§ 3.13.74 - L.R. 7 giugno 2019, n. 8.
Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.13 turismo e industria alberghiera
Data:07/06/2019
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Marina resort.
Art. 3.  Procedimento amministrativo.
Art. 4.  Canoni per l'utilizzo del demanio marittimo.
Art. 5.  Boat and breakfast.
Art. 6.  Disposizioni di rinvio a norme statali.
Art. 7.  Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.
Art. 8.  Norma finale.


§ 3.13.74 - L.R. 7 giugno 2019, n. 8.

Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta.

(G.U.R. 11 giugno 2019, n. 27)

 

TITOLO I

Norme per lo sviluppo del turismo nautico. disciplina dei marina resort.

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 14, lettera n) dello Statuto regionale ed in armonia con le finalità di cui all'articolo 32 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, riconosce e promuove il turismo nautico quale strumento per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio.

2. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore del turismo nautico la Regione riconosce i marina resort, come definiti dall'articolo 2, e disciplina le modalità per il loro insediamento e le competenze sui procedimenti autorizzatori e di controllo da parte della Regione stessa e dei Comuni.

 

     Art. 2. Marina resort.

1. Per le finalità di cui alla presente legge sono definiti come "marina resort" le strutture turistico-ricettive all'aperto, organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, in possesso dei requisiti tecnici e idonee a fornire i servizi accessori alla sosta e al pernottamento previsti dalle specifiche disposizioni attuative.

2. Al fine della equiparazione dei marina resort alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti minimi sono previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 luglio 2016.

3. Lo specchio acqueo presso cui insistono i marina resort presenta le caratteristiche di idoneità dei fondali all'approdo previste dalla vigente disciplina statale e comunitaria e risulta opportunamente attrezzato di aspiratore per le acque nere di bordo, di individuazione numerica dei posti-barca, con presenza di adeguati servizi per la pulizia giornaliera dello specchio acqueo.

4. I soggetti gestori, autorizzati ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 3, assicurano:

a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;

b) la presenza, in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato;

c) un'idonea informazione ai soggetti fruitori dei servizi sulle caratteristiche marittime dello specchio acqueo e le prescrizioni eventualmente vigenti per l'accesso e l'uscita dei natanti dall'area ricettiva.

5. Entro il termine inderogabile di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le infrastrutture, la mobilità e i trasporti, d'intesa con l'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, con apposita deliberazione definisce le modalità di apertura e di esercizio dei marina resort nonché la relativa classificazione.

 

     Art. 3. Procedimento amministrativo.

1. L'avvio delle attività di marina resort è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, da presentare al Comune presso cui le strutture sono ubicate. La segnalazione certificata di inizio attività sostituisce altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

2. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale di cui al comma 4. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.

3. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

4. Entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 5 dell'articolo 2, il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con decreto del dirigente generale, adotta il modello regionale per la segnalazione certificata di inizio attività dei marina resort.

5. Presso il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è istituita un'anagrafe regionale delle strutture di marina resort. A tal fine i comuni sono tenuti a trasmettere ed aggiornare, entro 15 giorni dalla ricezione delle segnalazioni certificate, copia delle stesse al dipartimento regionale.

6. L'elenco delle strutture di marina resort viene reso pubblico e fruibile sul web a cura del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, d'intesa con il dipartimento regionale del turismo, sport e spettacolo anche al fine di renderlo accessibile sulle pagine web destinate alla promozione turistica della Sicilia.

7. Le strutture già esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 2, possono, mediante comunicazione al Comune in cui sono insediate ed al dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ottenere il riconoscimento dell'attività per tutti gli effetti di cui alla presente legge.

 

     Art. 4. Canoni per l'utilizzo del demanio marittimo.

1. Per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, i canoni per l'utilizzo del demanio marittimo relativi all'insediamento delle strutture, determinati ai sensi della vigente disciplina, sono ridotti fino al venti per cento.

2. Per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, durante il periodo di costruzione, con l'apporto della finanza pubblica e privata e su aree demaniali in concessione, di porti e/o marine e, in fase di gestione, fino al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario del progetto e, comunque, per un massimo di cinque anni, i canoni sono ridotti fino al venticinque per cento.

3. Le minori entrate discendenti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in 420 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 trovano copertura mediante riduzione di pari importo delle dotazioni previste dal bilancio della Regione per gli stessi esercizi al capitolo 215704 - acc. 1001.

 

     Art. 5. Boat and breakfast.

1. Le disposizioni dei precedenti articoli trovano altresì applicazione, ove compatibili, per le attività di boat and breakfast quale struttura ricettiva all'aria aperta.

 

     Art. 6. Disposizioni di rinvio a norme statali.

1. Ai fini della determinazione della rendita catastale, alle strutture dedicate alla natura da diporto si applica l'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. In applicazione dell'articolo 32 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni della legge 11 novembre 2014, n. 164, le prestazioni all'interno delle strutture dei marina resort sono soggette all'applicazione del tributo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nella medesima misura per come determinata ai sensi della Tabella A, parte III, n. 120 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

 

TITOLO II

Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta

 

     Art. 7. Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta.

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole "In sede di prima applicazione della presente legge la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1" sono inserite le parole "in una domenica compresa tra l'1 aprile ed il 30 aprile 2020";

b) al comma 7 dell'articolo 14-bis le parole "in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno 2019" sono sostituite dalle parole "in una domenica compresa tra l'1 aprile ed il 30 aprile 2020";

c) all'articolo 51 le parole "e comunque non oltre il 31 luglio 2019" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 maggio 2020".

2. Le elezioni indette con il Decreto Presidenziale n. 538 del 26 aprile 2019 sono annullate. Le elezioni dei Consigli metropolitani sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani in conformità alle disposizioni del presente articolo.

 

     Art. 8. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.