§ 4.4.105 - L.R. 20 aprile 2018, n. 4.
Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:20/04/2018
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Informazione
Art. 4.  Ambito di applicazione delle norme sulla VIA
Art. 5.  Ambito di applicazione delle norme sulla verifica di assoggettabilità a VIA (screening)
Art. 6.  Verifica preliminare ed esclusioni
Art. 7.  Autorità competenti
Art. 8.  Documentazione connessa al segreto industriale
Art. 9.  Direttive
Art. 10.  Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)
Art. 11.  Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)
Art. 12.  Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini della VIA
Art. 13.  Studio di impatto ambientale (SIA)
Art. 14.  Definizione dei contenuti del SIA (scoping)
Art. 15.  Attivazione del procedimento unico di VIA
Art. 16.  Pubblicizzazione
Art. 17.  Partecipazione
Art. 18.  Integrazioni e modifiche
Art. 19.  Conferenza di servizi
Art. 20.  Provvedimento autorizzatorio unico e provvedimento di VIA
Art. 21.  Ulteriori disposizioni sul provvedimento autorizzatorio unico e sul provvedimento di VIA
Art. 22.  Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali
Art. 23.  Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale
Art. 24.  Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri
Art. 25.  Monitoraggio
Art. 26.  Controllo sostitutivo
Art. 27.  Vigilanza e sanzioni
Art. 28.  Informazione e sistema informativo
Art. 29.  Clausola valutativa
Art. 30.  Formazione culturale e aggiornamento professionale
Art. 31.  Spese istruttorie
Art. 32.  Disposizioni transitorie e finali


§ 4.4.105 - L.R. 20 aprile 2018, n. 4.

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti

(B.U. 20 aprile 2018, n. 101)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla modifica della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), stabilisce con la presente legge le disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale.

2. La valutazione ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative. In tale ambito la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni di legge, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

a) popolazione e salute umana;

b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;

c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;

d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d).

Fra gli effetti sui fattori ivi enunciati rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti o calamità che sono pertinenti al progetto in questione.

3. Le procedure disciplinate dalla presente legge hanno lo scopo di prevedere e stimare l'impatto ambientale e l'impatto sulla salute della popolazione di impianti, opere o interventi, di identificare e valutare le possibili alternative, compresa la non realizzazione degli stessi, di indicare le misure per minimizzare o eliminare gli impatti negativi nonché di indicare le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali.

4. Nel perseguire le finalità di cui ai commi 2 e 3 la Regione garantisce e promuove l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti previsti dalla presente legge ed assicura il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle procedure amministrative.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), d), g), g-bis) i), l), m), n), o), o-ter), o-quater), o-quinquies), r), t), u) e v) e comma 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si applicano, inoltre, le seguenti definizioni:

a) provvedimento autorizzatorio unico: provvedimento che comprende il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio dei progetti sottoposti a VIA ai sensi dell'articolo 4 della presente legge;

b) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e l'adozione del provvedimento di VIA nonché del provvedimento autorizzatorio unico;

c) comuni interessati: i comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione del progetto nonché dai connessi impatti ambientali, relativamente alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati;

d) amministrazioni interessate: le amministrazioni competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione e all'esercizio del progetto;

e) struttura organizzativa competente: la struttura organizzativa istituita o designata dall'autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione delle procedure disciplinate dalla presente legge.

 

     Art. 3. Informazione

1. Nelle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente assicura la promozione e la garanzia dell'informazione e della partecipazione di amministrazioni e del pubblico interessato, nonché lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente, con le modalità di cui ai capi II, III e IV.

2. Ai fini della predisposizione dello studio ambientale preliminare e dello studio d'impatto ambientale (SIA), il proponente ha diritto di accesso alle informazioni e ai dati disponibili presso gli uffici delle amministrazioni pubbliche.

 

     Art. 4. Ambito di applicazione delle norme sulla VIA

1. Sono assoggettati a VIA:

a) i progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3;

b) i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA (screening);

c) i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 che ricadono anche parzialmente all'interno di aree naturali protette, comprese le aree contigue, ai sensi della normativa vigente ovvero all'interno dei siti della Rete Natura 2000;

d) i progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA (screening), l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;

e) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati A.1, A.2 e A.3, che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;

f) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, qualora, all'esito dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.

2. Su istanza del proponente sono, inoltre, assoggettati a VIA i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3. In tali casi non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per quanto riguarda il termine di realizzazione del progetto.

