§ 5.2.206 - L.R. 28 maggio 2020, n. 20.
Interventi a sostegno della famiglia e della natalità.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:28/05/2020
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Prestazioni sociali dei comuni.
Art. 4.  Programma triennale degli interventi.
Art. 5.  Cabina di regia per la famiglia.
Art. 6.  Benefici per il nascituro.
Art. 7.  Interventi a sostegno della natalità.
Art. 8.  Ulteriori criteri per il sostegno della natalità.
Art. 9.  Premialità per la conciliazione dei tempi educativi e il lavoro.
Art. 10.  Interventi a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori.
Art. 11.  Interventi a favore delle famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica.
Art. 12.  Interventi a favore delle famiglie monoparentali e di genitori separati e divorziati.
Art. 13.  Interventi a favore di famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro.
Art. 14.  Interventi per favorire e sostenere le famiglie nella crescita sportiva.
Art. 15.  Tutela della bigenitorialità.
Art. 16.  Priorità.
Art. 17.  Protocolli d’intesa.
Art. 18.  Promozione a sostegno dell’associazionismo familiare.
Art. 19.  Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie.
Art. 20.  Qualità familiare dei servizi erogati.
Art. 21.  Sportelli per la famiglia.
Art. 22.  Alleanze territoriali per la famiglia.
Art. 23.  Valutazione d’impatto familiare.
Art. 24.  Clausola valutativa.
Art. 25.  Norma transitoria.
Art. 26.  Abrogazioni.
Art. 27.  Norma finanziaria.
Art. 28.  Entrata in vigore.


§ 5.2.206 - L.R. 28 maggio 2020, n. 20.

Interventi a sostegno della famiglia e della natalità.

(B.U. 29 maggio 2020, n. 80)

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto.

1. La Regione, nell’osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, dall’articolo 6, comma 1, lettera n), dello Statuto e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, promuove e persegue una politica organica e integrata volta a riconoscere e sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle sue funzioni sociali.

2. La Regione promuove la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.

3. La Regione persegue un ruolo di coordinamento delle politiche settoriali al fine di realizzare un sistema più ampio e integrato di politiche strutturali a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità.

4. In attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli enti locali, con l’obiettivo di rafforzare la coesione sociale dei territori, promuovono il coinvolgimento e la valorizzazione del terzo settore, dell’associazionismo familiare e degli operatori economici, nonché la partecipazione attiva di cittadini e famiglie favorendo esperienze di autorganizzazione.

 

     Art. 2. Obiettivi.

1. La Regione, nella propria attività d’indirizzo politico e di programmazione, osservando il principio di sussidiarietà e il diritto di libera scelta da parte della famiglia, persegue i seguenti obiettivi:

a) valorizzazione delle funzioni sociali della famiglia, fondata su relazioni di reciprocità, di responsabilità, di effettiva parità tra uomo e donna e di solidarietà tra i componenti;

b) riconoscimento e sostegno delle funzioni svolte dalla famiglia, in quanto unità di servizi primari, luogo di rilevazione e di sintesi dei bisogni e riferimento essenziale dei servizi pubblici e privati;

c) promozione della formazione di nuovi nuclei familiari e tutela dei componenti;

d) riconoscimento dell’alto valore della maternità e paternità coscienti e responsabili, favorendo la tutela delle funzioni genitoriali e della libertà educativa, anche in riferimento ai nuovi mezzi di informazione e comunicazione sociale;

e) rimozione degli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite, l’adozione e la vita della famiglia, prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà o esclusione sociale, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti la separazione o il divorzio, perseguendo una inclusione attiva volta al superamento delle varie situazioni di disagio;

f) tutela e promozione della vita fin dal concepimento e in tutte le sue fasi offrendo, alle famiglie e in particolare ai genitori, sostegni economici, servizi e un contesto socio-culturale idoneo per consentire di non ridimensionare il progetto di vita familiare e realizzando e favorendo interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre all’interruzione di gravidanza, anche attraverso apposite convenzioni con soggetti non istituzionali;

g) tutelare il diritto di un minore ad una famiglia tramite interventi a sostegno della genitorialità adottiva;

h) agevolare la famiglia nell’opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti psicologici, sociali, relazionali e culturali;

i) promozione di una cultura dell’infanzia, riconoscendo e sostenendo la funzione di genitore nel rispetto dei diritti del bambino e promuovendo e favorendo un sistema articolato di servizi e opportunità per la prima infanzia, al fine di sostenere la centralità della famiglia nel suo ruolo genitoriale;

