§ 15.1.22 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 883.
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. (Testo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:15. libera circolazione dei lavoratori e fondo sociale europeo
Capitolo:15.1 libera circolazione dei lavoratori
Data:29/04/2004
Numero:883


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ambito d’applicazione “ratione personae”
Art. 3.  Ambito d’applicazione “ratione materiae”
Art. 4.  Parità di trattamento
Art. 5.  Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti
Art. 6.  Totalizzazione dei periodi
Art. 7.  Abolizione delle clausole di residenza
Art. 8.  Relazioni fra il presente regolamento e altri strumenti di coordinamento
Art. 9.  Dichiarazioni degli Stati membri sull’ambito di applicazione del presente regolamento
Art. 10.  Divieto di cumulo delle prestazioni
Art. 11.  Norme generali
Art. 12.  Norme particolari
Art. 13.  Esercizio di attività in due o più Stati membri
Art. 14.  Assicurazione volontaria o assicurazione facoltativa continuata
Art. 15.  Gli agenti ausiliari delle Comunità europee
Art. 16.  Eccezioni agli articoli da 11 a 15
Art. 17.  Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente
Art. 18.  Dimora nello Stato membro competente qualora il luogo di residenza sia in un altro Stato membro . Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri
Art. 19.  Dimora al di fuori dello Stato membro competente
Art. 20.  Viaggio inteso a ricevere prestazioni in natura. Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza
Art. 21.  Prestazioni in denaro
Art. 22.  Richiedenti di pensione
Art. 23.  Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro di residenza
Art. 24.  Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro di residenza
Art. 25.  Pensione ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza nei casi in cui vi sia diritto a beneficiare di prestazioni nello Stato membro di residenza
Art. 26.  Residenza di familiari in uno Stato membro diverso da quello in cui il pensionato risiede
Art. 27.  Dimora del pensionato o dei familiari in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiedono . Dimora nello Stato membro competente . Autorizzazione per cure adeguate al di fuori dello Stato [...]
Art. 28.  Norme particolari per i lavoratori frontalieri pensionati
Art. 29.  Prestazioni in denaro ai pensionati
Art. 30.  Contributi dei pensionati
Art. 31.  Disposizioni generali
Art. 32.  Norme di priorità in materia di diritto a prestazioni in natura . Norma specifica per il diritto dei familiari a prestazioni nello Stato membro di residenza
Art. 33.  Prestazioni in natura di notevole importanza
Art. 34.  Cumulo di prestazioni per l’assistenza di lungo periodo
Art. 35.  Rimborsi tra istituzioni
Art. 36.  Diritto alle prestazioni in natura e in denaro
Art. 37.  Spese di trasporto
Art. 38.  Prestazioni per malattia professionale se la persona che soffre di siffatta malattia e stata esposta allo stesso rischio in più Stati membri
Art. 39.  Aggravamento di una malattia professionale
Art. 40.  Norme intese a tenere conto delle particolarità di talune legislazioni
Art. 41.  Rimborsi tra istituzioni
Art. 42.  Diritto a prestazioni quando la morte sopravviene o quando il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dello Stato membro competente
Art. 43.  Erogazione delle prestazioni in caso di morte del pensionato
Art. 44.  Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo A
Art. 45.  Disposizioni speciali relative alla totalizzazione dei periodi
Art. 46.  Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo B o a legislazioni di tipo A e di tipo B
Art. 47.  Aggravamento dell’invalidità
Art. 48.  Trasformazione delle prestazioni d’invalidità in prestazioni di vecchiaia
Art. 49.  Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici
Art. 50.  Disposizioni generali
Art. 51.  Disposizioni speciali relative alla totalizzazioine dei periodi
Art. 52.  Liquidazione delle prestazioni
Art. 53.  Clausole anticumulo
Art. 54.  Cumulo di prestazioni della stessa natura
Art. 55.  Cumulo di prestazioni di natura diversa
Art. 56.  Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni
Art. 57.  Periodi di assicurazione o residenza inferiori ad un anno
Art. 58.  Attribuzione di un’integrazione
Art. 59.  Nuovo calcolo e rivalutazione delle prestazioni
Art. 60.  Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici
Art. 61.  Norme specifiche sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma
Art. 62.  Calcolo delle prestazioni
Art. 63.  Disposizioni speciali relative all’abolizione delle clausole di residenza
Art. 64.  Disoccupati che si recano in un altro Stato membro
Art. 65.  Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente
Art. 66.  Prestazioni
Art. 67.  Familiari residenti in un altro Stato membro
Art. 68.  Regole di priorità in caso di cumulo
Art. 69.  Disposizioni complementari
Art. 70.  Disposizione generale
Art. 71.  Composizione e funzionamento della commissione amministrativa
Art. 72.  Compiti della commissione amministrativa
Art. 73.  Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati
Art. 74.  Commissione di controllo dei conti
Art. 75.  Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Art. 76.  Cooperazione
Art. 77.  Protezione dei dati di carattere personale
Art. 78.  Elaborazione elettronica dei dati
Art. 79.  Finanziamento delle azioni nel settore della sicurezza sociale
Art. 80.  Esenzioni
Art. 81.  Domande, dichiarazioni o ricorsi
Art. 82.  Perizie mediche
Art. 83.  Applicazione delle legislazioni
Art. 84.  Recupero di contributi e ripetizione di prestazioni
Art. 85.  Diritti delle istituzioni
Art. 86.  Accordi bilaterali
Art. 87.  Disposizioni transitorie
Art. 88.  Aggiornamento degli allegati
Art. 89.  Regolamento di applicazione
Art. 90.  Abrogazione
Art. 91.  Entrata in vigore


§ 15.1.22 - Regolamento 29 aprile 2004, n. 883. [1]

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 166).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

     vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione delle parti sociali e della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori emigranti,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale s’iscrivono nell’ambito della libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire al miglioramento del loro livello di vita e delle loro condizioni d’occupazione.

     (2) Il trattato non prevede, per l’adozione delle disposizioni del caso nel settore della sicurezza sociale per persone che non siano lavoratori subordinati, poteri di azione diversi da quelli dell’articolo 308.

     (3) Il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e stato modificato e aggiornato in diverse occasioni al fine di tener conto non solo degli sviluppi a livello comunitario, comprese le sentenze della Corte di giustizia, ma anche delle modifiche legislative a livello nazionale. Tali fattori hanno contribuito a rendere complesse e macchinose le norme di coordinamento comunitario. Pertanto, e essenziale sostituire tali norme e, allo stesso tempo, modernizzarle e semplificarle, per raggiungere l’obiettivo della libera circolazione delle persone.

     (4) E necessario rispettare le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali di sicurezza sociale ed elaborare unicamente un sistema di coordinamento.

     (5) E necessario, nell’ambito di un tale coordinamento, garantire all’interno della Comunità alle persone interessate la parità di trattamento rispetto alle diverse legislazioni nazionali.

     (6) Lo stretto legame fra la legislazione sulla sicurezza sociale e le disposizioni contrattuali che integrano o sostituiscono tale legislazione e che sono state oggetto di una decisione da parte delle autorità pubbliche che le ha rese vincolanti o che ne ha esteso l’ambito di applicazione può richiedere una protezione analoga, per quanto concerne la loro applicazione, a quella offerta ai sensi del presente regolamento. Quale primo passo, occorrerebbe valutare l’esperienza degli Stati membri che hanno notificato tali regimi.

     (7) In ragione delle importanti differenze esistenti fra le legislazioni nazionali riguardo al loro ambito d’applicazione ratione personae, e preferibile stabilire il principio secondo cui il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti nel territorio di uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.

     (8) Il principio generale della parità di trattamento e di particolare importanza per i lavoratori che non risiedono nello Stato membro in cui lavorano, compresi i lavoratori frontalieri.

     (9) In varie occasioni la Corte di giustizia si e pronunciata sulla possibilità di assimilare prestazioni, redditi e fatti. Questo principio dovrebbe essere adottato esplicitamente e sviluppato, rispettando comunque il contenuto e lo spirito delle sentenze giurisdizionali.

     (10) Tuttavia, il principio di trattare certi fatti o avvenimenti verificatisi nel territorio di un altro Stato membro come se fossero avvenuti nel territorio dello Stato membro la cui legislazione e applicabile non dovrebbe interferire con il principio della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro con quelli maturati sotto la legislazione dello Stato membro competente. I periodi maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro dovrebbero quindi essere presi in considerazione unicamente ai fini dell’applicazione del principio della totalizzazione dei periodi.

     (11) L’assimilazione di fatti o avvenimenti verificatisi in uno Stato membro non può in nessun caso rendere un altro Stato membro competente ne rendere la sua legislazione applicabile.

     (12) Alla luce della proporzionalità si dovrebbe provvedere affinché il principio dell’assimilazione di fatti o avvenimenti non porti a risultati oggettivamente ingiustificati o al cumulo di prestazioni della stessa natura per lo stesso periodo.

     (13) Le norme di coordinamento devono garantire alle persone che si spostano all’interno della Comunità, nonché ai loro aventi diritto e ai superstiti, il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti o in corso d’acquisizione.

     (14) Questi obiettivi devono essere raggiunti, in particolare attraverso la totalizzazione dei periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali ai fini dell’apertura e del mantenimento del diritto alle prestazioni e per il calcolo di queste, nonché mediante l’erogazione delle prestazioni alle diverse categorie di persone coperte dal presente regolamento.

     (15) E necessario assoggettare le persone che si spostano all’interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo da evitare il sovrapporsi di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che ne possono derivare.

     (16) All’interno della Comunità non c’e in linea di principio alcuna giustificazione per far dipendere i diritti in materia di sicurezza sociale dal luogo di residenza dell’interessato; anche se, in determinati casi specifici, in particolare per prestazioni speciali che hanno un legame con l’ambiente economico e sociale dell’interessato potrebbe essere preso in considerazione il luogo di residenza.

     (17) Allo scopo di garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutte le persone occupate nel territorio di uno Stato membro, e opportuno stabilire come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato membro nel cui territorio l’interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma.

     (18) E necessario derogare a detta norma generale in situazioni specifiche che giustificano un altro criterio di applicabilità.

     (19) In alcuni casi, possono beneficiare delle prestazioni di maternità e di paternità assimilate sia la madre che il padre e dato che, in quest’ultimo caso, tali prestazioni sono diverse dalle prestazioni parentali e possono essere assimilate a quelle di maternità strictu sensu in quanto sono erogate durante i primi mesi di vita del neonato, e opportuna una regolamentazione congiunta delle prestazioni di maternità e paternità assimilate.

     (20) Nel campo delle prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, occorrerebbe garantire una protezione che disciplini la situazione delle persone assicurate, nonché dei loro familiari, che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

     (21) Le disposizioni in materia di prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate sono state elaborate alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia Le disposizioni in materia di autorizzazione preventiva sono state migliorate, tenendo conto delle pertinenti decisioni della Corte di giustizia.

     (22) La posizione specifica dei richiedenti e dei titolari di pensioni o di rendite e dei loro familiari richiede disposizioni nel campo dell’assicurazione malattia adattate a questa situazione.

     (23) In vista delle differenze tra i diversi sistemi nazionali, e opportuno che gli Stati membri prevedano, se possibile, la prestazione di cure mediche per i familiari dei lavoratori frontalieri nello Stato membro in cui questi ultimi esercitano la loro attività.

     (24) Occorre prevedere disposizioni specifiche che disciplinino il divieto di cumulo delle prestazioni di malattia in natura e delle prestazioni di malattia in denaro dello stesso tipo di quelle oggetto delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-215/99, Jauch, e C-160/96, Molenaar, sempreché le diverse prestazioni coprano lo stesso rischio.

     (25) In materia di prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali, occorrerebbe disciplinare la situazione delle persone che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente allo scopo di garantirne la protezione.

     (26) Occorrerebbe, in materia di prestazioni d’invalidità, elaborare un sistema di coordinamento che rispetti le specificità delle legislazioni nazionali, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento dell’invalidità e in caso d’aggravamento della stessa.

     (27) E necessario elaborare un sistema di liquidazione delle prestazioni di vecchiaia e per i superstiti qualora l’interessato sia stato sottoposto alla legislazione di uno o più Stati membri.

     (28) E necessario prevedere un importo di pensione calcolato secondo il metodo di totalizzazione e di ripartizione e garantito dal diritto comunitario qualora la legislazione nazionale, comprese le sue clausole di riduzione, sospensione o soppressione, si riveli meno favorevole del metodo suddetto.

     (29) Per proteggere i lavoratori migranti e i loro superstiti da un’applicazione eccessivamente rigorosa delle clausole nazionali di riduzione, di sospensione o di soppressione, e necessario inserire disposizioni che condizionino strettamente l’applicazione di tali clausole.

     (30) Come costantemente riaffermato dalla Corte di giustizia, il Consiglio non e competente a emanare norme che impongano una restrizione del cumulo di due o più pensioni acquisite in Stati membri diversi tramite la riduzione dell’importo di una pensione acquisita soltanto a norma della legislazione nazionale.

     (31) Secondo la Corte di giustizia, e compito del legislatore nazionale emanare tali norme, tenendo presente che spetta al legislatore comunitario fissare i limiti entro i quali devono essere applicate le disposizioni nazionali riguardo alla riduzione, alla sospensione o alla soppressione.

     (32) Per promuovere la mobilita dei lavoratori, e particolarmente opportuno facilitare la ricerca di un’occupazione nei vari Stati membri. E pertanto necessario assicurare un coordinamento più stretto e più efficace tra i regimi d’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici del lavoro in tutti gli Stati membri.

     (33) E necessario includere i regimi legali di prepensionamento nell’ambito di applicazione del presente regolamento, garantendo cosi la parità di trattamento e la possibilità di esportare le prestazioni di prepensionamento, come pure la liquidazione delle prestazioni familiari e le cure mediche agli interessati, in base alle disposizioni del presente regolamento. Tuttavia, e opportuno, dato che i regimi legali di prepensionamento vigono solo in un numero assai limitato di Stati membri, escludere la regola della totalizzazione dei periodi.

     (34) Tenuto conto che le prestazioni familiari hanno portata molto vasta, in quanto coprono sia situazioni che si potrebbero definire classiche, sia situazioni di carattere specifico, oggetto queste ultime delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-245/94 e C-312/94, Hoever e nella causa C-275/96 Kuusijarvi, occorre procedere alla regolamentazione di tutte le prestazioni.

     (35) Allo scopo di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, e opportuno prevedere norme di priorità in caso di cumulo di diritti a prestazioni familiari in virtù della legislazione dello Stato membro competente e in virtù della legislazione dello Stato membro di residenza dei familiari.

     (36) Gli anticipi degli assegni alimentari sono anticipi recuperabili, intesi a compensare l’incapacità di un genitore ad adempiere al proprio obbligo giuridico di mantenere la sua prole, che e un obbligo derivante dal diritto di famiglia. Pertanto, tali anticipi non dovrebbero essere considerati una prestazione direttamente derivante dal sostegno della collettività a favore delle famiglie. Date queste peculiarità, a siffatti assegni alimentari non si dovrebbero applicare le norme di coordinamento.

     (37) Come la Corte di giustizia ha affermato ripetutamente, occorre interpretare rigorosamente le disposizioni che derogano al principio della esportabilità delle prestazioni di sicurezza sociale. In altri termini, esse possono applicarsi soltanto a prestazioni che soddisfano le condizioni richieste. Ne consegue che il capitolo 9 del titolo III del presente regolamento può applicarsi soltanto a prestazioni che siano speciali e a carattere non contributivo ed elencate nell’allegato X del presente regolamento.

