§ IV.4.R/7 - R.R. 19 gennaio 2015, n. 1.
Apprendistato per la qualifica professionale di I e III livello” emanato in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.4 cooperazione e lavoro
Data:19/01/2015
Numero:1


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  (Qualifiche)
Art. 3.  (Destinatari)
Art. 4.  (Percorsi per giovani in obbligo formativo, 15-18 anni)
Art. 5.  (Percorsi per giovani con più di 18 anni, senza qualifica e in possesso del diploma
Art. 6.  (Crediti in ingresso nel percorso di qualifica
Art. 7.  (Soggetti attuatori)
Art. 8.  (Piano Formativo Individuale)
Art. 9.  (Tutor aziendale)
Art. 10.  (Modalità di conseguimento dei titoli in apprendistato di alta formazione e ricerca)
Art. 11.  (Protocolli d’intesa, accordi e convenzioni)
Art. 12.  (Contenuti minimi dei Protocolli d’intesa)
Art. 13.  (Gruppo di coordinamento)
Art. 14.  (Disposizioni transitorie e finali)


§ IV.4.R/7 - R.R. 19 gennaio 2015, n. 1. [1]

Apprendistato per la qualifica professionale di I e III livello” emanato in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, artt. 3 e 5 e dalla legge regionale del 22 ottobre 2012, n. 31, artt. 3 e 6.

(B.U. 23 gennaio 2015, n. 11 Supplemento)

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

 

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

 

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto

della Regione Puglia”;

 

VISTI:

 

- il Decreto Legislativo 14 Settembre 2011, n. 167, “Testo Unico dell’Apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della Legge 24 Dicembre 2007, n. 247”;

- l’Accordo Stato-Regioni per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, del 19 Aprile 2012;

- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” ed in particolare le disposizioni sull’apprendistato;

- la Legge Regionale 22 Ottobre 2012, n. 31, recante “Norme in materia di Formazione per il Lavoro”, in particolare gli articoli 3 e 6 relativi all”Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale” ed all’“Apprendistato di alta formazione e ricerca”;

- il Decreto Legislativo 16 Gennaio 2013, n. 13, “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

- il Decreto interministeriale del 5 giugno 2014 adottato ai sensi del predetto comma 2 dell’art. 8 bis del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128;

- la Delibera di Giunta Regionale n. 974 del 20-05-2014, recante: “Schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - DG Politiche Attive e Passive del Lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - RETTIFICA E NUOVA APPROVAZIONE DELLO SCHEMA CONVENZIONE APPROVATO CON D.G.R. n. 813 del 05/05/2014”;

- la Determinazione dell’Autorità di Gestione FSE 2007-2013 n. 80 del 14 aprile 2014 Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 17 aprile 2014 avente per oggetto: “PO Puglia FSE 2007/2013: Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani. Avviso per manifestazione di interesse all’adesione alla Rete dei punti di accesso al Piano Regionale Garanzia Giovani”;

- la Deliberazione della Giunta Regionale N. 1148 del 04-06-2014 relativa all’ approvazione del “Piano di Attuazione regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI;

- la Determinazione del Dirigente Ufficio Politiche Attive e Tutela della Sicurezza e Qualità delle Condizioni del Lavoro n. 398 del 1 luglio 2014, recante: “Garanzia Giovani. Approvazione linee guida operative per i CPI”

- la Nota della Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28-07-2014, avente ad oggetto: “Chiarimenti in merito alla definizione giuridica dei destinatari della Garanzia Giovani”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale N. 11 del 1 agosto 2014 recante: “Disposizioni organizzative inerenti al piano di attuazione regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di organismo intermedio del PON YEI”.

 

CONSIDERATO CHE:

 

- ai sensi della suddetta Legge Regionale 22 ottobre 2012, n. 31, per facilitare e sostenere l’ingresso nel mercato del lavoro dei giovani, la Regione e le istituzioni scolastiche e formative promuovono l’utilizzo dell’apprendistato come contratto di ingresso anche per il conseguimento della qualifica professionale del diploma d’istruzione tecnica e professionale, nonché dell’alta formazione e della ricerca;

- l’apprendistato di alta formazione è lo strumento a disposizione dei datori di lavoro che intendano investire nella qualificazione del proprio personale (apprendistato per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore, di diplomi di specializzazione tecnica superiore, di titoli di studio universitari), ovvero in innovazione e ricerca (apprendistato per dottorato di ricerca, apprendistati di ricerca).

