§ 5.2.280 - L.R. 23 dicembre 2020, n. 32.
Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020/2022 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:23/12/2020
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Rideterminazione residui attivi e passivi.
Art. 2.  Fondo di cassa al 1° gennaio 2020.
Art. 3.  Saldo finanziario al 31 dicembre 2019.
Art. 4.  Debito autorizzato e non contratto.
Art. 5.  Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2020-2022.
Art. 6.  Proroghe di termini e modifiche alle leggi regionali n. 22 del 2020 e n. 30 del 2020.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 5.2.280 - L.R. 23 dicembre 2020, n. 32.

Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020/2022 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie.

(B.U. 31 dicembre 2020, n. 76 - S.O. n. 6)

 

Art. 1. Rideterminazione residui attivi e passivi.

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2020, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dalla legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019.

2. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi determinati nel rendiconto 2019 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2020 sono rappresentate negli allegati 1 e 2 alla presente legge, con evidenza separata per le entrate e per le spese.

 

     Art. 2. Fondo di cassa al 1° gennaio 2020.

1. Il Fondo di cassa al 1° gennaio 2020 è rideterminato in euro 611.686.463,78, in conformità con il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019 e l'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 (Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio).

 

     Art. 3. Saldo finanziario al 31 dicembre 2019.

1. Il risultato della gestione al 31 dicembre 2019 è quantificato in euro 725.986.080,46. L'ammontare delle quote vincolate e accantonate applicate alla competenza 2020 è pari rispettivamente ad euro 357.773.450,94 e ad euro 902.873.156,09, per un totale di euro 1.260.646.607,03.

2. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli, il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 è rideterminato in disavanzo per euro 534.660.526,57, di cui euro 147.636.475,55 derivanti da debito autorizzato, ma non contratto.

 

     Art. 4. Debito autorizzato e non contratto.

1. Sulla base della legge regionale di approvazione del rendiconto 2019, la quota del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto è rideterminata in euro 147.636.475,55.

2. L'Amministrazione regionale provvede alla copertura del disavanzo di cui al comma 1 mediante ricorso all'indebitamento da contrarre solo per effettive esigenze di cassa, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016), e nei limiti dello stanziamento annuo dei relativi oneri finanziari. L'onere finanziario annuale derivante dalla contrazione del debito, anche ad erogazione multipla, trova copertura nella parte spesa del bilancio di previsione 2019-2021 (missione 50 - programmi 01 e 02).

 

     Art. 5. Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2020-2022.

1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato 3 (Prospetto delle variazioni alle spese per titoli, missioni e programmi per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione) alla presente legge, conseguenti all'adeguamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dell'effettivo disavanzo applicato al pluriennio.

 

     Art. 6. Proroghe di termini e modifiche alle leggi regionali n. 22 del 2020 e n. 30 del 2020.

1. Alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 6 le parole: "a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2022";

b) all'articolo 47 i termini previsti dai commi 3, 4, 8 e 12 sono prorogati di dodici mesi.

2. La Regione per il tramite dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio della medesima Agenzia, anche in considerazione del persistere delle criticità operative causate dalla pandemia da Covid-19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori coinvolti, è autorizzata a proseguire non oltre il 30 aprile 2021, le attività previste dall'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 2016, n. 34 (Modifica della legge regionale 30 novembre 2016, n. 30 per lo svolgimento temporaneo delle attività di cui alla convenzione Regione - ATI IFRAS, nelle more della procedura di scelta dell'aggiudicatario del nuovo Piano per i lavoratori del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per le sole opere relative alla gestione dei rifiuti, il termine del 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 24 ottobre 2014, n. 19 (Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016), come modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 (Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie), è prorogato al 31 dicembre 2021 [1].

4. Nella legge regionale n. 30 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 5 dell'articolo 6 dopo le parole: "ambientale)," sono inserite le seguenti: "e al fine di adeguare l'assegno di funzione del Corpo medesimo all'assegno pensionabile percepito dall'omologo personale statale, in analogia agli incrementi riconosciuti dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 (Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018") e dall'articolo 45, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), al personale dei corpi di polizia ad ordinamento civile, nei limiti fissati dalla contrattazione collettiva, ";

b) nel comma 16 dell'articolo 10 le parole: "Diocesi di Cagliari" sono sostituite dalle seguenti: "Vice provincia sarda dell'Ordine della mercede";

c) nel comma 4 dell'articolo 12, dopo la parola "trasferimento" sono inserite le seguenti: "a favore dei comuni colpiti o".

5. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "11 marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2020";

b) le parole "almeno il 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 giugno 2020, almeno il 40 per cento";

c) le parole "Il contributo è decurtato di eventuali somme percepite a titolo di cassa integrazione guadagni dal personale beneficiario." sono sostituite dalle seguenti "Il contributo è determinato sulla base della retribuzione lorda (compresi i contributi previdenziali effettivamente a carico del datore di lavoro) al netto del valore lordo dell'eventuale cassa integrazione conteggiata dal medesimo datore.";

d) le parole "1° scaglione" sono sostituite dalle seguenti: "2° scaglione".

6. Il termine di cui all'articolo 19, comma 4, della legge regionale n. 22 del 2020, a favore degli organismi beneficiari di cui all'articolo 6, comma 41, della legge regionale n. 20 del 2019, è prorogato al 31 dicembre 2021 per la realizzazione delle iniziative e delle attività finanziate.

7. In considerazione dello stato di emergenza da Covid-19, al fine di consentire la regolare e completa attuazione degli interventi finanziati per l'anno 2020 con l'articolo 15 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 15 (Norme per lo sviluppo del cinema in Sardegna), dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, la scadenza per la realizzazione delle manifestazioni culturali è prorogata al 31 dicembre 2021. Sono conseguentemente prorogati i termini per la presentazione dei relativi rendiconti.

8. A valere sulle risorse già stanziate e impegnate nell'esercizio finanziario 2020 in conto competenza nella missione 14 - programma 02 - titolo 1, è autorizzata, a favore degli organismi beneficiari, la proroga fino al 31 dicembre 2021 degli interventi programmati dai Centri commerciali naturali e impegnati contabilmente per l'anno 2020.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

 

Allegati

(Omissis)


[1] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 13, comma 55, della L.R. 22 novembre 2021, n. 17.