j) promuovere e favorire azioni di accompagnamento alla solidarietà tra generazioni e alla relazionalità e ai percorsi di scelta di vita degli adolescenti e dei giovani;

k) promozione e sostegno della genitorialità in tutte le sue forme;

l) riconoscimento del valore sociale delle reti di famiglie e dell’associazionismo familiare, favorendo e sostenendo la creazione di reti di buon vicinato, di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie nonché di forme di autorganizzazione e di imprenditorialità, al fine di integrare i compiti familiari nell’educazione e nella cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani e dei disabili;

m) incentivare, attraverso le alleanze per la famiglia, un territorio regionale per la famiglia e attuare, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, azioni di promozione della cultura della famiglia, intesa come valore e come possibilità di un welfare generativo e di comunità;

n) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura, in quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della società;

o) promuovere e favorire iniziative volte a consentire alle persone, prive di autonomia fisica o psichica, di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza;

p) promuovere nel territorio sportelli informativi capaci di essere dei punti di riferimento per i vari bisogni delle famiglie, in collaborazione con le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS) e con i consultori familiari, valorizzandone i servizi di assistenza a famiglie e futuri genitori;

q) promuovere e favorire un turismo a misura di famiglia, proponendo modalità, servizi, tariffe e quant’altro possa servire a dimostrare che il Veneto è una Regione dove la famiglia è di casa;

r) promuovere il coinvolgimento delle organizzazioni sia lucrative che non lucrative secondo logiche territoriali, per orientare risorse, servizi e interventi verso i bisogni e il benessere delle famiglie;

s) promuovere, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, la formazione e l’aggiornamento di amministratori, operatori dei servizi pubblici e del privato sociale sulle politiche familiari e temi correlati;

t) sviluppare e favorire iniziative di ricerca, di monitoraggio continuo della situazione delle famiglie nella Regione, dei servizi erogati dai diversi attori nonché la verifica dell’impatto di politiche familiari nel territorio.

2. La Regione, al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali, promuove l’integrazione, tra l’altro, delle politiche fiscali, abitative, occupazionali, commerciali, del turismo, dello sport, dei trasporti e di cura, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.

 

     Art. 3. Prestazioni sociali dei comuni.

1. È istituito il fattore famiglia quale strumento integrativo per definire le condizioni economiche e sociali della famiglia che accede alle prestazioni sociali ed ai servizi a domanda individuale.

2. L’utilizzo di tale strumento da parte dei comuni è facoltativo.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce gli ambiti di applicazione, i criteri e le modalità attuative del fattore famiglia.

 

CAPO II

Programmazione

 

     Art. 4. Programma triennale degli interventi.

1. Per realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 2, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e sentita la commissione consiliare competente, approva il programma triennale degli interventi, che conserva la sua validità sino all’approvazione del programma successivo. Nel programma sono indicati:

a) gli obiettivi generali da perseguire;

b) le modalità, le forme di azione e le priorità da attuare nel triennio di riferimento;

c) le strutture regionali coinvolte in tale programma;

d) l’ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi.

2. Nel programma triennale degli interventi è possibile, altresì, prevedere le attività da gestire mediante le forme previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

 

     Art. 5. Cabina di regia per la famiglia.

1. È istituita la cabina di regia per la famiglia al fine di agevolare i territori al monitoraggio, alla verifica e alla valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti dal programma triennale degli interventi di cui all’articolo 4.

2. Fanno parte della cabina di regia:

a) l’assessore regionale alle politiche sociali che la presiede, o un suo delegato;

b) gli assessori regionali competenti per le materie previste dal programma, o loro delegati;

c) il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali, o un suo delegato;

d) due rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI) Veneto;

e) due direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende ULSS;

f) cinque rappresentanti degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale, individuati dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali.

3. La segreteria della cabina di regia è assicurata da un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali.

4. La cabina di regia è istituita dalla Giunta regionale prima della stesura e dell’adozione del programma triennale di cui all’articolo 4. I suoi membri rimangono in carica per tutta la durata del programma e possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

5. La partecipazione alle sedute è gratuita.

 

CAPO III

Sostegno della natalità

 

     Art. 6. Benefici per il nascituro.

1. Agli effetti degli interventi messi in atto dalla Regione, il nascituro è riconosciuto quale destinatario di tutti i benefici previsti dalle leggi regionali e attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero di figli.

2. Chiunque abbia interesse ai sensi del comma 1 è tenuto a presentare idonea documentazione della gravidanza in corso e dell’avvenuta nascita, entro i dodici mesi successivi, per confermare la sussistenza dei requisiti per l’ottenimento dei benefici.

 

     Art. 7. Interventi a sostegno della natalità.