 

     Art. 5. Ambito di applicazione delle norme sulla verifica di assoggettabilità a VIA (screening)

1. Al fine di verificare se possano produrre impatti significativi e negativi per l'ambiente e vadano sottoposti a VIA, sono assoggettati alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening), i seguenti progetti:

a) i progetti di cui agli allegati B.1, B.2, B.3;

b) i progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui agli allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006 per i progetti elencati negli allegati B.1, B.2 e B.3 la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).

3. Su istanza del proponente sono, inoltre, assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) i progetti sotto le soglie dimensionali di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3 e agli allegati A.1, A.2 e A.3 e che non siano ricompresi negli allegati B.1, B.2 e B.3.

 

     Art. 6. Verifica preliminare ed esclusioni

1. Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti assoggettati a VIA ed alla verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è applicabile la procedura prevista dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tal fine la Giunta regionale adotta specifica direttiva ai sensi del successivo articolo 9.

2. Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quale unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile è applicabile la procedura prevista dall'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

     Art. 7. Autorità competenti

1. La Regione è competente per le procedure relative ai progetti:

a) elencati negli allegati A.1 e B.1;

b) elencati negli allegati A.2 e B.2 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più province;

c) inferiori alle soglie dimensionali di cui all'allegato A.1 e B.1, attivate su richiesta del proponente.

2. La Regione, con le modalità di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è competente per le procedure relative ai progetti:

a) elencati negli allegati A.2 e B.2;

b) elencati negli allegati A.3 e B.3 la cui localizzazione interessi il territorio di due o più comuni;

c) previsti al comma 3 qualora il comune sia il proponente;

d) inferiori alle soglie dimensionali di cui agli allegati A.2 e B.2, attivate su richiesta del proponente.

3. Il comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli allegati A.3 e B.3.

4. L'autorità competente svolge la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e la VIA su richiesta del proponente.

5. Nell'espletamento delle procedure disciplinate dalla presente legge, l'autorità competente individua o istituisce un'apposita struttura organizzativa.

6. Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla presente legge, i comuni possono avvalersi, tramite convenzione, delle strutture competenti dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE). La convenzione è onerosa per i comuni e l'ammontare dei compensi dovuti ad ARPAE è definito dalla Giunta regionale in misura forfettaria, previo parere del comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna).

 

     Art. 8. Documentazione connessa al segreto industriale

1. Nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e del procedimento di autorizzazione unica regionale, a tutela del segreto industriale o commerciale, il proponente può presentare all'autorità competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto, allo studio preliminare ambientale o SIA. Si applica l'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

     Art. 9. Direttive

1. La Giunta regionale adotta direttive vincolanti per lo svolgimento delle funzioni e delle attività attribuite con la presente legge. Le direttive, in particolare, definiscono le modalità di svolgimento delle attività affidate ad ARPAE ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015.

 

Capo II

Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)

 

     Art. 10. Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)

1. Per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportate in dettaglio al comma 2.

2. Il proponente presenta all'autorità competente l'istanza di cui al comma 1 trasmettendo in formato elettronico i seguenti documenti:

a) lo studio preliminare ambientale contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente redatto in conformità alle indicazioni contenute all'allegato IV-bis della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, che richiedono, tra l'altro, l'indicazione delle motivazioni, delle finalità e delle possibili alternative di localizzazione e d'intervento nonché delle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica e di tutti gli elementi necessari a consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali;

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), del costo previsto di progettazione e realizzazione del progetto;

c) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 31;

d) l'avviso al pubblico che deve indicare il proponente, la denominazione, la descrizione sintetica e la localizzazione del progetto nonché le modalità ed i termini di consultazione della documentazione.

3. Per le fasi della pubblicazione, partecipazione, istruttoria e richieste d'integrazioni e chiarimenti si seguono le disposizioni contenute all'articolo 19, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. In qualunque fase della procedura, qualora ne ravvisi l'opportunità in relazione alle esigenze del procedimento, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi istruttoria di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Alla conferenza partecipano i comuni e le amministrazioni interessate, per l'esame degli elaborati presentati e la verifica dei possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente del progetto.

5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la verifica di assoggettabilità a VIA (screening) può essere condotta, nel rispetto delle disposizioni del decreto come attuate dalla presente legge, nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS). In tal caso le modalità d'informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale.

