§ 86.13.54 - D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32.
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.13 tariffe
Data:02/02/2021
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Finalità e campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute eseguiti dai Posti di controllo frontaliero e per il riconoscimento dei depositi di cui [...]
Art. 4.  Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi da pesca.
Art. 5.  Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione
Art. 6.  Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale
Art. 7.  Tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di [...]
Art. 8.  Maggiorazioni
Art. 9.  Controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale
Art. 10.  Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria
Art. 11.  Tariffe per la controversia
Art. 12.  Modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte del Ministero della salute
Art. 13.  Modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale
Art. 14.  Ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute
Art. 15.  Ripartizione delle tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale
Art. 16.  Modalità di rendicontazione delle tariffe
Art. 17.  Provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento
Art. 18.  Modalità di aggiornamento e modifica degli allegati
Art. 19.  Adempimenti dell'Unione
Art. 20.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 21.  Abrogazioni e disposizioni transitorie


§ 86.13.54 - D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 32.

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

(G.U. 13 marzo 2021, n. 62)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;

     Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lettera g);

     Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

     Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

     Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

     Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

     Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

     Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l'Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012 della Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione e la decisione 2007/777/CE della Commissione;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2128 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce il modello di certificato ufficiale e le norme per il rilascio di certificati ufficiali per le merci consegnate a navi in uscita dall'Unione e destinate all'approvvigionamento o al consumo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri oppure a una base militare della NATO o degli Stati Uniti;

     Vista la decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi degli animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti di ispezione frontaliera a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE;

     Visto il regolamento (UE) 2019/2007 della Commissione, del 18 novembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e recante modifica della decisione 2007/275/CE;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni Paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2126 della Commissione, del 10 ottobre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all'esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri;

     Visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

     Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

     Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

     Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

     Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;

     Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

     Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»);

     Visto il regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97;

     Visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari;

     Visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE;

     Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110, recante attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, limitatamente all'articolo 10 recante importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE;

     Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, recante disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

     Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, recante attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali, e, in particolare, l'articolo 4, comma 3;

     Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare;

     Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti europei nel medesimo settore e, in particolare, l'articolo 2;

     Visto il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 69, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonchè del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari;

     Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti;

     Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 27, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;

     Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;

     Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, recante regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate e delle bibite analcooliche gassate e non gassate confezionate in recipienti chiusi;

     Visto il regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare, la parte IV: articoli da 84 a 228; e parte VI: articoli da 244 a 248 e da 252 a 256, che prevede un sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori, inclusi i trasportatori, degli stabilimenti, degli animali e dei loro movimenti, sostituendo, a partire dal 21 aprile 2021, ogni altra modalità di identificazione e registrazione, ivi compresa quella prescritta per gli scambi;

     Visto l'articolo 109, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2016/429 che prevede una Banca Dati per la registrazione delle informazioni per la registrazione e identificazione degli animali;

     Visto che il Ministero della salute gestiste la BDN, già istituita con l'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 per la tenuta del registro nazionale previsto all'articolo 101 del regolamento (UE) 2016/429;

     Visto il decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, recante determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991;

     Visto il regolamento (UE) 2017/625, Titolo II, Capo VI, relativo al finanziamento dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali e, in particolare, l'articolo 80 che prevede che, per coprire i relativi costi, gli Stati membri possono riscuotere tariffe o diritti diversi da quelle obbligatorie armonizzate di cui all'articolo 79 del regolamento stesso;

     Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

     Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella riunione del 3 dicembre 2020;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2021, recante accettazione delle dimissioni della senatrice Teresa Bellanova dalla carica di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e conferimento dell'incarico di reggere, ad interim, il medesimo dicastero al Presidente del Consiglio dei ministri;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Finalità e campo di applicazione

     1. Il presente decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari, in attuazione del titolo II, capo VI, del regolamento (UE) 2017/625, di seguito «regolamento». Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui al presente comma anche quelli effettuati con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico, eseguiti secondo procedure che garantiscano il rispetto degli articoli 8 e 11 del regolamento. Il presente decreto determina altresì la tariffa per l'ispezione in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.

     2. Le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, applicano e riscuotono le tariffe previste dal presente decreto.

     3. Le tariffe sono a carico degli operatori dei settori interessati e sono destinate e vincolate alle Autorità competenti e agli altri enti di cui agli articoli 14 e 15, e concorrono, in aggiunta alle risorse provenienti dal finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ad assicurare adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare, effettuare e migliorare il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea.

     4. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per i quali non sono previste tariffe armonizzate nel presente decreto, possono determinare proprie tariffe, nel rispetto del titolo II, capo VI, del regolamento e fatte salve le esclusioni di cui al comma 6 e le maggiorazioni stabilite dall'articolo 8 del presente decreto.

     5. In attuazione dell'articolo 78 del regolamento, per assicurare risorse finanziarie adeguate alle Autorità competenti per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, il presente decreto prevede l'applicazione delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 79 del regolamento e determina tariffe diverse ai sensi dell'articolo 80 del regolamento.

