§ 15.1.53 - Direttiva 16 aprile 2014, n. 50.
Direttiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati [...]


Settore:Normativa europea
Materia:15. libera circolazione dei lavoratori e fondo sociale europeo
Capitolo:15.1 libera circolazione dei lavoratori
Data:16/04/2014
Numero:50


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Condizioni di acquisizione dei diritti in virtù di regimi pensionistici complementari
Art. 5.  Salvaguardia dei diritti pensionistici in sospeso
Art. 6.  Informazioni
Art. 7.  Requisiti minimi e non-regressione
Art. 8.  Recepimento
Art. 9.  Relazione
Art. 10.  Entrata in vigore
Art. 11.  Destinatari


§ 15.1.53 - Direttiva 16 aprile 2014, n. 50.

Direttiva 2014/50/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari

(G.U.U.E. 30 aprile 2014, n. L 128)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) La libera circolazione delle persone è una delle libertà fondamentali dell'Unione. L'articolo 46 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo, stabiliscono, mediante direttive, le misure necessarie per attuare la libera circolazione dei lavoratori, quale è stabilita dall'articolo 45 TFUE. L'articolo 45 TFUE stabilisce che la libera circolazione dei lavoratori comporta, tra gli altri, il diritto di rispondere a offerte di lavoro e di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri. La presente direttiva mira a promuovere la mobilità dei lavoratori riducendo gli ostacoli a tale mobilità creati da alcune regole relative ai regimi pensionistici complementari collegati a un rapporto di lavoro.

(2) La protezione sociale dei lavoratori relativamente alle pensioni è garantita dai regimi obbligatori di sicurezza sociale, integrati dai regimi pensionistici complementari connessi a un contratto di lavoro, che negli Stati membri assumono un peso sempre più rilevante.

(3) Il Parlamento europeo e il Consiglio godono di ampi poteri discrezionali per quanto riguarda la scelta delle misure più adeguate quando si tratta di raggiungere l'obiettivo dell'articolo 46 TFUE. Il sistema di coordinamento previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (3) e dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, in particolare, le regole in materia di totalizzazione non si applicano ai regimi pensionistici complementari, ad eccezione dei regimi definiti quali legislazione in detti regolamenti, o che sono stati oggetto di una dichiarazione fatta a tal fine da uno Stato membro a norma di tali regolamenti.

(4) La direttiva 98/49/CE del Consiglio (5) costituisce una prima misura specifica intesa a migliorare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori per quanto attiene ai regimi pensionistici complementari.

(5) La presente direttiva si prefigge di agevolare ulteriormente la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia dei diritti pensionistici complementari degli iscritti a tali regimi di pensione complementare.

(6) La presente direttiva non si applica all'acquisizione e alla salvaguardia dei diritti pensionistici complementari per i lavoratori che si spostano all'interno di un solo Stato membro. Gli Stati membri possono valutare la possibilità di esercitare le loro competenze nazionali al fine di estendere le norme applicabili ai sensi della presente direttiva agli iscritti che cambiano lavoro all'interno di un solo Stato membro.

(7) Uno Stato membro può richiedere che i lavoratori in uscita che si spostano in un altro Stato membro ne informino i loro regimi pensionistici complementari.

(8) Occorre prendere in considerazione le caratteristiche e la natura particolare dei regimi pensionistici complementari e le differenze che essi presentano all'interno di uno Stato membro e fra i vari Stati membri. Occorre tutelare in maniera adeguata l'introduzione di nuovi regimi, la sostenibilità di quelli esistenti e le aspettative e i diritti degli attuali iscritti ai regimi pensionistici. La presente direttiva dovrebbe inoltre prendere in considerazione in maniera particolare il ruolo delle parti sociali nella progettazione e nell'attuazione dei regimi pensionistici complementari.

(9) La presente direttiva non rimette in discussione il diritto degli Stati membri a organizzare i propri regimi pensionistici. Gli Stati membri conservano la piena responsabilità dell'organizzazione dei regimi in questione e, nel recepire la direttiva nella normativa nazionale, non sono tenuti a introdurre una legislazione che disponga l'istituzione di regimi pensionistici complementari.

(10) La presente direttiva non limita l'autonomia delle parti sociali ove esse siano responsabili dell'istituzione e della gestione di regimi pensionistici, purché siano in grado di garantire i risultati previsti dalla direttiva medesima.