     (38) E necessario istituire una commissione amministrativa composta da un rappresentante governativo di ciascuno Stato membro, incaricata, in particolare, di trattare ogni questione amministrativa o d’interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e di promuovere ulteriormente la collaborazione fra gli Stati membri.

     (39) Lo sviluppo e l’impiego di servizi informatici per lo scambio di informazioni richiedono l’istituzione, sotto l’egida della commissione amministrativa, di una commissione tecnica avente responsabilità specifiche nel settore dell’elaborazione elettronica dei dati.

     (40) L’impiego di servizi informatici per lo scambio di dati fra istituzioni richiede disposizioni che garantiscano l’accettazione di documenti scambiati o trasmessi con mezzi elettronici allo stesso modo di quelli cartacei. Tali scambi si attuano nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche in relazione all’elaborazione elettronica e alla libera circolazione di dati di carattere personale.

     (41) E necessario prevedere disposizioni particolari che rispondano alle caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali per facilitare l’applicazione delle norme di coordinamento.

     (42) Conformemente al principio di proporzionalità e al postulato che prevede l’estensione dell’ambito di applicazione del presente regolamento a tutti i cittadini dell’Unione europea e al fine di trovare una soluzione che tenga conto dei vincoli che possono essere connessi alle specificità dei sistemi fondati sulla residenza, una deroga speciale mediante l’inserimento, nell’allegato XI, di un testo riguardante la “DANIMARCA”, limitata al diritto a una pensione sociale esclusivamente per quanto riguarda la nuova categoria delle persone non attive, alla quale e stato esteso il presente regolamento, e stata giudicata adeguata data la specificità del sistema danese e tenuto conto del fatto che, a norma della legislazione vigente in Danimarca (legge sulle pensioni), dette pensioni sono esportabili dopo un periodo di residenza di dieci anni.

     (43) Conformemente al principio della parità di trattamento, e considerata adeguata, date le specificità della legislazione finlandese in materia di sicurezza sociale, una speciale deroga, mediante l’inserimento, nell’allegato XI, di un testo riguardante la “FINLANDIA”, limitata alle pensioni nazionali basate sulla residenza, il cui obiettivo e di garantire che l’importo della pensione nazionale non sia inferiore all’importo della pensione nazionale calcolata come se i periodi di assicurazione maturati in qualsiasi altro Stato membro fossero maturati in Finlandia.

     (44) E necessario introdurre un nuovo regolamento che abroghi il regolamento (CEE) n. 1408/71. E tuttavia necessario che il regolamento (CEE) n. 1408/71 rimanga in vigore e continui ad avere effetti giuridici ai fini di taluni atti ed accordi comunitari di cui la Comunità e parte, al fine di garantire la certezza del diritto.

     (45) Poiché lo scopo dell’azione proposta, vale a dire le misure di coordinamento atte a garantire l’effettivo esercizio del diritto di libera circolazione delle persone, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto e necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) “attività subordinata”, qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui e esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione;

     b) “attività autonoma”, qualsiasi attività o situazione assimilata considerata tale ai fini dell’applicazione della legislazione di sicurezza sociale dello Stato membro in cui e esercitata l’attività in questione o in cui esiste detta situazione;

     c) “persona assicurata”, in relazione ai settori di sicurezza sociale compresi nel titolo III, capitoli 1 e 3, qualsiasi persona che soddisfa i requisiti previsti dalla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento;

     d) “pubblico dipendente”, la persona considerata tale o ad essa assimilata dallo Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui essa dipende;

     e) “regime speciale per pubblici dipendenti”, qualsiasi regime di sicurezza sociale diverso dal regime di sicurezza sociale generale che si applica ai lavoratori subordinati nello Stato membro interessato e al quale sono direttamente soggetti tutti i pubblici dipendenti o talune categorie di essi;

     f) “lavoratore frontaliero”, qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana;

     g) “rifugiato”, ha il significato attribuitogli nell’articolo 1 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati;

     h) “apolide”, ha il significato attribuitogli nell’articolo 1 della convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;

     i) “familiare”:

     1. i) qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare oppure designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione in base alla quale sono erogate le prestazioni;

     ii) per quanto riguarda le prestazioni in natura di cui al titolo III, capitolo 1, in materia di prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate, qualsiasi persona definita o riconosciuta come familiare o designata come componente il nucleo familiare dalla legislazione dello Stato membro in cui essa risiede;

     2. se la legislazione di uno Stato membro applicabile ai sensi del punto 1 non distingue i familiari dalle altre persone alle quali tale legislazione e applicabile, il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni a carico sono considerati familiari;

     3. qualora, secondo la legislazione applicabile ai sensi dei punti 1 e 2, una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l’interessato e sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato;

     j) “residenza”, il luogo in cui una persona risiede abitualmente;

     k) “dimora”, la residenza temporanea;

     l) “legislazione”, in relazione a ciascuno Stato membro, le leggi, i regolamenti, le altre disposizioni legali e ogni altra misura di attuazione riguardanti i settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

     Questo termine esclude le disposizioni contrattuali diverse da quelle che servono ad attuare un obbligo di assicurazione derivante dalle leggi e dai regolamenti di cui al comma precedente o che hanno formato oggetto di una decisione delle autorità pubbliche che le rende vincolanti o che ne estende l’ambito d’applicazione purché lo Stato membro interessato rilasci una dichiarazione al riguardo, provvedendo a notificarla al presidente del Parlamento europeo e al presidente del Consiglio dell’Unione europea. Tale dichiarazione e pubblicata

     m) “autorità competente”, per ciascuno Stato membro, il ministro, i ministri o un’altra autorità corrispondente nella cui competenza rientrano, per tutto lo Stato membro di cui trattasi, o per una parte qualunque di esso, i regimi di sicurezza sociale;

     n) “commissione amministrativa” la commissione di cui all’articolo 71;

     o) “regolamento di applicazione”, il regolamento di cui all’articolo 89;

     p) “istituzione”, per ciascuno Stato membro, l’organismo o l’autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;

     q) “istituzione competente”:

     i) l’istituzione alla quale l’interessato e iscritto al momento della domanda di prestazioni;

     ii) l’istituzione nei cui confronti l’interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se egli, il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nello Stato membro nel quale si trova tale istituzione;

     iii) l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione;

     iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, il datore di lavoro o l’assicuratore interessato o, in mancanza, l’organismo o l’autorità designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione;

     r) “istituzione del luogo di residenza” e “istituzione del luogo di dimora”, rispettivamente l’istituzione abilitata a erogare le prestazioni nel luogo in cui l’interessato risiede e l’istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l’interessato dimora, secondo la legislazione applicata da tale istituzione oppure, se tale istituzione non esiste, l’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro in questione;

     s) “Stato membro competente”, lo Stato membro in cui si trova l’istituzione competente;

     t) “periodo di assicurazione”, i periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione;

     u) “periodo di occupazione” o “periodi di attività lavorativa autonoma”, i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati, nonché tutti i periodi equiparati nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di occupazione o ai periodi di attività lavorativa autonoma;

     v) “periodo di residenza”, i periodi definiti o riconosciuti tali dalla legislazione sotto la quale sono maturati o sono considerati maturati;

     w) “pensione”, non solo le pensioni ma anche le rendite, le prestazioni in capitale che possono esser sostituite alle pensioni o alle rendite e i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi nonché, fatte salve le disposizioni del titolo III, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari;

     x) “prestazione di pensionamento anticipato”, tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni anticipate di vecchiaia, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all’età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di pensionamento anticipato e il cui beneficio non e subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; una “prestazione anticipata di vecchiaia” designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell’età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che e stata raggiunta tale età, oppure e sostituita da un’altra prestazione di vecchiaia;

     y) “assegno in caso di morte”, ogni somma versata una tantum in caso di decesso, escluse le prestazioni in capitale di cui alla lettera w);

     z) “prestazione familiare”, tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell’allegato I.

 

          Art. 2. Ambito d’applicazione “ratione personae”

     1. Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti.

     2. Inoltre, il presente regolamento si applica ai superstiti delle persone che sono state soggette alla legislazione di uno o più Stati membri, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando i loro superstiti sono cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o rifugiati residenti in uno degli Stati membri.

 

          Art. 3. Ambito d’applicazione “ratione materiae”

     1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

     a) le prestazioni di malattia;

     b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;

     c) le prestazioni d’invalidità;

     d) le prestazioni di vecchiaia;

     e) le prestazioni per i superstiti;

     f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

     g) gli assegni in caso di morte;

     h) le prestazioni di disoccupazione;

     i) le prestazioni di pensionamento anticipato;

     j) le prestazioni familiari.

     2. Fatte salve le disposizioni dell’allegato XI, il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell’armatore.

     3. Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui

     all’articolo 70.

     4. Tuttavia, le disposizioni del titolo III del presente regolamento non pregiudicano le disposizioni legislative degli Stati membri relative agli obblighi dell’armatore.

     5. Il presente regolamento non si applica ne all’assistenza sociale e medica, ne ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze.

 

          Art. 4. Parità di trattamento

     Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

 

          Art. 5. Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti

     Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:

     a) laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;

     b) se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale.

 

          Art. 6. Totalizzazione dei periodi

     Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina:

     - l’acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni,

     - l’ammissione al beneficio di una legislazione,

     o

     - l’accesso all’assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l’esenzione della medesima,

     al maturare di periodi d’assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica.

 

          Art. 7. Abolizione delle clausole di residenza

     Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice.

 

          Art. 8. Relazioni fra il presente regolamento e altri strumenti di coordinamento

     1. Nel suo ambito di applicazione, il presente regolamento sostituisce ogni altra convenzione di sicurezza sociale applicabile tra gli Stati membri. Ciononostante, continuano ad applicarsi talune disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale stipulate dagli Stati membri anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, nella misura in cui siano più favorevoli ai beneficiari o discendano da circostanze storiche specifiche e i loro effetti siano limitati nel tempo. Affinché rimangano in vigore, tali disposizioni sono inserite nell’allegato II. Se per ragioni obiettive non e possibile estendere alcune di queste disposizioni a tutte le persone cui si applica il regolamento, ciò viene specificato.

     2. Due o più Stati membri possono concludere tra loro, se necessario, convenzioni basate sui principi del presente regolamento e tenendo conto del suo spirito.

 

          Art. 9. Dichiarazioni degli Stati membri sull’ambito di applicazione del presente regolamento

     1. Gli Stati membri notificano per iscritto alla Commissione delle Comunità europee le dichiarazioni di cui all’articolo 1, lettera l), le legislazioni e i regimi di cui all’articolo 3, le convenzioni stipulate di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e le prestazioni minime di cui all’articolo 58, nonché le eventuali future modifiche sostanziali. In tali notifiche e indicata la data di entrata in vigore delle leggi e dei regimi in questione o, per le dichiarazioni di cui all’articolo 1, lettera l), la data a decorrere dalla quale il presente regolamento si applica ai regimi specificati nelle dichiarazioni degli Stati membri.

     2. Dette notifiche sono trasmesse annualmente alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 10. Divieto di cumulo delle prestazioni

     Il presente regolamento non conferisce ne mantiene, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.

 

TITOLO II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

 

          Art. 11. Norme generali

     1. Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione e determinata a norma del presente titolo.

     2. Ai fini dell’applicazione del presente titolo, le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o di un’attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità ne alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, ne alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

     3. Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

     a) una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

     b) un pubblico dipendente e soggetto alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui egli dipende;

     c) una persona che riceva indennità di disoccupazione a norma dell’articolo 65 in base alla legislazione dello Stato membro di residenza e soggetta alla legislazione di detto Stato membro;

     d) una persona chiamata o richiamata alle armi o al servizio civile in uno Stato membro e soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

     e) qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) e soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.

     4. Ai fini del presente titolo, un’attività subordinata o autonoma svolta normalmente a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro e considerata un’attività svolta in tale Stato membro. Tuttavia, la persona che esercita un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro e che e retribuita per tale attività da un’impresa con sede o da una persona domiciliata in un altro Stato membro, e soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato membro, se risiede in tale Stato. L’impresa o la persona che versa la retribuzione e considerata datore di lavoro ai fini dell’applicazione di tale legislazione.

 

          Art. 12. Norme particolari

     1. La persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed e da questo distaccata, per svolgervi un lavoro per suo conto, in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i ventiquattro mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un’altra persona.

     2. La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in uno Stato membro e che si reca a svolgere un’attività affine in un altro Stato membro rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale attività non superi i ventiquattro mesi.

 

          Art. 13. Esercizio di attività in due o più Stati membri

     1. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri e soggetta:

     a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro o se dipende da più imprese o da più datori di lavoro aventi la propria sede o il proprio domicilio in diversi Stati membri;

     oppure

     b) alla legislazione dello Stato membro in cui l’impresa o il datore di lavoro che la occupa ha la sua sede o il suo domicilio, se essa non esercita una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.

     2. La persona che esercita abitualmente un’attività lavorativa autonoma in due o più Stati membri e soggetta:

     a) alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro;

     oppure

     b) alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività, se non risiede in uno degli Stati membri nel quale esercita una parte sostanziale della sua attività.

     3. La persona che esercita abitualmente un’attività subordinata e un’attività lavorativa autonoma in vari Stati membri e soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui esercita un’attività subordinata o, qualora eserciti una tale attività in due o più Stati membri, alla legislazione determinata a norma del paragrafo 1.

     4. Una persona occupata in qualità di pubblico dipendente in uno Stato membro e che svolge un’attività subordinata e/o autonoma in uno o più altri Stati membri e soggetta alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’amministrazione da cui essa dipende.

     5. Le persone di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono trattate, ai fini della legislazione determinata ai sensi di queste disposizioni, come se esercitassero l’insieme delle loro attività subordinate o autonome e riscuotessero l’insieme delle loro retribuzioni nello Stato membro in questione.

 

          Art. 14. Assicurazione volontaria o assicurazione facoltativa continuata

     1. Gli articoli da 11 a 13 non si applicano in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all’articolo 3, paragrafo 1, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.

     2. Qualora, in virtù della legislazione di uno Stato membro, l’interessato sia soggetto ad un’assicurazione obbligatoria in tale Stato membro, non può essere soggetto in un altro Stato membro a un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata. In qualsiasi altro caso, in cui si offra per un determinato settore la scelta tra più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l’interessato e ammesso esclusivamente al regime da lui scelto.

     3. Tuttavia, in materia di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, l’interessato può essere ammesso all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli e soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, purché sia stato soggetto, in un momento della sua carriera in passato, alla legislazione del primo Stato membro a motivo o in conseguenza di un’attività subordinata o autonoma, qualora tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito dalla legislazione del primo Stato membro.

     4. Qualora la legislazione di uno Stato membro subordini il diritto all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata al fatto che il beneficiario risieda in tale Stato membro, l’assimilazione della residenza in un altro Stato membro a norma dell’articolo 5, lettera b), si applicherà soltanto a coloro che in passato, in un qualsiasi momento, siano stati soggetti alla legislazione del primo Stato membro sulla base di un’attività subordinata o autonoma.

 

          Art. 15. Gli agenti ausiliari delle Comunità europee

     Gli agenti ausiliari delle Comunità europee possono optare fra l’applicazione della legislazione dello Stato membro in cui sono occupati e la legislazione dello Stato membro cui sono stati soggetti da ultimo, oppure della legislazione dello Stato membro di cui sono cittadini, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative agli assegni familiari previsti a norma del regime applicabile a detti agenti. Questo diritto d’opzione, che può essere esercitato una sola volta, ha effetto dalla data d’entrata in servizio.