     6. Le tariffe di cui al presente decreto non si applicano:

     a) agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

     b) alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

     7. Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:

     a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13;

     b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 13;

     c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui all'articolo 9;

     d) le autorizzazioni di cui all'articolo 6, comma 15 del presente decreto, ove previste.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento e le seguenti:

     a) «prodotti primari»: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca, ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, articolo 2, paragrafo 1, lettera b);

     b) «produzione primaria»: tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 3, punto 17. Per il settore della pesca la produzione primaria comprende le operazioni di allevamento, pesca, raccolta di prodotti vivi della pesca in vista dell'immissione sul mercato, nonchè le operazioni connesse di macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento, qualora svolte a bordo di navi da pesca o in una azienda di acquacoltura;

     c) «operazioni associate alla produzione primaria»: ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, allegato I, parte A, capitolo I, paragrafo 1:

     1) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che ciò non alteri sostanzialmente la loro natura;

     2) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 852/2004;

     3) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento;

     d) è considerata operazione associata alla produzione primaria anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, non a nome e per conto dei produttori primari, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto.

 

     Art. 3. Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute eseguiti dai Posti di controllo frontaliero e per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124.

     1. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali eseguiti presso i Posti di controllo frontaliero (PCF) sugli animali e sulle merci ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, applica le tariffe di cui allegato 1, sezione 1, Tabella A, Tabella D e Tabella E del presente decreto, in conformità all'articolo 79, paragrafo 1, e all'articolo 80 del regolamento.

     2. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali eseguiti presso i PCF o i punti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento sugli animali e sulle merci, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) e f) del regolamento, applica le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 1, Tabella B del presente decreto, in conformità all'articolo 79, paragrafo 2, lettera a) del regolamento.

     3. Per il finanziamento dei controlli periodici di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento, la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 1, Tabella C, del presente decreto, si applica, in conformità all'articolo 80 del regolamento, a tutte le partite di merci diverse da quelle soggette ai controlli di cui agli articoli 47 e 48 del regolamento, notificate dall'operatore attraverso il sistema informativo TRACES.

     4. Le tariffe relative alle prestazioni rese per i controlli ufficiali di cui al titolo II, capo V del regolamento effettuati dal PCF presso i depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 sono stabilite nell'allegato 1, sezione 2, in conformità all'articolo 80 del regolamento.

     5. Sono a totale carico dell'operatore responsabile della partita le analisi di laboratorio derivanti dai:

     a) controlli intensificati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione del 7 novembre 2019;

     b) controlli di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione del 22 ottobre 2019;

     c) controlli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, all'articolo 65, paragrafo 4 e agli articoli 66, 67, 137 e 138 del regolamento.

     6. L'importo dei costi delle analisi deve essere corrisposto dall'operatore direttamente al laboratorio ufficiale che effettua l'analisi. L'importo degli eventuali costi di trasporto dei campioni al laboratorio deve essere corrisposto dall'operatore direttamente al PCF.

     7. Per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali eseguiti presso i PCF, i punti di controllo e i depositi doganali, l'operatore versa la tariffa di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 e fornisce anticipatamente al PCF l'attestazione dell'avvenuto versamento.

     8. Le spese per il trattamento di trasferta del personale dei PCF impiegato su richiesta dell'operatore nelle attività di controllo di cui agli articoli da 44 a 46 del regolamento, presso i depositi doganali di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 e presso i punti di controllo, sono a totale carico dell'operatore interessato.

     9. Le tariffe relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 sono stabilite nell'allegato 1, sezione 3, in conformità all'articolo 80 del regolamento.

     10. Ai fini del riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124 gli operatori presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 3, del presente decreto. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. Il sopralluogo è effettuato entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.

 

     Art. 4. Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di competenza del Ministero della salute sulle navi da pesca.

     1. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati al riconoscimento, di cui all'articolo 148 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque internazionali, applica le tariffe individuate nell'allegato 1, sezione 4, Tabelle A e B del presente decreto. Le tariffe sono determinate ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento.

     2. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto dall'articolo 148, paragrafo 5 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque internazionali, applica le tariffe individuate nell'allegato 1, sezione 4, tabella A del presente decreto. Le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella A del presente decreto, sono determinate ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento.

     3. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati al riconoscimento, di cui all'articolo 148 del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque nazionali, applica la tariffa individuata nell'allegato 1, sezione 4, tabella B, del presente decreto. Tale tariffa è determinata ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento.

     4. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del mantenimento dei requisiti, come previsto dall'articolo 148, paragrafo 5, del regolamento, delle navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si trovano in acque nazionali, applica le tariffe forfettarie annuali individuate in base a tre fasce di rischio, di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella C, del presente decreto. Le tariffe forfettarie, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento, sono determinate secondo quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento medesimo e sono differenziate in tre fasce in relazione al livello di rischio riferito ad ogni stabilimento/nave. Tali tariffe vengono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale.

