§ 4.5.128 - L.R. 28 ottobre 2020, n. 25.
Misure per favorire la riduzione dell'utilizzo di materiale plastico nel territorio regionale "Plastic free".


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ambiente
Data:28/10/2020
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.
Art. 3.  Incentivi all'utilizzo delle plastiche compostabili e delle plastiche riciclate.
Art. 4.  Disincentivi all'utilizzo delle plastiche.
Art. 5.  Misure relative alla conversione degli stabilimenti.
Art. 6.  Utilizzo delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.
Art. 7.  Spiagge virtuose.
Art. 8.  Norma finale.


§ 4.5.128 - L.R. 28 ottobre 2020, n. 25.

Misure per favorire la riduzione dell'utilizzo di materiale plastico nel territorio regionale "Plastic free".

(G.U.R. 30 ottobre 2020, n. 55 - S.O. n. 38)

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione, al fine di ridurre l'utilizzo di plastiche monouso derivanti dal petrolio, promuove la diffusione e l'utilizzo di tipi di plastiche derivanti da materie prime rinnovabili, interamente biodegradabili e compostabili, risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA).

2. La Regione promuove altresì la diffusione e l'utilizzo di prodotti realizzati, in prevalenza, con plastiche riciclate derivanti da operazioni di raccolta, selezione e riciclo effettuate sul territorio europeo.

3. La Regione individua metodologie alternative per la realizzazione, l'utilizzo e la diffusione di prodotti che comportino un comprovato minor impatto ambientale, in conformità alla normativa nazionale ed europea.

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.

1. L'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. Riduzione della produzione dei rifiuti da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti assimilati. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita

1. La Regione, i liberi Consorzi comunali, le Città metropolitane, i comuni e gli altri enti, istituti, società ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, impiegano, per le proprie necessità, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o prevalentemente, residui recuperabili, in misura non inferiore al 40 per cento del fabbisogno. I soggetti di cui al presente comma sono altresì tenuti, per la stessa percentuale di cui al primo periodo, ad utilizzare manufatti di plastica biodegradabile e compostabile risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA) e manufatti realizzati in prevalenza con plastiche riciclate derivanti da operazioni di raccolta, selezione e riciclo effettuate sul territorio europeo o, in alternativa, materiali aventi il minor impatto ambientale risultante dal procedimento LCA standardizzato a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e ISO 14044.

2. I soggetti di cui al comma 1 utilizzano nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie biodegradabili e compostabili risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA) o realizzati in prevalenza con plastiche riciclate derivanti da operazioni di raccolta, selezione e riciclo effettuate sul territorio europeo o, in alternativa, materiali aventi il minor impatto ambientale risultante dal procedimento LCA standardizzato a livello internazionale dalle norme ISO 14040 e ISO 14044.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di vendita, è richiesta la presentazione del bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare. Il bilancio è elemento indispensabile ai fini della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti. La priorità fra domande concorrenti in regola con gli standard urbanistici e commerciali è data, a parità delle altre condizioni, al richiedente che presenta comparativamente, in termini di quantità, il miglior bilancio rifiuti.

4. Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel piano regionale di gestione dei rifiuti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno le strutture di vendita di cui al comma 3 presentano al comune competente la documentazione attestante i flussi dei rifiuti prodotti.".

 

     Art. 3. Incentivi all'utilizzo delle plastiche compostabili e delle plastiche riciclate.

1. La Regione concede il proprio patrocinio gratuito per le azioni e le campagne finalizzate alla sensibilizzazione per l'uso di plastiche compostabili risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA) nonché di plastiche riciclate derivanti da operazioni di raccolta, selezione e riciclo effettuate sul territorio europeo.

2. Costituisce requisito essenziale per la concessione da parte della Regione del proprio patrocinio a titolo gratuito ovvero oneroso l'impiego esclusivo durante l'evento o la manifestazione di manufatti di plastica biodegradabile e compostabile risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA).

3. La Regione, al fine della sostituzione della plastica non biodegradabile, incentiva la ricerca di materiali biodegradabili e compostabili risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA). Agevola altresì le ″start up″ che si occupano di sviluppare nuove tecnologie sui materiali biodegradabili o di creare nuovi materiali biodegradabili.

4. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede con le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi extraregionali, con particolare riferimento alle linee di intervento per il sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi e nei prodotti e nuove tecnologie sui materiali compostabili anche di nuova produzione nonché con le risorse di cui all'articolo 6.

5. La Regione è autorizzata, nel rispetto delle vigenti procedure, ad avviare la conseguente modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi extraregionali.

6. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, stabilisce le modalità e i criteri per la stipula di un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria degli agricoltori siciliani maggiormente rappresentative e l'associazione italiana delle bioplastiche e dei materiali biodegradabili e compostabili "Assobioplastiche" per favorire l'impiego di bioteli e di altri materiali compostabili in agricoltura.

