§ 95.2.320 - D.L. 5 febbraio 2020, n. 3.
Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:05/02/2020
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
Art. 2.  Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Art. 3.  Disposizioni di coordinamento e finanziarie
Art. 4.  Norma di copertura
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 95.2.320 - D.L. 5 febbraio 2020, n. 3. [1]

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

(G.U. 5 febbraio 2020, n. 29)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti»;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione a interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2020;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

     1. Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l'anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro. Il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonchè di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda [2].

     2. Il trattamento integrativo di cui al comma 1 è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

     3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica il trattamento integrativo di cui al comma 1 ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso. Qualora in tale sede il trattamento integrativo di cui al comma 1 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio [3].

     4. I sostituti d'imposta compensano il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo di cui al comma 1, mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 [4].

 

     Art. 2. Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati [5]

     [1. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a [6]:

     a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

     b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

     2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:

     a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

     b) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro [7].

     3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l'ulteriore detrazione di cui ai commi 1 e 2 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell'ulteriore detrazione non spettante è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio [8].]

 

     Art. 3. Disposizioni di coordinamento e finanziarie

     1. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato dal 1° luglio 2020.

     2. Ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto-legge, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     3. È istituito il Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, con una dotazione di 589 milioni di euro per l'anno 2020.

 

     Art. 4. Norma di copertura

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, comma 3, valutati in 7.458,03 milioni di euro per l'anno 2020, 13.532 milioni di euro per l'anno 2021 e 13.256 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 8.242,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

     a) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, 3.850 milioni di euro per l'anno 2021 e 3.574 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

     b) quanto a 4.191,66 milioni di euro per l'anno 2020 e 9.682 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, di 4.976 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse, iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 1;

     c) quanto a 267 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 2 aprile 2020, n. 21.

[2] Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[3] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 3, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 3, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[6] Alinea così modificato dall'art. 1, comma 8, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 8, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[8] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 8, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.