 

          Art. 16. Eccezioni agli articoli da 11 a 15

     1. Due o più Stati membri, le autorità competenti di detti Stati membri o gli organismi designati da tali autorità possono prevedere di comune accordo, nell’interesse di talune persone o categorie di persone, eccezioni agli articoli da 11 a 15.

     2. Una persona che riceve una pensione o pensioni dovute ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e che risiede in un altro Stato membro, può essere esentato, su sua richiesta, dall’applicazione della legislazione di quest’ultimo Stato, a condizione che non sia soggetto a detta legislazione a causa dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI LE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONE

 

CAPITOLO 1

Prestazioni di malattia, di maternità e di paternità assimilate

 

Sezione 1

Persone assicurate e loro familiari , ad eccezione di pensionati e loro familiari

 

     Art. 17. Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente

     La persona assicurata, o i suoi familiari, che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, beneficiano nello Stato membro di residenza di prestazioni in natura erogate, per conto dell’istituzione competente dall’istituzione del luogo di residenza ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se fossero assicurati in virtù di tale legislazione.

 

     Art. 18. Dimora nello Stato membro competente qualora il luogo di residenza sia in un altro Stato membro . Norme particolari per i familiari di lavoratori frontalieri

     1. Salvo disposizioni contrarie di cui al paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari di cui all’articolo 17 beneficiano parimenti delle prestazioni in natura mentre dimorano nello Stato membro competente. Le prestazioni in natura sono erogate dall’istituzione competente e a suo carico secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati risiedessero in tale Stato membro.

     2. I familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura nel corso della dimora nello Stato membro competente, a meno che detto Stato membro figuri nell’allegato III. In tal caso, i familiari di lavoratori frontalieri hanno diritto a prestazioni in natura nello Stato membro competente alle condizioni stabilite dall’articolo 19, paragrafo 1.

 

     Art. 19. Dimora al di fuori dello Stato membro competente

     1. Fatte salve disposizioni contrarie del paragrafo 2, la persona assicurata e i suoi familiari che dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente hanno diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista della dimora. Tali prestazioni sono erogate per conto dell’istituzione competente dall’istituzione del luogo di dimora, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, come se gli interessati fossero assicurati in virtù di tale legislazione.

     2. La commissione amministrativa elabora un elenco delle prestazioni in natura che, per essere corrisposte nel corso della dimora in un altro Stato membro, necessitano per motivi pratici dell’accordo preventivo tra la persona interessata e l’istituzione che presta le cure.

 

     Art. 20. Viaggio inteso a ricevere prestazioni in natura. Autorizzazione a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza

     1. Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, la persona assicurata che si trasferisca in un altro Stato membro per ricevervi prestazioni in natura nel corso della dimora, chiede un’autorizzazione all’istituzione competente.

     2. La persona assicurata autorizzata dall’istituzione competente a recarsi in un altro Stato membro al fine di ricevervi cure adeguate al suo stato di salute, beneficia delle prestazioni in natura erogate, per conto dell’istituzione competente, dall’istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse assicurata in virtù di tale legislazione. L’autorizzazione e concessa qualora le cure di cui si tratta figurino tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro in cui risiede l’interessato e se le cure in questione non possono essergli praticate entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dell’attuale stato di salute dello stesso e della probabile evoluzione della sua malattia.

     3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis ai familiari di una persona assicurata.

     4. Se i familiari di una persona assicurata risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiede la persona assicurata, e tale Stato membro ha optato per il rimborso in base a importi fissi, il costo delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 2 e sostenuto dall’istituzione del luogo di residenza dei familiari. In tal caso, ai fini del paragrafo 1, l’istituzione del luogo di residenza dei familiari e considerata l’istituzione competente.

 

     Art. 21. Prestazioni in denaro

     1. La persona assicurata e i suoi familiari che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente hanno diritto a prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente ai sensi della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di residenza o di dimora, tali prestazioni possono essere corrisposte dall’istituzione del luogo di residenza o di dimora per conto dell’istituzione competente ai sensi della legislazione dello Stato membro competente.

     2. L’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito medio o su una base contributiva media, determina tale reddito medio o base contributiva media esclusivamente in funzione dei redditi accertati, o delle basi contributive applicate, durante i periodi maturati sotto detta legislazione.

     3. L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su un reddito forfettario tiene conto esclusivamente del reddito forfettario oppure, eventualmente, della media dei redditi forfettari corrispondenti ai periodi maturati sotto detta legislazione.

     4. I paragrafi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis ai casi in cui la legislazione applicata dall’istituzione competente prevede un periodo di riferimento determinato, che corrisponde nella fattispecie integralmente o in parte ai periodi maturati dall’interessato ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati membri.

 

     Art. 22. Richiedenti di pensione

     1. La persona assicurata che, al momento della richiesta di pensione o nel corso dell’esame della stessa, perde il diritto alle prestazioni in natura secondo la legislazione dell’ultimo Stato membro competente, continua ad avere diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede, purché il richiedente una pensione soddisfi le condizioni di assicurazione della legislazione dello Stato membro di cui al paragrafo 2. Il diritto alle prestazioni in natura nello Stato membro di residenza spetta anche ai familiari del richiedente una pensione.

     2. Le prestazioni in natura sono a carico dell’istituzione dello Stato membro che, qualora sia accordata la pensione, diventa competente ai sensi degli articoli da 23 a 25.

 

Sezione 2

Pensionati e loro familiari

 

 

     Art. 23. Diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro di residenza

     Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di due o più Stati membri, uno dei quali sia lo Stato membro di residenza, e abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione di tale Stato membro, beneficia con i familiari di tali prestazioni dall’istituzione del luogo di residenza e a spese della medesima, come se avesse diritto alla pensione soltanto ai sensi della legislazione di tale Stato membro.

 

     Art. 24. Mancato diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro di residenza

     1. Chiunque riceva una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e non abbia diritto a prestazioni in natura secondo la legislazione dello Stato membro di residenza, beneficia tuttavia di tali prestazioni per se e per i familiari nella misura in cui vi avrebbe diritto ai sensi della legislazione dello Stato membro o di almeno uno degli Stati membri cui spetta versare la pensione, se risiedesse in tale Stato membro. Le prestazioni in natura a spese dell’istituzione di cui al paragrafo 2 sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza, come se l’interessato avesse diritto alla pensione e a tali prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui risiede.

     2. Nei casi di cui al paragrafo 1, si decide quale istituzione debba sostenere i costi delle prestazioni in natura in base alle seguenti disposizioni:

     a) se il pensionato ha diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione di un solo Stato membro, il costo e sostenuto dall’istituzione competente di tale Stato membro;

     b) se il pensionato ha diritto alle prestazioni in natura ai sensi della legislazione di due o più Stati membri, il relativo costo e sostenuto dall’istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione l’interessato e stato più a lungo soggetto; se l’applicazione della presente disposizione comporta che il costo delle prestazioni debba essere sostenuto da varie istituzioni, tale costo sarà sostenuto dall’istituzione che applica l’ultima legislazione alla quale l’interessato e stato soggetto.

 

     Art. 25. Pensione ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza nei casi in cui vi sia diritto a beneficiare di prestazioni nello Stato membro di residenza

     Qualora il pensionato abbia diritto alla pensione o alle pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e risieda in uno Stato membro la cui legislazione non subordina il diritto a prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o di esercizio di un’attività subordinata o autonoma e l’interessato non riceva una pensione da detto Stato membro, il costo delle prestazioni in natura erogate all’interessato e ai familiari e sostenuto dall’istituzione di uno degli Stati membri competenti in materia di pensioni, determinata a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, nella misura in cui il pensionato e i familiari avrebbero diritto a tali prestazioni se risiedessero in tale Stato membro.

 

     Art. 26. Residenza di familiari in uno Stato membro diverso da quello in cui il pensionato risiede

     I familiari di un pensionato che ha diritto alla pensione o alle pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pensionato risiede, beneficiano delle prestazioni in natura da parte dell’istituzione del loro luogo di residenza, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica, nella misura in cui il pensionato ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno Stato membro. I costi sono sostenuti dall’istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza.

 

     Art. 27. Dimora del pensionato o dei familiari in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui risiedono . Dimora nello Stato membro competente . Autorizzazione per cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza

     1. L’articolo 19 si applica mutatis mutandis ad una persona che riceve una pensione o delle pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri e ha diritto a prestazioni in natura ai sensi della legislazione di uno degli Stati membri che erogano la sua pensione (le sue pensioni) o ai familiari che dimorano in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono.

     2. L’articolo 18, paragrafo 1, si applica mutatis mutandis alle persone di cui al paragrafo 1, se esse dimorano nello Stato membro in cui e situata l’istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza e se detto Stato membro ha optato in tal senso e figura nell’elenco di cui all’allegato IV.

     3. L’articolo 20 si applica mutatis mutandis al pensionato e/o ai familiari che dimorano in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedono al fine di ottenere in detto Stato cure adeguate al loro stato di salute.

     4. Salvo disposizioni contrarie di cui al paragrafo 5, il costo delle prestazioni in natura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e sostenuto dall’istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza.

     5. Il costo delle prestazioni in natura di cui al paragrafo 3 e sostenuto dall’istituzione del luogo di residenza del pensionato o dei suoi familiari se essi risiedono in uno Stato membro che ha optato per il rimborso su base forfettaria. In tali casi, ai fini del paragrafo 3, l’istituzione del luogo di residenza del pensionato o dei suoi familiari e considerata l’istituzione competente.

 

     Art. 28. Norme particolari per i lavoratori frontalieri pensionati

     1. Un lavoratore frontaliero che va in pensione ha il diritto, in caso di malattia, di continuare a beneficiare di prestazioni in natura nell’ultimo Stato membro in cui egli ha esercitato un’attività subordinata o autonoma, nella misura in cui si tratta della prosecuzione di cure iniziate in detto Stato membro. I termini “prosecuzione di cure” significano prosecuzione degli accertamenti, della diagnosi e del trattamento di una malattia.

     2. Un pensionato che, nei cinque anni precedenti la data effettiva della pensione di vecchiaia o di invalidità, ha esercitato un’attività subordinata o autonoma per almeno due anni come lavoratore frontaliero beneficia di prestazioni in natura nello Stato membro in cui ha esercitato tale attività come lavoratore frontaliero, se questo Stato membro e lo Stato membro in cui ha sede l’istituzione competente responsabile per i costi delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza hanno optato in tal senso e figurano entrambi nell’elenco di cui all’allegato V.

     3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis ai familiari di ex lavoratori frontalieri o suoi superstiti se, durante i periodi di cui al paragrafo 2, essi beneficiavano di prestazioni in natura ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, anche se il lavoratore frontaliero e deceduto prima del maturare della pensione, a condizione che questi abbia esercitato un’attività subordinata o autonoma come lavoratore frontaliero per due anni negli ultimi cinque anni precedenti la morte.

     4. I paragrafi 2 e 3 si applicano fino a quando la persona interessata e coperta dalla legislazione di uno Stato membro sulla base di un’attività subordinata o autonoma.

     5. Il costo delle prestazioni in natura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 e a carico dell’istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato o ai superstiti nei rispettivi Stati membri di residenza.

 

     Art. 29. Prestazioni in denaro ai pensionati

     1. Le prestazioni in denaro sono erogate ad una persona che riceve una pensione o pensioni ai sensi della legislazione di uno o più Stati membri, dall’istituzione competente dello Stato membro in cui e situata l’istituzione competente responsabile per il costo delle prestazioni in natura erogate al pensionato nel suo Stato membro di residenza. L’articolo 21 si applica mutatis mutandis.

     2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai familiari del pensionato.

 

     Art. 30. Contributi dei pensionati

     1. L’istituzione di uno Stato membro che e responsabile a norma della legislazione che essa applica per effettuare trattenute a copertura delle prestazioni per malattia, maternità e paternità assimilata, può richiedere e recuperare le trattenute stesse, calcolate in base alla legislazione che essa applica, solo nella misura in cui i costi delle prestazioni da erogare ai sensi degli articoli da 23 a 26 sono a carico di un’istituzione dello Stato membro menzionato.

     2. Se nei casi di cui all’articolo 25 il pensionato versa contributi o subisce trattenute per un importo corrispondente a copertura delle prestazioni per malattia, maternità e paternità assimilate ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui egli risiede, tali contributi non possono essere riscossi in virtù della residenza.

 

Sezione 3

Disposizioni comuni

 

     Art. 31. Disposizioni generali

     Gli articoli da 23 a 30 non si applicano ad un pensionato o ai suoi familiari se l’interessato ha diritto a prestazioni ai sensi della legislazione di uno Stato membro sulla base dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma. In tal caso la persona in questione, ai fini del presente capitolo, e soggetta agli articoli da 17 a 21.

 

     Art. 32. Norme di priorità in materia di diritto a prestazioni in natura . Norma specifica per il diritto dei familiari a prestazioni nello Stato membro di residenza

     1. Un diritto autonomo a prestazioni in natura in base alla legislazione di uno Stato membro o al presente capitolo e prioritario rispetto ad un diritto derivato alle prestazioni per i familiari. Un diritto derivato alle prestazioni in natura e tuttavia prioritario rispetto ai diritti autonomi se il diritto autonomo nello Stato membro di residenza esiste direttamente e soltanto sulla base della residenza dell’interessato in tale Stato membro.

     2. Qualora i familiari di una persona assicurata risiedano in uno Stato membro la cui legislazione non subordina il diritto alle prestazioni in natura a condizioni di assicurazione o di esercizio di un’attività subordinata o autonoma, le prestazioni in natura sono erogate per conto dell’istituzione competente nello Stato membro in cui essi risiedono, se il coniuge o la persona che provvede ai figli della persona assicurata esercita un’attività subordinata o autonoma in tale Stato membro o riceve una pensione da tale Stato membro sulla base dell’esercizio di un’attività subordinata o autonoma.

 

     Art. 33. Prestazioni in natura di notevole importanza

     1. La persona assicurata o un familiare, cui l’istituzione di uno Stato membro ha riconosciuto il diritto a una protesi, a un grande apparecchio o ad altre prestazioni in natura di notevole importanza, prima che fosse assicurato in virtù della legislazione applicata all’istituzione di un altro Stato membro, beneficia di queste prestazioni a carico della prima istituzione anche se esse sono concesse dopo che la persona in questione e gia assicurata in virtù della legislazione applicata dalla seconda istituzione.

     2. La commissione amministrativa definisce l’elenco delle prestazioni di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 34. Cumulo di prestazioni per l’assistenza di lungo periodo

     1. Se il beneficiario di prestazioni in denaro per l’assistenza di lungo periodo che devono essere trattate come prestazioni di malattia e sono pertanto erogate dallo Stato membro competente per le prestazioni in denaro ai sensi dell’articolo 21 o dell’articolo 29 ha diritto, al tempo stesso e ai sensi del presente capitolo, a prestazioni in natura erogate allo stesso scopo dall’istituzione del luogo di residenza o di dimora in un altro Stato membro, che devono essere rimborsate da un’istituzione del primo Stato membro ai sensi dell’articolo 35, la disposizione generale sul divieto di cumulo delle prestazioni di cui all’articolo 10 si applica con l’unica restrizione seguente: se l’interessato beneficia delle prestazioni in natura e le riceve, l’ammontare delle prestazioni in denaro e ridotto dell’importo delle prestazioni in natura imputato o imputabile all’istituzione del primo Stato membro per il rimborso dei costi.