(11) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i regimi pensionistici complementari istituiti in base al diritto e alle prassi nazionali, che offrono prestazioni pensionistiche complementari ai lavoratori, ad esempio i contratti di assicurazione di gruppo o i regimi a ripartizione convenuti da uno o più rami o settori, i regimi a capitalizzazione o le promesse di pensione garantite da riserve contabili delle imprese, o qualsiasi altro accordo collettivo o analogo.

(12) Occorre che la presente direttiva non si applichi ai regimi pensionistici complementari o, se del caso, a sottosezioni di questi chiusi alle adesioni di nuovi membri, dal momento che l'introduzione di una nuova normativa potrebbe rappresentare un onere eccessivo per detti regimi.

(13) La direttiva non dovrebbe riguardare i sistemi di garanzia dall'insolvenza o di compensazione che non fanno parte dei regimi pensionistici complementari connessi a un rapporto di lavoro e che mirano a salvaguardare i diritti pensionistici dei lavoratori in caso di insolvenza dell'impresa o del regime pensionistico. Analogamente occorre che la direttiva non si applichi a fondi di riserva pensionistici nazionali.

(14) La presente direttiva dovrebbe applicarsi solo ai regimi pensionistici in cui il diritto esiste a motivo di un rapporto di lavoro ed è collegato al compimento dell'età pensionabile o al conseguimento di altri requisiti, come stabilito dai regimi stessi o dalla legislazione nazionale. La presente direttiva non si applica ai piani pensionistici individuali diversi da quelli basati su un rapporto di lavoro. Qualora le prestazioni di invalidità o ai superstiti siano collegate ai regimi pensionistici complementari, regole speciali possono disciplinare il diritto a tali prestazioni. La presente direttiva non pregiudica la normativa e le regole nazionali vigenti relative a tali regole speciali dei regimi pensionistici complementari.

(15) Il pagamento una tantum che non è connesso ai contributi versati ai fini dell'ottenimento di una pensione complementare, è corrisposto direttamente o indirettamente alla fine di un rapporto di lavoro ed è a carico esclusivamente del datore di lavoro, non dovrebbe essere assimilato a una pensione complementare ai sensi della presente direttiva.

(16) Dal momento che la disponibilità di una pensione complementare assume sempre maggiore importanza in molti Stati membri quale mezzo per garantire il tenore di vita delle persone anziane, le condizioni di acquisizione e salvaguardia dei diritti a pensione devono essere migliorate in modo da ridurre gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori tra Stati membri.

(17) La possibilità di decadenza dei diritti pensionistici complementari, presente in alcuni regimi pensionistici qualora il rapporto di lavoro termini prima che il lavoratore abbia completato un periodo minimo di iscrizione nel regime («periodo di acquisizione»), o prima che abbia raggiunto l'età minima («età minima») può precludere ai lavoratori che si spostano fra gli Stati membri l'acquisizione di diritti pensionistici adeguati. La necessità di un lungo periodo di attesa prima che un lavoratore possa iscriversi a un regime pensionistico può avere un effetto analogo. Tali condizioni rappresentano pertanto un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori. Per contro, i requisiti relativi a un'età minima per l'iscrizione a un regime non costituiscono un ostacolo alla libertà di circolazione e non sono quindi oggetto della presente direttiva.

(18) I requisiti di acquisizione non dovrebbero essere equiparati ad altre condizioni per l'acquisizione del diritto a una rendita vitalizia stabilite con riguardo alla fase di pagamento in conformità della legislazione nazionale o delle regole di determinati regimi pensionistici complementari, in particolare nei regimi a contribuzione definita. Per esempio, non costituisce un periodo di acquisizione il periodo di iscrizione attiva che l'iscritto è tenuto a completare dopo aver acquisito il diritto a una pensione complementare al fine di poter vantare un credito sotto forma di rendita o di capitale.

(19) Qualora il rapporto di lavoro cessi prima che un lavoratore in uscita abbia maturato diritti pensionistici e il regime o il datore di lavoro sostenga il rischio di investimento (in particolare nei regimi a prestazioni definite), il regime dovrebbe sempre restituire i contributi pensionistici del lavoratore in uscita. Qualora il rapporto di lavoro cessi prima che un lavoratore in uscita abbia maturato diritti pensionistici e il lavoratore in uscita sostenga il rischio di investimento, in particolare nei regimi a contribuzione definita, il regime dovrebbe restituire il valore degli investimenti derivanti da tali contributi. Il valore può essere superiore o inferiore ai contributi versati dal lavoratore in uscita. In alternativa, il regime può rimborsare l'importo dei contributi.