 

     Art. 4. Disincentivi all'utilizzo delle plastiche.

1. I soggetti titolari di concessioni demaniali marittime installano, nelle aree oggetto di concessione, appositi contenitori per la raccolta differenziata di dimensioni congrue alla potenziale utenza, in numero non inferiore a tre per le concessioni di aree di estensione inferiore a 1.000 metri quadrati ed in numero non inferiore a cinque per le aree di estensione superiori a 1.000 metri quadrati.

2. Qualora sia accertato che i titolari delle concessioni demaniali marittime non provvedano alla raccolta differenziata dei rifiuti ovvero non utilizzino prodotti in plastica biodegradabile e compostabile risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA), è applicata una sanzione ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione, fatta salva, in caso di recidiva, l'applicazione delle procedure di decadenza dalla concessione ai sensi dell'articolo 47 del Codice della Navigazione.

3. I soggetti titolari di concessioni demaniali diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 installano, nelle aree oggetto di concessione, appositi contenitori per la raccolta differenziata di dimensioni congrue alla potenziale utenza, in numero non inferiore a tre per le concessioni di aree di estensione inferiore a 1.000 metri quadrati ed in numero non inferiore a cinque per le aree di estensione superiori a 1.000 metri quadrati. Qualora sia accertato che i titolari delle concessioni demaniali non provvedano alla raccolta differenziata dei rifiuti ovvero non utilizzino prodotti in plastica biodegradabile e compostabile risultanti da una filiera di trattamento idonea ed efficace e da un minore impatto ambientale ai sensi dell'analisi del ciclo di vita (LCA), è applicata una sanzione da 100 a 1.000 euro. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma provvede il Corpo forestale.

4. Le disposizioni sanzionatorie previste dal presente articolo trovano applicazione a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

     Art. 5. Misure relative alla conversione degli stabilimenti.

1. La Regione, nell'ambito della programmazione dei fondi extraregionali, promuove l'istituzione di specifiche linee di intervento per il finanziamento della conversione degli impianti di produzione di plastica ubicati nella Regione in impianti di produzione di bioplastiche o di tipi di plastiche derivanti da materie prime rinnovabili, incluso il riciclo di plastiche convenzionali, o interamente biodegradabili o compostabili, in conformità a quanto disposto dalla normativa europea.

2. La Regione, al fine di tutelare l'occupazione, nell'ambito delle misure di cui al comma 1 relative alla conversione degli impianti di produzione di plastica, favorisce e sostiene la riqualificazione professionale.

3. A valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi extraregionali nonché sulle risorse di cui all'articolo 6, possono essere concessi contributi ai proprietari, ai comproprietari, agli usufruttuari, agli affittuari, ai legali rappresentanti di aziende agricole o agli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile per l'utilizzo di bioteli per la copertura degli insediamenti serricoli, di bioplastiche compostabili nella pacciamatura e di altre materie plastiche biodegradabili in agricoltura.

4. La Regione è autorizzata, nel rispetto delle vigenti procedure, ad avviare la conseguente modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi extraregionali.

 

     Art. 6. Utilizzo delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9.

1. Per le finalità di cui alla presente legge si provvede nell'ambito dei fondi del bilancio regionale, a valere sulle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni, così come modificato dal comma 2, per la quota di spettanza regionale.

2. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni, dopo la parola "infrastrutture" sono aggiunte le parole ", nonché al cofinanziamento di progetti presentati da "start up" che si occupano di sviluppare nuove tecnologie sui materiali biodegradabili o di creare nuovi materiali biodegradabili, al cofinanziamento della conversione degli impianti di produzione di plastica ubicati nella Regione in impianti di produzione di bioplastiche o di tipi di plastiche derivanti da materie prime rinnovabili, incluso il riciclo di plastiche convenzionali, o interamente biodegradabili o compostabili, in conformità a quanto disposto dalla normativa europea, alla concessione di contributi ai proprietari, ai comproprietari, agli usufruttuari, agli affittuari, ai legali rappresentanti di aziende agricole o agli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile per l'utilizzo di bioteli per la copertura degli insediamenti serricoli, di bioplastiche compostabili nella pacciamatura e di altre materie plastiche biodegradabili in agricoltura".

 

     Art. 7. Spiagge virtuose.

1. La Regione, al fine di valorizzare le spiagge siciliane "virtuose", riceve segnalazioni corredate da materiale fotografico sullo stato in cui versano le stesse, con particolare riferimento all'assenza di rifiuti in plastica.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

3. Le spiagge di cui al presente articolo sono oggetto di promozione nell'ambito delle campagne pubblicitarie promosse dall'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo.

4. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi oneri o minori entrate per il bilancio della Regione.

 

     Art. 8. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.