- con le suddette tipologie di contratto di apprendistato, il lavoratore è assunto a tempo indeterminato e che - al fine specifico di conseguire la qualifica, il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore o il titolo di studio universitario e di alta formazione previsti dagli articoli 3 e 5 del citato Testo Unico e dagli articoli 3 e 6 della legge regionale - risulta necessario che il datore di lavoro e l’istituzione formativa stabiliscano la tipologia di formazione necessaria al lavoratore, prevedendo anche percorsi formativi organizzati secondo il modello dell’alternanza scuola/studio e lavoro;

- ciascuna forma di apprendistato di alta formazione costituisce espressione - formalizzata nel piano formativo individuale - di una partnership costituita tra datore di lavoro e istituzioni formative (istituti scolastici, Università, Enti di ricerca; ordini professionali);

- la Regione Puglia potrà prevedere forme di sostegno alla formazione degli apprendisti a valere sulle risorse disponibili dei Fondi comunitari e del PON YEI per la “Garanzia Giovani” nel rispetto della normativa europea sugli Aiuti di Stato.

- i su richiamati articoli 3 e 6 della legge regionale n. 31 del 2012 attribuiscono alla Giunta regionale la funzione di disciplinare i profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ed i profili che attengono alla formazione dell’apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione finalizzati anche al conseguimento di titolo di abilitazione professionale;

- sono state sentite le articolazioni regionali delle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed è stata comunque effettuata la consultazione e concertazione con i diversi soggetti previsti agli articoli 3 e 6 della stessa legge regionale;

 

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO,

 

in attuazione dei citati articoli 3 e 6 della legge regionale 22 ottobre 2012, n. 31 e di quanto in premessa richiamato,

 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2744 del 22/12/2014 di adozione del Regolamento;

 

EMANA

Il seguente Regolamento:

 

Capo I

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

 

Art. 1.

In relazione a quanto previsto dall’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 167 del 2011 e dall’art. 3 della legge regionale n. 31 del 2012, nel presente Capo sono regolamentati i profili, i percorsi formativi, la durata degli stessi e le modalità di attuazione delle attività formative finalizzate al conseguimento della qualifica e per il diploma professionale.

 

     Art. 2. (Qualifiche)

Le qualifiche che è possibile conseguire nell’ambito del contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale sono quellereviste dal Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale(di seguito IeFP) definito dall’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 27 luglio 2011, recepito con D.I. 11 novembre 2011 e integrato dall’Accordo del 19 gennaio 2012, intervenuto nella stessa sede.

 

     Art. 3. (Destinatari)

Nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 3 della legge regionale 22 ottobre 2012, n. 31 e dell’ulteriore normativa di riferimento, i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale sono rivolti:

- a giovani in obbligo formativo, in età compresa tra 15 e 18 anni;

- a giovani con più di 18 anni senza qualifica, in possesso della licenza di scuola media secondaria di primo grado.

 

     Art. 4. (Percorsi per giovani in obbligo formativo, 15-18 anni)

1. I percorsi di cui all’articolo 3 sono strutturati secondo la durata, i destinatari e le configurazioni seguenti:

 

- triennali: rivolti a giovani in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado che non hanno frequentato istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP.

In tal caso non sono previsti crediti in ingresso.

- biennali: rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno un anno di scuola secondaria di II grado o di percorsi di IeFP.

In tal caso sono previsti crediti in ingresso.

- annuali: rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno due anni di scuola secondaria di II grado o di percorsi di IeFP.

In tal caso sono previsti crediti in ingresso.

 

2. La formazione strutturata, come previsto dall’Accordo assunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 15 marzo 2012 ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, sarà svolta in parte presso l’organismo formativo e in parte presso l’impresa ed è finalizzata all’acquisizione di:

 

- competenze di base, contestualizzate rispetto all’area di riferimento della qualifica;

- competenze professionali comuni (sicurezza del lavoro, igiene, qualità, salvaguardia dell’ambiente);

- competenze trasversali (capacità di relazione, di organizzazione del proprio lavoro, di problemsolving, di adattamento a diversi ambienti lavorativi, di visione d’insieme);

- competenze professionali specifiche.