     2. La commissione amministrativa redige l’elenco delle prestazioni in denaro e in natura di cui al paragrafo 1.

     3. Due o più Stati membri o le loro autorità competenti possono convenire altre misure o misure complementari che non siano meno vantaggiose per gli interessati rispetto a quelle del paragrafo 1.

 

     Art. 35. Rimborsi tra istituzioni

     1. Le prestazioni in natura erogate dall’istituzione di uno Stato membro per conto dell’istituzione di un altro Stato membro in base al presente capitolo danno luogo a rimborso integrale.

     2. Il rimborso di cui al paragrafo 1 e determinato e effettuato ai sensi delle norme previste nel regolamento di applicazione, previa giustificazione delle spese effettivamente sostenute o su base forfettaria per gli Stati membri le cui strutture giuridiche o amministrative sono tali da rendere impraticabile il rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute.

     3. Due o più Stati membri, e le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.

 

CAPITOLO 2

Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali

 

     Art. 36. Diritto alle prestazioni in natura e in denaro

     1. Fatte salve altre disposizioni più favorevoli di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’articolo 17, l’articolo 18, paragrafo 1, l’articolo 19, paragrafo 1, e l’articolo 20, paragrafo 1, si applicano altresì alle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

     2. Una persona che risiede o dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e ha subito un infortunio sul lavoro o ha contratto una malattia professionale ha diritto alle prestazioni in natura speciali secondo il regime degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali erogate, per conto dell’istituzione competente, dall’istituzione del luogo di residenza o di dimora ai sensi della legislazione che essa applica, come se l’interessato fosse assicurato in virtù di detta legislazione.

     3. L’articolo 21 si applica anche alle prestazioni di cui al presente capitolo.

 

     Art. 37. Spese di trasporto

     1. L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l’assunzione dell’onere delle spese di trasporto della persona che ha subito un infortunio sul lavoro o che soffre di una malattia professionale fino alla sua residenza o fino all’istituto ospedaliero, assume l’onere di tali spese fino al luogo corrispondente in un altro Stato membro in cui l’infortunato risiede, a condizione che l’istituzione abbia fornito un’autorizzazione preventiva riguardo a tale trasporto tenendo debito conto dei motivi che lo giustificano. Tale autorizzazione non e necessaria nel caso di un lavoratore frontaliero.

     2. L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede l’assunzione dell’onere delle spese di trasporto della salma di una persona deceduta a seguito di un incidente sul lavoro fino al luogo d’inumazione, assume l’onere di tali spese fino al luogo corrispondente in un altro Stato membro nel quale la persona risiedeva al momento dell’infortunio, secondo la legislazione che essa applica.

 

     Art. 38. Prestazioni per malattia professionale se la persona che soffre di siffatta malattia e stata esposta allo stesso rischio in più Stati membri

     Quando la persona che ha contratto una malattia professionale ha svolto, sotto la legislazione di due o più Stati membri, un’attività che per sua natura può provocare detta malattia, le prestazioni che la persona medesima o i superstiti possono richiedere sono erogate esclusivamente in virtù della legislazione dell’ultimo degli Stati in questione le cui condizioni risultano soddisfatte.

 

     Art. 39. Aggravamento di una malattia professionale

     In caso d’aggravamento di una malattia professionale per la quale la persona che ne soffre ha beneficiato o beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno Stato membro, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) se l’interessato, da quando beneficia delle prestazioni, non ha svolto sotto la legislazione di un altro Stato membro un’attività subordinata o autonoma che può provocare o aggravare la malattia considerata, l’istituzione competente del primo Stato membro assume l’onere delle prestazioni, tenendo conto dell’aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;

     b) se l’interessato, da quando beneficia delle prestazioni, ha svolto tale attività sotto la legislazione di un altro Stato membro, l’istituzione competente del primo Stato membro assume l’onere delle prestazioni senza tenere conto dell’aggravamento, secondo la legislazione che essa applica. L’istituzione competente del secondo Stato membro concede all’interessato un supplemento il cui importo e pari alla differenza tra l’importo delle prestazioni dovute dopo l’aggravamento e l’importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell’aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta sotto la legislazione di detto Stato membro;

     c) le clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono opponibili al beneficiario di prestazioni erogate dalle istituzioni di due Stati membri ai sensi della lettera b).

 

     Art. 40. Norme intese a tenere conto delle particolarità di talune legislazioni

     1. Se non esiste alcuna assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nello Stato membro nel quale l’interessato risiede o dimora, oppure se un’assicurazione esiste, ma non prevede un’istituzione responsabile dell’erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza o di dimora responsabile dell’erogazione delle prestazioni in natura, in caso di malattia.

     2. Anche in assenza di un’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali nello Stato membro competente, le disposizioni di cui al presente capitolo relative alle prestazioni in natura si applicano ad una persona che ha diritto a tali prestazioni in caso di malattia, maternità o paternità ai sensi della legislazione di detto Stato membro se la persona subisce un infortunio sul lavoro o soffre di una malattia professionale allorché tale persona risiede o dimora in un altro Stato membro. I costi sono a carico dell’istituzione competente per le prestazioni in natura ai sensi della legislazione dello Stato membro competente.

     3. L’articolo 5 si applica all’istituzione competente di uno Stato membro per quanto riguarda l’equivalenza di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, verificati o accertati posteriormente ai sensi della legislazione di un altro Stato membro all’atto della determinazione del grado di invalidità, del diritto a prestazioni o della loro entità a condizione che:

     a) l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati anteriormente a titolo della legislazione che essa applica non abbiano dato luogo ad indennizzo;

     e

     b) l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale verificatisi o accertati posteriormente non diano luogo ad indennizzo, a titolo della legislazione dell’altro Stato membro sotto la quale essi si sono verificati o sono stati accertati.

 

     Art. 41. Rimborsi tra istituzioni

     1. L’articolo 35 si applica anche alle prestazioni erogate ai sensi del presente capitolo e il rimborso e effettuato sulla base delle spese effettivamente sostenute.

     2. Due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.

 

CAPITOLO 3

Prestazioni in caso di morte

 

     Art. 42. Diritto a prestazioni quando la morte sopravviene o quando il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dello Stato membro competente

     1. Quando una persona assicurata o un familiare muore in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, il decesso si considera sopraggiunto in quest’ultimo Stato membro.

     2. L’istituzione competente e tenuta ad erogare le prestazioni in caso di morte dovute ai sensi della legislazione che essa applica, anche se il beneficiario risiede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente.

     3. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il decesso e conseguenza di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale.

 

     Art. 43. Erogazione delle prestazioni in caso di morte del pensionato

     1. In caso di morte del titolare di una pensione dovuta in virtù della legislazione di uno Stato membro o di pensioni dovute in virtù delle legislazioni di due o più Stati membri, se tale titolare risiedeva in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione cui competono i costi delle prestazioni in natura erogate ai sensi degli articoli 24 e 25, le prestazioni in caso di morte dovute ai sensi della legislazione applicata da detta istituzione sono erogate a suo carico come se il titolare risiedesse, al momento del decesso, nello Stato membro in cui si trova l’istituzione.

     2. Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis ai familiari del pensionato.

 

CAPITOLO 4

Prestazioni di invalidità

 

     Art. 44. Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo A

     1. Ai fini del presente capitolo, per “legislazione di tipo A” si intende qualsiasi legislazione in forza della quale l’importo delle prestazioni di invalidità e indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o di residenza e che e stata espressamente inclusa dallo Stato membro competente nell’allegato VI e per “legislazione di tipo B” s’intende qualsiasi altra legislazione.

     2. Una persona che sia stata soggetta successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri e che abbia maturato periodi di assicurazione o residenza esclusivamente a norma di legislazioni di tipo A, ha il diritto di ricevere prestazioni solo dall’istituzione dello Stato membro alla cui legislazione era soggetta nel momento in cui e sopravvenuta l’incapacità al lavoro seguita da invalidità, tenuto conto eventualmente dell’articolo 45, e ottiene tali prestazioni ai sensi della suddetta legislazione.

     3. La persona che non ha diritto alle prestazioni ai sensi del paragrafo 2 beneficia delle prestazioni cui ha ancora diritto ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, tenuto conto eventualmente dell’articolo 45.

     4. Se la legislazione di cui ai paragrafi 2 o 3 contiene norme relative alla riduzione, alla sospensione o alla soppressione delle prestazioni di invalidità in caso di cumulo con altri redditi o con prestazioni di natura diversa ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, si applicano mutatis mutandis gli articoli 53, paragrafo 3, e l’articolo 55, paragrafo 3.

 

     Art. 45. Disposizioni speciali relative alla totalizzazione dei periodi

     Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione o di residenza, l’istituzione competente di tale Stato membro applica se necessario, mutatis mutandis, l’articolo 51, paragrafo 1.

 

     Art. 46. Persone soggette esclusivamente alla legislazione di tipo B o a legislazioni di tipo A e di tipo B

     1. Una persona che sia stata soggetta successivamente o alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri, di cui una almeno non sia di tipo A, beneficia delle prestazioni a norma del capitolo 5, che si applica mutatis mutandis, tenuto conto del paragrafo 3.

     2. Tuttavia, se l’interessato e stato precedentemente soggetto a una legislazione di tipo B e successivamente sopravviene l’inabilita al lavoro seguita da invalidità mentre e soggetto a una legislazione di tipo A, egli beneficia delle prestazioni a norma dell’articolo 44 purché:

     - soddisfi le condizioni di tale legislazione esclusivamente o le condizioni di altre legislazioni dello stesso tipo, tenuto conto eventualmente dell’articolo 45, ma senza che si debba ricorrere ai periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto una legislazione di tipo B,

     e

     - non faccia valere un eventuale diritto a prestazioni di vecchiaia, tenuto conto dell’articolo 50, paragrafo 1.

     3. La decisione dell’istituzione di uno Stato membro circa il grado di invalidità del richiedente e vincolante per l’istituzione di un altro Stato membro in causa, a condizione che la concordanza delle condizioni relative al grado di invalidità fra le legislazioni di questi Stati membri sia riconosciuta nell’allegato VII.

 

     Art. 47. Aggravamento dell’invalidità

     1. In caso di aggravamento di un’invalidità per la quale una persona beneficia di prestazioni secondo la legislazione di uno o più Stati membri, si applicano le disposizioni seguenti, tenuto conto dell’aggravamento:

     a) le prestazioni sono erogate a norma del capitolo 5, applicabile mutatis mutandis;

     b) tuttavia, ove l’interessato sia stato soggetto a due o più legislazioni di tipo A e dal momento in cui beneficia di prestazioni non sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, le prestazioni sono erogate a norma dell’articolo 44, paragrafo 2.

     2. Se l’importo totale della prestazione o delle prestazioni dovute a norma del paragrafo 1 e inferiore all’importo della prestazione di cui l’interessato beneficiava a carico dell’istituzione precedentemente competente per il pagamento, quest’ultima e tenuta a corrispondergli un’integrazione pari alla differenza tra i due importi.

     3. Se l’interessato non ha diritto alle prestazioni a carico di un’istituzione di un altro Stato membro, l’istituzione competente dello Stato membro precedentemente competente e tenuta ad erogare le prestazioni, secondo la legislazione che essa applica, tenuto conto dell’aggravamento e, eventualmente, dell’articolo 45.

 

     Art. 48. Trasformazione delle prestazioni d’invalidità in prestazioni di vecchiaia

     1. Le prestazioni d’invalidità sono trasformate, se del caso, in prestazioni di vecchiaia, alle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni secondo cui esse sono erogate e a norma del capitolo 5.

     2. Un’istituzione debitrice di prestazioni d’invalidità secondo la legislazione di uno Stato membro continua ad erogare al beneficiario di prestazioni d’invalidità ammesso a far valere diritti a prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di uno o più altri Stati membri, a norma dell’articolo 50, le prestazioni d’invalidità cui egli ha diritto, secondo la legislazione che essa applica, fino al momento in cui il paragrafo 1 diventa applicabile nei confronti di questa istituzione oppure per tutto il tempo in cui l’interessato soddisfa le condizioni necessarie per beneficiarne.

     3. Qualora le prestazioni d’invalidità erogate secondo la legislazione di uno Stato membro, a norma dell’articolo 44, siano trasformate in prestazioni di vecchiaia e l’interessato non soddisfi ancora le condizioni stabilite dalla legislazione di uno o più altri Stati membri per beneficiarne, questi ultimi gli erogano prestazioni d’invalidità a decorrere dalla data della trasformazione.

     Tali prestazioni d’invalidità sono erogate a norma del capitolo 5, come se questo fosse stato applicabile al momento in cui e sopravvenuta l’incapacità al lavoro seguita da invalidità, fino a quando l’interessato soddisfa le condizioni necessarie per beneficiare delle prestazioni di vecchiaia previste dalle legislazioni nazionali interessate oppure, nel caso in cui tale trasformazione non sia contemplata, per tutto il tempo in cui egli ha diritto a prestazioni d’invalidità secondo la suddetta o le suddette legislazioni.

     4. Le prestazioni d’invalidità erogate a norma dell’articolo 44 sono ricalcolate ai sensi del capitolo 5 non appena il beneficiario soddisfi le condizioni necessarie per fruire delle prestazioni d’invalidità previste dalla legislazione di tipo B ovvero ottenga prestazioni di vecchiaia secondo la legislazione di un altro Stato membro.

 

     Art. 49. Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici

     Gli articoli 6, 44, 46, 47, 48 e l’articolo 60, paragrafi 2 e 3, si applicano mutatis mutandis alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici.

 

CAPITOLO 5

Pensioni di vecchiaia e ai superstiti

 

     Art. 50. Disposizioni generali

     1. Tutte le istituzioni competenti determinano il diritto alle prestazioni ai sensi di tutte le legislazioni degli Stati membri alle quali l’interessato e stato soggetto, quando e stata presentata una richiesta di liquidazione, a meno che l’interessato non chieda espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia acquisite secondo la legislazione di uno o più Stati membri.

     2. Se, in un determinato momento, l’interessato non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni stabilite da tutte le legislazioni degli Stati membri cui e stato soggetto, le istituzioni che applicano una legislazione le cui condizioni sono soddisfatte non tengono conto, in sede di calcolo secondo l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), dei periodi maturati sotto le legislazioni le cui condizioni non sono state, o non sono più, soddisfatte qualora, tenendo conto di tali periodi, si determinino prestazioni di importo inferiore.

     3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis quando l’interessato richiede espressamente di differire la liquidazione delle prestazioni di vecchiaia.

     4. Un nuovo calcolo e effettuato d’ufficio a mano a mano che le condizioni che devono essere soddisfatte ai sensi delle altre legislazioni sono soddisfatte o qualora una persona richieda la liquidazione di una prestazione di vecchiaia differita a norma del paragrafo 1, a meno che i periodi maturati sotto le altre legislazioni non siano gia stati presi in considerazione in virtù dei paragrafi 2 o 3.

 

     Art. 51. Disposizioni speciali relative alla totalizzazioine dei periodi

     1. Se la legislazione di uno Stato membro subordina la concessione di talune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati maturati solo in una determinata attività subordinata o autonoma o in un’occupazione soggetta ad un regime speciale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi, l’istituzione competente di detto Stato membro tiene conto dei periodi maturati sotto la legislazione di altri Stati membri soltanto se sono maturati sotto un regime corrispondente o, in mancanza di questo, nella stessa occupazione o, se del caso, nella stessa attività subordinata o autonoma.

     Se, tenuto conto dei periodi cosi maturati, l’interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di un regime speciale, questi periodi sono presi in considerazione ai fini dell’erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, purché l’interessato sia stato iscritto a uno di tali regimi.

