§ III.2.R/32 - R.R. 13 ottobre 2017, n. 18.
Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:13/10/2017
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Disposizione generale
Art. 2.  Modifica all’art. 46
Art. 3.  Norma finale di salvaguardia


§ III.2.R/32 - R.R. 13 ottobre 2017, n. 18.

Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.

(B.U. 19 ottobre 2017, n. 120 Supplemento)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

 

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N°1470 del 25 settembre 2017 di adozione del Regolamento;

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1. Disposizione generale

1. Le disposizioni del Règolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19”, richiamate nei successivi articoli, sono modificate o integrate secondo quanto disposto negli articoli seguenti.

 

     Art. 2. Modifica all’art. 46

1. Il comma 4 dell’articolo 46 del reg.reg. 4/2007, è sostituito dal seguente:

“Nell’ambito di servizi socio assistenziali che abbiano un carattere prevalente di servizi socio educativi per la prima infanzia nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 181, lettera e), numero 1.2) della legge n. 107/2015, gli educatori devono essere muniti dei titoli di studio dalla lettera b) alla lettera f) del comma 2, e dei diplomi universitari o lauree equipollenti, equiparate o riconosciute ai sensi di legge. Nell’ambito di servizi socio assistenziali che abbiano carattere prevalente di servizi socio riabilitativi, e ad elevata integrazione sociosanitaria, è assicurato nella formazione delle équipes professionali l’impiego pur non esclusivo di operatori che abbiano i titoli di cui alla lett. a) del comma 2.”

2. Il comma 5 dell’articolo 46 del reg.reg. 4/2007, è sostituito dal seguente:

“In via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori profili professionali sociali, per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio assistenziali e sociosanitari sono impiegati anche operatori in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, una esperienza almeno triennale nel settore dei servizi educativi e di cura delle persone. L’attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

     Art. 3. Norma finale di salvaguardia

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 46, al fine di salvaguardare l’esperienza lavorativa maturata e garantire la continuità lavorativa, i soggetti che hanno svolto l’attività di educatore in strutture e servizi socio assistenziali e socio educativi per almeno tre anni, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a svolgere mansioni educative nelle stesse strutture e servizi in cui hanno prestato l’attività lavorativa.