     5. Il Ministero della salute stabilisce la frequenza dei controlli ufficiali successivi al riconoscimento di cui ai commi 2 e 4; in funzione della categoria di rischio assegnata allo stabilimento può essere previsto un sopralluogo con periodicità variabile da uno all'anno fino ad uno ogni cinque anni.

     6. Il Ministero della salute per i controlli di cui ai commi 1 e 2 comunica all'operatore la data di esecuzione del controllo ufficiale.

 

     Art. 5. Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per l'esportazione

     1. I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati all'attività di esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi terzi, costituiscono un compito istituzionale delle autorità competenti e sono effettuati nell'interesse e su richiesta dell'operatore.

     2. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati all'abilitazione all'esportazione, incluso l'eventuale sopralluogo, applica la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera a), del presente decreto. Tale tariffa è determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento.

     3. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica della risoluzione di una non conformità rilevata nel corso del controllo ufficiale per l'esportazione, applica la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera b) del presente decreto. Tale tariffa è determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento.

     4. Il Ministero della salute, ai fini della ricertificazione annuale per il mantenimento dello stabilimento in liste per l'esportazione applica la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera c) del presente decreto. Tale tariffa è determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento. È responsabilità dell'operatore provvedere a trasmettere al Ministero della salute l'evidenza dell'avvenuto pagamento.

     5. L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nell'interesse e su richiesta dell'operatore, finalizzati all'attività di esportazione, applica la tariffa su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2. La tariffa di cui al presente comma deve essere calcolata separatamente rispetto alle altre tariffe.

     6. Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui al comma 5 quelli per l'inserimento e il mantenimento degli stabilimenti nelle liste export compresi il campionamento e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali finalizzati al rilascio dei certificati e degli attestati ufficiali.

     7. Il costo delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi, finalizzate all'esportazione sono a carico dell'operatore, che provvede al pagamento all'Azienda sanitaria locale. Tale costo è aggiunto alla tariffa di cui al comma 5 del presente articolo.

 

     Art. 6. Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali dell'Azienda sanitaria locale

     1. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento, l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina, applica su base mensile la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle previste rispettivamente all'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del presente decreto. Per il calcolo della tariffa su base oraria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, del presente decreto si fa riferimento alla somma del numero di ore del controllo ufficiale eseguito dalle ore 6,00 alle ore 18,00 per la visita ante mortem e l'ispezione post mortem, relativamente all'attività di macellazione o di lavorazione della selvaggina, e del numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, del presente decreto l'operatore responsabile dello stabilimento come individuato dall'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto deve concordare con l'Azienda sanitaria locale la programmazione delle giornate e degli orari rispettivamente di macellazione e di lavorazione della selvaggina, al fine di ottimizzare la programmazione dei controlli ufficiali.

     2. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati nei laboratori di sezionamento e negli stabilimenti della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, applica su base mensile la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle individuate dall'allegato 2 del presente decreto, rispettivamente nelle sezioni 2, 4 e 5 e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del presente decreto. La tariffa su base oraria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9 comma 1, del presente decreto, è riferita al numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore.

     3. Per i laboratori di sezionamento annessi ai macelli o ai centri di lavorazione della selvaggina, l'Azienda sanitaria locale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, applica la tariffa più favorevole all'operatore tra:

     a) la tariffa calcolata sommando gli importi ottenuti dalle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 2, sommate alle tariffe delle sezioni 1 e 3 oppure delle sezioni 1 o 3, e

     b) la tariffa su base oraria calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il controllo ufficiale rispettivamente nel macello, nel centro di lavorazione della selvaggina e nel laboratorio di sezionamento.

     4. Ai fini del calcolo della tariffa di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo l'Azienda sanitaria locale calcola la tariffa di cui all'allegato 2, sezione 2, sulla base dei quantitativi di carni introdotti da altri stabilimenti ed effettivamente sezionati.

     5. Qualora in uno stabilimento si effettuino diverse attività di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 5, l'Azienda sanitaria locale applica come tariffa la somma delle tariffe determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 per ciascuna sezione.

     6. L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.

     7. Ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui al comma 6, il livello di rischio degli stabilimenti definito nella relativa categorizzazione regionale deve essere ricondotto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano alle fasce di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A.

     8. Le tariffe, determinate in conformità all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale.

     9. Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o più attività registrate o riconosciute di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'Azienda sanitaria locale applica un'unica tariffa corrispondente a quella dell'attività della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento.

     10. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma 6, i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico. Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A.

     11. È assoggettato alle tariffe di cui al comma 6 lo stabilimento che ha iniziato una o più attività di cui al medesimo comma in data antecedente al 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'operatore trasmette l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6.