(20) I lavoratori in uscita dovrebbero avere la possibilità di lasciare i diritti pensionistici maturati quali diritti in sospeso nel regime pensionistico complementare in cui gli stessi sono stati maturati. Per quanto attiene alla salvaguardia dei diritti pensionistici in sospeso, il livello di protezione può considerarsi equivalente se, specie nell'ambito di un regime a contribuzione definita, ai lavoratori in uscita sia offerta la possibilità di trasferire il valore dei diritti pensionistici maturati verso un regime pensionistico complementare che soddisfi le condizioni di cui alla presente direttiva.

(21) Conformemente al diritto e alla prassi nazionali, dovrebbero essere intraprese iniziative per garantire la salvaguardia dei diritti pensionistici in sospeso o del relativo valore. Il valore di tali diritti nel momento in cui il lavoratore abbandona il regime dovrebbe essere stabilito conformemente al diritto e alla prassi nazionali. Qualora il valore di tali diritti sia adeguato, si dovrebbe tener conto della particolare natura del regime, degli interessi dei beneficiari differiti, degli interessi dei rimanenti iscritti attivi al regime pensionistico e di quelli dei beneficiari pensionati.

(22) La presente direttiva non crea l'obbligo di definire condizioni più favorevoli per i diritti pensionistici in sospeso rispetto ai diritti degli iscritti attivi.

(23) Quando i diritti pensionistici maturati di un lavoratore in uscita o il valore degli stessi non superano una soglia applicabile definita dallo Stato membro interessato, e al fine di evitare spese amministrative eccessive risultanti dalla gestione di un gran numero di diritti pensionistici in sospeso di modesto valore, i regimi pensionistici possono scegliere di non salvaguardare questi diritti maturati, ma di versare al lavoratore in uscita un capitale di valore equivalente ai diritti pensionistici maturati. Se del caso, l'importo del trasferimento o del versamento di capitale dovrebbe essere definito conformemente alla normativa e alla prassi nazionali. Gli Stati membri dovrebbero fissare, se del caso, un limite per tali versamenti, tenendo conto dell'adeguatezza del futuro reddito pensionistico dei lavoratori.

(24) La presente direttiva non prevede il trasferimento dei diritti pensionistici maturati. Tuttavia, per facilitare la mobilità dei lavoratori tra Stati membri, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi al massimo per migliorare la trasferibilità dei diritti pensionistici maturati, in particolare nel momento in cui vengono istituiti nuovi regimi pensionistici complementari.

(25) Fatta salva la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), gli iscritti attivi e i beneficiari differiti che esercitano o intendono esercitare il diritto alla libera circolazione dovrebbero essere adeguatamente informati, su loro richiesta, sui loro diritti pensionistici complementari. Qualora le prestazioni ai superstiti siano collegate ai regimi, anche i beneficiari superstiti dovrebbero avere lo stesso diritto all'informazione di cui godono i beneficiari differiti. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che non occorre fornire questo tipo di informazioni più di una volta all'anno.

(26) A causa della diversità dei regimi pensionistici complementari, l'Unione dovrebbe limitarsi a definire gli obiettivi da raggiungere entro un quadro generale: una direttiva è pertanto lo strumento giuridico adeguato.

(27) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire facilitare l'esercizio del diritto dei lavoratori alla libera circolazione tra Stati membri, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(28) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando gli Stati membri liberi di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non può giustificare un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascun Stato membro.

(29) La Commissione dovrebbe redigere una relazione sull'applicazione della presente direttiva entro sei anni dall'entrata in vigore della stessa.

(30) Conformemente alle disposizioni nazionali che disciplinano l'organizzazione dei regimi pensionistici complementari, gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi, a condizione che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie per poter garantire in qualsiasi momento i risultati previsti dalla presente direttiva,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme volte a facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori tra Stati membri, riducendo gli ostacoli creati da alcune regole relative ai regimi pensionistici complementari collegati a un rapporto di lavoro.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica ai regimi pensionistici complementari, ad eccezione dei regimi disciplinati dal regolamento (CE) n. 883/2004.

2. La presente direttiva non si applica nei seguenti casi:

a) regimi pensionistici complementari che, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, non accettano più nuovi iscritti attivi e restano chiusi ai nuovi iscritti;

b) regimi pensionistici complementari che sono oggetto di misure che comportano l'intervento di organi amministrativi istituiti dalla legislazione nazionale o di organi giurisdizionali, volte a mantenere o a ripristinare la loro situazione finanziaria, ivi comprese le procedure di liquidazione. Tale deroga non si protrae oltre il termine di tale intervento;

c) fondi di garanzia in caso di insolvenza, fondi di compensazione e fondi di riserva pensionistici nazionali; e

d) il pagamento una tantum versato da un datore di lavoro a un dipendente al termine del rapporto di lavoro che non è connesso a un ente pensionistico.

