§ 38.6.89 - Del.CIPE 24 luglio 2019, n. 51.
Riparto delle risorse per complessivi 4.695 milioni di euro a valere sulle disponibilità recate dall'art.1, comma 555, della legge 30 dicembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.6 edilizia ospedaliera
Data:24/07/2019
Numero:51

§ 38.6.89 - Del.CIPE 24 luglio 2019, n. 51.

Riparto delle risorse per complessivi 4.695 milioni di euro a valere sulle disponibilità recate dall'art.1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sulle risorse residue di cui all'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

(G.U. 20 gennaio 2020, n. 15)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (SSN);

     Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti;

     Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della richiamata legge n. 67/1988;

     Visto il punto b) dell'art. 4 della delibera di questo Comitato n. 141/1999, «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE (art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144)», con la quale sono state devolute al Ministero della sanità, oggi Ministero della salute, le funzioni di ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria e tecnologie sanitarie, suscettibili di immediata realizzazione, di cui all'art. 20, comma 5-bis, della citata legge n. 67/1988;

     Visto l'art. 2, comma 279, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) il quale prevede che, ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dal citato art. 20 della legge n. 67/1988, e successive modificazioni, è ulteriormente elevato a 23 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione degli accordi di programma con le regioni e l'assegnazione delle risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio;

     Visto l'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) con il quale vengono incrementate da 23 a 24 miliardi di euro le risorse destinate al proseguimento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988;

     Visto l'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n.145, che eleva a 28 miliardi di euro complessivi l'importo precedentemente determinato in 24 miliardi di euro per l'attuazione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio;

     Visto il successivo comma 559 del medesimo art. 1 della legge n. 145/2018, che, a valere sulle risorse del sopra citato comma 555, autorizza un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, di assistenza e di cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia»;

     Considerato che in applicazione del richiamato comma 559 le risorse disponibili recate dal citato comma 555 risultano pertanto ridotte da 4.000 a 3.975 milioni di euro;

     Considerato altresì che a valere sulle risorse recate dall'incremento di un miliardo di euro previsto dal richiamato art. 2, comma 69, della legge n. 191/2009, sono stati già assegnati 280 milioni di euro per specifiche finalità e che pertanto resta ancora da ripartire e assegnare l'importo di 720 milioni di euro;

     Visto l'art. 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, introdotto dalla legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, che al comma 2 istituisce un fondo presso il Ministero della salute, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela di persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, e dispone altresì, al comma 4, che al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 20 della già citata legge n. 67/88;

     Visto altresì il comma 109 del richiamato art. 2 della legge n. 191/2009, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che, in conformità con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè i rapporti giuridici già definiti;

     Vista la nota n. 5144-P del 22 maggio 2019 del Capo di Gabinetto del Ministro della salute, con la quale è stata trasmessa la proposta di riparto per complessivi 4.695 milioni di euro, di cui 3.975 milioni recati dal citato art. 1, comma 555, della legge n.145/2018, e 720 milioni di euro recati dal citato art. 2, comma 69, della legge n. 191/2009;

     Vista l'intesa sulla suddetta proposta di riparto del Ministro della salute, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 9 maggio 2019 (rep. atti n. 77/CSR);

     Preso atto che il riparto delle risorse oggetto della proposta è stato calcolato in base alla quota di accesso del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per l'anno 2018, in coerenza con l'Accordo politico del 1° dicembre 2018 fra Governo e regioni, recepito in Conferenza unificata del 6 dicembre 2018 con l'espressione del parere al disegno di legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019;

     Considerato che l'Intesa sancita prevede l'accantonamento di 60 milioni di euro per la realizzazione di n. 6 centri di eccellenza funzionali allo sviluppo di una rete nazionale per attività di ricerca, produzione e trattamento delle patologie tumorali eleggibili alla terapia genica CAR T-Cell, nonchè un ulteriore accantonamento di 635 milioni quale quota di riserva per interventi urgenti;

     Considerato altresì che la suddetta quota di riserva per interventi urgenti, pari a 635 milioni di euro, è comprensiva dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2019, di 82.164.205 euro prevista dall'art. 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il Servizio sanitario della Regione Calabria;

     Considerato inoltre che il richiamato art. 5-septies, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 32/2019, la cui attuazione comporta la spesa complessiva di 80 milioni di euro per l'installazione dei previsti sistemi di videosorveglianza, è stato introdotto successivamente alla su indicata intesa della conferenza Stato-Regioni del 9 maggio 2019 e che, quindi, la quota di riserva per interventi urgenti pari a 635 milioni di euro è comprensiva anche di tale spesa;

     Considerato che i programmi regionali di investimento dovranno opportunamente tener conto, per quanto compatibile con la programmazione regionale e nazionale, delle seguenti linee di intervento: adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, adeguamento sismico delle strutture sanitarie, ammodernamento tecnologico;

     Considerato infine, che ai sensi del richiamato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, le risorse non vengono assegnate alle Province autonome di Trento e Bolzano;

     Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, concernente il regolamento di questo Comitato;

     Vista la nota prot. DIPE n. 4105 - P del 23 luglio 2019 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

 

     Delibera:

 

     1. A valere sulle sotto indicate leggi di finanziamento, le risorse disponibili per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono complessivamente determinate in 4.695 milioni di euro, di cui:

     a) euro 720 milioni quali risorse residue, a seguito di precedenti assegnazioni, della somma di un miliardo di euro stanziato dall'art. 2, comma 69, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010);

     b) euro 3.975 milioni a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al netto del contributo per complessivi 25 milioni di euro nel triennio 2019-2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), ai sensi del comma 559 del medesimo art. 1 della legge n. 145/2018;

     2. La somma di 4.695 milioni di euro indicata al punto 1. della presente delibera viene destinata nel seguente modo:

     a) euro 4.000 milioni sono ripartiti ed assegnati alle regioni come da allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera. Alle Province autonome di Trento e di Bolzano non vengono ripartite risorse ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiamato in premessa.

     b) euro 60 milioni vengono accantonati per la realizzazione di sei centri di eccellenza per sviluppare una rete nazionale in grado di effettuare attività di ricerca, produzione e trattamento del paziente affetto da patologie tumorali eleggibili alla terapia genica CAR T-Cell, da assegnare con successivo provvedimento del Ministro della salute, previa acquisizione della prevista intesa da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

     c) euro 635 milioni, comprensivi della somma di 80 milioni di euro finalizzati all'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 5-septies del decreto-legge n. 32/2019 citato in premessa, nonchè della somma di euro 82.164.205 destinata alla Regione Calabria ai sensi e secondo le modalità dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 35 del 2019 altresì considerato in premessa, vengono accantonati quale quota di riserva per interventi urgenti, da ripartire e assegnare con successivi provvedimenti del Ministro della salute, adottati previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ed informativa a questo Comitato.

     3. I programmi regionali di investimento dovranno prioritariamente tenere conto, per quanto compatibile con la programmazione regionale e nazionale, delle seguenti linee di intervento: adeguamento alla normativa di prevenzione degli incendi, adeguamento sismico delle strutture sanitarie, ammodernamento tecnologico.

     4. Il Ministero della salute presenterà a questo Comitato una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma complessivo di edilizia sanitaria e sull'utilizzo delle risorse accantonate di cui al precedente punto 2, lettere b) ed c).

 

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2020  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 10

 

     Allegato

 

     PROSECUZIONE PROGRAMMA INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67/1988

 

     RIPARTO DELLE RISORSE DI CUI DALL'ARTICOLO 1, COMMA 555, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145 E DELLE RISORSE RESIDUE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 69, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191