1. La Giunta regionale al fine di sostenere la natalità e le spese connesse alla cura e all’accoglienza del nascituro:

a) istituisce un assegno prenatale finalizzato a fronteggiare i costi legati alla gravidanza e le spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino;

b) sostiene il potenziamento e la riqualificazione dei servizi socio-educativi destinati alla prima infanzia, al fine di garantire un servizio adeguato alle esigenze del territorio;

c) intraprende, in via sperimentale, un progetto denominato Nidi Gratis per l’azzeramento della retta di frequenza dei servizi socio-educativi destinati alla prima infanzia.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con eventuali altri contributi disposti per i medesimi fini.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i criteri e le modalità per l’assegnazione delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1.

4. Gli enti locali possono integrare con proprie risorse gli interventi finanziari di cui alla presente legge.

 

     Art. 8. Ulteriori criteri per il sostegno della natalità.

1. L’entità dei contributi previsti dall’articolo 7 è raddoppiata qualora il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori fino al compimento del sesto anno di età, riconosciuti disabili gravi ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

 

     Art. 9. Premialità per la conciliazione dei tempi educativi e il lavoro.

1. La Giunta regionale individua apposite premialità nei bandi per l’assegnazione di contributi a favore di progetti per la conciliazione degli orari dei servizi educativi per la prima infanzia del territorio con le esigenze degli utenti dei medesimi servizi, presentati dai comuni o dalle loro aggregazioni.

 

CAPO IV

Famiglie fragili

 

     Art. 10. Interventi a favore delle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori.

1. La Giunta regionale istituisce un fondo a favore dei comuni che attivano progetti verso le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori e che prevedono la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento e la stipulazione di protocolli d’intesa con organizzazioni private di cui all’articolo 17.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati ad evitare nuove emarginazioni sociali, a garantire le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di una vita dignitosa e il recupero dell’autonomia del nucleo familiare, mirando al sostegno economico dello stesso nella particolare situazione che si determina in seguito al decesso di uno o di entrambi i genitori.

3. La Giunta regionale promuove, altresì, forme di collaborazione con i comuni dirette alla realizzazione di reti e sistemi di assistenza e supporto alle famiglie.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono cumulabili con altre tipologie di finanziamenti o di contributi concessi nell’ambito delle politiche sociali di aiuto, supporto e sostegno alle famiglie.

 

     Art. 11. Interventi a favore delle famiglie monoparentali e per i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica.

1. La Giunta regionale istituisce un fondo per l’accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, al fine di agevolare l’autonomia finanziaria delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in situazione di difficoltà economica; il contributo è concesso a fondo perduto.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati prioritariamente al finanziamento di spese sanitarie, nonché al finanziamento di spese di locazione e per l’erogazione di servizi educativi e scolastici. La Giunta regionale può individuare ulteriori spese da finanziare.

3. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato:

a) da uno stanziamento iniziale della Regione;

b) da stanziamenti operati da enti locali e definiti in base ai protocolli d’intesa di cui all’articolo 17;

c) da stanziamenti operati da istituti e fondazioni bancarie e definiti in base ai protocolli d’intesa di cui all’articolo 17.

 

     Art. 12. Interventi a favore delle famiglie monoparentali e di genitori separati e divorziati.

1. La Regione potenzia, ove necessario, le funzioni di assistenza e mediazione familiare, intese come aiuto e supporto alla genitorialità e alla gestione della conflittualità in fase separativa, anche in attuazione della legge 8 febbraio 2006, n. 54 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”, presso i consultori familiari, operanti nell’ambito territoriale di ciascuna azienda ULSS, per realizzare un sistema articolato di assistenza omogeneo sul territorio regionale.

 

     Art. 13. Interventi a favore di famiglie con parti trigemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro.

1. La Giunta regionale istituisce un fondo a favore dei comuni che attivano progetti verso le famiglie con parti trigemellari e le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro e che prevedano la riduzione delle tariffe dei servizi comunali a pagamento e la stipulazione di protocolli d’intesa con organizzazioni private di cui all’articolo 17.

 

     Art. 14. Interventi per favorire e sostenere le famiglie nella crescita sportiva.

1. La Regione promuove e sostiene attraverso contributi agli enti locali le famiglie in difficoltà economiche e le famiglie numerose che avviano percorsi sportivi a favore dei figli all’interno delle associazioni e società sportive riconosciute dal Coni, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva.

 

     Art. 15. Tutela della bigenitorialità.

