§ I.1.10 - L.R. 20 ottobre 2014, n. 44.
Modifiche e integrazione alla legge regionale 12 maggio 2004, n.7 (Statuto della Regione Puglia)


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.1 norme statutarie
Data:20/10/2014
Numero:44


Sommario
Art. 1 . Modifica all’articolo 15 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7
Art. 2 . Integrazione all’articolo 22 della l.r. 7/2004
Art. 3 . Modifiche all’articolo 44 della l.r. 7/2004


§ I.1.10 - L.R. 20 ottobre 2014, n. 44.

Modifiche e integrazione alla legge regionale 12 maggio 2004, n.7 (Statuto della Regione Puglia)

(B.U. 24 ottobre 2014, n. 149)

 

     Art. 1. Modifica all’articolo 15 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7

1. Al comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia) la parola “quindicimila” è sostituita dalla seguente: “dodicimila”.

 

          Art. 2. Integrazione all’articolo 22 della l.r. 7/2004

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 7/2004 è inserita la seguente:

“e bis) esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale ove delegata alla Regione. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale l’approvazione dei regolamenti delegati; la Giunta regionale provvede previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente ai sensi dell’articolo 44;”.

 

          Art. 3. Modifiche all’articolo 44 della l.r. 7/2004

1. All’articolo 44 della l.r. 7/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Alla Giunta regionale spetta la potestà regolamentare nella forma dei regolamenti esecutivi e di attuazione delle leggi regionali e degli atti dell’Unione europea. La legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole. In caso di necessità e urgenza il termine è ridotto a quindici giorni.”;

c) il comma 3 è abrogato.