     12. Qualora in uno stabilimento si effettuino sia attività di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 5, sia attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'Azienda sanitaria locale applica rispettivamente quanto previsto al comma 5, e la pertinente tariffa prevista all'allegato 2, sezione 6, tabella A, fatte salve le indicazioni nella medesima tabella A. Per gli stabilimenti riconosciuti per l'attività sia dell'allegato 2, sezione 2 sia dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, «VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione - PP», la tariffa dell'allegato 2, sezione 2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, comma 1, viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne fresca anzichè sulle tonnellate di carni introdotte; non si applica, pertanto, la previsione di cui al comma 2, in relazione all'applicazione della tariffa più favorevole all'operatore rispetto alla tariffa su base oraria.

     13. Sono calcolate su base forfettaria ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, inclusive degli eventuali sopralluoghi, le tariffe di cui all'allegato 2, sezione 8 del presente decreto, per il riconoscimento condizionato e definitivo, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti degli stabilimenti dei settori:

     a) degli alimenti di cui all'articolo 6, del regolamento (CE) n. 852/2004 e di cui all'articolo 148, del regolamento in relazione al riconoscimento degli stabilimenti conformemente ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004;

     b) dei mangimi di cui agli articoli 9 e 10, del regolamento (CE) n. 183/2005 e di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del regolamento;

     c) dei sottoprodotti di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009;

     d) della sanità animale, limitatamente al riconoscimento condizionato e definitivo degli stabilimenti di cui agli articoli da 94 a 100 e da 176 a 184 del regolamento (UE) 2016/429.

     14. Ove previsto nella tabella di cui all'allegato 2, sezione 8, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2 del presente decreto, qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria, in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento. Le tariffe per gli aggiornamenti della registrazione e del riconoscimento non sono dovute nei seguenti casi:

     a) sospensione o revoca del riconoscimento;

     b) sospensione o cessazione dell'attività di un operatore o stabilimento registrato;

     c) variazione della toponomastica;

     d) variazione di rappresentate legale di società di capitali.

     15. La tariffa di cui all'allegato 2, sezione 8, per le autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti di cui al comma 13, previste dalle normative dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, è determinata su base oraria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

     16. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio per la ricerca della Trichinella e gli importi delle analisi di laboratorio effettuate nell'ambito dell'ispezione post mortem degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza fuori dal macello sono a carico dell'operatore dello stabilimento di macellazione o di lavorazione della selvaggina che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale. Qualora l'operatore dello stabilimento di macellazione o di lavorazione della selvaggina allestisca il laboratorio per la ricerca della Trichinella all'interno del proprio stabilimento, le spese relative all'allestimento ed alla gestione dello stesso restano a suo carico e nessuna riduzione è prevista sulle tariffe per i controlli ufficiali calcolate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 del presente decreto.

 

     Art. 7. Tariffe per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta

     1. Per l'ispezione effettuata, su richiesta dell'interessato, secondo la disciplina regionale, dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo, l'Azienda sanitaria locale applica, per seduta di macellazione, la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera a), comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nella stessa seduta di macellazione, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera b). Nel caso dell'ispezione di cui al presente comma, gli importi per le analisi di laboratorio, ove previste, sono a carico del privato che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale.

     2. Nel caso in cui il privato, per la macellazione di cui al comma 1, non richieda l'intervento dell'Azienda sanitaria locale, l'importo dell'esame per la ricerca delle Trichinelle, ove prevista, è a carico dello stesso privato che lo corrisponde al laboratorio.

     3. Per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, l'Azienda sanitaria locale applica, per ogni intervento richiesto, la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera a), comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nello stesso intervento, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera b).

     4. Ai fini del mantenimento del controllo della situazione epidemiologica sul territorio, nel caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria o abbattuti nei piani di controllo, l'analisi per la ricerca delle Trichinelle è effettuata gratuitamente dall'Istituto zooprofilattico sperimentale.

 

     Art. 8. Maggiorazioni

     1. Ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, su richiesta dell'operatore, effettuati dall'Azienda sanitaria locale, si applica la tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, maggiorata del 30 per cento, quando sono effettuati:

     a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00;

     b) nei giorni festivi;

     c) nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale.

     2. La maggiorazione di cui al comma 1 è calcolata separatamente dalle altre tariffe, con le modalità di cui all'allegato 5, modulo 12.

     3. Quando i controlli ufficiali di cui all'articolo 3, sono effettuati su richiesta dell'operatore fuori dalla fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici, come determinata nell'articolo 1, commi 1 e 4 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, per gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 sono integrate dalla tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 3, maggiorata del 30 per cento.