 

3. Una ulteriore formazione non strutturata, finalizzata all’acquisizione di competenze professionali specifiche, è svolta presso l’impresa.

 

4. Il monte ore annuale dell’attività di formazione, ripartito tra la formazione realizzata presso l’organismo formativo e quella realizzata presso l’impresa, osserva la seguente strutturazione:

 

5. E’ consentita una flessibilità fino ad un massimo del 10% del monte ore relativo alla formazione strutturata, laddove il soggetto attuatore di cui all’art. 7, verificati i bisogni formativi effettivi in ingresso dell’apprendista, ritenga di dare un peso maggiore a una delle due tipologie di formazione strutturata sopra descritte.

 

6. Ferma restando la disciplina generale del contratto prevista dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, ai fini della tracciabilità del percorso, progettato congiuntamente dai soggetti attuatori di cui all’ art.7 e dalle imprese, tutta l’attività formativa - sia quella strutturata che quella non strutturata - risulta descritta nel Piano Formativo Individuale, documento propedeutico per il riconoscimento della qualifica professionale e per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino.

 

7. Per le finalità di cui al precedente comma, l’organismo formativo e l’impresa sono tenuti alla reciproca collaborazione; in ogni caso, ciascuno degli stessi - in relazione e con riferimento ai rispettivi ruoli assunti nell’ambito del processo di erogazione della formazione strutturata e non strutturata - effettua il bilancio delle competenze in ingresso e di quelle acquisite dall’apprendista.

 

     Art. 5. (Percorsi per giovani con più di 18 anni, senza qualifica e in possesso del diploma

di scuola media secondaria di primo grado)

1. I percorsi di cui al presente articolo, rivolti a giovani ultradiciottenni privi di qualifica e prosciolti dall’obbligo d’istruzione, possono essere:

- triennali: rivolti a giovani in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado, che non hanno frequentato istituti di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e che sono privi di esperienza lavorativa.

In tal caso non sono previsti crediti in ingresso.

- biennali: rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno un anno di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e/o con esperienza lavorativa.

In tal caso sono previsti crediti in ingresso.

- annuali: rivolti a giovani in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado, che hanno frequentato almeno due anni di scuola secondaria di II grado o percorsi di IeFP e/o con esperienza lavorativa.

In tal caso sono previsti crediti in ingresso.

 

2. La formazione strutturata svolta presso l’organismo formativo e presso l’impresa è finalizzata all’acquisizione di:

- competenze di base (competenza linguistica, matematica, scientifico-tecnologica, storico - socio - economica);

- competenze professionali comuni (sicurezza del lavoro, igiene, qualità, salvaguardia dell’ambiente);

- competenze trasversali (capacità di relazione, di organizzazione del proprio lavoro, di problemsolving, di adattamento a diversi ambienti lavorativi, di visione d’insieme);

- competenze professionali specifiche.

 

3. Una ulteriore formazione non strutturata, finalizzata all’acquisizione di competenze professionali specifiche, è svolta presso l’impresa.

 

4. Il monte ore annuale dell’attività di formazione, ripartita tra formazione realizzata presso l’organismo formativo e quella realizzata presso l’impresa, osserva la seguente strutturazione:

 

Tipologie di percorsi

Formazione strutturata presso l'organismo formativo (ore per ogni annualità)

Formazione strutturata presso l'impresa (ore per ogni annualità) Formazione non strutturata presso l'impresa (ore per ogni annualità) Durata complessiva del percorso formativo (ore per ogni annualità)

1.percorso triennale (assenza di crediti in ingresso) 320 180 490 990

2. percorso biennale (presenza di crediti in ingresso) 320 180 490 990

3. percorso annuale (presenza di crediti in ingresso) 320 180 490 990

 

5. E’ consentita una flessibilità fino ad un massimo del 10% del monte ore relativo alla formazione strutturata, laddove il soggetto attuatore di cui all’ art. 7, verificati i bisogni formativi effettivi in ingresso dell’apprendista, ritenga di dare un peso maggiore a una delle due tipologie di formazione strutturata sopra descritte.