1. Al fine di garantire il diritto alla bigenitorialità dei figli minori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei processi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, in attuazione della legge n. 54 del 2006, gli uffici della Regione, degli enti strumentali della medesima, delle aziende del servizio sanitario regionale e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi dello Statuto, adeguano i loro procedimenti alle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Su istanza di almeno uno dei genitori, tutte le comunicazioni degli enti e organismi di cui al comma 1 relative al minore sono indirizzate ad entrambi i genitori nel rispetto e in coerenza con le eventuali modalità indicate nel provvedimento di affido condiviso, di cui alla legge n. 54 del 2006 e agli articoli 337 bis e seguenti del codice civile. A tal fine, il genitore che presenta l’istanza allega alla stessa il provvedimento di affido e si impegna a comunicare tutte le eventuali modifiche dello stesso.

3. La Giunta regionale promuove, altresì, il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nelle informazioni riguardanti i propri figli mediante:

a) l’attivazione di protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche finalizzati a fornire tutte le informazioni sull’andamento e sui risultati scolastici ad entrambi i genitori;

b) l’attivazione di protocolli di intesa con gli enti locali finalizzati a trasmettere tutte le comunicazioni di rilievo amministrativo sulle condizioni dei figli minori ad entrambi i genitori.

 

     Art. 16. Priorità.

1. Ai fini degli interventi previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14, le priorità tra gli aventi titolo vengono stabilite dalla Giunta regionale sulla base del quoziente familiare, definito secondo i seguenti elementi:

a) reddito ISEE (indicatore situazione economico equivalente) del nucleo familiare;

b) presenza nel nucleo familiare di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge n. 104 del 1992;

c) presenza di un riconosciuto disagio psico-fisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal servizio sanitario regionale;

d) possesso della residenza da almeno due anni nel territorio della Regione ad esclusione delle ipotesi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della Regione.

2. La Giunta regionale adotta il provvedimento di cui al comma 1 previo parere della commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine la Giunta regionale può prescindere dal parere.

 

     Art. 17. Protocolli d’intesa.

1. La Giunta regionale promuove protocolli d’intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati.

2. I protocolli d’intesa di cui al comma 1 mirano al perseguimento:

a) della rimozione degli ostacoli di ordine abitativo, lavorativo, economico e del credito per consentire a ciascun individuo la formazione del proprio nucleo familiare;

b) dell’aiuto alle madri in difficoltà, al fine di prevenire l’interruzione di gravidanza, quando essa dipenda da ostacoli rimovibili mediante sostegno psicologico e mediante aiuti di natura materiale e, dopo la maternità, per la presa in carico della donna e del bambino;

c) della promozione, nell’ambito della contrattazione collettiva decentrata, di strumenti di flessibilità dei tempi di lavoro, al fine di agevolare le necessità del nucleo familiare monoparentale e dei genitori separati o divorziati;

d) dell’accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati;

e) dell’accesso al credito, finalizzato a garantire la locazione di immobili a favore dei nuclei familiari in difficoltà;

f) della realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo l’esercizio del ruolo genitoriale, in conformità alle norme di cui alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” e alla legge n. 54 del 2006, in coordinamento con le strutture pubbliche esistenti presso le aziende ULSS;

g) della realizzazione di percorsi di supporto psicologico diretti al superamento del disagio, al recupero della propria autonomia ed al mantenimento di un pieno ruolo genitoriale.

 

CAPO V

Associazionismo familiare

 

     Art. 18. Promozione a sostegno dell’associazionismo familiare.

1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà, valorizza, attraverso le modalità di cui all’articolo 5, gli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale e le formazioni del privato sociale impegnate per la sensibilizzazione sui temi relativi all’ambito familiare.

2. La Regione in particolare valorizza le associazioni familiari e le organizzazioni del privato sociale che:

a) organizzano e attivano esperienze di associazionismo per favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare nonché la solidarietà intergenerazionale;

b) promuovono iniziative di sensibilizzazione e di formazione delle famiglie e nello specifico dei genitori per lo svolgimento dei loro compiti sociali ed educativi;

c) promuovono attività formative alla vita di coppia, alle competenze educative genitoriali per l’esercizio consapevole e responsabile della maternità e paternità;

d) promuovono la cultura dell’accoglienza familiare, dell’auto mutuo aiuto e della solidarietà intergenerazionale e interculturale.

 

     Art. 19. Elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie.

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di iscrizione all’elenco regionale degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale, tenuto dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di servizi sociali.

 

CAPO VI

Strumenti organizzativi

 

     Art. 20. Qualità familiare dei servizi erogati.

1. La Regione definisce una certificazione di riconoscimento familiare, alla quale aderiscono volontariamente le organizzazioni pubbliche e private che intendono adottare standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali, per accrescere il benessere familiare territoriale.