     4. La tariffa applicata all'operatore è maggiorata dello 0,5 per cento per l'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale previsto dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento. La maggiorazione di cui al presente comma è calcolata con le modalità di cui all'allegato 5, modulo 12, del presente decreto per le tariffe di competenza dell'Azienda sanitaria locale e con le modalità di cui allegato 5, modulo 14 del presente decreto per le tariffe di competenza dei PCF e non rientra nella ripartizione di cui agli articoli 14 e 15 del presente decreto. Sono escluse dalla maggiorazione dello 0,5 per cento:

     a) le tariffe forfettarie e la tariffa su base oraria per il riconoscimento condizionato e definitivo, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni, di cui all'allegato 2, sezione 8, del presente decreto;

     b) le tariffe forfettarie per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, di cui all'allegato 2, sezione 9 del presente decreto;

     c) le tariffe per la controversia, di cui all'allegato 3, sezione 3 del presente decreto;

     d) le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124, stabilite nell'allegato 1, sezione 3 del presente decreto;

     e) le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute sulle navi officina - FV, sulle navi deposito frigorifero - ZV e sulle navi reefer vessel, di cui all'allegato 1, sezione 4 del presente decreto;

     f) le tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali ai fini export, di cui all'allegato 1, sezione 5 del presente decreto.

     5. Per i controlli ufficiali richiamati all'articolo 3, comma 5, le tariffe di cui allegato 1, sezione 1 del presente decreto sono integrate dalla tariffa calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 3 prima di ogni altra maggiorazione.

 

     Art. 9. Controlli ufficiali originariamente non programmati, controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta degli operatori effettuati dall'Azienda sanitaria locale

     1. Per i controlli ufficiali originariamente non programmati di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) del regolamento e per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati su richiesta degli operatori si applica, ai sensi dell'articolo 80 del regolamento, la tariffa calcolata su base oraria, di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, inclusiva degli eventuali certificati e attestati ufficiali.

     2. Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali originariamente non programmati, si intendono quelli che si sono resi necessari in caso di accertata non conformità, o sospetta non conformità successivamente confermata, da parte dell'Autorità competente ufficiale o da parte dell'operatore. Qualora il controllo ufficiale relativo alla verifica della risoluzione della non conformità, di cui al comma 1, sia contestuale ad un controllo ufficiale già programmato, non si applica la tariffa prevista per i controlli ufficiali originariamente non programmati.

     3. Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali e altre attività ufficiali su richiesta, si intendono quelli richiesti dall'operatore interessato, compresi quelli:

     a) per il rilascio di certificati e attestati ufficiali;

     b) di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7;

     c) per l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza.

     4. Nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 è prevista nel caso in cui l'ispezione ante mortem sia effettuata presso l'azienda di provenienza.

     5. Per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello, si applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 7, che include la certificazione prevista. La tariffa di cui al presente comma è applicata indipendentemente dall'esito dell'ispezione ante mortem. Nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 è prevista nel caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

     6. La tariffa di cui ai commi 1 e 5 si applica a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della produzione primaria, gli operatori del settore dei MOCA, i broker e gli operatori responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei prodotti fitosanitari, ove pertinente.

     7. Le tariffe per i controlli ufficiali di cui al presente articolo sono aggiuntive alle altre tariffe, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

     8. I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, inclusi analisi, prove e diagnosi, effettuati sulla base di un reclamo o di un sospetto di non conformità sono tariffati a carico dell'operatore solo a seguito di conferma della non conformità ai sensi rispettivamente dell'articolo 83, paragrafo 1, e dell'articolo 138, paragrafo 4, del regolamento.

     9. Gli importi per le analisi di laboratorio a seguito di campionamenti effettuati in corso di controlli ufficiali e altre attività ufficiali di cui al comma 1 sono a carico dell'operatore.

 

     Art. 10. Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria

     1. La tariffa oraria del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali è definita sulla base dei costi medi sostenuti dalle Autorità competenti, determinati ai sensi dell'articolo 81 del regolamento. L'importo della tariffa oraria è riportato nell'allegato 3, sezione 1.

     2. La tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria, effettuati dall'Azienda sanitaria locale, è determinata con le modalità indicate nell'allegato 5, modulo 11 del presente decreto, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1 del presente decreto, per le ore o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, per l'esecuzione delle altre attività ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare è il minuto. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di cui al presente comma deve essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 11 del presente decreto.

     3. La tariffa su base oraria del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali, di competenza del Ministero della salute, è determinata con le modalità indicate nell'allegato 5, modulo 14, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1, per le ore e frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare è di quindici minuti. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di cui al presente comma deve essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 14.

 

     Art. 11. Tariffe per la controversia

     1. In caso di controversia di cui all'articolo 35, paragrafo 3 del regolamento, qualora l'operatore richieda all'Istituto Superiore di Sanità l'esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, altre analisi, prove o diagnosi, si applicano le tariffe di cui all'allegato 3, sezione 3 del presente decreto.

     2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, la tariffa di cui al comma 1, deve essere versata anticipatamente dall'operatore all'Istituto Superiore di Sanità che esegue l'esame documentale e le eventuali altre analisi, prove o diagnosi sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13 del presente decreto.

 

     Art. 12. Modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte del Ministero della salute

     1. Gli importi complessivi delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 sono versati dall'operatore interessato su conto corrente postale intestato all'Ufficio responsabile del PCF del Ministero della salute che effettua il controllo, anche avvalendosi del servizio telematico di conto corrente postale, gestione online.