 

6. Ferma restando la disciplina generale del contratto prevista dall’articolo 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, ai fini della tracciabilità del percorso, progettato congiuntamente dai soggetti attuatori di cui all’ art.7 e dalle imprese, tutta l’attività formativa - sia quella strutturata che quella non strutturata - risulta descritta nel Piano Formativo Individuale, documento propedeutico per il riconoscimento della qualifica professionale ed per la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo del cittadino.

 

7. Per le finalità di cui al precedente comma, l’organismo formativo e l’impresa sono tenuti alla reciproca collaborazione; in ogni caso, ciascuno degli stessi - in relazione e con riferimento ai rispettivi ruoli assunti nell’ambito del processo di erogazione della formazione strutturata e non strutturata - effettua il bilancio delle competenze in ingresso e di quelle acquisite dall’apprendista.

 

     Art. 6. (Crediti in ingresso nel percorso di qualifica

Certificazione delle competenze in apprendistato

Valutazione)

1. Il Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito IeFP) definito dall’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 27 luglio 2011, recepito con D.I. 11 novembre 2011 e integrato dall’Accordo del 19 gennaio 2012, costituisce il riferimento per il riconoscimento dei crediti in ingresso previsti nei percorsi biennali e annuali per la qualifica.

 

2. A norma dell’art. 6 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167, la certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, avviene secondo le modalità e le procedure di cui al punto A4 dell’Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012, nonchè del D. Lgs. 16 Gennaio 2013, n. 13.

 

3. Ai fini della valutazione periodica e finale dei percorsi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 17 ottobre 2005, art. 20, commi 1 e 2. In particolare:

 

- i percorsi formativi degli apprendisti sono oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e di esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento;

- a tutti gli apprendisti iscritti ai percorsi viene rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenta il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;

- previo superamento di appositi esami, a conclusione dei percorsi descritti ai precedenti artt. 4 e 5, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale, con riferimento alla relativa figura professionale;

- ai fini della valutazione annuale e dell’ammissione agli esami, è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.

 

     Art. 7. (Soggetti attuatori)

1. Le attività formative di cui al presente Capo possono essere realizzate da:

- Organismi formativi accreditati per l’obbligo formativo, diritto/dovere;

- Associazioni temporanee di scopo fra Organismi formativi accreditati, di cui almeno uno accreditato per l’obbligo formativo, diritto dovere.

 

2. I soggetti di cui al presente articolo sono responsabili dell’intero percorso formativo dell’apprendista, sia che esso venga realizzato presso di essi, sia che venga realizzato presso le imprese. A tal fine nominano un coordinatore delle attività formative, in qualità di responsabile di tutto il percorso. Il coordinatore si rapporta al tutor aziendale.

 

3. Le modalità di selezione dei soggetti attuatori sono definite da appositi Avvisi pubblici.

 

     Art. 8. (Piano Formativo Individuale)

1. Il Piano Formativo Individuale (P.F.I.) di cui ai precedenti artt. 4, comma 6 e 5, comma 6, è strutturato in due parti:

 

- l P.F.I. generale, di valenza contrattuale, che riporta la qualifica in esito, le competenze da conseguire, la durata del percorso (1, 2 o 3 anni) e indica il tutor aziendale;

- il P.F.I. di dettaglio che riporta la formazione che l’apprendista deve svolgere per ogni annualità formativa e la sua articolazione in moduli.

 

2. Il piano formativo individuale viene compilato dal soggetto attuatore, validato dall’impresa e quindi sottoscritto dall’apprendista e dal soggetto attuatore, i quali ne ricevono copia. Viene altresì conservato dal soggetto attuatore e da questi reso disponibile ad ogni verifica o richiesta da parte dei soggetti interessati.

 

     Art. 9. (Tutor aziendale)

1. Il tutor aziendale è inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per l’apprendista ed è in possesso di adeguata professionalità. In particolare, nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro delega tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l’apprendista dovrà conseguire; nelle imprese fino a 15 dipendenti tale compito può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l’intero programma formativo.

 

2. Il tutor aziendale esercita le seguenti funzioni:

- cura e gestisce la componente formativa realizzata presso l’impresa;

- cura l’interazione fra l’impresa e il soggetto attuatore. Modalità e strumenti utilizzati per assicurare tale interazione devono essere descritti nel P.F.I.;

- definisce, d’intesa con l’organismo formativo formativa, le modalità di verifica dei livelli di apprendimento;

- sottoscrive, d’intesa col soggetto attuatore, la certificazione del percorso formativo.

