§ 2.4.87 - L.R. 20 dicembre 2018, n. 47.
Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.4 zootecnia
Data:20/12/2018
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2006 e disposizioni in materia di assistenza tecnica
Art. 2.  Norma transitoria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 2.4.87 - L.R. 20 dicembre 2018, n. 47.

Attuazione dell'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009 e provvedimenti per garantire il servizio di assistenza zootecnica alle imprese.

(B.U. 27 dicembre 2018, n. 58)

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2006 e disposizioni in materia di assistenza tecnica

1. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura) le parole "e zootecnici" sono soppresse.

2. L'Agenzia LAORE, per garantire la continuità della sicurezza e della qualità delle produzioni alimentari, della salvaguardia dell'ambiente e della sanità animale e la condizionalità degli obiettivi delle politiche agricole comunitarie, nazionali e regionali, è autorizzata ad erogare direttamente l'assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 13 del 2006 [1].

2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, l'Agenzia, sulla base della programmazione triennale del fabbisogno é autorizzata ad assumere, tramite concorso pubblico per titoli e colloquio, il personale necessario nei limiti di una prima corrispondente dotazione organica determinata nel numero complessivo massimo di 260 unità. Nel concorso è prevista la valorizzazione, con apposito punteggio, delle esperienze e competenze maturate nello svolgimento delle attività connesse all'attuazione dei programmi finanziati dalla Regione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 13 del 2006 [2].

2-ter. Per il tempo strettamente necessario all'attuazione delle procedure di cui al comma 2-bis e al solo fine di consentire la continuità dei servizi legati all'assistenza tecnica degli imprenditori zootecnici ed evitare un grave pregiudizio al settore, l'Agenzia è autorizzata ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi prorogabili una sola volta per dodici mesi, il contingente di personale necessario allo svolgimento delle suddette attività già in servizio nell'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna e impegnato nello svolgimento delle medesime attività. L'assunzione a tempo determinato di cui al presente comma non costituisce in alcun modo il presupposto per l'ingresso nei ruoli a tempo indeterminato. Il predetto contingente, essendo legato ad esigenze funzionali non temporanee dell'Agenzia LAORE, per le quali il Piano triennale del fabbisogno di personale prevede l'assunzione di unità lavorative a tempo indeterminato, non rileva al fine della determinazione della misura massima del 3 per cento della dotazione organica prevista dall'articolo 6.1, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche ed integrazioni [3].

3. [L'Agenzia LAORE, in aggiunta alle assunzioni di cui al comma 2, è autorizzata a bandire procedure concorsuali per l'assunzione di personale in possesso di comprovata esperienza per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, nei limiti della spesa autorizzata dall'articolo 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009, al netto delle risorse già utilizzate per l'attuazione del comma 2. Nella valutazione dei titoli specifici sono attribuiti punteggi per l'attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche svolta nell'attuazione di programmi finanziati dalla Regione ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 13 del 2006] [4].

4. [Il contingente di personale di cui ai commi 2 e 3 non può superare quello assunto a tempo indeterminato dall'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna per l'erogazione delle medesime funzioni al 31 dicembre 2017] [5].

5. Per l'attuazione del comma 2-bis, la capacità assunzionale dell'Agenzia LAORE è conseguentemente quantificata in misura non superiore al costo per il personale a tempo indeterminato sostenuto dall'Associazione regionale degli allevatori della Sardegna al 31 dicembre 2017 per l'erogazione delle funzioni di cui al comma 2 [6].

6. A partire dal 2019 il contributo annuo per le spese di funzionamento dell'Agenzia LAORE Sardegna è incrementato dell'importo di euro 11.600.000 per sopperire al conseguente incremento della spesa per il personale destinato alle attività di assistenza tecnica di cui ai commi 2-bis e 2-ter, e conseguentemente cessa il sostenimento del costo per le attività dell'Associazione regionale allevatori (ARAS) con l'erogazione del relativo contributo, fatte salve le situazioni pregresse [7].

7. La spesa per l'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non può comunque superare annualmente il costo sostenuto dalla Regione al 31 dicembre 2017 per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 [8].

8. La spesa di cui al comma 6 trova copertura nel capitolo SC06.1036 senza incrementi di spesa per la Regione.

 

     Art. 2. Norma transitoria

1. Fino alla completa attuazione dell'articolo 1, l'Agenzia LAORE Sardegna continua a prestare le attività di assistenza tecnica in zootecnia secondo quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 4 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell’agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura).

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 34. La Corte costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2021, n. 227, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella versione vigente precedentemente alla sostituzione operata dall’art. 1, comma 1, lettera a), della L.R. 28 dicembre 2020, n. 34, limitatamente alla parte in cui stabilisce «e svolge le corrispondenti funzioni mediante l’attuazione dell’articolo 2, comma 40, della L.R. 7 agosto 2009, n. 3, nei limiti di spesa previsti dalla medesima norma».

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 34.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 34.

[4] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 34.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 34.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 34.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 34.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2020, n. 34.