     2. Gli importi di cui al comma 1 sono versati dall'operatore al momento della notifica effettuata tramite il sistema TRACES.

     3. Ai fini del versamento delle tariffe di cui al comma 1, i PCF possono consentire all'operatore che si avvale in modo ricorrente dello stesso Ufficio, il ricorso al criterio del «conto a scalare»; in tal caso l'operatore interessato versa in anticipo un importo calcolato dal PCF.

     4. Quando è adottato il criterio del «conto a scalare» e l'operatore interessato cessa l'attività, il PCF restituisce, su richiesta dell'operatore stesso, gli importi residui sul conto.

     5. Gli importi del «conto a scalare», che risultassero a fine anno versati in eccedenza, sono restituiti all'operatore interessato o accreditati per l'anno successivo.

     6. Le spese di cui all'articolo 3, comma 8, sono versate dall'operatore interessato su conto corrente postale intestato all'Ufficio responsabile del PCF del Ministero della salute che effettua il controllo.

     7. La tariffa di cui all'allegato 1, sezione 3, è versata dall'operatore interessato su conto corrente intestato al Ministero della salute, al capo XX - capitolo n. 2583 - dell'entrata del bilancio di previsione dello Stato, mediante bonifico intestato alla Tesoreria dello Stato, riportando nella causale del versamento il riferimento al riconoscimento del deposito doganale.

     8. Le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, sono versate, prima dell'erogazione della prestazione, sul conto corrente postale 11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, riportando nella causale del versamento la rispettiva voce per la quale lo stesso viene effettuato; copia della ricevuta del versamento è spedita dall'interessato al competente Ufficio della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute.

     9. Ai fini del riconoscimento delle navi officina - FV, delle navi deposito frigorifero - ZV e delle navi reefer vessel in acque internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, gli operatori presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, tabelle A e B. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. La visita è effettuata entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.

     10. Ai fini del riconoscimento delle navi officina - FV, delle navi deposito frigorifero - ZV e delle navi reefer vessel in acque nazionali di cui all'articolo 4, comma 3, gli operatori presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella B. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. Il sopralluogo è effettuato entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.

     11. Ai fini dei controlli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 2, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del Ministero della salute, di cui all'articolo 4, comma 6, l'operatore corrisponde la tariffa relativa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella A. Ai fini dell'esecuzione del controllo ufficiale, l'operatore deve dare riscontro al Ministero della salute della corresponsione della tariffa.

     12. Ai fini dell'applicazione della tariffa forfettaria di cui all'articolo 4, comma 4, entro il 15 gennaio di ogni anno, gli operatori responsabili delle navi-stabilimento corrispondono al Ministero della salute la tariffa relativa al livello di rischio di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella C.

     13. Le tariffe di cui alla sezione 5 dell'allegato 1, sono versate, prima dell'erogazione della prestazione, sul conto corrente postale 11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo, riportando nella causale del versamento la rispettiva voce per la quale lo stesso viene effettuato; copia della ricevuta del versamento è spedita dall'interessato al competente Ufficio della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute.

 

     Art. 13. Modalità di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale

     1. L'Azienda sanitaria locale, per gli stabilimenti dell'allegato 2, sezioni 1 e 3, sulla base dei dati produttivi e delle ore impiegate per il controllo ufficiale presso lo stabilimento, comunicati dal veterinario ufficiale rispettivamente con i moduli 1 e 3 dell'allegato 4, determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 9, comma 1 ed emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui ai relativi moduli 1 e 3 dell'allegato 5, con periodicità almeno trimestrale.

     2. Gli operatori degli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4 e 5, entro il 15 di ogni mese, comunicano all'Azienda sanitaria locale i dati produttivi del mese precedente, utilizzando rispettivamente i moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 4. L'Azienda sanitaria locale, sulla base dei dati produttivi e delle ore impiegate per il controllo ufficiale presso lo stabilimento, determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 12, dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 9 comma 1 ed emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui ai relativi moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 5, con periodicità almeno trimestrale.

     3. Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno, e in sede di prima applicazione entro il 30 giugno 2023, l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6, compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente. Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa ai sensi del presente decreto non ci fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all'anno in corso ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente decreto, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2 e degli operatori di cui al comma 7 dell'articolo 1 che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d). L'autodichiarazione di cui al presente comma non deve essere trasmessa dagli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry ai sensi dell'articolo 6, comma 10 [1].

     4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, l'Azienda sanitaria locale per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui all'articolo 9, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10 del presente decreto. L'Azienda sanitaria locale per l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 6.

     5. L'Azienda sanitaria locale per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello di cui all'articolo 9, comma 5, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 7.