     2. I periodi di assicurazione maturati nell’ambito di un regime speciale di uno Stato membro sono presi in considerazione ai fini dell’erogazione delle prestazioni del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi, di un altro Stato membro, purché l’interessato sia stato iscritto a uno o più di tali regimi, anche se detti periodi sono gia stati presi in considerazione in quest’ultimo Stato membro nell’ambito di un regime speciale.

     3. Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni alla condizione che l’interessato sia assicurato al momento dell’avverarsi del rischio, detta condizione e considerata soddisfatta se egli risulta assicurato in forza della legislazione di un altro Stato membro, secondo le procedure di cui all’allegato XI per ciascuno Stato membro interessato.

 

     Art. 52. Liquidazione delle prestazioni

     1. L’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto:

     a) a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma);

     b) calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione prorata), secondo le seguenti modalità:

     i) l’importo teorico della prestazione e pari alla prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo e indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo e considerato come l’importo teorico;

     ii) l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione prorata applicando all’importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati.

     2. All’importo calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), l’istituzione competente applica, se del caso, l’insieme delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione che essa applica, nei limiti previsti dagli articoli 53, 54 e 55.

     3. L’interessato ha diritto a percepire dall’istituzione competente di ciascuno Stato membro l’importo più elevato calcolato a norma del paragrafo 1, lettere a) e b).

     4. Qualora dal calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), in uno Stato membro risulti sempre che la prestazione autonoma e pari o superiore alla prestazione proratizzata, calcolata in base al paragrafo 1, lettera b), l’istituzione competente può non procedere alla proratizzazione alle condizioni previste dal regolamento di applicazione. Tali situazioni sono definite nell’allegato VIII.

 

     Art. 53. Clausole anticumulo

     1. Tutti i cumuli di prestazioni d’invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o erogate in base ai periodi d’assicurazione e/o residenza, maturati da una stessa persona, sono considerati cumuli di prestazioni della stessa natura.

     2. I cumuli di prestazioni che non possono essere considerati della stessa natura nel senso del paragrafo 1 sono considerati cumuli di prestazioni di natura diversa.

     3. Le seguenti disposizioni si applicano ai fini delle clausole anticumulo stabilite dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti con una prestazione della stessa natura o di natura diversa o con altro reddito:

     a) l’istituzione competente tiene conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti in un altro Stato membro solamente se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni o dei redditi acquisiti all’estero;

     b) l’istituzione competente prende in considerazione l’importo delle prestazioni erogabili da un altro Stato membro prima della detrazione delle imposte, dei contributi previdenziali e delle altre trattenute o contributi individuali, a meno che la legislazione che essa applica non preveda l’applicazione di clausole anticumulo dopo tali detrazioni, alle condizioni e secondo le procedure indicate nel regolamento di applicazione;

     c) l’istituzione competente non prende in considerazione l’importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro in base ad una assicurazione volontaria o facoltativa continuata;

     d) se un solo Stato membro applica clausole anticumulo per il fatto che l’interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa in virtù della legislazione di altri Stati membri, oppure di reddito acquisito in altri Stati membri, la prestazione dovuta può essere ridotta solamente fino alla concorrenza dell’importo di tali prestazioni o di tale reddito.

 

     Art. 54. Cumulo di prestazioni della stessa natura

     1. In caso di cumulo di prestazioni della stessa natura dovute secondo la legislazione di due o più Stati membri, le clausole anticumulo previste dalla legislazione di uno Stato membro non sono applicabili a una prestazione prorata.

     2. Le clausole anticumulo si applicano a una prestazione autonoma soltanto quando si tratta:

     a) di una prestazione il cui importo e indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o residenza;

     oppure

     b) di una prestazione il cui importo e determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si e verificato il rischio e una data ulteriore, cumulato con:

     i) una prestazione del medesimo tipo, salvo se sia stato concluso un accordo tra due o più Stati membri al fine di evitare di tener conto più di una volta dello stesso periodo fittizio;

     o

     ii) una prestazione di cui alla lettera a).

     Le prestazioni e gli accordi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell’allegato IX.

 

     Art. 55. Cumulo di prestazioni di natura diversa

     1. Se il beneficio di prestazioni di natura diversa o di altri redditi richiede l’applicazione delle clausole anticumulo previste dalla legislazione dello Stato membro interessato relativamente a:

     a) due o più prestazioni autonome, le istituzioni competenti dividono gli importi della o delle prestazioni o di altri redditi, di cui si e tenuto conto, per il numero di prestazioni soggette a dette clausole;

     tuttavia l’applicazione della presente lettera non può privare la persona interessata del proprio status di titolare di pensione ai fini degli altri capitoli del presente titolo alle condizioni e secondo le procedure di cui al regolamento di applicazione;

     b) una o più prestazioni prorata, le istituzioni competenti tengono conto della prestazione o delle prestazioni o altri redditi e di tutti gli elementi previsti ai fini dell’applicazione delle clausole anticumulo, in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione e/o residenza definito per il calcolo di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii);

     c) una o più prestazioni autonome e una o più prestazioni prorata, le istituzioni competenti applicano mutatis mutandis la lettera a) per quanto riguarda le prestazioni autonome e la lettera b) per quanto riguarda le prestazioni prorata.

     2. L’istituzione competente non effettua la divisione prevista in relazione alle prestazioni autonome se la legislazione che essa applica prevede che si tenga conto delle prestazioni di natura diversa e/o di altri redditi, nonché di tutti gli altri elementi per calcolare una frazione del loro importo determinato in funzione del rapporto fra i periodi di assicurazione e/o di residenza di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

     3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis se la legislazione di uno o più Stati membri prevede che un diritto alla prestazione non possa essere acquisito nel caso in cui l’interessato benefici di una prestazione di natura diversa, dovuta in base alla legislazione di un altro Stato membro, oppure di altri redditi.

 

     Art. 56. Disposizioni complementari per il calcolo delle prestazioni

     1. Ai fini del calcolo dell’importo teorico e dell’importo prorata di cui all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), si applicano le norme seguenti:

     a) qualora la durata totale dei periodi di assicurazione e/o di residenza maturati prima che si avverasse il rischio sotto le legislazioni di tutti gli Stati membri interessati e superiore al periodo massimo prescritto dalla legislazione di uno di questi Stati membri per il beneficio di una prestazione completa, l’istituzione competente di tale Stato membro tiene conto di questo periodo massimo anziché della durata totale dei periodi maturati. Tale metodo di calcolo non può avere l’effetto di imporre a detta istituzione l’onere di una prestazione di importo superiore a quello della prestazione completa prevista dalla legislazione che essa applica. Questa disposizione non si applica alle prestazioni il cui importo non dipende dalla durata dei periodi di assicurazione;

     b) la procedura relativa alla presa in considerazione dei periodi che si sovrappongono e stabilita nel regolamento di applicazione;

     c) se la legislazione di uno Stato membro prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su redditi, contributi, base contributiva, maggiorazioni, guadagni, altri importi o una combinazione di più di uno dei suddetti elementi (medi, proporzionali, forfettari o fittizi), l’istituzione competente:

     i) determina la base di calcolo delle prestazioni in base ai soli periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica;

     ii) impiega, ai fini della determinazione dell’importo da calcolare secondo i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati membri, gli stessi elementi determinati o accertati per i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione che essa applica;

     secondo le procedure di cui all’allegato XI per lo Stato membro interessato.

     2. Le norme della legislazione di uno Stato membro concernenti la rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni si applicano, all’occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall’istituzione competente di detto Stato membro a norma del paragrafo 1, per i periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di altri Stati membri.

 

     Art. 57. Periodi di assicurazione o residenza inferiori ad un anno

     1. In deroga all’articolo 52 paragrafo 1, lettera b), l’istituzione di uno Stato membro non e tenuta ad erogare prestazioni riguardanti periodi maturati sotto la legislazione che essa applica, e che sono presi in considerazione al momento dell’avverarsi del rischio, se:

     - la durata di detti periodi e inferiore a un anno,

     e

     - tenuto conto soltanto di questi periodi, nessun diritto alle prestazioni e acquisito in virtù di detta legislazione.

     Ai fini del presente articolo, per “periodi” si intendono tutti i periodi di assicurazione, lavoro subordinato, lavoro autonomo o residenza che ammettono a beneficiare della prestazione interessata o la accrescono direttamente.

     2. L’istituzione competente di ciascuno Stato membro interessato prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), punto i).

     3. Qualora l’applicazione del paragrafo 1 abbia l’effetto di esonerare tutte le istituzioni degli Stati membri interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono erogate esclusivamente secondo la legislazione dell’ultimo di detti Stati membri le cui condizioni risultano soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza maturati e presi in considerazione a norma degli articoli 6 e 51, paragrafi 1 e 2, fossero maturati sotto la legislazione di detto Stato membro.

 

     Art. 58. Attribuzione di un’integrazione

     1. Il beneficiario di prestazioni al quale si applica il presente capitolo non può, nello Stato membro di residenza e se una prestazione gli e dovuta secondo la legislazione di tale Stato, percepire una prestazioni inferiore alla prestazione minima fissata da detta legislazione per un periodo di assicurazione o di residenza pari al totale dei periodi presi in considerazione per la liquidazione della sua prestazione ai sensi del presente capitolo.

     2. L’istituzione competente di detto Stato membro gli versa, per tutto il periodo della sua residenza nel territorio di tale Stato, un’integrazione pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute ai sensi del presente capitolo e l’importo della prestazione minima.

 

     Art. 59. Nuovo calcolo e rivalutazione delle prestazioni

     1. In caso di modifica del metodo di determinazione o delle norme per il calcolo delle prestazioni prevista dalla legislazione di uno Stato membro, o in caso di modifica rilevante della situazione personale dell’interessato che, a norma di detta legislazione, comporti un adeguamento dell’importo della prestazione, si procede a un nuovo calcolo a norma dell’articolo 52.

     2. Per contro, se per l’aumento del costo della vita, per la variazione del livello dei redditi o per altre cause di adeguamento, le prestazioni dello Stato membro interessato sono modificate di una percentuale o di un importo fisso, tale percentuale o importo fisso e applicato direttamente alle prestazioni stabilite a norma dell’articolo 52, senza che si debba procedere ad un nuovo calcolo.

 

     Art. 60. Disposizioni speciali per i dipendenti pubblici

     1. Gli articoli 6 e 50, l’articolo 51, paragrafo 3, e gli articoli da 52 a 59 si applicano mutatis mutandis alle persone coperte da un regime speciale per i dipendenti pubblici.

     2. Tuttavia, se la legislazione di uno Stato membro competente subordina l’acquisizione, la liquidazione, il mantenimento o il recupero del diritto a prestazioni di un regime speciale per i dipendenti pubblici alla condizione che tutti i periodi di assicurazione siano maturati sotto uno o più regimi speciali per i dipendenti pubblici in tale Stato membro, o siano considerati periodi equivalenti dalla legislazione di detto Stato membro, l’istituzione competente di detto Stato membro tiene conto solo dei periodi che possono essere riconosciuti ai sensi della legislazione che essa applica.

     Se, tenuto conto dei periodi cosi maturati, l’interessato non soddisfa le condizioni per beneficiare di queste prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione ai fini della concessione delle prestazioni ai sensi del regime generale o, altrimenti, del regime applicabile agli operai o agli impiegati, a seconda dei casi.

     3. Se, in base alla legislazione di uno Stato membro, le prestazioni erogate nell’ambito di un regime speciale per i dipendenti pubblici sono calcolate in base all’ultima retribuzione o alle ultime retribuzioni percepite durante un periodo di riferimento, l’istituzione competente di tale Stato prende in considerazione, ai fini del calcolo, solo le retribuzioni, debitamente rivalutate, percepite durante il periodo o i periodi nei quali l’interessato era soggetto a tale legislazione.

 

CAPITOLO 6

Prestazioni di disoccupazione

 

     Art. 61. Norme specifiche sulla totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma

     1. L’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina l’acquisizione, il mantenimento, il recupero o la durata del diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, tiene conto, per quanto necessario, dei periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di qualsiasi altro Stato membro, come se fossero maturati sotto la legislazione che essa applica.

     Tuttavia, quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni al maturare di periodi di assicurazione, i periodi di occupazione o di attività lavorativa autonoma maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro sono presi in considerazione unicamente a condizione che tali periodi sarebbero stati considerati periodi di assicurazione se fossero maturati ai sensi della legislazione applicabile.

     2. Tranne nei casi di cui all’articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo e subordinata alla condizione che l’interessato abbia maturato da ultimo, conformemente alla legislazione ai sensi della quale le prestazioni sono richieste:

     - periodi di assicurazione, se tale legislazione richiede periodi di assicurazione,

     - periodi di occupazione, se tale legislazione richiede periodi di occupazione,

     oppure

     - periodi di attività lavorativa autonoma, se tale legislazione richiede periodi di attività lavorativa autonoma.

 

     Art. 62. Calcolo delle prestazioni

     1. L’istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull’importo della retribuzione o del reddito professionale anteriore tiene conto esclusivamente della retribuzione o del reddito professionale percepito dall’interessato per l’ultima attività subordinata o attività lavorativa autonoma che ha esercitato in base a tale legislazione.

     2. Il paragrafo 1 si applica anche qualora la legislazione applicata dall’istituzione competente preveda un periodo di riferimento determinato per stabilire la retribuzione in base alla quale sono calcolate le prestazioni e qualora, durante tutto questo periodo o parte di esso, l’interessato sia stato soggetto alla legislazione di un altro Stato membro.

     3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri di cui all’articolo 65, paragrafo 5, lettera a), l’istituzione del luogo di residenza tiene conto della retribuzione o del reddito professionale percepito dall’interessato nello Stato membro alla cui legislazione era soggetto nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, ai sensi del regolamento di applicazione.

 

     Art. 63. Disposizioni speciali relative all’abolizione delle clausole di residenza

     Ai fini del presente capitolo, l’articolo 7 si applica soltanto nei casi previsti dagli articoli 64 e 65 ed entro i limiti previsti da detti articoli.

 

     Art. 64. Disoccupati che si recano in un altro Stato membro

     1. La persona che si trova in disoccupazione completa e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni e che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione, conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro alle condizioni e nei limiti sottoindicati:

     a) prima della partenza, il disoccupato deve essere stato iscritto come richiedente lavoro e deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno quattro settimane dall’inizio della disoccupazione. Gli uffici o le istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;

     b) il disoccupato deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, essere sottoposto ai controlli ivi predisposti e rispettare le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro. Questa condizione si considera soddisfatta per il periodo che precede l’iscrizione se quest’ultima avviene entro sette giorni dalla data in cui l’interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato. In casi eccezionali, gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale termine;

     c) il diritto alle prestazioni e mantenuto per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dell’erogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi;

     d) le prestazioni sono erogate dall’istituzione competente, secondo la legislazione che essa applica ed a suo carico.

     2. Se l’interessato ritorna nello Stato membro competente alla scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù del paragrafo 1, lettera c), o prima di tale scadenza, egli continua ad avere diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di detto Stato membro. Egli perde ogni diritto a prestazione a norma della legislazione dello Stato membro competente se non vi ritorna alla scadenza di tale periodo o prima di tale scadenza, fatte salve disposizioni più favorevoli di detta legislazione. In casi eccezionali gli uffici o le istituzioni competenti possono consentire all’interessato di ritornare in una data posteriore senza perdita del diritto.

