§ 75.1.137 - D.M. 6 dicembre 2019, n. 176.
Regolamento recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93, concernente la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:06/12/2019
Numero:176


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93


§ 75.1.137 - D.M. 6 dicembre 2019, n. 176.

Regolamento recante modifiche al decreto 21 aprile 2017, n. 93, concernente la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.

(G.U. 18 febbraio 2020, n. 40)

 

     IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

     Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, con particolare riferimento l'articolo 17, comma 3;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento all'articolo 19, concernente la segnalazione certificata di inizio attività - Scia;

     Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

     Visto l'articolo 42, comma 1, del citato decreto-legge che prevede che il periodo transitorio previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, è prorogato al 30 giugno 2020, per gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17 del predetto decreto, che, alla data del 18 marzo 2019, dimostrino l'avvenuta accettazione formale dell'offerta economica di accreditamento;

     Visto l'articolo 42, comma 3, del citato decreto-legge secondo cui le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella materia disciplinata dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93 del 2017;

     Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

     Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226;

     Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242;

     Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, recante attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI);

     Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, così come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84, recante attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13 (MID);

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

     Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio ed in particolare l'articolo 3, comma 4, che ha delegificato la disciplina normativa della verificazione periodica, prevedendo che le modifiche ed integrazioni alla disciplina suddetta siano adottate mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità ai criteri stabiliti nel medesimo comma;

     Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e l'articolo 47, comma 2, che conserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria di norme tecniche uniformi e standard di qualità per prodotti e servizi;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero dello sviluppo economico di avvalersi degli uffici delle Camere di commercio;

     Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1, che sostituisce l'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

     Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 1999, di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici provinciali da trasferire alle Camere di commercio;

     Visto il decreto interministeriale 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 2010, con il quale si designa l'organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

     Visto il decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93 «Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea»;

     Visto l'articolo 18, comma 2, seconda alinea del citato decreto, che fissa a diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto n. 93 del 2017 il termine ultimo entro cui le camere di commercio e gli organismi abilitati possono effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del decreto n. 93 del 2017; recante «Disposizioni transitorie e finali»;

     Considerata l'ampiezza del campo di applicazione del decreto ministeriale n. 93 del 2017 in forza della definizione di «funzione di misura legale»;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 maggio 2019;

     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con nota n. 20060 del 18 settembre 2019;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93

     1. All'articolo 4 del D.M. 21 aprile 2017, n. 93, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, le Camere di commercio svolgono il servizio di verificazione periodica limitatamente agli strumenti per i quali non sia presente nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 2, almeno un Organismo di cui all'articolo 10, comma 1, applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione e alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento».

     2. All'articolo 18 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni abrogate dall'articolo 17, che alla data del 18 marzo 2019 hanno almeno il requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento, in conformità ad una delle norme tecniche previste all'articolo 2, comma 1, lettera q), da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento, riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, possono continuare a svolgere le attività di verificazione periodica, senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2020, applicando tutte le procedure di verifica e nel rispetto di tutti i requisiti previsti per gli strumenti utilizzati per l'esecuzione della verificazione periodica e degli obblighi di comunicazione e quelli relativi alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente decreto. Al termine del periodo transitorio di 18 mesi disposto dall'articolo 18, comma 2, l'organismo nazionale di accreditamento trasmette al Ministero dello sviluppo economico, a Unioncamere e tramite di essa alle Camere di commercio l'elenco nominativo dei soggetti che rispondono al requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento, di cui al precedente periodo, ai fini dell'aggiornamento dei correlati elenchi pubblici».

 

     Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2020  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, reg.ne prev. n. 50