     6. L'Azienda sanitaria locale per il riconoscimento condizionato e definitivo e per i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 13, emette richiesta di pagamento della relativa tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 8, all'atto della presentazione dell'istanza da parte dell'operatore, sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 8. Qualora, al termine dei procedimenti di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato 2, sezione 8, le ore impiegate eccedano quelle comprese nella tariffa forfettaria, l'Azienda sanitaria locale, relativamente alle ore aggiuntive, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, calcola la tariffa come indicato rispettivamente ai punti 2 e 4 della medesima sezione 8 ed emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10. L'Azienda sanitaria locale per le autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti, di cui all'articolo 6, comma 15, emette richiesta di pagamento della tariffa di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 6, sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10. L'Azienda sanitaria locale per la registrazione e per i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 13, verifica il pagamento da parte dell'operatore della tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 7.

     7. L'Azienda sanitaria locale, per l'ispezione di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 9.

     8. L'Istituto Superiore di Sanità, per le attività di cui all'articolo 11, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13.

     9. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui all'articolo 6, comma 16 devono essere aggiunti alla tariffa di cui al comma 1.

     10. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui all'articolo 9, commi 8 e 9, sono corrisposti dall'operatore all'Azienda sanitaria locale.

     11. Gli operatori provvedono al pagamento della tariffa entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.

     12. Qualora l'importo della richiesta di pagamento sia inferiore a 20 euro, è possibile emettere tale richiesta al raggiungimento dell'importo di 20 euro entro l'anno di riferimento. Qualora l'importo complessivo annuale sia inferiore a 10 euro, la riscossione non viene effettuata in quanto antieconomica ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 4 del regolamento.

     13. Le tariffe dell'allegato 2, sezione 6, non sono restituite all'operatore in caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno. Le tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, non sono applicate all'operatore che subentra nel corso dell'anno solare.

     14. Le somme relative alle richieste di pagamento emesse dall'Azienda sanitaria locale sono rilevate su conti di contabilità generale dedicati. Le somme riscosse sono contabilizzate con periodicità trimestrale.

 

     Art. 14. Ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute

     1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2, sono destinati e vincolati:

     a) la quota dell'80 per cento all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo n. 2582/articolo 14 del capo XX per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli del programma «Sanità pubblica veterinaria» nell'ambito della missione «Tutela della salute»- categoria «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, per la copertura delle spese connesse ai controlli ufficiali eseguiti dai PCF e dai punti di controllo, anche fuori dall'orario ordinario di apertura degli uffici, di cui all'allegato 3, sezione 2, nonchè per ogni altro onere correlato;

     b) la quota del 5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per l'attività di supporto sulle importazioni; qualora l'analisi richiesta non possa essere eseguita, l'Istituto zooprofilattico sperimentale si avvale di un altro Istituto zooprofilattico sperimentale, rimborsandone al medesimo il costo;

     c) la rimanente quota del 15 per cento all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2226/articolo 01, capo XX.

     2. Gli introiti derivanti dalla maggiorazione di cui all'articolo 8, comma 4 sono versati alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/ articolo 17 del capo XX.

     3. I PCF provvedono mensilmente alla ripartizione delle quote di cui al presente articolo. La ripartizione in quote percentuali, a favore degli aventi diritto, deve avvenire su base mensile e anche il relativo versamento deve avere cadenza mensile, da effettuare entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le suddette quote sono state riscosse.

     4. Le tariffe di cui all'allegato 1 sezioni 3, 4 e 5, non rientrano nella ripartizione di cui al presente articolo.

 

     Art. 15. Ripartizione delle tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale

     1. Le tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale sulla base del presente decreto, sono ripartite in relazione al livello di compartecipazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali come indicato nel comma 2.

     2. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e della tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, ad esclusione delle tariffe delle sezioni 8 e 9, sono destinati e vincolati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo la seguente ripartizione:

     a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che la attribuiscono in proporzione all'attività svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare di cui all'articolo 7-quater, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle spese correnti e di investimento relative all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento, nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore 18,00 e le ore 6,00 e nei giorni festivi;

     b) la quota del 3,5 per cento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per potenziare e migliorare l'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei piani di controllo regionali pluriennali;

     c) la quota del 3,5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali o altri laboratori ufficiali designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di quanto stabilito nei piani di controllo regionali pluriennali;

     d) la quota dell'1 per cento ai laboratori nazionali di riferimento per attività correlate ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali;

     e) la quota del 2 per cento è versata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata al Ministero della salute per la copertura delle spese relative al potenziamento e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione delle attività di controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali di competenza degli Uffici del Ministero.

     3. Entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, l'Azienda sanitaria locale versa agli enti aventi diritto di cui al comma 2, gli importi spettanti a seguito della ripartizione di cui al presente articolo.

     4. In caso di mancato riparto o trasferimento di cui al comma 2, da parte dell'Azienda sanitaria locale, la regione o la provincia autonoma provvede a diffidare l'Azienda sanitaria locale ad adempiere entro trenta giorni, dandone contestuale comunicazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di persistente inadempimento, la regione o provincia autonoma nomina un commissario ad acta abilitato ad avvalersi delle strutture dell'Azienda sanitaria locale medesima.

