§ III.3.33 - L.R. 19 giugno 2018, n. 26.
Disciplina dell’apprendistato e norme in materia di “Bottega scuola”


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione professionale
Data:19/06/2018
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità e principi generali
Art. 2.  Promozione dell’apprendistato per la ricollocazione/riqualificazione professionale
Art. 3.  Contratti di apprendistato nei distretti produttivi e tecnologici
Art. 4.  Bottega scuola
Art. 5.  Maestro artigiano
Art. 6.  Sanzioni a tutela delle qualifiche di "Maestro artigiano" e "Bottega scuola"
Art. 7.  Valorizzazione dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura
Art. 8.  Monitoraggio
Art. 9.  Linee guida
Art. 10.  Clausola valutativa
Art. 11.  Abrogazioni e modifiche


§ III.3.33 - L.R. 19 giugno 2018, n. 26.

Disciplina dell’apprendistato e norme in materia di “Bottega scuola”

(B.U. 21 giugno 2018, n. 82 suppl.)

 

Art. 1. Finalità e principi generali

1. La Regione Puglia adegua, con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, il proprio ordinamento a quanto disposto in materia di apprendistato dal capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e dal decreto ministeriale 12 ottobre 2015 emanato in attuazione dell’articolo 46, comma 1, del suddetto d.lgs. 81/2015.

2. L’adeguamento normativa di cui al comma 1, tiene conto delle definizioni, delle tipologie e della disciplina dettata in materia di apprendistato dagli articoli 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 del d.lgs. 81/2015, nonché dell’intervenuta abrogazione, a opera dell’articolo 55, comma 1, lettera g), dello stesso d.lgs. 81/2015, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), salvo quanto disposto dall’articolo 47, comma 5 del medesimo d.lgs. 81/2015.

 

     Art. 2. Promozione dell’apprendistato per la ricollocazione/riqualificazione professionale

1. La Regione Puglia, nel rispetto della normativa nazionale, delle previsioni della contrattazione collettiva sviluppata dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di concerto con le relative articolazioni territoriali, al fine di valorizzare il capitale umano dei giovani pugliesi, promuove il ricorso ai contratti di apprendistato.

2. Allo stesso modo, la Regione promuove, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, il ricorso all’utilizzo dell’apprendistato professionalizzante per l’assunzione, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, come previsto dall’articolo 47, comma 4, del d.lgs. 81/2015.

 

     Art. 3. Contratti di apprendistato nei distretti produttivi e tecnologici

1. La Regione Puglia, nel rispetto della normativa nazionale, delle previsioni della contrattazione collettiva sviluppata dalle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e di concerto con le loro articolazioni regionali, promuove il ricorso a contratti di apprendistato, anche al fine di valorizzare il capitale umano dei giovani nei settori di eccellenza del sistema economico-imprenditoriale dei distretti produttivi e tecnologici pugliesi.

 

     Art. 4. Bottega scuola

1. Sono denominate "Bottega scuola" le imprese artigiane esercenti attività del settore dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura di cui al regolamento regionale 4 febbraio 2015, n. 3 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese. Regolamento attuativo), che abbiano ricevuto l’apposito riconoscimento da parte della Regione Puglia.

2. In forza di tale riconoscimento, all’interno della "Bottega scuola", il "Maestro artigiano" di cui all’articolo 5 può, nell’ambito dello specifico settore dell’artigianato di cui è espressione, svolgere attività formative, anche usufruendo di una specifica normativa regionale di sostegno nei confronti dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura.

3. I Centri di assistenza tecnica per l’artigianato (CATA) di cui all’articolo 14 della legge regionale 24 agosto 2013, n. 24 (Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese), provvedono a fornire l’adeguato supporto nella creazione e gestione delle botteghe scuola, nonché a garantire il collegamento tra il sistema regionale delle stesse, gli istituti scolastici e i potenziali destinatari della formazione in bottega, in un’ottica di sostegno alla proficua realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro.

4. La "Bottega scuola" è diretta e gestita dal titolare dell’azienda artigiana, sia egli stesso in possesso della qualifica di "Maestro artigiano" di cui all’articolo 5, ovvero disponga della presenza, per lo svolgimento delle attività formative, ove necessario e al fine di non disperdere un patrimonio culturale e artistico, anche di un maestro artigiano pensionato.

5. La "Bottega scuola" deve risultare adeguatamente attrezzata sotto il profilo dell’igiene e sicurezza del lavoro, tecnico, didattico e ambientale, anche al fine di assicurare lo svolgimento dell’attività formativa in conformità alle disposizioni vigenti.

6. Con provvedimento della Giunta regionale, sono stabiliti i requisiti e le procedure di riconoscimento della qualifica di "Bottega scuola". Possono essere previsti, inoltre, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione dell’ente, incentivi per l’adeguamento delle strutture così destinate.

7. Al fine di sostenere la qualificazione e il rilancio dell’artigianato artistico e tradizionale, la Regione Puglia riconosce specifici incentivi, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, per lo svolgimento delle attività formative e per l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato, alle imprese artigiane operanti nel settore delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura che abbiano altresì conseguito la qualificazione di "Bottega scuola".

 

     Art. 5. Maestro artigiano

1. Il titolo di "Maestro artigiano" è attribuito dalla Commissione regionale per l’artigianato pugliese (CRAP) di cui all’articolo 21 della l. r. 24/2013, su richiesta da inoltrare per il tramite della competente Sezione regionale attività economiche, artigianali e commerciali, secondo le modalità stabilite con apposito avviso pubblico da emanarsi con atto dirigenziale.

