§ 38.5.18 - D.L. 22 giugno 2018, n. 73.
Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.5 edilizia carceraria e giudiziaria
Data:22/06/2018
Numero:73


Sommario
Art. 1.  Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 38.5.18 - D.L. 22 giugno 2018, n. 73. [1]

Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

(G.U. 22 giugno 2018, n. 143)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Vista l'ordinanza 2018/01172 del 31 maggio 2018, con la quale il Comune di Bari ha revocato l'agibilità dell'immobile in cui hanno sede gli uffici giudiziari del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale e dichiarato inagibile lo stesso immobile per la sussistenza di una generale condizione di attuale inadeguatezza strutturale accertata nell'ambito di consulenze tecniche acquisite al procedimento e richiamate nell'ordinanza di revoca;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, a seguito della dichiarata inagibilità dell'immobile che li ospita;

     Rilevato che, prima del 30 settembre 2018, non è oggettivamente possibile individuare un immobile da adibire a sede del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale per l'ordinaria trattazione degli affari penali;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 2018;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale

     1. Fino al 30 settembre 2018, nei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale sono sospesi i termini di durata della fase delle indagini, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza, nonchè per la presentazione di reclami o impugnazioni. Per il medesimo periodo sono inoltre sospesi i processi penali pendenti in qualunque fase e grado, dinanzi al Tribunale di Bari, salvo quanto previsto al comma 2 e ferma restando l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale.

     2. La sospensione di cui al comma 1 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri, nei processi con imputati in stato di custodia cautelare e, in presenza di profili di urgenza valutati dal giudice procedente, nei processi con imputati sottoposti ad altra misura cautelare personale, fatta salva, dal 1° al 31 agosto, l'applicazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742. La sospensione di cui al comma 1 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo [2].

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 luglio 2018, n. 93.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.