3. La presente direttiva non si applica alle prestazioni di invalidità e/o ai superstiti collegate ai regimi pensionistici complementari, ad eccezione delle disposizioni specifiche degli articoli 5 e 6, relativi alla prestazioni ai superstiti.

4. La presente direttiva si applica unicamente ai periodi di occupazione successivi al suo recepimento, in conformità all'articolo 8.

5. La presente direttiva non si applica all'acquisizione e alla salvaguardia dei diritti pensionistici complementari per i lavoratori che si spostano all'interno di un solo Stato membro.

 

     Art. 3. Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) «pensione complementare», la prestazione per pensionamento prevista dalle norme di un regime pensionistico complementare istituito in conformità del diritto e delle prassi nazionali;

b) «regime pensionistico complementare», qualsiasi regime pensionistico aziendale o professionale istituito conformemente al diritto e alle prassi nazionali e collegato a un rapporto di lavoro, inteso a corrispondere una pensione complementare ai lavoratori dipendenti;

c) «iscritti attivi», lavoratori che, a motivo del loro attuale rapporto di lavoro hanno o possono avere diritto, una volta soddisfatte le condizioni di acquisizione, a una pensione complementare conformemente alle disposizioni di un regime pensionistico complementare;

d) «periodo di attesa», il periodo di occupazione, richiesto dalla legislazione nazionale o dalle norme di un regime pensionistico complementare o dal datore di lavoro, prima che il lavoratore maturi il diritto di iscriversi a un regime;

e) «periodo di acquisizione», il periodo di iscrizione attiva a un regime, necessario conformemente al diritto nazionale o alle norme di un regime pensionistico complementare per acquisire il diritto alla pensione complementare accumulata;

f) «diritti pensionistici maturati», qualsiasi diritto alla pensione complementare accumulata ottenuto dopo aver soddisfatto le condizioni di acquisizione conformemente alle norme di un regime pensionistico complementare e, se del caso, al diritto nazionale;
g) «lavoratore in uscita», un iscritto attivo il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e il quale si sposta tra Stati membri;

h) «beneficiario differito», un ex iscritto attivo che abbia maturato diritti pensionistici nell'ambito di un regime pensionistico complementare e che non percepisca ancora una pensione complementare da tale regime;

i) «diritti a pensione in sospeso», diritti pensionistici maturati e mantenuti nel regime in cui sono stati maturati da un beneficiario differito;

j) «valore dei diritti pensionistici in sospeso», il valore in capitale dei diritti pensionistici calcolato conformemente alla normativa e alle prassi nazionali.

 

     Art. 4. Condizioni di acquisizione dei diritti in virtù di regimi pensionistici complementari

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

a) se è applicato un periodo di acquisizione o un periodo di attesa, o entrambi, il periodo totale combinato non superi in alcun caso i tre anni per i lavoratori in uscita;

b) se è prevista un'età minima per l'acquisizione dei diritti a pensione, questa non sia superiore a 21 anni per i lavoratori in uscita; e

c) se un lavoratore in uscita non ha ancora maturato diritti pensionistici nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, il regime pensionistico complementare rimborsi i contributi versati dal lavoratore in uscita o versati per conto del lavoratore in uscita conformemente alle disposizioni normative nazionali o agli accordi o ai contratti collettivi o, nel caso in cui il rischio d'investimento sia sostenuto dal lavoratore in uscita, la somma dei contributi versati o il valore degli investimenti risultanti dal versamento di tali contributi.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le parti sociali a stabilire, mediante contratti collettivi, disposizioni diverse, nella misura in cui dette disposizioni non forniscano una protezione meno favorevole e non creino ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori.

 

     Art. 5. Salvaguardia dei diritti pensionistici in sospeso

1. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che i diritti pensionistici maturati dai lavoratori in uscita possano rimanere nel regime pensionistico complementare in cui gli stessi sono stati maturati. Il valore iniziale dei diritti in questione ai fini del paragrafo 2 viene calcolato nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro del lavoratore in uscita.