2. Il titolo è attribuito unicamente ai soggetti che siano titolari o siano stati titolari di imprese artigiane, regolarmente iscritte all’Albo provinciale o regionale delle imprese artigiane, ovvero ne siano o ne siano stati soci, a condizione che partecipino o abbiano partecipato personalmente e professionalmente all’attività.

3. Ai fini della attribuzione del titolo:

a) le imprese artigiane di cui al comma 2 devono essere iscritte presso la competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività del settore dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura, di cui all’elenco allegato al r.r. 3/2015;

b) il candidato deve possedere un’anzianità complessiva di iscrizione all’albo provinciale o regionale delle imprese artigiane di almeno quindici anni, per il settore merceologico di attività relativamente al quale avanza la richiesta;

c) il candidato deve possedere un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio o diplomi o dall’esecuzione di saggi di lavoro o, anche, da specifica e notoria perizia e attitudine all’insegnamento professionale;

d) qualora sia ancora in attività e disponga di personale dipendente, il beneficiario deve assicurare l’applicazione integrale ai lavoratori del contratto collettivo nazionale di lavoro artigiano del settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, come stipulati dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni territoriali, ivi compresa la corretta contribuzione all’ente bilaterale dell’artigianato pugliese e agli altri istituti bilaterali.

4 La Giunta regionale può integrare l’elenco di cui al comma 3 nel rispetto delle condizioni indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell’abbigliamento su misura).

5. L’ elenco dei soggetti in possesso della qualifica di "Maestro artigiano" è tenuto presso la CRAP.

 

     Art. 6. Sanzioni a tutela delle qualifiche di "Maestro artigiano" e "Bottega scuola"

1. Chiunque utilizzi la qualifica di "Maestro artigiano" o "Bottega scuola", in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.

2. Chiunque utilizzi la qualifica di "Maestro artigiano" senza averla conseguita ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.500,00.

3. Ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia giudiziaria, l’accertamento delle violazioni compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale, e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalla CCIAA territorialmente competente; la CCIAA provvede all’introito dei proventi delle stesse.

5. Avverso le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l’artigianato pugliese, secondo le modalità previste all’articolo 10 della l.r. 24/2013.

 

     Art. 7. Valorizzazione dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura

1. La Regione Puglia promuove e sostiene, d’intesa con le associazioni di categoria datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e utilizzando preferenzialmente il sistema regionale delle botteghe scuola, progetti di valorizzazione e recupero dei mestieri dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura per la realizzazione di interventi coordinati volti alla creazione di occupazione giovanile nell’ambito dei mestieri tradizionali di qualità.

2. La Regione favorisce, anche tramite lo sviluppo di apposite progettualità, l’innesto di giovani risorse nei settori produttivi a rischio di estinzione, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale nell’ambito del trasferimento di competenze, lo sviluppo di produzioni di nicchia, l’innovazione tecnologica di processo e prodotto, l’interscambio di competenze tra i diversi soggetti che ne sono portatori.

 

     Art. 8. Monitoraggio

1. La Regione Puglia, al fine di favorire l’efficacia dei percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro di cui alla presente legge, effettua una attività di monitoraggio semestrale per la messa a regime di un sistema di valutazione mirato, articolato per competenze, che tenga presente gli specifici fabbisogni professionali degli studenti e delle imprese e del territorio, anche con l’obiettivo di perfezionare e rendere sempre più utile l’attuale repertorio regionale delle figure professionali.

2. L’attività di monitoraggio di cui al comma 1 è in capo all’Osservatorio del mercato del lavoro e ha a oggetto l’analisi quantitativa e qualitativa dei dati registrati sul sistema informativo lavoro (SINTESI- Cpl), nonché di altri sistemi adottati dalla Regione e funzionali al rilevamento.

3. Con riferimento al potenziamento delle previsioni di cui al comma 1 e entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia sigla un protocollo di intesa con le articolazioni territoriali dell’Ispettorato regionale del lavoro per la definizione di azioni rivolte alla conoscenza del fenomeno dell’utilizzo distorsivo dell’istituto dell’apprendistato a partire dai dati statistici di vigilanza.

 

     Art. 9. Linee guida

1. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, di concerto con il partenariato economico e sociale, sentita la Commissione consiliare competente, emana le linee guida in materia di apprendistato.

 

     Art. 10. Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla con cadenza biennale lo stato di attuazione di quanto stabilito nella presente legge e ne valuta i risultati.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, anche avvalendosi dell’Osservatorio del mercato del lavoro, presenta al Consiglio regionale, previo parere della Commissione competente, una relazione che documenta e descrive:

a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti nell’attuazione, il grado di partecipazione alle misure attivate, i benefici raggiunti e le loro caratteristiche;

b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;

c) i risultati conseguiti.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.

4. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

 

     Art. 11. Abrogazioni e modifiche

1. Dalla data di pubblicazione delle linee guida di cui all’articolo 10, o dal diverso termine in esse indicato, sono abrogati:

a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 22 ottobre 2012, n. 31 (Norme in materia di formazione per il lavoro), fatta salva l’applicazione della stessa ai rapporti di apprendistato già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il regolamento regionale 19 gennaio 2015, n. 1 (Apprendistato per la qualifica professionale di I e III livello, emanato in esecuzione di quanto previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, articoli 3 e 5, e dalla legge regionale 22 ottobre 2012, n. 31, articoli 3 e 6).

2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede, con proprio provvedimento, sentite le articolazioni regionali delle associazioni datoriali dell’artigianato, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alla revisione in chiave di coordinamento legislativo degli atti emanati in forza della previgente disciplina relativa ai "Maestro artigiano" e alla "Bottega scuola".