 

     Art. 11. Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening)

1. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) con atto dirigenziale, motivato ed espresso, sulla base dei criteri indicati nell'allegato V alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, valutando se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente e debba essere assoggettato a VIA.

2. Per l'assunzione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) è inoltre pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

4. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) obbliga il proponente a conformare il progetto alle condizioni ambientali in esso contenute. Tali condizioni sono altresì vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio d'intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

 

Capo III

Procedimento di autorizzazione unica di VIA

 

     Art. 12. Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini della VIA

1. Il proponente ha facoltà di chiedere una fase di confronto con l'autorità competente al fine di definire la portata delle informazioni e il livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento della VIA. A tal fine si seguono le disposizioni contenute all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

     Art. 13. Studio di impatto ambientale (SIA)

1. I progetti assoggettati a VIA sono corredati da un SIA redatto in conformità all'allegato VII della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si applica quanto disposto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

     Art. 14. Definizione dei contenuti del SIA (scoping)

1. Per i progetti assoggettati a VIA è facoltà del proponente richiedere all'autorità competente l'effettuazione di una fase di consultazione preliminare volta:

a) all'accertamento dell'assenza di elementi o fattori preclusivi alla realizzazione del progetto, derivanti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica ovvero da vincoli assoluti presenti nell'area interessata;

b) alla puntuale definizione dei contenuti del SIA;

c) alla puntuale definizione della documentazione e degli elaborati di cui all'articolo 15, comma 3.

2. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, la documentazione indicata all'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché una relazione che evidenzia la conformità del progetto agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, gli eventuali vincoli paesaggistici, ambientali e storico culturali presenti nell'area e l'assenza degli elementi e dei fattori preclusivi di cui al comma 1, lettera a).

3. La documentazione di cui al comma 2 è pubblicata secondo le modalità indicate all'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Per la definizione dei contenuti del SIA, nonché della documentazione e degli elaborati di cui all'articolo 15, comma 3, l'autorità competente, entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, convoca una conferenza di servizi istruttoria di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

5. L'autorità competente, sulla base delle indicazioni della conferenza di servizi, i cui lavori si concludono entro quaranta giorni dalla ricezione della documentazione, si esprime con atto dirigenziale entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione.

6. I termini previsti dal comma 5 sono ridotti della metà nei casi di progetti assoggettati a VIA ad esito della verifica di assoggettabilità a VIA (screening).

7. L'accertamento dell'insussistenza di elementi preclusivi nonché la definizione degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c), determinati ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vincolano l'autorità competente e le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi.

8. L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente.

9. Per l'avvio della definizione dei contenuti del SIA (scoping), su richiesta dell'autorità competente si applica l'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

     Art. 15. Attivazione del procedimento unico di VIA

1. Per la presentazione dell'istanza di avvio del procedimento unico di VIA si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 27-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportate in dettaglio ai commi 2 e 3.

2. Il proponente presenta l'istanza di cui al comma 1 trasmettendo all'autorità competente in formato elettronico:

a) gli elaborati progettuali, con un livello informativo e di dettaglio, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 152 del 2006 tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali e l'emanazione dei necessari provvedimenti;

b) lo studio d'impatto ambientale predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13 ed agli eventuali esiti della fase di definizione dei contenuti del SIA (scoping) di cui all'articolo 14, nonché la sintesi non tecnica;

c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, del costo di progettazione e realizzazione del progetto;

d) la ricevuta di avvenuto pagamento delle spese istruttorie di cui all'articolo 31;

e) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 22;

f) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

3. Il proponente correda l'istanza di cui al comma 1 anche con la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti dalla normativa vigente per il rilascio d'intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati, nonché della documentazione relativa alla disponibilità dell'area o all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, necessari alla realizzazione ed all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui al comma 2, lettera f), reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nullaosta, o atti di assenso richiesti.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, l'autorità competente effettua le verifiche indicate dall'articolo 27-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in caso di esito positivo, comunica, per via telematica, alle amministrazioni potenzialmente interessate l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione ricevuta in base alle modalità indicate dall'articolo 27-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Per la verifica di completezza, si seguono le disposizioni contenute all'articolo 27-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

     Art. 16. Pubblicizzazione

1. Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, effettuata la verifica di completezza documentale di cui all'articolo 15, comma 5 ovvero, in caso di richieste d'integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse l'autorità competente provvede a pubblicare sul proprio sito web l'avviso al pubblico di cui all'articolo 15, comma 2, lettera f) di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico tiene luogo della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 della legge n. 241 del 1990.