     5. La maggiorazione prevista all'articolo 8, comma 4, non rientra nella ripartizione di cui al presente articolo e deve essere versata dall'Azienda sanitaria locale al Ministero della salute.

     6. L'importo relativo alle analisi di laboratorio riscosso dall'Azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 6, comma 16, dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 9, commi 8 e 9, non rientra nella ripartizione di cui al presente articolo. Tale importo deve essere versato dall'Azienda sanitaria locale al laboratorio ufficiale al quale è stato inviato il campione.

     7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dispongono, a livello regionale o di province autonome, l'eventuale ripartizione tra regione e province autonome e Azienda sanitaria locale delle tariffe riscosse dalle Aziende sanitarie locali ai sensi dell'allegato 2, sezione 8.

 

     Art. 16. Modalità di rendicontazione delle tariffe

     1. L'Azienda sanitaria locale rendiconta alla regione o provincia autonoma le somme riscosse, ripartite e trasferite ai sensi dell'articolo 15, con periodicità semestrale entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, sulla base delle indicazioni di cui al modulo 1 dell'allegato 6.

     2. La regione o la provincia autonoma, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica sul Bollettino Ufficiale il modulo 2 di cui all'allegato 6, con i dati relativi alle somme riscosse dalle Aziende sanitarie locali nell'anno precedente.

     3. La regione o provincia autonoma trasmette, entro il 30 aprile, il modulo di cui al comma 2, al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto.

     4. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori ufficiali designati, trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 3.

     5. I laboratori nazionali di riferimento trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 4.

     6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano vigilano sulla rendicontazione di cui al comma 1.

     7. Gli agenti incaricati della riscossione per la parte versata al bilancio dello Stato, rendono il conto della gestione ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e degli articoli 621, 622 e 623 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e comunicano semestralmente al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze la ripartizione, di cui all'articolo 14 del presente decreto, delle tariffe riscosse, utilizzando il modulo 5 dell'allegato 6 del presente.

 

     Art. 17. Provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento

     1. In caso di omessa comunicazione da parte dell'operatore di cui all'articolo 13, comma 2, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa calcolata sulla base della tariffa oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

     2. In caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, come da modulo 6 dell'allegato 4, da parte dell'operatore di cui all'articolo 13, comma 3, l'Azienda sanitaria locale applica, ai sensi dell'articolo 6, per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata, la tariffa dovuta dell'allegato 2, sezione 6, tabella A.

     3. Nel caso in cui l'operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l'Azienda sanitaria locale applica la maggiorazione del 30 per cento all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento.

     4. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, in caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda sanitaria locale applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva.

     5. Contestualmente all'avvio della procedura di cui al comma 4, per gli stabilimenti riconosciuti dell'allegato 2, sezioni 1 e 3, l'Azienda sanitaria locale sospende il controllo ufficiale e dispone, rispettivamente, la sospensione dell'attività di macellazione e di lavorazione della selvaggina.

     6. Contestualmente all'avvio della procedura prevista al comma 4, per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4, 5 e 6, l'Azienda sanitaria locale sospende i controlli ufficiali su richiesta.

 

     Art. 18. Modalità di aggiornamento e modifica degli allegati

     1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al titolo II, capo VI del regolamento (UE) 2017/625, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si può provvedere a:

     a) aggiornare gli importi delle tariffe di cui agli allegati 1 e 2, gli importi della tariffa oraria di cui all'allegato 3 nonchè gli allegati 4, 5 e 6 del presente decreto relativi alle modalità di comunicazione, calcolo e rendicontazione delle tariffe;

     b) introdurre uno specifico contributo per la lotta alle malattie animali emergenti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429.

     2. Con decreto del Ministro della salute previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si può provvedere ad aggiornare l'elenco delle attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A.

 

     Art. 19. Adempimenti dell'Unione

     1. Ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 1, lettera e) del regolamento, il Ministero della salute entro il 31 agosto di ogni anno comunica alla Commissione, nella relazione annuale, il link alla pagina web con le informazioni pubbliche relative alle tariffe secondo quanto disposto dall'articolo 85 del regolamento.

 

     Art. 20. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni provvederanno all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 21. Abrogazioni e disposizioni transitorie

     1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, è abrogato il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 e cessano di avere efficacia il decreto del Ministro della salute 24 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 2011, il decreto del Ministro della salute 3 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015 e le tariffe di cui all'allegato 1, parte II, settore «certificazioni e nulla osta», punto 17 del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991.

     2. Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle regioni e province autonome e delle Aziende sanitarie locali di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.

 

     ALLEGATO 1

 

     ALLEGATO 2

 

     ALLEGATO 3

 

     ALLEGATO 4

 

     ALLEGATO 5

 

     ALLEGATO 6


[1] Comma così modificato dall'art. 15 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14.