     3. Salvo disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione dello Stato membro competente, tra due periodi di occupazione il periodo massimo complessivo per il quale il diritto alle prestazioni e conservato a norma del paragrafo 1 e pari a tre mesi; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale periodo fino ad un massimo di sei mesi.

     4. Le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro competente e dello Stato membro in cui la persona si reca per cercare un’occupazione sono definite nel regolamento di applicazione.

 

     Art. 65. Disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

     1. La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione dello Stato membro competente.

     2. La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l’articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma. Il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto.

     3. Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima frase, deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale risiede, e sottoposto ai controlli ivi predisposti e rispetta le condizioni stabilite dalla legislazione di tale Stato membro. Se decide di iscriversi come richiedente lavoro anche nello Stato membro in cui ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma deve rispettare gli obblighi vigenti in detto Stato.

     4. L’attuazione del paragrafo 2, seconda frase, e del paragrafo 3, seconda frase, e le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro di residenza e dello Stato membro in cui la persona ha esercitato la sua ultima attività sono definite nel regolamento di applicazione.

     5. a) Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza.

     b) Tuttavia, un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero al quale sono state erogate prestazioni a carico dell’istituzione competente dell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto beneficia in primo luogo, al ritorno nello Stato membro di residenza, delle prestazioni ai sensi dell’articolo 64 e l’erogazione delle prestazioni a norma della lettera a) e sospesa per il periodo durante il quale egli beneficia di prestazioni in base all’ultima legislazione alla quale era soggetto.

     6. Le prestazioni erogate dall’istituzione del luogo di residenza a norma del paragrafo 5 continuano a essere a carico di quest’ultima. Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 7, l’istituzione competente dell’ultimo Stato membro alla cui legislazione l’interessato era soggetto rimborsa all’istituzione del luogo di residenza l’intero importo delle prestazioni erogate da quest’ultima durante i primi tre mesi. L’importo del rimborso lungo l’arco di questo periodo non può essere superiore all’importo erogabile, in caso di disoccupazione, ai sensi della legislazione dello Stato membro competente. Nel caso di cui al paragrafo 5, lettera b), il periodo durante il quale sono erogate prestazioni a norma dell’articolo 64, e detratto dalla durata del periodo di cui alla seconda frase del presente paragrafo. Le modalità di rimborso sono definite nel regolamento di applicazione.

     7. Tuttavia, il periodo del rimborso di cui al paragrafo 6 viene prolungato a cinque mesi se la persona interessata, durante i 24 mesi precedenti, ha maturato periodi di occupazione o di attività autonoma pari ad almeno 12 mesi nello Stato membro alla cui legislazione era da ultimo assoggettato, a condizione che detti periodi siano presi in considerazione ai fini della determinazione del diritto alle indennità di disoccupazione.

     8. Ai fini dei paragrafi 6 e 7 due o più Stati membri, o le loro autorità competenti, possono prevedere altre modalità di rimborso oppure rinunciare ad ogni rimborso fra le istituzioni che rientrano nella loro sfera di competenza.

 

CAPITOLO 7

Prestazioni di prepensionamento

 

     Art. 66. Prestazioni

     Quando la legislazione applicabile subordina il diritto alle prestazioni di prepensionamento al maturare di periodi di assicurazione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, non si applica l’articolo 6.

 

CAPITOLO 8

Prestazioni familiari

 

     Art. 67. Familiari residenti in un altro Stato membro

     Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro. Tuttavia, il titolare di una pensione o di una rendita ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente per la sua pensione o la sua rendita.

 

     Art. 68. Regole di priorità in caso di cumulo

     1. Qualora nello stesso periodo e per gli stessi familiari siano previste prestazioni in base alle legislazioni di più Stati membri, si applicano le seguenti regole di priorità:

     a) nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a diverso titolo, l’ordine di priorità e il seguente: in primo luogo i diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma, in secondo luogo i diritti conferiti a titolo dell’erogazione di una pensione o di una rendita e, infine, i diritti conferiti a titolo della residenza;

     b) nel caso di prestazioni dovute da più Stati membri a un medesimo titolo, l’ordine di priorità e fissato con riferimento ai seguenti criteri secondari:

     i) nel caso di diritti conferiti a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia esercitata una siffatta attività e, in via sussidiaria, se necessario, l’importo più elevato di prestazioni previsto dalle legislazioni in questione. In quest’ultimo caso l’onere delle prestazioni e ripartito secondo i criteri definiti nel regolamento di applicazione;

     ii) nel caso di diritti conferiti a titolo dell’erogazione di pensioni o di rendite: il luogo di residenza dei figli a condizione che sia dovuta una pensione a titolo della sua legislazione e, in via sussidiaria, se necessario, il periodo di assicurazione o di residenza più lungo maturato in base alle legislazioni in questione;

     iii) nel caso di diritti conferiti a titolo della residenza: il luogo di residenza dei figli.

     2. In caso di cumulo di diritti, le prestazioni familiari sono erogate in base alla legislazione definita prioritaria a norma del paragrafo 1. I diritti alle prestazioni familiari dovute a norma della o delle altre legislazioni in questione sono sospesi fino a concorrenza dell’importo previsto dalla prima legislazione ed erogati, se del caso, sotto forma d’integrazione differenziale, per la parte che supera tale importo. Tuttavia, non occorre che tale integrazione differenziale sia erogata per figli residenti in un altro Stato membro, ove il diritto alla prestazione sia basato soltanto sulla residenza.

     3. Qualora ai sensi dell’articolo 67, venga presentata una domanda di prestazioni familiari alla competente istituzione di uno Stato membro di cui si applica la legislazione, ma non in linea prioritaria a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo:

     a) detta istituzione inoltra la domanda immediatamente all’istituzione competente dello Stato membro di cui si applica la legislazione in linea prioritaria, ne informa la persona interessata e, fatte salve le disposizioni del regolamento di applicazione in materia di concessione provvisoria di prestazioni, eroga, ove necessario, l’integrazione differenziale di cui al paragrafo 2;

     b) l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione si applica in linea prioritaria evade la domanda come se quest’ultima fosse stata presentata direttamente a detta istituzione, ed e considerata data di presentazione all’istituzione competente in linea prioritaria la data in cui siffatta domanda e stata presentata alla prima istituzione.

 

     Art. 69. Disposizioni complementari

     1. Se, a titolo della legislazione designata a norma degli articoli 67 e 68, nessun diritto e conferito al pagamento di prestazioni familiari supplementari o speciali per orfani, tali prestazioni sono erogate per difetto e in aggiunta alle altre prestazioni familiari acquisite a titolo della predetta legislazione, dalla legislazione dello Stato membro al quale il lavoratore defunto e stato assoggettato più a lungo, sempreché il diritto sia stato conferito in virtù di detta legislazione. Se nessun diritto viene acquisito in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto a titolo delle legislazioni degli altri Stati membri sono esaminate e le prestazioni sono erogate nell’ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza maturati sotto la legislazione di tali Stati membri.

     2. Le prestazioni erogate in forma di pensioni o rendite o integrazioni di pensioni o rendite sono fornite e calcolate a norma del capitolo 5.

 

CAPITOLO 9

Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo

 

     Art. 70. Disposizione generale

     1. Il presente articolo si applica alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo previste dalla legislazione la quale, a causa del suo ambito di applicazione ratione personae, dei suoi obiettivi e/o delle condizioni di ammissibilità, ha caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, quanto di quella relativa all’assistenza sociale.

     2. Ai fini del presente capitolo, le “prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo” sono quelle:

     a) intese a fornire:

     i) copertura in via complementare, suppletiva o accessoria dei rischi corrispondenti ai settori di sicurezza sociale di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e a garantire, alle persone interessate, un reddito minimo di sussistenza in relazione al contesto economico e sociale dello Stato membro interessato; oppure

     ii) unicamente la protezione specifica dei portatori di handicap, strettamente collegate al contesto sociale del predetto soggetto nello Stato membro interessato;

     e

     b) relativamente alle quali il finanziamento deriva esclusivamente dalla tassazione obbligatoria intesa a coprire la spesa pubblica generale e le condizioni per la concessione e per il calcolo della prestazione, non dipendono da alcun contributo da parte del beneficiario. Tuttavia, le prestazioni concesse ad integrazione della prestazione contributiva non sono da considerare prestazioni contributive per questo solo motivo;

     e

     c) sono elencate nell’allegato X.

     3. L’articolo 7 e gli altri capitoli del presente titolo non si applicano alle prestazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

     4. Le prestazioni di cui al paragrafo 2 sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico.

 

TITOLO IV

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA E COMITATO CONSULTIVO

 

     Art. 71. Composizione e funzionamento della commissione amministrativa

     1. La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (in seguito denominata “commissione amministrativa”) istituita presso la Commissione delle Comunità europee, e composta da un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, assistito all’occorrenza da consiglieri tecnici. Un rappresentante della Commissione delle Comunità europee partecipa con funzione consultiva alle riunioni della commissione amministrativa.

     2. Lo statuto della commissione amministrativa e redatto dai suoi membri di comune accordo.

     Le decisioni relative alle questioni di interpretazione di cui all’articolo 72, lettera a), sono adottate secondo le regole di voto stabilite dal trattato e formano oggetto della necessaria pubblicità. 3. La segreteria della commissione amministrativa e assicurata dalla Commissione delle Comunità europee.

 

     Art. 72. Compiti della commissione amministrativa

     La commissione amministrativa e incaricata di:

     a) trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento o da quelle del regolamento di applicazione o di ogni altro accordo concluso o che dovesse intervenire nell’ambito di questi, fatto salvo il diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di fare ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalla legislazione degli Stati membri, dal presente regolamento o dal trattato;

     b) agevolare l’applicazione uniforme del diritto comunitario, in particolare promuovendo lo scambio di esperienze e di buone prassi amministrative;

     c) promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri e le loro istituzioni in materia di sicurezza sociale al fine tra l’altro di tenere conto dei problemi specifici di alcune categorie di persone; agevolare, nel settore del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la realizzazione di azioni di cooperazione transfrontaliera;

     d) favorire il maggior ricorso possibile alle nuove tecnologie per agevolare la libera circolazione delle persone, in particolare modernizzando le procedure necessarie allo scambio di informazioni e adattando agli scambi elettronici i flussi di informazione tra le istituzioni, tenuto conto dell’evoluzione dell’elaborazione elettronica dei dati in ogni Stato membro; la commissione amministrativa adotta le norme strutturali comuni per i servizi di elaborazione elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di utilizzazione degli standard e fissa le modalità di funzionamento della parte comune di tali servizi;

     e) esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua competenza a norma del presente regolamento e del regolamento di applicazione o di ogni altro accordo concluso nell’ambito dei suddetti regolamenti;

     f) presentare alla Commissione delle Comunità europee ogni proposta opportuna in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale al fine di migliorare e modernizzare l’acquis comunitario mediante l’elaborazione di regolamenti ulteriori o di altri strumenti previsti dal trattato;

     g) stabilire gli elementi necessari di cui tenere conto per la definizione dei conti relativi agli oneri che incombono alle istituzioni degli Stati membri a norma del presente regolamento e adottare i conti annuali tra le suddette istituzioni in base alla relazione della commissione di controllo dei conti di cui all’articolo 74.

 

     Art. 73. Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati

     1. E istituita nell’ambito della commissione amministrativa una commissione tecnica per la elaborazione elettronica dei dati, in seguito denominata “commissione tecnica”. La commissione tecnica propone alla commissione amministrativa le norme strutturali comuni per la gestione dei servizi di elaborazione elettronica dei dati, in particolare in materia di sicurezza e di utilizzazione degli standard; elabora relazioni ed esprime un parere motivato prima che la commissione amministrativa prenda una decisione a norma dell’articolo 72, lettera d). La composizione e le modalità di funzionamento della commissione tecnica sono determinate dalla commissione amministrativa.

     2. A tal fine la commissione tecnica:

     a) raccoglie i documenti tecnici pertinenti e intraprende gli studi e i lavori richiesti allo scopo di svolgere i compiti che le sono affidati;

     b) sottopone alla commissione amministrativa le relazioni e i pareri motivati di cui al paragrafo 1;

     c) realizza ogni altro compito e studio sulle questioni che la commissione amministrativa le sottopone;

     d) garantisce la direzione dei progetti pilota comunitari di utilizzazione di servizi di elaborazione elettronica dei dati e, per la parte comunitaria, dei sistemi operativi di utilizzazione di tali servizi.

 

     Art. 74. Commissione di controllo dei conti

     1. Nell’ambito della commissione amministrativa e istituita una commissione di controllo dei conti. La composizione e le modalità di funzionamento della commissione di controllo dei conti sono fissate dalla commissione amministrativa.

     La commissione di controllo dei conti e incaricata di:

     a) verificare il metodo di determinazione e di calcolo dei costi medi annui presentati dagli Stati membri;

     b) riunire i dati necessari e procedere ai calcoli richiesti per l’elaborazione della situazione annua dei crediti di ogni Stato membro;

     c) rendere conto periodicamente alla commissione amministrativa dei risultati di applicazione del presente regolamento e del regolamento di applicazione, in particolare sul piano finanziario;

     d) fornire le relazioni e i dati necessari alle decisioni della commissione amministrativa ai sensi dell’articolo 72, lettera g);

     e) trasmettere alla commissione amministrativa ogni suggerimento utile, anche sul presente regolamento, in relazione alle lettere a), b) e c);

     f) effettuare ogni lavoro, studio o missione sulle questioni sottopostegli dalla commissione amministrativa.

 

     Art. 75. Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

     1. E istituito un comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in seguito denominato “comitato consultivo”, composto, per ognuno degli Stati membri, di:

     a) un rappresentante del governo;

     b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

     c) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro.

     Per ognuna delle suddette categorie e nominato un membro supplente per ogni Stato membro.

     I membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo sono nominati dal Consiglio. Il comitato consultivo e presieduto da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee.

     Il comitato consultivo stabilisce le modalità di organizzazione dei suoi lavori.

     2. Il comitato consultivo e abilitato, su richiesta della Commissione delle Comunità europee, della commissione amministrativa o su propria iniziativa:

     a) ad esaminare le questioni generali o di principio e i problemi sollevati dall’applicazione delle disposizioni comunitarie sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda talune categorie di persone;

     b) a formulare, all’intenzione della commissione amministrativa, pareri in materia nonché proposte in vista dell’eventuale revisione delle disposizioni in causa.

 

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 76. Cooperazione

     1. Le autorità competenti degli Stati membri si comunicano tutte le informazioni concernenti:

     a) i provvedimenti adottati per l’applicazione del presente regolamento;

     b) le modifiche delle loro legislazioni che possono influire sull’applicazione del presente regolamento.

     2. Ai fini del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri si prestano assistenza come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni e, in linea di massima, gratuita. Tuttavia, la commissione amministrativa stabilisce la natura delle spese rimborsabili e i limiti oltre ai quali e previsto il relativo rimborso.

     3. Ai fini del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.

     4. Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.

     Le istituzioni, secondo il principio di buona amministrazione, rispondono a tutte le domande entro un termine ragionevole e comunicano in proposito alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dal presente regolamento.

     Le persone interessate hanno l’obbligo di informare quanto prima le istituzioni dello Stato membro competente e dello Stato membro di residenza in merito ad ogni cambiamento nella loro situazione personale o familiare che incida sui loro diritti alle prestazioni previste dal presente regolamento.

     5. La mancata osservanza dell’obbligo di informazione di cui al paragrafo 4, terzo comma, può formare oggetto di misure proporzionate conformemente al diritto nazionale. Tuttavia, tali misure devono essere equivalenti a quelle applicabili a situazioni analoghe che dipendono dall’ordinamento giuridico interno e non devono nella pratica rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti agli interessati dal presente regolamento.