 

Capo II

Apprendistato di alta formazione e ricerca

 

     Art. 10. (Modalità di conseguimento dei titoli in apprendistato di alta formazione e ricerca)

In relazione a quanto previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 167 del 2011 e dall’art. 6 della legge regionale n. 31 del 2012, nel presente Capo si provvede a regolamentare le modalità di conseguimento dei seguenti titoli:

a) diploma di istruzione tecnica e professionale;

b) diploma di tecnico superiore;

c) laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico;

d) master universitari di primo e secondo livello;

e) dottorati di ricerca;

f) titoli di abilitazione professionale;

g) apprendistato per attività di ricerca non finalizzato al conseguimento di un titolo formale.

 

     Art. 11. (Protocolli d’intesa, accordi e convenzioni)

1. L’articolazione e le modalità di erogazione dei percorsi formativi di cui all’art. 10, lettere a) e b), vengono stabilite nel quadro di quanto previsto da specifici Protocolli d’intesa quadro stipulati tra la Regione, le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese e gli istituti scolastici deputati a rilasciare il titolo, e/o l’Ufficio Scolastico Regionale in un’ottica di collaborazione tra sistema formativo e di ricerca e il mondo delle imprese.

 

2. Per la realizzazione dei percorsi formativi di cui all’art. 10, lettere c), d), e), f), g), nei protocolli d’intesa stipulati tra la Regione, le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese, vengono individuate le istituzioni universitarie, gli ordini professionali e gli Enti di ricerca pubblici o privati.

 

3. Le modalità attuative dei suddetti protocolli possono essere oggetto di specifici accordi o convenzioni.

 

     Art. 12. (Contenuti minimi dei Protocolli d’intesa)

1. I Protocolli d’intesa - da redigersi nel rispetto di un modello approvato con provvedimento/Delibera di Giunta Regionale - devono contenere i seguenti elementi essenziali e risultare in ogni caso conformi alla normativa nazionale e regionale in materia:

- durata del periodo di apprendistato per quanto attiene ai profili formativi;

- monte ore della formazione presso le istituzioni scolastiche e/o universitarie, gli studi professionali e i Centri di ricerca pubblici e privati;

- definizione delle modalità di affiancamento del tutor o referente aziendale;

- individuazione di modalità, strumenti e/o luoghi o laboratori idonei allo svolgimento della formazione aziendale e dell’attività di ricerca;

- regolamentazione su crediti culturali/formativi in ingresso per eventuali riduzioni del monte ore di formazione e in uscita in caso di non conseguimento del titolo previsto dal contratto (in quest’ultimo caso anche la eventuale certificazione delle competenze ove maturate);

- standard minimi dei Piani Formativi Individuali;

- eventuali modalità di rientro nel percorso formativo ordinario;

- rilascio del titolo o certificazione di competenza in esito al percorso formativo.

 

     Art. 13. (Gruppo di coordinamento)

1. Al fine di favorire un costante monitoraggio dei Protocolli d’intesa, con provvedimento regionale è istituito un Gruppo di coordinamento composto da:

 

- i tre Dirigenti dei Servizi Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro e Diritto allo Studio, Scuola Università e Ricerca o loro delegati;

- un rappresentante delle Province pugliesi, designato dall’U.P.I.;

- quattro esperti designati dalle Università di Bari, di Foggia e del Salento e dal Politecnico di Bari;

- un esperto designato dal Consiglio Nazionale di Ricerca;

- un esperto designato dall’Ufficio Scolastico Regionale;

- tre esperti delle Associazioni dei datori di lavoro e tre esperti delle Associazioni dei lavoratori designati nell’ambito del Comitato Tecnico Regionale per la Certificazione delle Competenze;

- un esperto designato dagli Ordini Professionali;

- un esperto designato dalla Consigliera regionale di parità.

 

     Art. 14. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano unicamente ai rapporti di apprendistato attivati successivamente alla sua entrata in vigore.

 

2. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale in vigore.


[1] Abrogato dall'art. 11 della L.R. 19 giugno 2018, n. 26.