 

     Art. 17. Partecipazione

1. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 16 il pubblico interessato può presentare osservazioni secondo le modalità indicate all'articolo 27-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Il proponente ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alle osservazioni presentate di cui al comma 1 e pubblicate sul sito web dell'autorità competente entro il ventesimo giorno precedente alla conclusione della conferenza di servizi di cui all'articolo 19.

3. La pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 16, comma 1, è integrata con gli ulteriori adempimenti in tema di deposito e pubblicazione previsti dalle normative di settore dei provvedimenti da acquisire ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 nel rispetto dei termini del procedimento unico.

4. Ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica. Con direttiva di Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, sono disciplinate le modalità di svolgimento dell'inchiesta pubblica.

5. L'autorità competente può promuovere, nei casi di particolare rilievo anche su richiesta di un'amministrazione interessata o del pubblico interessato, un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni ed il pubblico per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della VIA. All'istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente.

6. Qualora non abbia luogo l'istruttoria pubblica di cui al comma 5, l'autorità competente può promuovere, anche su richiesta del proponente, un contraddittorio tra lo stesso e coloro che hanno presentato osservazioni.

 

     Art. 18. Integrazioni e modifiche

1. Per quanto concerne le integrazioni e le modifiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. L'autorità competente, al fine di coordinare e semplificare i lavori istruttori delle amministrazioni interessate per l'eventuale richiesta d'integrazioni, può indire, entro dieci giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 16, comma 1, una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990 fermo restando il rispetto di tutti i termini procedimentali.

 

     Art. 19. Conferenza di servizi

1. Lo svolgimento della conferenza di servizi decisoria è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché agli articoli 14, comma 4, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 come dettagliate ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2. L'autorità competente convoca, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di consultazione del pubblico di cui all'articolo 17, comma 1, ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali di cui all'articolo 18, una conferenza di servizi decisoria alla quale partecipano tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto ed è invitato il proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990. La conferenza di servizi provvede congiuntamente all'esame del progetto e del SIA. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.

3. Le attività tecnico-istruttorie sono svolte dalla struttura organizzativa competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate e predispone la proposta di verbale conclusivo della conferenza di servizi. Nella proposta di verbale conclusivo sono, in particolare, riportate le posizioni espresse, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 3, della legge n. 241 del 1990, in modo univoco e vincolante dai rappresentanti delle amministrazioni competenti per la VIA e per i titoli abilitativi necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto. In tale proposta sono, inoltre, descritte le fasi amministrative del procedimento, le informazioni relative al processo di partecipazione, la sintesi dei risultati della consultazione e l'indicazione di come tali risultati siano stati presi in considerazione ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18 ed eventualmente dell'articolo 22. Tale proposta di verbale conclusivo è di norma inviata alle amministrazioni convocate in conferenza di servizi e al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni.

4. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi, debitamente sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione competente per la VIA e dai rappresentanti delle amministrazioni interessate partecipanti alla conferenza di servizi, costituisce la conclusione motivata della conferenza di servizi contenente specificamente le determinazioni in merito all'impatto ambientale e ai titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Le determinazioni in merito ai titoli abilitativi non possono contenere prescrizioni che contrastano con le determinazioni in merito all'impatto ambientale.

5. Sulla base della conclusione motivata della conferenza di servizi, la Giunta formalizza le determinazioni della conferenza di servizi in merito alla VIA e adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'articolo 20.

6. Nei casi di esercizio della funzione regionale ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015, qualora la Giunta rilevi eventuali vizi procedimentali a ciò provvede la struttura organizzativa regionale competente per il provvedimento unico che può avvalersi della struttura organizzativa che ha curato il procedimento, nel rispetto dei termini procedimentali.

7. In sede di conferenza di servizi è acquisito il parere sull'impatto ambientale del progetto da parte dei comuni interessati e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati.

8. Il termine di conclusione della conferenza di servizi, ai sensi 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, è di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori ai sensi del comma 2.

9. Alla conferenza di servizi la Regione, l'ARPAE e l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTePC) partecipano ciascuna con un proprio rappresentante ai fini dell'espressione dei pareri, delle autorizzazioni o assensi ad essi specificamente spettanti in ragione della peculiarità del modello organizzativo e della ripartizione di materie di cui alla legge regionale n. 13 del 2015.

