§ III.1.R/101 - R.R. 21 luglio 2020, n. 13.
R.R. n. 7/2020 "R.R. 8 luglio 2016 n. 9 «Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:21/07/2020
Numero:13


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ III.1.R/101 - R.R. 21 luglio 2020, n. 13.

R.R. n. 7/2020 "R.R. 8 luglio 2016 n. 9 «Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali» Modifiche ed integrazioni

(B.U. 24 luglio 2020, n. 108)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1081 del 09/07/2020 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1.

All’articolo 3 del R.R. 10 aprile 2020, n. 7 (R.R. 8 luglio 2016 n. 9. Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni) sono soppresse le parole

“c) da enti gestori di strutture di recupero e riabilitazione funzionale dei minori portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste accreditati ex R.R. n. 12/2015”

e le parole

“fino ad un massimo di n. 3 Moduli per ente richiedente per ASL”.

 

     Art. 2.

L’articolo 7 del R.R. 10 aprile 2020, n. 7 (R.R. 8 luglio 2016 n. 9. Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Modifiche ed integrazioni) è sostituito dal seguente:

 

Art. 10 “PARERE DI COMPATIBILITA’”

1. Al fine di favorire la valorizzazione di esperienze nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico, atteso che il presente regolamento non prevede fabbisogno per le strutture di tipologia “Comunità residenziale” di cui all’art. 6, sono ammissibili:

i. le istanze di autorizzazione alla realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità presentate da enti gestori che non abbiano già ottenuto, nell’ambito del territorio regionale, un parere favorevole di compatibilità per la medesima tipologia di struttura per la quale viene presentata istanza (Moduli ex art. 4 o Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo ex art. 5), ferma restando la possibilità di ottenere pareri favorevoli di compatibilità nel limite massimo di 3 Moduli e di n. 1 Centro Diurno socio-educativo-riabilitativo, al quale potrà aggiungersi n. 1 Comunità residenziale nel caso di futura determinazione di fabbisogno, per l’intero territorio regionale;

ii. in conseguenza di quanto innanzi, le istanze di autorizzazione alla realizzazione finalizzate al rilascio del parere di compatibilità per n. 1 o 2 Moduli ex art. 4 del presente regolamento presentate da enti gestori che abbiano già ottenuto parere favorevole di compatibilità, rispettivamente, per n. 2 o n. 1 Modulo ex art. 4 nell’intero territorio regionale.

2. Con riferimento alla struttura di tipologia “Modulo” ex art. 4 del presente regolamento (R.R. 9/2016), in considerazione dell’elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD ed al fine di salvaguardare l’esperienza maturata dalle strutture sanitarie e socio sanitarie che già erogano tali tipologie di prestazioni, nelle ipotesi di più richieste comunali di verifica di compatibilità presentate nello stesso arco temporale ed in presenza di fabbisogno regionale residuo inferiore al numero dei moduli di cui alle istanze, il criterio della localizzazione previsto al punto 5 della DGR n. 2037/2013 nella comparazione tra più richieste per il medesimo ambito territoriale di riferimento, è preceduto dalla valutazione, da parte della Sezione regionale competente, in via prioritaria dal possesso di un riconoscimento rilasciato da Società Scientifiche Nazionali o dai Ministeri concernente attività relative ai trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD e, in via residuale, dal possesso dell’esperienza specifica nella gestione di strutture che abbiano avuto in carico soggetti con ASD in età evolutiva, inviati, nei tre anni anteriori al 1° gennaio 2020.

 

Il presente regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.