§ 86.5.320 - L. 2 luglio 2020, n. 72.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.5 prevenzione e cura delle malattie
Data:02/07/2020
Numero:72


Sommario
Art. 1. 


§ 86.5.320 - L. 2 luglio 2020, n. 72.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.

(G.U. 9 luglio 2020, n. 171)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2020, N. 30

 

     All'articolo 1:

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Nell'ambito della relazione annuale trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono ricomprese le attività svolte dall'ISTAT ai sensi del presente decreto»;

     al comma 4, secondo periodo, le parole: "che dovessero rientrare" sono sostituite dalle seguenti: "che rientrano", le parole: "ovvero esercitare" sono sostituite dalle seguenti: "o che esercitano" e le parole: "o essere" sono sostituite dalle seguenti: "o sono";

     al comma 5, al secondo periodo, dopo le parole: "di cui al presente articolo" sono aggiunte le seguenti: ", nonchè indicando le fonti di cognizione delle informazioni complete" e, al terzo periodo, le parole: "sui siti istituzionali" sono sostituite dalle seguenti: "nei siti internet istituzionali";

     al comma 6, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "I campioni raccolti presso gli appositi punti di prelievo sono analizzati e refertati dai laboratori individuati dalle regioni e dalle province autonome, le quali, anche per il tramite dei predetti laboratori, comunicano all'interessato, con modalità sicure, i risultati delle analisi svolte. I medesimi laboratori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 2, comunicano i risultati delle analisi ai soggetti di cui al comma 1" e, al terzo periodo, dopo le parole: "provvedimento del 5 giugno 2019" sono inserite le seguenti: ", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019,";

     al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro possono trattare i dati raccolti nell'ambito dell'indagine di cui al comma 1 per finalità di ricerca scientifica";

     al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: "non identificabili" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dal comma 6,";

     al comma 9, le parole: "di cui al decreto 7 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016";

     al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole: "385.000 euro" sono inserite le seguenti: "per l'anno 2020" e, al terzo periodo, le parole: "Al relativo onere, in termine di fabbisogno e indebitamento netto" sono sostituite dalle seguenti: "Al relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto,";

     al comma 15, terzo periodo, le parole: "mediante il fondo risorse" sono sostituite dalle seguenti: "a valere sulle risorse".

     Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

     «Art. 1 bis. (Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). - 1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "sei unità" sono sostituite dalle seguenti: "quindici unità";

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 230.980 per l'anno 2020 e di euro 346.470 per l'anno 2021 e ai relativi oneri si provvede:

     a) per l'anno 2020:

     1) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate, di cui all'art. 613 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     2) quanto a euro 115.490, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonchè per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative, di cui all'articolo 619 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

     b) per l'anno 2021, quanto a euro 346.470 mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonchè per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative, di cui all'articolo 619 del citato codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66"».