§ 58.8.246 - D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 72.
Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.8 integrazione salariale
Data:18/05/2018
Numero:72


Sommario
Art. 1.  Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro
Art. 2.  Sostegno al reddito in caso cessazione del rapporto di lavoro
Art. 3.  Misure di sostegno alle imprese. Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208
Art. 4.  Documento unico di regolarità contributiva
Art. 5.  Non opponibilità dei provvedimenti sanzionatori
Art. 6.  Comunicazioni e richiesta di informazioni
Art. 7.  Disposizioni finanziarie


§ 58.8.246 - D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 72.

Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161.

(G.U. 21 giugno 2018, n. 142)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate» e, in particolare, l'articolo 34, che delega il Governo ad adottare disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, favorendo l'emersione del lavoro irregolare, nonchè il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali;

     Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

     Visto il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e, in particolare, l'articolo 4, recante: «Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva»;

     Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

     Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

     Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, recante: «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

     Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro

     1. Quando non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi ivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilità, per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e fino alla loro assegnazione o destinazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concede, nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, uno specifico trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, per la durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio. Per i periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammesso il trattamento di sostegno al reddito è riconosciuta la contribuzione figurativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 148 del 2015. L'Amministratore giudiziario specifica i nominativi dei lavoratori per i quali richiede il riconoscimento del trattamento.

     2. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui rapporto di lavoro è riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato.

     3. Il trattamento di cui al comma 1 è concesso in via provvisoria su richiesta dell'amministratore giudiziario e previa autorizzazione scritta del giudice delegato a decorrere dal provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 41, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il trattamento cessa di essere corrisposto quando la richiesta non è reiterata dall'amministratore giudiziario dopo l'approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, comma 1-sexies, del medesimo decreto legislativo.

     4. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può richiedere, per le imprese poste sotto la propria gestione, il trattamento di cui al comma 1, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

     5. Il trattamento di cui al comma 1 non può essere richiesto per:

     a) i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi;

     b) il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda;

     c) i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso.

     6. Il trattamento di cui al comma 1 cessa di essere corrisposto nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui al comma 5 si realizzano ed è revocato, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.

     7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità applicative del presente articolo.

 

     Art. 2. Sostegno al reddito in caso cessazione del rapporto di lavoro

     1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, il cui rapporto di lavoro è risolto dall'amministratore giudiziario o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata secondo le previsioni del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che non hanno i requisiti per accedere alla Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI, l'INPS concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, per la durata di quattro mesi, un'indennità mensile, priva di copertura figurativa, pari alla metà dell'importo massimo mensile della NASpI di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nel rispetto dello specifico limite di spesa come definito dal decreto di cui all'articolo 7, comma 2. L'indennità di cui al primo periodo è riconosciuta ai lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

     2. L'indennità di cui al comma 1 non può essere richiesta per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5.

     3. L'indennità di cui al comma 1 cessa di essere corrisposta nel momento in cui le condizioni di esclusione di cui all'articolo 1, comma 5, si realizzano ed è revocata, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.

 

     Art. 3. Misure di sostegno alle imprese. Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208

     1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 195 dopo le parole: «codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «e di cui agli articoli 240-bis, primo comma, del codice penale, 301, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e 85-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», e dopo le parole: «cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a)» sono inserite le seguenti: «nonchè delle imprese affittuarie o cessionarie di cui all'articolo 48, comma 8, lettere a) e b),»;

     b) al comma 196, lettera b), dopo le parole: «finanziamenti agevolati», sono inserite le seguenti: «di importo non superiore a due milioni di euro e di durata non superiore a quindici anni comprensivi di cinque anni di preammortamento».

 

     Art. 4. Documento unico di regolarità contributiva

     1. A decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, la verifica della regolarità contributiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, avviene esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi riferiti a periodi successivi alla data di approvazione del programma medesimo.

 

     Art. 5. Non opponibilità dei provvedimenti sanzionatori

     1. A decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, i provvedimenti sanzionatori relativi a illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale ai sensi del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e della legge 24 novembre 1981, n. 689, commessi prima del provvedimento di sequestro dell'azienda, non sono opponibili nei confronti dell'amministratore giudiziario e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

 

     Art. 6. Comunicazioni e richiesta di informazioni

     1. All'atto della presentazione dell'istanza da parte dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, per ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3, l'autorità amministrativa procedente ne dà comunicazione al Prefetto competente per territorio, per l'attivazione del confronto sindacale, e all'INPS. In caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, è inviata altresì specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

     2. Ai fini della concessione delle misure di cui al presente decreto, l'autorità amministrativa procedente può chiedere informazioni all'amministratore giudiziario, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e all'autorità giudiziaria competente che possono trasmettere documentazione e informazioni anche d'ufficio.

     3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie

     1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, le misure di cui al presente decreto sono concesse nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

     2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le misure previste dal presente decreto e sono altresì definite le procedure per il rispetto degli specifici limiti di spesa anche ai sensi del comma 3 del presente articolo. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere.

     3. Le misure di cui al presente decreto sono concesse, previa verifica dei requisiti di legge non riservati alla valutazione dell'autorità giudiziaria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna di esse dal decreto di cui al comma 2, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

     4. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano alla misura prevista dall'articolo 3, per la quale si provvede a valere sulle risorse finanziarie già stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come incrementate dall'articolo 1, comma 612, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.