     6. In caso di difficolta di interpretazione o di applicazione del presente regolamento, tali da mettere in causa i diritti di una persona cui esso e applicabile, l’istituzione dello Stato membro competente o dello Stato membro di residenza della persona in causa contatta l’istituzione/le istituzioni dello o degli Stati membri interessati. In assenza di una soluzione entro un termine ragionevole, le autorità interessate possono adire la commissione amministrativa.

     7. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati per il solo fatto di essere redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro, riconosciuta come lingua ufficiale delle istituzioni della Comunità, a norma dell’articolo 290 del trattato.

 

     Art. 77. Protezione dei dati di carattere personale

     1. Quando, in virtù del presente regolamento o del regolamento d’applicazione, le autorità o le istituzioni di uno Stato membro comunicano i dati di carattere personale alle autorità o alle istituzioni di un altro Stato membro, tale comunicazione e soggetta alla legislazione in materia di protezione dei dati dello Stato membro che li trasmette. Ogni comunicazione da parte dell’autorità o dell’istituzione dello Stato membro che li ha ricevuti, nonché la memorizzazione, la modificazione e la distruzione dei dati forniti da parte di tale Stato membro sono soggette alla legislazione in materia di protezione dei dati dello Stato membro che li riceve.

     2. I dati richiesti per l’applicazione del presente regolamento e del regolamento d’applicazione sono trasmessi da uno Stato membro ad un altro Stato membro nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione all’elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale.

 

     Art. 78. Elaborazione elettronica dei dati

     1. Gli Stati membri impiegano progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l’accesso e l’elaborazione dei dati richiesti per l’applicazione del presente regolamento e del regolamento d’applicazione. La Commissione delle Comunità europee appoggia le attività d’interesse comune a partire dal momento in cui gli Stati membri instaurano questi servizi di elaborazione elettronica dei dati.

     2. Ogni Stato membro ha la responsabilità di gestire la parte che gli compete dei servizi di elaborazione elettronica dei dati, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione all’elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale.

     3. Un documento elettronico inviato o emesso da un’istituzione a norma del presente regolamento e del regolamento di applicazione non può essere rifiutato da alcuna autorità o istituzione di un altro Stato membro a causa del fatto che e ricevuto tramite mezzi elettronici, una volta che l’istituzione destinataria ha dichiarato che può ricevere documenti elettronici. La riproduzione e la registrazione di tali documenti e ritenuta essere una riproduzione corretta ed esatta del documento originale o una rappresentazione dell’informazione alla quale esso si riferisce, salvo prova del contrario.

     4. Un documento elettronico e considerato valido se il sistema informatico sul quale esso e registrato comporta gli elementi di sicurezza necessari ad evitare ogni alterazione o ogni comunicazione della registrazione o ogni forma d’accesso non autorizzato a detta registrazione. L’informazione registrata deve poter essere riprodotta in qualunque momento sotto una forma immediatamente leggibile. Quando un documento elettronico e trasmesso da un’istituzione di sicurezza sociale ad un’altra, sono adottate misure di sicurezza adeguate, ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia di protezione delle persone fisiche, in relazione all’elaborazione elettronica e alla libera circolazione dei dati di carattere personale.

 

     Art. 79. Finanziamento delle azioni nel settore della sicurezza sociale

     Nel contesto del presente regolamento e del regolamento di applicazione, la Commissione delle Comunità europee può finanziare in tutto o in parte:

     a) azioni miranti a migliorare gli scambi d’informazione tra le autorità e le istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri, in particolare lo scambio elettronico di dati;

     b) ogni altra azione intesa a fornire informazioni alle persone cui si applica il presente regolamento ed ai loro rappresentanti sui diritti e gli obblighi derivanti dal presente regolamento, utilizzando i mezzi più adeguati.

 

     Art. 80. Esenzioni

     1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previsto dalla legislazione di uno Stato membro per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato membro, e esteso agli atti o ai documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato membro o del presente regolamento.

     2. Tutti gli atti e i documenti di qualsiasi specie da produrre per l’applicazione del presente regolamento sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari.

 

     Art. 81. Domande, dichiarazioni o ricorsi

     Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato membro, sono ricevibili se sono presentati, entro lo stesso termine, presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tale caso, l’autorità, l’istituzione o l’organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all’autorità, all’istituzione o all’organo giurisdizionale competente del primo Stato membro, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un’autorità, un’istituzione o un organo giurisdizionale del secondo Stato membro e considerata come la data di presentazione presso l’autorità, l’istituzione o l’organo giurisdizionale competente a darvi seguito.

 

     Art. 82. Perizie mediche

     Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono essere effettuate, su richiesta dell’istituzione competente, in un altro Stato membro dall’istituzione del luogo di residenza o di dimora del richiedente o del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dal regolamento d’applicazione o concordate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati.

 

     Art. 83. Applicazione delle legislazioni

     Le disposizioni particolari di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri figurano nell’allegato XI.

 

     Art. 84. Recupero di contributi e ripetizione di prestazioni

     1. Il recupero dei contributi dovuti ad un’istituzione di uno Stato membro e la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate da parte dell’istituzione di uno Stato membro possono essere effettuati in un altro Stato membro, secondo le procedure e con le garanzie e i privilegi applicabili al recupero dei contributi, nonché alla ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate, dall’istituzione corrispondente di quest’ultimo Stato membro.

     2. Le decisioni esecutive delle istanze giudiziarie e delle autorità amministrative riguardanti il recupero di contributi, di interessi e di ogni altra spesa o la ripetizione di prestazioni indebitamente erogate in virtù della legislazione di uno Stato membro, sono riconosciute e poste in esecuzione su richiesta dell’istituzione competente in un altro Stato membro, entro i limiti e secondo le procedure previsti dalla legislazione e da ogni altra procedura applicabile a decisioni analoghe di quest’ultimo Stato membro. Queste decisioni sono dichiarate esecutive in detto Stato membro, nella misura in cui la legislazione e ogni altra procedura di tale Stato membro lo esigano.

     3. In caso di esecuzione forzata, di fallimento o concordato, i crediti dell’istituzione di uno Stato membro beneficiano, in un altro Stato membro, di privilegi identici a quelli che la legislazione di quest’ultimo Stato membro riconosce ai crediti della stessa natura.

     4. Le modalità d’applicazione del presente articolo, compreso il rimborso dei costi, sono disciplinate dal regolamento di applicazione o, se del caso e a titolo complementare, tramite accordi fra gli Stati membri.

 

     Art. 85. Diritti delle istituzioni

     1. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, gli eventuali diritti dell’istituzione debitrice nei confronti del terzo, tenuto a risarcire il danno, sono disciplinati nel modo seguente:

     a) quando l’istituzione debitrice e surrogata, in virtù della legislazione che essa applica, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, tale surrogazione e riconosciuta da ogni Stato membro;

     b) quando l’istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Stato membro riconosce tale diritto.

     2. Se, in virtù della legislazione di uno Stato membro, una persona beneficia di prestazioni per un danno risultante da fatti verificatisi in un altro Stato membro, le disposizioni della suddetta legislazione che determinano i casi in cui e esclusa la responsabilità civile dei datori di lavoro o dei loro impiegati, si applicano nei confronti della suddetta persona o dell’istituzione competente.

     Il paragrafo 1 si applica anche agli eventuali diritti dell’istituzione debitrice nei confronti dei datori di lavoro o dei loro impiegati, nei casi in cui non e esclusa la loro responsabilità.

     3. Qualora ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 3, e/o dell’articolo 41, paragrafo 2, due o più Stati membri o le loro autorità competenti abbiano concluso un accordo di rinuncia al rimborso tra le istituzioni che rientrano nell’ambito della loro competenza o, qualora il rimborso sia indipendente dall’importo delle prestazioni realmente erogate, gli eventuali diritti nei confronti di un terzo responsabile del danno sono disciplinati nel modo seguente:

     a) qualora l’istituzione dello Stato membro di residenza o di dimora eroghi ad una persona delle prestazioni per un danno occorso nel proprio territorio, detta istituzione potrà avvalersi del diritto di surrogazione o dell’azione diretta, nei confronti del terzo tenuto a risarcire il danno, ai sensi delle disposizioni della legislazione che essa applica;

     b) per l’applicazione della lettera a):

     i) il beneficiario delle prestazioni sarà considerato essere assicurato presso l’istituzione del luogo di residenza o di dimora;

     e

     ii) la suddetta istituzione sarà considerata essere l’istituzione debitrice;

     c) si continuano ad applicare i paragrafi 1 e 2 alle prestazioni non contemplate dall’accordo di rinuncia o da un rimborso indipendente dall’importo delle prestazioni realmente erogate.

 

     Art. 86. Accordi bilaterali

     Per quanto riguarda i rapporti fra Lussemburgo, da un lato, e Francia, Germania e Belgio, dall’altro, l’applicazione e la durata del periodo di cui all’articolo 65, paragrafo 7, e subordinata alla conclusione di accordi bilaterali.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 87. Disposizioni transitorie

     1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione.

     2. Ogni periodo d’assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturato sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, e preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.

     3. Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto e acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della sua data di applicazione nello Stato membro interessato.

     4. Ogni prestazione che non e stata liquidata o che e stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell’interessato, e liquidata o ripristinata, su richiesta dello stesso, a decorrere dalla data d’applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, a condizione che i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo a liquidazione in capitale.

     5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima della data di applicazione del presente regolamento in uno Stato membro, possono essere riveduti su loro richiesta, tenendo conto del presente regolamento.

     6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 e presentata entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento in uno Stato membro, i diritti acquisiti a norma del presente regolamento hanno effetto a decorrere da tale data: agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la limitazione dei diritti.

     7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 e presentata dopo la scadenza del termine di due anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato, i diritti che non sono decaduti o limitati nel tempo hanno effetto a decorrere dalla data della domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ciascuno Stato membro.

     8. Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona e soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione e soggetta a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda e presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione e applicabile a norma del presente regolamento, la persona e soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda e presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona e soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo.

     9. L’articolo 55 del presente regolamento si applica esclusivamente alle pensioni alle quali l’articolo 46 quater del regolamento (CEE) n. 1408/71 non si applica alla data di applicazione del presente regolamento.

     10. Le disposizioni dell’articolo 65, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, seconda frase sono applicabili al Lussemburgo entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

     11. Gli Stati membri provvedono a che sia fornita l’informazione appropriata riguardante le modifiche dei diritti e degli obblighi introdotte dal presente regolamento e dal regolamento di applicazione.

 

     Art. 88. Aggiornamento degli allegati

     Gli allegati del presente regolamento sono riveduti periodicamente.

 

     Art. 89. Regolamento di applicazione

     Un regolamento ulteriore definirà le modalità di applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 90. Abrogazione

     1. Il regolamento (CEE) n. 1408/71 e abrogato a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

     Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 1408/71 rimane in vigore e i relativi effetti giuridici sono mantenuti ai fini:

     a) del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano gia applicabili unicamente a causa della nazionalità, fino a quando detto regolamento non e abrogato o modificato;

     b) del regolamento (CEE) n. 1661/85 del Consiglio, del 13 giugno 1985, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia, fino a quando detto regolamento non e abrogato o modificato;

     c) dell’accordo sullo Spazio economico europeo e dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, e altri accordi che contengono un riferimento al regolamento (CEE) n. 1408/71, fino a quando detti accordi non sono modificati in funzione del presente regolamento.

     2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1408/71 nella direttiva n. 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità, si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 91. Entrata in vigore

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

 

 

ALLEGATO I

ANTICIPI SUGLI ASSEGNI ALIMENTARI, ASSEGNI SPECIALI DI NASCITA O DI ADOZIONE

[articolo 1, paragrafo 4, lettera z)]

 

     I. Anticipi sugli assegni alimentari

 

     A. BELGIO

     Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge del 21 febbraio 2003 che istituisce un servizio dei crediti alimentari in seno al Servizio pubblico federale per le finanze

 

     B. DANIMARCA

     Anticipo sui sussidi per i figli previsto dalla legge sugli assegni familiari

     Anticipo sui sussidi per i figli codificato dalla legge n. 765 dell’11 settembre 2002

 

     C. GERMANIA

     Anticipi sugli assegni alimentari a norma della legge tedesca relativa agli anticipi sugli assegni alimentari (Unterhaltsvorschussgesetz) del 23 luglio 1979

 

     D. FRANCIA

     Assegno di sostegno familiare versato al bambino di cui uno o entrambi i genitori si sottraggono o non sono in grado di ottemperare agli obblighi alimentari o al pagamento di un assegno alimentare fissato con decisione giudiziaria

 

     E. AUSTRIA

     Anticipi sugli assegni alimentari a norma della legge relativa agli anticipi sugli assegni alimentari per i figli (Unterhaltsvorschussgesetz 1985 . UVG)

 

     F. PORTOGALLO

     Anticipi sugli assegni alimentari (legge n. 75/98, del 19 novembre 1998, sulla garanzia degli alimenti destinati ai minori)

 

     G. FINLANDIA

     Assegni alimentari a norma della legge sulla sicurezza degli alimenti destinati ai figli (671/1998)

 

     H. SVEZIA

     Assegni alimentari previsti dalla legge sugli alimenti (1996:1030)

 

     II. Assegni speciali di nascita e di adozione

 

     A. BELGIO

     Assegno di natalità e premio di adozione

 

     B. SPAGNA

     Assegni di natalità una tantum

 

     C. FRANCIA

     Assegni di natalità o di adozione nel quadro delle “prestazioni per l’accoglienza della prima infanzia” (“Prestations d’accueil au jeune enfant’ . PAJE)

 

     D. LUSSEMBURGO

     Assegni prenatali

     Assegni di natalità

 

     E. FINLANDIA

     L’assegno globale di maternità, l’assegno forfetario di maternità e l’aiuto sotto forma di importo forfetario destinato a compensare il costo dell’adozione internazionale, in applicazione della legge sugli assegni di maternita

 

 

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI DI CONVENZIONI MANTENUTE IN VIGORE E,

SE DEL CASO, LIMITATE ALLE PERSONE CUI SI APPLICANO

(articolo 8, paragrafo 1)

 

     Il contenuto del presente allegato e determinato dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente al trattato, quanto prima ed entro la data di applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 91.

 

 

ALLEGATO III

RESTRIZIONE DEL DIRITTO DEI FAMILIARI DI

LAVORATORI FRONTALIERI A PRESTAZIONI IN NATURA

(articolo 18, paragrafo 2)

 

     DANIMARCA

     SPAGNA

     IRLANDA

     PAESI BASSI

     FINLANDIA

     SVEZIA

     REGNO UNITO

 

 

ALLEGATO IV

DIRITTI SUPPLEMENTARI PER I PENSIONATI CHE

RITORNANO NELLO STATO MEMBRO COMPETENTE

(articolo 27, paragrafo 2)

 

     BELGIO

     GERMANIA

     GRECIA

     SPAGNA

     FRANCIA

     ITALIA

     LUSSEMBURGO

     AUSTRIA

     SVEZIA

 

 

ALLEGATO V

Diritti supplementari per gli ex lavoratori frontalieri che ritornano nello Stato

membro in cui hanno precedentemente esercitato un’attività subordinata o

autonoma (applicabile solo se e citato anche lo Stato membro in cui ha sede

l’istituzione competente responsabile per i costi delle prestazioni in natura erogate

al pensionato nel suo Stato membro di residenza)

(articolo 28, paragrafo 2)

 

     BELGIO

     GERMANIA

     SPAGNA

     FRANCIA

     LUSSEMBURGO

     AUSTRIA

     PORTOGALLO

 

 

ALLEGATO VI

LEGISLAZIONE DI TIPO A CHE DEVE BENEFICIARE DEL COORDINAMENTO SPECIALE

(articolo 44, paragrafo 1)

 

     A. GRECIA

     Legislazione relativa al regime di assicurazione agricola (OGA) ai sensi della legge n. 4169/1961

 

     B. IRLANDA

     Parte II, capitolo 15, della legge codificata del 1993 sulla sicurezza sociale e i servizi sociali [Social Welfare (Consolidation) Act 1993]

 

     C. FINLANDIA

     Pensioni di invalidità determinate a norma della legge nazionale sulle pensioni dell’8 giugno 1956 e concesse in base alle disposizioni transitorie della legge nazionale sulle pensioni (547/93).

