§ 57.2.76 - D.M. 6 giugno 2019, n. 98.
Regolamento in materia di istituzione della scuola di cinema, fotografia, audiovisivo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:06/06/2019
Numero:98


Sommario
Art. 1.  Istituzione della «Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo»
Art. 2.  Clausola Finanziaria


§ 57.2.76 - D.M. 6 giugno 2019, n. 98.

Regolamento in materia di istituzione della scuola di cinema, fotografia, audiovisivo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

(G.U. 28 agosto 2019, n. 201)

 

     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

     Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

     Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 «Recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», ed in particolare l'articolo 1, comma 27, il quale prevede che «Nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono perfetti ed efficaci»;

     Visto il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante «Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, ed in particolare l'articolo 3-quinquies. il quale prevede che «Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l'autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante «Regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 concernente «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica», ed in particolare l'articolo 5, comma 1, il quale stabilisce che «L'offerta formativa delle istituzioni è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle scuole. In sede di prima applicazione le scuole sono individuate nella allegata tabella A. Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle modifiche ed integrazioni della tabella A, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse a nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e di sviluppo del sistema».

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza raggruppati in aree omogenee delle Accademie di belle arti;

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2009, n. 123, che definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti;

     Considerato che il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 febbraio 2007, è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012 e che, non essendo stata prevista una proroga ulteriore, è decaduto il 15 febbraio 2013;

     Visto il decreto dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015 con cui è stata costituita, presso il Dipartimento della formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una Commissione che, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, svolge le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi delle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

     Considerata la richiesta presentata dalla Conferenza nazionale dei direttori delle Accademie di belle arti, di attivare, all'interno del Dipartimento di progettazione e arti applicate, una nuova Scuola denominata «Cinema, Fotografia, Audiovisivo»;

     Visto il parere espresso dalla citata Commissione nel verbale n. 34 del 20 giugno 2018;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2019;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 4981 del 20 maggio 2019;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Istituzione della «Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo»

     1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, nell'ambito della classificazione relativa alle Accademie di belle arti, è inserita la scuola denominata «Scuola di Cinema, Fotografia, Audiovisivo», afferente al Dipartimento di progettazione e arti applicate.

     2. L'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, come modificata dal comma 1, sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.

 

     Art. 2. Clausola Finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2019  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e del Min. del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 2911

 

     Tabella A (articolo 1)