 

     Art. 21. Sportelli per la famiglia.

1. I comuni, in forma singola o associata, attivano gli sportelli per la famiglia, che assicurano attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e di accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari.

2. Gli enti di cui al comma 1 collaborano con la Giunta regionale, per l’individuazione di forme di coordinamento tra gli sportelli per la famiglia e i servizi regionali, provinciali, comunali, delle aziende ULSS e degli altri enti pubblici che svolgono attività d’interesse per i nuclei familiari, al fine di fornire un supporto complessivo alla famiglia.

3. La Giunta regionale stabilisce le forme di coordinamento tra i servizi regionali di cui al comma 2 e gli sportelli di cui al comma 1.

 

     Art. 22. Alleanze territoriali per la famiglia.

1. La Regione promuove le alleanze territoriali per la famiglia, reti territoriali costituite dagli enti locali, anche associati, in collaborazione e accordo con organismi sociali, economici e culturali che promuovono nelle comunità locali iniziative di politiche attente ai bisogni delle famiglie.

2. Le alleanze territoriali per la famiglia attivano: sinergie territoriali; iniziative formative; approfondimento dei servizi e delle iniziative presenti nel territorio; introduzione, integrazione, revisione di servizi di cura a supporto delle necessità educativo-assistenziali delle famiglie; erogazione di contributi economici da parte dei comuni a famiglie, associazioni e operatori economici; introduzione, integrazione, revisione dei sistemi tariffari e delle politiche di prezzo da parte di enti; introduzione, integrazione e revisione degli strumenti di programmazione locale.

3. Le alleanze possono annoverare, accanto ai comuni, altri soggetti partner quali, in particolare: enti pubblici; istituzioni scolastiche; istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza (IPAB); camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA); enti del terzo settore; associazioni di famiglie; comitati di genitori; imprese private; associazioni di categoria.

 

     Art. 23. Valutazione d’impatto familiare.

1. La valutazione d’impatto familiare costituisce strumento per orientare le politiche familiari previste in ogni settore, secondo criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica.

2. La Regione promuove la valutazione d’impatto familiare per orientare le strategie complessive di governo a sostegno della famiglia, in considerazione della sua valenza sociale ed economica, con particolare riguardo alla promozione della genitorialità e della natalità, in attuazione dei principi di equità sociale, sussidiarietà, adeguatezza nonché a sostegno della solidarietà familiare, con speciale riferimento alle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità o in situazioni di disagio.

3. La Regione promuove intese con gli enti locali per estendere la valutazione d’impatto familiare alle politiche settoriali di loro competenza e ai relativi atti di programmazione, assicurando il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui alla legge regionale 25 settembre 2017, n. 31 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali”.

 

CAPO VII

Disposizioni finali

 

     Art. 24. Clausola valutativa.

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione puntuale sullo stato di attuazione della presente legge.

2. La commissione consiliare competente, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, può riferire al Consiglio regionale per l’assunzione delle opportune determinazioni.

 

     Art. 25. Norma transitoria.

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.

 

     Art. 26. Abrogazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà” e le seguenti disposizioni di novellazione: articolo 60 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” e legge regionale 23 dicembre 2019, n. 52 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà””;

b) l’articolo 59 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”.

 

     Art. 27. Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti, quantificati in complessivi euro 9.680.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte:

a) per euro 2.000.000,00 derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera a) e dell’articolo 8, e per euro 3.000.000,00 derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera c), con le risorse afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388), allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022;

b) per euro 1.480.000,00 derivanti dall’applicazione dell’articolo 10, comma 1, con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022, di cui euro 800.000,00 relativi all’articolo 59 della legge regionale n. 30/2016, abrogato dall’articolo 26, ed euro 680.000,00 afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388);

c) per euro 600.000,00 derivanti dall’applicazione dell’articolo 11, comma 1, utilizzando le risorse della legge regionale n. 29/2012, abrogata dall’articolo 26, allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 05 “Interventi per le famiglie” - Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2020-2022;

d) per euro 500.000,00 derivanti dall’applicazione dell’articolo 12, con le risorse afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388), allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 05 “Interventi per le famiglie” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022;

e) per euro 1.900.000,00 derivanti dall’applicazione dell’articolo 13, comma 1, e per euro 200.000,00 derivanti dall’applicazione dell’articolo 14, con le risorse afferenti il Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388), allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020-2022.

2. Agli oneri in conto capitale derivanti dall’applicazione dell’articolo 7, comma 1, lettera b), quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 01 “Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido” - Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020-2022.

3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.

 

     Art. 28. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.