§ 5.2.207 - L.R. 30 dicembre 2019, n. 26.
Bilancio di previsione 2020 - 2022


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:30/12/2019
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Bilancio di previsione 2020-2022)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 5.2.207 - L.R. 30 dicembre 2019, n. 26.

Bilancio di previsione 2020 - 2022

(B.U. 31 dicembre 2019, n. 53 suppl.)

 

Art. 1. (Bilancio di previsione 2020-2022)

1. Per l'esercizio finanziario 2020 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009), sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 33.170.947.055,67 e di cassa per euro 59.208.327.044,21 e autorizzate spese di competenza per euro 33.170.947.055,67 e di cassa per euro 52.808.327.044,21 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2021 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 31.320.569.182,85 e autorizzate spese di competenza per euro 31.320.569.182,85 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2022 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 d.lgs. 118/2011, integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 30.792.237.273,00 e autorizzate spese di competenza per euro 30.792.237.273,00 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, e ai sensi dell'ordinamento contabile regionale (articolo 1, comma 2, della l.r. 19/2012, articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. 23/2013 e articolo 1, comma 3 della l.r. 37/2014), sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) la nota integrativa (allegato 1) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 11 e 15;

b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);

f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);

g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);

j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 10/a-b-c);

k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);

l) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 12);

m) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'articolo 62 del d.lgs. 118/2011 (allegato 13);

n) l'elenco delle spese continuative o ricorrenti autorizzate e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011 (allegato 14);

o) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (allegato 15);

p) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 16);

q) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 17);

r) il prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 243/2012 (allegato 18);

s) è altresì allegata al bilancio, in ottemperanza all'articolo 11, comma 3, lettera h), del d.lgs. 118/2011, la relazione del collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall'articolo 2, comma 8, lettera a), una volta acquisita entro il termine di cui al comma 8 bis dell'articolo 2 della l.r. 18 /2012 (allegato 19).

5. In applicazione dell'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011, è autorizzato per l'anno 2020 il ricorso al debito, per far fronte a effettive esigenze di cassa, a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2019, determinato in euro 350.000.000,00, da aggiornarsi con legge di assestamento al bilancio 2020, sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2019.

6. È altresì autorizzato per il finanziamento degli investimenti il ricorso all'indebitamento per far fronte a effettive esigenze di cassa come previsto dall'articolo 40, comma 2, del d.lgs. 118/2011 rispettivamente per euro 69.890.947,00 nel 2020, euro 131.383.327,00 nel 2021 ed euro 68.575.887,00 nel 2022, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2004'), come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 [1].

7. L'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 potrà essere contratto dalla Giunta per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla 'Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo)' in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

8. Le condizioni dell'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 e degli altri già assunti, nonché della quota riguardante le operazioni in derivati, possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni più favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunità della Regione ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2002') [2].

9. L'ammortamento dell'indebitamento di cui al comma 5 potrà decorrere dal 1° gennaio 2022; il relativo onere annuo per l'anno 2022 per quanto riguarda la quota interessi rispettivamente pari a euro 8.840.145,00 è posto a carico del programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' della missione 50 'Debito Pubblico' e per quanto riguarda la quota capitale pari a euro 7.901.122,00 è posto a carico del programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' della missione 50 'Debito Pubblico' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2019-2021. A tale onere è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.

10. L'ammortamento degli indebitamenti di cui ai commi 6 e 7 potrà decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2021 con riferimento all'anno 2020, dal 1° gennaio 2022 con riferimento all'anno 2021 e dal 1° gennaio 2023 con riferimento all'anno 2022; i relativi oneri annui trovano capienza negli stanziamenti della missione 50 'Debito Pubblico', programma 01 'Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo l 'Spese correnti' per quanto riguarda la quota interessi e al Programma 02 'Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari' - Titolo 4 'Rimborso prestiti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2019-2021. A tali oneri è data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.

11. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 8, del d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014è autorizzata a contrarre, in alternativa al mutuo di cui ai commi 5, 6 e 7, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009).

12. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito mediante iscrizione nel bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze e per importi non superiori a quelli determinati ai commi 10 e 11.

13. La Giunta regionale pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

14. All'onere valutato rispettivamente in euro 20.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022 connesso alle attività di mantenimento del rating di cui al comma 14, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti'.

15. In relazione alle garanzie previste per l'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.

16. In relazione a quanto disposto dall'articolo 69, commi 9-11, del d.lgs. 118/2011, come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014, la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2020 a contrarre anticipazioni, da estinguere nel medesimo esercizio finanziario, per un importo non superiore a euro 1.100.000.000,00, di cui euro 1.000.000.000,00 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all'erogazione dei finanziamenti per il Servizio sanitario regionale. La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte al Titolo 7 - Tipologia 100 in entrata e alla missione 60 'Anticipazioni finanziarie', programma 01 'Restituzione anticipazioni di tesoreria' in spesa.

17. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 16, è altresì autorizzata la spesa complessiva di euro 1.100.000,00, di cui euro 1.000.000,00 riguardanti il Servizio sanitario regionale stanziati alla missione 13 'Tutela della salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' ed euro 100.000,00 stanziati alla missione 60 'Anticipazioni finanziarie', programma 01 'Restituzione anticipazioni di tesoreria'.

18. È autorizzata, per il finanziamento indistinto del Servizio socio-sanitario regionale, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2020 di euro 19.279.238.824,00, stanziati alla missione 13 'Tutela della Salute', programma 01 'Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA', in relazione a quanto disposto:

- dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

- dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133);

- dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

- dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

- dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2010'), nonché dall'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

- dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 del 10 luglio 2014, rep. n. 82/CSR;

- dalle disposizioni finanziarie per l'ambito sanitario di cui all'articolo 1, commi da 514 a 516 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

- dall'articolo 1, comma 778, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che, nelle more della piena attuazione del d.lgs. 68/2011 con riferimento al riordino del sistema della fiscalità locale, conferma fino all'anno 2019 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale all'IVA definiti dal d.lgs. 56/2000 per il finanziamento della sanità;

- dal punto 2 dell'Accordo del 10 ottobre 2019 (rep. atti n. 164/CSR) sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, con il quale si concorda di differire al 2021 l'entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento di cui al d.lgs. 68/2011.

19. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attività non ancora trasferite alle aziende sanitarie che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2020, alla competenza regionale. Qualora nel corso dell'anno 2020 tali attività siano trasferite alle aziende sanitarie, si provvederà ad assicurare alle medesime, con deliberazione della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attività di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.

20. La Giunta regionale è autorizzata, con proprie deliberazioni, a determinare i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 18 per assicurare l'esercizio delle funzioni del Servizio socio-sanitario regionale, nonché a regolamentare gli acconti mensili alle aziende sanitarie per garantire una corretta programmazione finanziaria.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 7 agosto 2020, n. 18.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 27.