§ 41.7.382 - D.Lgs. 16 febbraio 2018, n. 23.
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:16/02/2018
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Funzioni trasferite in materia di polizia amministrativa
Art. 2.  Norme transitorie
Art. 3.  Norma finanziaria


§ 41.7.382 - D.Lgs. 16 febbraio 2018, n. 23.

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di polizia amministrativa.

(G.U. 27 marzo 2018, n. 72)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante «Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in particolare, gli articoli 4 e 8;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 10, 162 e 163 relativamente al trasferimento di funzioni alle Regioni a Statuto speciale in materia di polizia amministrativa;

     Visto l'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, recante «Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2001, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2001, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra gli enti locali delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2001, recante «Ripartizione e trasferimento alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie di cui all'articolo 52, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di polizia amministrativa»;

     Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Funzioni trasferite in materia di polizia amministrativa

     1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numeri 3), 6), 7), 8) e 9) della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), la Regione esercita le seguenti funzioni e compiti in materia di polizia amministrativa:

     a) il rilascio della licenza di vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio, di cui all'articolo 37 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e all'articolo 56 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza);

     b) il ricevimento delle comunicazioni concernenti le agenzie di affari di cui all'articolo 115 del regio decreto n. 773/1931, ad eccezione di quelle relative all'attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;

     c) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di fochino, previo accertamento della capacità tecnica dell'interessato da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 e previo nulla osta del questore della provincia in cui l'interessato risiede;

     d) il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori sulla rete stradale di interesse comunale, sovracomunale o provinciale, regionale e nazionale, dandone tempestiva comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza;

     e) il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalla regione e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

     f) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), e all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);

     g) il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di direttore o istruttore di tiro, di cui all'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

 

     Art. 2. Norme transitorie

     1. Resta di competenza dello Stato il completamento dei procedimenti amministrativi in materia di polizia amministrativa già avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 3. Norma finanziaria

     1. Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformità a quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2000, 14 dicembre 2000, 22 dicembre 2000 e 21 marzo 2001 in materia di polizia amministrativa.

     2. Al finanziamento in via definitiva delle funzioni e dei compiti spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, si provvede entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le leggi statali di modifica del Titolo IV della legge costituzionale n. 1/1963, ai sensi del quinto comma dell'articolo 63 della legge costituzionale medesima.