2. Gli Stati membri, considerata la natura delle norme e della prassi del regime pensionistico, adottano le misure necessarie al fine di garantire che i diritti pensionistici in sospeso dei lavoratori in uscita e dei loro superstiti o il valore corrispondente siano in linea con il valore dei diritti degli iscritti attivi, o con l'evoluzione delle prestazioni pensionistiche in corso di pagamento, o siano trattati in altri modi ritenuti equi, quali:

a) se i diritti pensionistici maturati nel regime pensionistico complementare danno titolo alla liquidazione di un importo nominale, mediante il mantenimento del valore nominale dei diritti pensionistici in sospeso;

b) se il valore dei diritti pensionistici maturati varia nel tempo, mediante l'adeguamento del valore dei diritti a pensione in sospeso mediante l'applicazione:

i) di un tasso d'interesse integrato nel regime pensionistico complementare; o

ii) di un utile sul capitale investito derivato dal regime pensionistico complementare;

o

c) se il valore dei diritti pensionistici maturati in sospeso è adattato, per esempio in funzione del tasso di inflazione o del livello salariale, mediante il conseguente adeguamento del valore dei diritti pensionistici in sospeso, fatto salvo un limite proporzionale definito dal diritto nazionale o convenuto dalle parti sociali.

3. Gli Stati membri possono consentire ai regimi pensionistici complementari di non mantenere i diritti pensionistici maturati di un lavoratore in uscita, ma di procedere al pagamento, con il consenso informato del lavoratore, compresi gli oneri applicabili, di un capitale equivalente al valore dei diritti pensionistici maturati dal lavoratore in uscita, purché il valore dei diritti a pensione maturati non superi il limite stabilito dallo Stato membro interessato. Lo Stato membro informa la Commissione del limite applicato.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le parti sociali a stabilire, mediante contratti collettivi, disposizioni diverse, nella misura in cui dette disposizioni non forniscano una protezione meno favorevole e non creino ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori.

 

     Art. 6. Informazioni

1. Gli Stati membri assicurano che gli iscritti attivi a regimi pensionistici possano ottenere su richiesta informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari.

In particolare, sono fornite informazioni relative a:

a) le condizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e le conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

b) il valore dei loro diritti pensionistici maturati o una valutazione dei diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta;

c) le condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospeso.

Qualora il regime consenta un accesso anticipato ai diritti pensionistici maturati tramite il pagamento di un capitale, le informazioni fornite includono altresì una dichiarazione scritta secondo la quale l'iscritto dovrebbe valutare la possibilità di ottenere un parere riguardo all'investimento di tale capitale per finalità pensionistiche.

2. Gli Stati membri garantiscono che i beneficiari differiti ottengano su richiesta le informazioni relative a:

a) il valore dei loro diritti pensionistici in sospeso o una valutazione dei diritti pensionistici in sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta;

b) le condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso.

3. Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni ai superstiti collegate ai regimi pensionistici complementari, il paragrafo 2 si applica ai beneficiari superstiti.

4. Le informazioni sono fornite in modo chiaro, per iscritto, ed entro un termine ragionevole. Gli Stati membri possono stabilire che non occorre fornire tali informazioni più di una volta all'anno.

5. Gli obblighi ai sensi del presente articolo lasciano impregiudicati gli obblighi degli enti pensionistici aziendali o professionali di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/41/CE, ai quali si aggiungono.

 

     Art. 7. Requisiti minimi e non-regressione

1. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni più favorevoli rispetto a quelle fissate nella presente direttiva in materia di acquisizione di diritti pensionistici complementari per i lavoratori, di salvaguardia dei diritti pensionistici complementari dei lavoratori in uscita nonché del diritto all'informazione per gli iscritti attivi e i beneficiari differiti.

2. Il recepimento della presente direttiva non deve in alcun caso costituire motivo di riduzione dei diritti esistenti per l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari o del diritto all'informazione degli iscritti attivi o dei beneficiari negli Stati membri.

 

     Art. 8. Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2018, ovvero garantiscono che entro tale data le parti sociali introducano le disposizioni richieste mediante accordo. Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie che permettano loro di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

 

     Art. 9. Relazione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni disponibili in merito all'applicazione della presente direttiva entro il 21 maggio 2019.

2. Entro il 21 maggio 2020, la Commissione redige una relazione sull'applicazione della presente direttiva da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 11. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

(1) GU C 185 dell'8.8.2006, pag. 37.

(2) Posizione del Parlamento europeo del 20 giugno 2007 (GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 216) e posizione del Consiglio in prima lettura del 17 febbraio 2014 (GU C 77 E del 15.3.2014, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2014 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).

(4) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

(5) Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).

(6) Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).