     Pensioni nazionali alle persone che hanno disabilita dalla nascita o dall’infanzia [legge nazionale sulle pensioni (547/93)].

 

     D. SVEZIA

     Prestazioni di malattia correlate al reddito e indennità compensative per inabilita (legge 1962/381, modificata dalla legge 2001:489).

 

     E. REGNO UNITO

     a) Gran Bretagna

     L’articolo 30 A, paragrafo 5, e gli articoli 40, 41 e 68 della legge sui contributi e le prestazioni del 1992 (Contributions and Benefits Act 1992).

     b) Irlanda del Nord

     L’articolo 30 A, paragrafo 5, e gli articoli 40, 41 e 68 della legge sui contributi e le prestazioni nell’Irlanda del Nord del 1992 [Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992].

 

 

ALLEGATO VII

CONCORDANZA DELLE CONDIZIONI RELATIVE ALLO STATO

D’INVALIDITÀ FRA LE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

(articolo 46, paragrafo 3)

 

     BELGIO

 

Stato membro

Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato d’invalidità

Regimi applicati dalle istituzioni belghe cui s’impone la decisione in caso di concordanza

 

 

Regime generale

Regime miniere

Regime gente di mare

OSSOM

 

 

 

Invalidità generale

Invalidità professionale

 

 

FRANCIA 1.

Regime generale:

 

 

 

 

 

 

- III gruppo (assistenza terza persona)

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

- II gruppo

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

- I gruppo

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

2. Regime agricolo

 

 

 

 

 

 

- invalidità generale totale

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

- invalidità generale dei due terzi

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

- assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

3. Regime miniere:

 

 

 

 

 

 

- invalidità generale parziale

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

- assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

- invalidità professionale Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

 

 

4. Regime gente di mare:

 

 

 

 

 

 

- invalidità generale

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

- assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

- invalidità professionale Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

 

ITALIA

1. Regime generale:

 

 

 

 

 

 

- invalidità operai Non concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

 

- invalidità impiegati Non concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

 

2. Regime gente di mare:

 

 

 

 

 

 

- inabilita alla navigazione Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

 

LUSSEMBURGO (1)

Invalidità operai

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

Invalidità impiegati

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

(1) Le indicazioni riguardanti la concordanza tra il Lussemburgo, da un lato, e la Francia e il Belgio, dall’altro lato, saranno oggetto di un riesame tecnico che terra conto delle modifiche intervenute nella legislazione nazionale lussemburghese.

 

 

     FRANCIA

 

Stato membro

Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato di invalidità

Regimi applicati dalle istituzioni francesi cui s’impone la decisione in caso di concordanza

 

 

Regime generale

Regime agricolo

Regime miniere

Regime gente di mare

 

 

I gruppo

II gruppo

III gruppo (assistenza terza persona)

Invalidità 2/3

Invalidità totale

Assistenza terza persona

Invalidità generale 2/3

Assistenza terza persona

Invalidità professionale

Invalidità generale 2/3

Invalidità professionale totale

Assistenza terza persona

BELGIO

1. Regime generale

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

 

2. Regime miniere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- invalidità generale parziale

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

 

- invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza (2)

 

 

 

 

3. Regime gente di mare

Concordanza (1)

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza (1)

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza (1)

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

ITALIA

1. Regime generale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- invalidità operai Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

 

 

- invalidità impiegati

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

 

2. Regime gente di mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- inabilita alla navigazione

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

LUSSEMBURGO (3)

Invalidità operai

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

 

Invalidità impiegati

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

 

(1) Qualora l’invalidità riconosciuta dall’istituzione belga sia generale.

(2) Solo se l’istituzione belga ha riconosciuto l’inabilita al lavoro in sotterraneo e in superficie.

(3) Le indicazioni riguardanti la concordanza tra il Lussemburgo, da un lato, e la Francia e il Belgio, dall’altro lato, saranno oggetto di un riesame tecnico che terra conto delle modifiche intervenute nella legislazione nazionale lussemburghese.

 

 

     ITALIA

 

Stato membro

Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato di invalidità

Regimi applicati dalle istituzioni italiane cui s’impone la decisione in caso di concordanza

 

 

Regime generale

Gente di mare – Inabilità alla navigazione

 

 

Operai

Impiegati

 

BELGIO

1. Regime generale Non concordanza Non concordanza Non concordanza

 

 

 

 

2. Regime miniere

 

 

 

 

- invalidità generale parziale

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

- invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

 

3. Regime gente di mare

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

FRANCIA

1. Regime generale

 

 

 

 

- III gruppo (assistenza terza persona)

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

- II gruppo

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

- I gruppo

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

2. Regime agricolo

 

 

 

 

- invalidità generale totale

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

- invalidità generale parziale

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

- assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

3. Regime miniere

 

 

 

 

- invalidità generale parziale

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

- assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

Non concordanza

 

- invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

 

4. Regime gente di mare

 

 

 

 

- invalidità generale parziale

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

 

- assistenza terza persona

Non concordanza

Non concordanza

Non concordanza

 

- invalidità professionale

 

 

 

 

 

     LUSSEMBURGO (1)

 

(1) Le indicazioni riguardanti la concordanza tra il Lussemburgo, da un lato, e la Francia e il Belgio, dall’altro lato, saranno oggetto di un riesame tecnico che terra conto delle modifiche intervenute nella legislazione nazionale lussemburghese.

 

Stato membro

Regimi applicati dalle istituzioni degli Stati membri che hanno preso la decisione che riconosce lo stato di invalidità

Regimi applicati dalle istituzioni lussemburghesi cui s’impone la decisione in caso di concordanza

 

 

Invalidità operai

Invalidità impiegati

BELGIO

1. Regime generale

Concordanza

Concordanza

 

2. Regime miniere:

 

 

 

- invalidità generale parziale

Non concordanza

Non concordanza

 

- invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

 

3. Regime gente di mare

Concordanza (1)

Non concordanza (1)

FRANCIA

1. Regime generale:

 

 

 

- III gruppo (assistenza terza persona)

Concordanza

Concordanza

 

- II gruppo

Concordanza

Concordanza

 

- I gruppo

Concordanza

Concordanza

 

2. Regime agricolo:

 

 

 

- invalidità generale totale

Concordanza

Concordanza

 

- invalidità generale dei 2/3

Concordanza

Concordanza

 

- assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

 

3. Regime miniere:

 

 

 

- invalidità generale dei 2/3

Concordanza

Concordanza

 

- assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

 

- invalidità generale totale

Non concordanza

Non concordanza

 

4. Regime gente di mare:

 

 

 

- invalidità generale parziale

Concordanza

Concordanza

 

- assistenza terza persona

Concordanza

Concordanza

 

- invalidità professionale

Non concordanza

Non concordanza

 

(1) Quando l’invalidità riconosciuta dall’istituzione belga e generale.

 

 

ALLEGATO VIII

CASI IN CUI LA PRESTAZIONE AUTONOMA E PARI O SUPERIORE ALLA PRESTAZIONE PRORATA

(articolo 52, paragrafo 4)

 

     A. DANIMARCA

     Tutte le domande di pensione previste dalla legge sulle pensioni sociali, ad eccezione delle pensioni di cui all’allegato IX.

 

     B. FRANCIA

     Tutte le domande di prestazioni pensionistiche o di prestazioni ai superstiti a titolo di regimi pensionistici integrativi per i lavoratori subordinati o autonomi, fatta eccezione per le richieste di pensione di vecchiaia o di reversibilità a titolo del regime pensionistico integrativo del personale navigante professionale dell’aeronautica civile.

 

     C. IRLANDA

     Tutte le domande di pensione di anzianità, di pensione di vecchiaia (contributiva), di pensione di vedova (contributiva) e di pensione di vedovo (contributiva).

 

     D. PAESI BASSI

     Nel caso di un titolare di pensione in base alla legge olandese sull’assicurazione generale vecchiaia (AOW).

 

     E. PORTOGALLO

     Le domande di pensione di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, tranne per i casi in cui la somma dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di più di uno Stato membro sono pari o superiori a 21 anni civili, i periodi di assicurazione nazionali sono pari o inferiori a 20 anni e il calcolo e effettuato a norma dell’articolo 11 del decreto legge n. 35/2002, del 19 febbraio, che definisce le norme per la determinazione dell’importo della pensione. In tali casi, applicando un tasso più favorevole di formazione della pensione, l’importo risultante dal calcolo proratizzato potrebbe essere superiore a quello risultante dal calcolo indipendente.

 

     F. SVEZIA

     La pensione di vecchiaia basata sul reddito (legge 1998:674), la pensione ai superstiti basata sul reddito in forma di sussidio di adeguamento o di assegno pensionistico per i figli se la morte e avvenuta prima del 1o gennaio 2003 e la pensione di vedova (legge 2000:461 e legge 2000:462).

 

     G. REGNO UNITO

     Tutte le domande di pensione di anzianità, di prestazioni per vedove e per lutto familiare presentate in applicazione delle disposizioni del titolo III, capitolo 5, del regolamento, ad eccezione di quelle per le quali:

     a) durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo,

     i) l’interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro;

     e

     ii) uno (o più di uno) degli esercizi fiscali di cui al punto i) non e considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito.

     b) I periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazione a norma dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento mediante l’applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sotto la legislazione di un altro Stato membro.

 

 

ALLEGATO IX

PRESTAZIONI E ACCORDI CHE CONSENTONO L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 54

 

     I. Prestazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento, il cui importo e indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione o residenza maturati

 

     A. BELGIO

     Le prestazioni relative al regime generale di invalidità, al regime speciale di invalidità dei minatori, al regime speciale della gente di mare della marina mercantile

     Le prestazioni riguardanti l’assicurazione contro l’inabilita al lavoro a favore dei lavoratori autonomi

     Le prestazioni concernenti l’invalidità nel regime di sicurezza sociale d’oltremare e il regime di invalidità degli ex impiegati del Congo Belga e del Ruanda-Urundi

 

     B. DANIMARCA

     La pensione nazionale danese completa di vecchiaia, acquisita dopo 10 anni di residenza da persone alle quali e stata corrisposta una pensione al più tardi al 1o ottobre 1989

 

     C. GRECIA

     Prestazioni ai sensi delle disposizioni della legge n. 4169/1961 concernenti il regime di assicurazione agricola (OGA)

 

     D. SPAGNA

     Le pensioni ai superstiti erogate nell’ambito dei regimi generali e speciali, ad eccezione del regime speciale per funzionari pubblici

 

     E. FRANCIA

     La pensione d’invalidità prevista dal regime generale di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli

     La pensione di vedovo o di vedova invalidi prevista dal regime generale di sicurezza sociale o dal regime dei lavoratori agricoli, quando e calcolata in base a una pensione di invalidità del coniuge deceduto, liquidata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a)

 

     F. IRLANDA

     Pensione d’invalidità di tipo A

 

     G. PAESI BASSI

     La legge del 18 febbraio 1966 relativa all’assicurazione invalidità per i lavoratori subordinati, quale modificata (WAO)

     La legge del 24 aprile 1997 relativa all’assicurazione invalidità per i lavoratori autonomi, quale modificata (WAZ)

     La legge del 21 dicembre 1995 relativa all’assicurazione generale per i superstiti a carico (ANW)

 

     H. FINLANDIA

     Pensioni nazionali alle persone nate disabili o che lo sono diventate precocemente (legge 547/93 sulle pensioni nazionali)

     Le pensioni nazionali, determinate in base alla legge sulle pensioni nazionali dell’8 giugno 1956 e attribuite in base alle norme transitorie della legge sulle pensioni nazionali (547/93).

     L’importo integrativo della pensione per i figli a norma della legge sulle pensioni ai superstiti del 17 gennaio 1969.

 

     I. SVEZIA

     La pensione ai superstiti basata sul reddito in forma di assegno pensionistico o di sussidio di adeguamento per i figli se la morte e avvenuta il 1o gennaio 2003 o successivamente e il deceduto e nato nel 1938 o successivamente (legge 2000:461)

 

     II. Prestazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, il cui importo e determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si e verificato il rischio e una data successiva

 

     A. GERMANIA

     Le pensioni di invalidità o ai superstiti per le quali si tiene conto di un periodo complementare

     Le pensioni di vecchiaia per le quali si tiene conto di un periodo complementare gia acquisito

 

     B. SPAGNA

     Le pensioni di anzianità o per disabilita permanente (invalidità) previste dal regime speciale per funzionari pubblici dovute ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali se, al momento del verificarsi del rischio, il beneficiario era un impiegato pubblico in servizio o a questi assimilato; le pensioni in caso di morte o ai superstiti (per le vedove/i vedovi, gli orfani e i genitori) dovute ai sensi del titolo I del testo consolidato della legge sui pensionati statali se al momento della morte l’impiegato pubblico era in servizio o in situazione assimilata

 

     C. ITALIA

     Le pensioni italiane di inabilita totale

 

     D. LUSSEMBURGO

     Le pensioni di invalidità o ai superstiti

 

     E. FINLANDIA

     Le pensioni da lavoro per le quali si tiene conto dei periodi futuri conformemente alla legislazione nazionale

 

     F. SVEZIA

     Le prestazioni per malattia e le indennità compensative per inabilita in forma di prestazione garantita (legge 1962:381)

     La pensione per i superstiti calcolata sulla base di periodi di assicurazione presunti (leggi 2000:461 e 2000:462)

     La pensione di vecchiaia in forma di pensione garantita sulla base di periodi presunti presi in considerazione in precedenza (legge 1998/702)

 

     III. Accordi di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), punto i), del regolamento volti ad evitare di prendere in considerazione due o più volte lo stesso periodo fittizio

 

     L’accordo sulla sicurezza sociale, del 28 aprile 1997, tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica federale di Germania

     L’accordo sulla sicurezza sociale, del 10 novembre 2000, tra la Repubblica di Finlandia e il Granducato di Lussemburgo

     La convenzione nordica, del 15 giugno 1992, sulla sicurezza sociale.

 

 

ALLEGATO X

PRESTAZIONI SPECIALI IN DENARO DI CARATTERE NON CONTRIBUTIVO

[articolo 70, paragrafo 2, lettera c)]

 

     Il contenuto del presente allegato e determinato dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente al trattato, quanto prima e al più tardi prima della data di applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 91.

 

 

ALLEGATO XI

MODALITÀ PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

(articolo 51, paragrafo 3, articolo 56, paragrafo 1, e articolo 83)

 

     Il contenuto del presente allegato e determinato dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente al trattato, quanto prima e al più tardi prima della data di applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 91.

 


[1] Regolamento rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E.7 giugno 2004, n. L 200).