancio 2021

     1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

     «8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

     1) al comma 1, dopo la parola "spetta" sono inserite le seguenti: ", per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,";

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

     a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

     b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.";

     3) al comma 3, le parole "di cui al comma 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2".».

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Abrogato dall'art. 1 della L. 26 febbraio 2021, n. 21. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.