§ 63.1.511 - Del.CIPE 29 settembre 2020, n. 57.
Modifica e integrazione della delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64.


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:29/09/2020
Numero:57

§ 63.1.511 - Del.CIPE 29 settembre 2020, n. 57.

Modifica e integrazione della delibera CIPE 1° agosto 2019, n. 64.

(G.U. 5 novembre 2020, n. 276)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione - di seguito FSC - e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

     Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni e integrazioni, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

     Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare il comma 703 dell'art. 1, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

     Visto l'art. 40 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; che ha istituito la cabina di regia Strategia Italia;

     Vista la delibera di questo Comitato 10 agosto 2016, n. 25, recante al punto 1 la ripartizione per aree tematiche delle risorse FSC 2014-2020 e al punto 2 le regole di funzionamento del Fondo stesso;

     Considerate le delibere successive alla citata delibera n. 25 del 2016, con le quali questo Comitato ha programmato le risorse del FSC disponibili per il periodo 2014-2020, destinandole anche alla realizzazione di interventi volti alla mitigazione del rischio idrogeologico ed al ripristino e tutela della risorsa ambientale;

     Vista la nota del Ministro per il sud, prot. n. 1437-P del 23 luglio 2019 e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di alcune modalità di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale e per la sicurezza del territorio, ricompresi negli strumenti programmatori del FSC 2014-2020 e rientranti nella competenza dei presidenti di regione in qualità di commissari straordinari delegati;

     Considerato che la proposta contenuta nella suddetta nota, prevedeva, sempre con finalità di impulso all'attuazione degli interventi per la mitigazione e il contrasto al dissesto idrogeologico, che le amministrazioni competenti possano rivolgersi - ai sensi della delibera CIPE 7 agosto 2017, n. 77 - all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. «Invitalia», tramite il ricorso ad azioni di sistema che saranno prioritariamente destinate al supporto della realizzazione di interventi a valere sulle risorse FSC, nonchè quelli emergenziali di competenza della Protezione civile;

     Tenuto conto che la proposta prevedeva, altresì, con riferimento ai singoli interventi finanziati attraverso il FSC, che ciascuna amministrazione o soggetto attuatore possa avvalersi di Sogesid S.p.a. «Sogesid», nell'ambito di apposita convenzione, per le attività propedeutiche e strumentali alla messa a bando e realizzazione degli interventi, entro il limite del 3 per cento dell'importo destinato al finanziamento degli interventi, attraverso apposite convenzioni stipulate sulla base dei costi previsti dalla convenzione-quadro con il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, sottoscritta in data 19 dicembre 2018;

     Considerato che la delibera CIPE n. 64/2019, «Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale. Misure per l'accelerazione degli interventi. Modifica delibera CIPE n. 25 del 2016» al punto 3 dispone che «gli interventi di valore inferiore a 10 milioni di euro, per i quali entro sei mesi dalla pubblicazione della presente delibera non sia approvato un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori, sono de-finanziati e le relative risorse sono riprogrammate ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019»;

     Valutato che la predetta delibera risulta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 11 ottobre 2019, e, pertanto, il termine di approvazione di un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori, di cui al comma precedente, è scaduto il 10 aprile 2020;

     Tenuto conto che anche la proroga determinata da quanto disposto dall'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (modificato dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) - il quale prevede che non si tiene conto, nel computo dei termini per i procedimenti amministrativi, del tempo trascorso tra la scadenza indicata (se successiva al 23 febbraio 2020) e il 15 maggio 2020 - è, oramai, scaduta;

     Considerata la nota del 15 novembre 2019 (pervenuta al DIPE il 27 febbraio 2020), del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, trasmessa al Ministro per le riforme regionali, recante l'approvazione dell'ordine del giorno n. 19 del 2019 della Conferenza, con la quale veniva richiesta la modifica della delibera CIPE n. 64 del 2019 con la cancellazione dell'art. 3 sopra citato;

     Valutata l'informativa sulle tematiche del dissesto idrogeologico e la mitigazione dei rischi che il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ha reso nella seduta del CIPE del 17 marzo 2020, nel corso della quale ha illustrato e consegnato anche una rilevante documentazione sullo stato di attuazione dei diversi provvedimenti dalla quale emergono diverse criticità in relazione alla fase realizzativa degli interventi, da parte delle strutture regionali e commissariali;

     Considerato che il Capo Dipartimento del DIPE con nota n. 3677 del 30 giugno 2020 ha chiesto al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e al presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, quale fosse l'orientamento delle rispettive amministrazioni e organi circa il mancato rispetto dei termini procedurali di cui alla delibera CIPE n. 64 del 2019.

     Considerata, altresì, la successiva nota 10 luglio 2020 del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, con la quale si ribadisce che la Conferenza ha concordato che il termine di riferimento per gli interventi di cui al punto 3 della delibera CIPE n. 64 del 2019 debba essere ristabilito al 31 dicembre 2021, così come originariamente previsto dalla delibera CIPE n. 26 del 2018;

     Considerate le note 9 luglio 2020 e 4 agosto 2020 del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

     Vista la nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 12 agosto 2020;

     Vista la nota n. 16903 del 22 settembre 2020, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, con la quale si propone la modifica del punto 3 della delibera CIPE n. 64 del 2019;

     Considerata la discussione sulla proposta del provvedimento avvenuto nella riunione preparatoria del CIPE 24 settembre 2020;

     Tenuto conto dell'esame della proposta svoltosi ai sensi dell'art. 3 della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, concernente il regolamento interno di questo Comitato;

     Vista la nota, prot. DIPE n. 5265 del 29 settembre 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del CIPE;

 

     Delibera:

 

     1. Il punto 3 della Del.CIPE 1 agosto 2019, n. 64 è così sostituito:

     «3. Per gli interventi di valore inferiori a 10 milioni di euro, le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'affidamento dei lavori devono essere assunte, in coerenza con quanto disposto dalla delibera CIPE 28 febbraio 2018 n. 26, entro il termine del 31 dicembre 2021. A tal fine i presidenti delle regioni, in qualità di commissari straordinari ed i soggetti attuatori delegati, si avvalgono delle società "in house" dello Stato individuate dalla normativa nazionale e delle centrali di committenza qualificate ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici". Le relative spese sono ricomprese nel quadro economico del singolo intervento ai sensi del comma 11-bis dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il termine del 31 dicembre 2021 comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi. Il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare riferisce al Comitato circa lo stato di attuazione della presente disposizione, predisponendo una specifica relazione intermedia alla data del 30 giugno 2021».

 

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2020  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1303