§ 69.4.96 - D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 27.
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione
Data:07/02/2017
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Violazione degli obblighi generali in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento
Art. 4.  Violazione degli obblighi concernenti le condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento
Art. 5.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento concernenti le condizioni generali per l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute
Art. 6.  Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento in materia di informazioni nutrizionali
Art. 7.  Violazione degli obblighi in materia di informazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 7 del regolamento
Art. 8.  Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 8 del regolamento
Art. 9.  Violazione degli obblighi concernenti le indicazioni nutrizionali comparative derivanti dall'articolo 9 del regolamento
Art. 10.  Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute derivanti dall'articolo 10 del regolamento
Art. 11.  Violazione delle restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute prescritti dall'articolo 12 del regolamento
Art. 12.  Sanzione accessoria per la reiterazione specifica
Art. 13.  Sistema di controlli ufficiali
Art. 14.  Disposizioni finanziarie
Art. 15.  Disposizioni finali


§ 69.4.96 - D.Lgs. 7 febbraio 2017, n. 27.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

(G.U. 17 marzo 2017, n. 64)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'articolo 14;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare l'articolo 33;

     Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed in particolare l'articolo 2;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e successive modificazioni;

     Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;

     Visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari;

     Visto il regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione dell'8 novembre 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali;

     Visto il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione del 16 maggio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini;

     Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

     Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare»;

     Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed in particolare gli articoli 10 e 55;

     Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore ed in particolare l'articolo 2;

     Visto il regolamento (UE) n. 907/2013 della Commissione europea del 20 settembre 2013, che stabilisce le norme relative alle domande concernenti l'uso di descrittori generici (denominazioni);

     Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ed in particolare l'articolo 55;

     Visto il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti;

     Visti il regolamento (CE) 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e la direttiva 2009/39 relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare;

     Visto il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 recante attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori che modifica le direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE;

     Visto il decreto legislativo 19 maggio 2011, n. 84;

     Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, n. 82, regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi;

     Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;

     Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, recante attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, che reca l'attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

     Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169, recante attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari;

     Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale degli alimenti;

     Vista la decisione della Commissione n. 363 del 21 maggio 2007 che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

     Preso atto del documento elaborato in data 14 dicembre 2007 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, intitolato «Guidance on the implementation of Regulation (EC) n. 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods approved by the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 14 December 2007»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2016;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 novembre 2016;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Principi generali

 

Art. 1. Campo di applicazione

     1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, di seguito denominato «regolamento», fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relativamente alle attribuzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1924/2006, all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, all'articolo 2, lettera a), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e all'articolo 3, numeri 1, 2, 3 e 16 del regolamento (CE) n. 178/2002.

     2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorità competenti sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali secondo agli ambiti di rispettiva competenza.

 

Capo II

Violazione dei requisiti generali

 

     Art. 3. Violazione degli obblighi generali in materia di indicazioni nutrizionali e sulla salute previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 3, paragrafo primo, lettere b) e c), del regolamento, impiega nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti indicazioni nutrizionali o sulla salute che danno adito a dubbi sulla sicurezza o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti o che incoraggiano o tollerano il consumo eccessivo di un elemento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 30.000, se l'indicazione è sulla salute e da euro 2.000 a euro 20.000, se l'indicazione è nutrizionale.

 

     Art. 4. Violazione degli obblighi concernenti le condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, appone un'indicazione nutrizionale o sulla salute sulle confezioni di bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000, se l'indicazione è sulla salute e da euro 3.000 a euro 10.000, se l'indicazione è nutrizionale, fatta eccezione per le indicazioni riguardanti un basso tenore alcolico o la riduzione nel contenuto alcolico oppure la riduzione nel contenuto energetico.

 

     Art. 5. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento concernenti le condizioni generali per l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, nell'apporre in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, l'indicazione nutrizionale o sulla salute non la riferisce, in violazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento, agli alimenti pronti per essere consumati secondo le istruzioni del fabbricante, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000.

 

     Art. 6. Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento in materia di informazioni nutrizionali

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, non ottempera alla richiesta dell'Autorità competente ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, di fornire tutti gli elementi ed i dati pertinenti comprovanti il rispetto del regolamento entro il termine di trenta giorni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000.

 

     Art. 7. Violazione degli obblighi in materia di informazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 7 del regolamento

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta eccezione per la pubblicità generica, l'operatore del settore alimentare che non fornisce l'etichettatura nutrizionale, di cui all'articolo 7 del regolamento, degli alimenti sui quali è formulata un'indicazione nutrizionale o sulla salute è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 16.000.

 

Capo III

Violazione degli obblighi specifici in materia di indicazioni nutrizionali

 

     Art. 8. Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni nutrizionali derivanti dall'articolo 8 del regolamento

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8 del regolamento, utilizza in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, indicazioni nutrizionali non incluse nell'allegato del regolamento medesimo, in vigore al momento della compiuta violazione o le impiega senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tale elenco è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

 

     Art. 9. Violazione degli obblighi concernenti le indicazioni nutrizionali comparative derivanti dall'articolo 9 del regolamento

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni nutrizionali comparative in violazione delle condizioni stabilite dall'articolo 9 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

 

Capo IV

Violazione degli obblighi specifici in materia di indicazioni sulla salute

 

     Art. 10. Violazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute derivanti dall'articolo 10 del regolamento

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute non incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 24.000.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità, indicazioni sulla salute autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento senza rispettare le condizioni applicabili che corredano tali elenchi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 12.000.

     3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega indicazioni sulla salute senza comprendere nell'etichettatura o, in mancanza, nella presentazione e nella pubblicità, le informazioni prescritte dal paragrafo 2 dell'articolo 10 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Alla medesima sanzione soggiace l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 14 del regolamento.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti viola l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 10.000.

 

     Art. 11. Violazione delle restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute prescritti dall'articolo 12 del regolamento

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che impiega in etichetta, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti, le indicazioni sulla salute individuate all'articolo 12 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 40.000.

 

Capo V

Disposizioni generali

 

     Art. 12. Sanzione accessoria per la reiterazione specifica

     1. Ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, per la reiterazione specifica delle violazioni previste dal presente decreto legislativo l'autorità amministrativa, con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice, con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'articolo 24 della medesima legge, può disporre, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, la sospensione del provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività che ha dato causa all'illecito, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di dieci ad un massimo di venti.

 

     Art. 13. Sistema di controlli ufficiali

     1. L'attività di controllo ufficiale è svolta dalle autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, che provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'accertamento e all' irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto.

     2. Le autorità competenti svolgono le attività di cui al presente articolo anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente.

     3. Sono fatte salve l'applicazione degli articoli 13, 14, 16 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le competenze degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni di cui al regolamento.

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati svolgono le attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, per le violazioni di cui al presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo Stato di previsione della spesa del Ministero della salute e destinati al miglioramento della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli.

     3. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

 

     Art. 15. Disposizioni finali

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.