10. Nei casi in cui ARPAE sia delegata a rappresentare la Giunta nel procedimento unico, è comunque invitata in funzione di supporto la Regione qualora la stessa debba esprimere nell'ambito del procedimento pareri, nullaosta ed atti di assenso comunque denominati.

 

     Art. 20. Provvedimento autorizzatorio unico e provvedimento di VIA

1. Per l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico si seguono le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come dettagliato nei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

2. L'autorità competente adotta il provvedimento autorizzatorio unico, con atto di Giunta, recante la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi. Il provvedimento autorizzatorio unico comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto rilasciati dalle amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi, recandone indicazione esplicita.

3. L'autorità competente comunica il provvedimento autorizzatorio unico al proponente e alle altre amministrazioni interessate e lo pubblica sul proprio sito web, nonché, per estratto nel BURERT.

4. Le amministrazioni i cui atti sono compresi dal provvedimento autorizzatorio unico possono sollecitare, con congrua motivazione, l'autorità competente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza di servizi, determinazioni in via di autotutela con le modalità specificate all'articolo 14-quater, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

5. L'attivazione dei rimedi avverso la determinazione conclusiva della conferenza di servizi da parte delle amministrazioni dissenzienti è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 14-quinques della legge n. 241 del 1990.

6. I titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto contenuti nel provvedimento autorizzatorio unico acquisiscono efficacia dalla data di approvazione del provvedimento autorizzatorio unico.

7. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le autorità competenti informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e di VIA, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

8. Per il rinnovo e il riesame delle condizioni e delle misure supplementari relative alle autorizzazioni e ai titoli abilitativi contenuti nel provvedimento autorizzatorio unico si applicano le disposizioni contenute all'articolo 27-bis, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

     Art. 21. Ulteriori disposizioni sul provvedimento autorizzatorio unico e sul provvedimento di VIA

1. Ove ricorrano i requisiti e condizioni di cui al comma 2, il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore per le seguenti opere:

a) opere pubbliche o di pubblica utilità;

b) interventi d'ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio d'impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività;

c) insediamento d'impianto produttivo per attività incluse nell'ambito di applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento dei medesimi impianti o individua aree insufficienti.

2. Il provvedimento autorizzatorio unico costituisce variante nei casi indicati dal comma 1 a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Valsat), di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), positiva sulla variante stessa, qualora le modificazioni siano state adeguatamente evidenziate nel SIA, con apposito elaborato cartografico, e l'assenso dell'amministrazione titolare del piano da variare sia preventivamente acquisito. Le proposte di variante alla pianificazione territoriale, urbanistica e di settore possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti le previsioni cartografiche e normative relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di VIA. Qualora costituisca variante agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, il provvedimento comprende il documento di Valsat. In tal caso, il SIA motiva la proposta di variante in relazione all'effettivo stato dei luoghi ed all'impraticabilità di alternative, e contiene gli elementi del Rapporto ambientale preliminare o del Rapporto ambientale. In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione qualora la variante sia relativa alla pianificazione territoriale e la provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica, ai fini dell'intesa per l'approvazione della variante e dell'espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale, e il provvedimento autorizzatorio unico contiene la dichiarazione di sintesi.

3. Il provvedimento autorizzatorio unico relativo ai progetti di cui agli articoli 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.

4. Il provvedimento positivo di VIA obbliga il proponente a conformare il progetto alle eventuali condizioni ambientali in esso contenute per la realizzazione, l'esercizio, la dismissione, per gli eventuali malfunzionamenti, nonché per il monitoraggio nel tempo dell'impianto, opera o intervento.

5. La conclusione del procedimento autorizzatorio unico con provvedimento di archiviazione ovvero di rigetto dell'istanza per incompletezza documentale non preclude la riproposizione dell'istanza.

6. Per l'efficacia temporale del provvedimento di VIA trova applicazione quanto definito dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Capo IV

Procedure di VIA interregionali e sovraregionali

 

     Art. 22. Procedure per progetti con impatti ambientali interregionali

1. Nel caso di progetti, soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) od a VIA, che risultino localizzati sul territorio di più regioni, l'autorità competente adotta il relativo provvedimento d'intesa con le regioni cointeressate.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni si applica quanto previsto in proposito dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. In conformità all'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel caso di progetti che possano avere impatti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione. Essa inoltre acquisisce, nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 19, i pareri di tali regioni, dei comuni e degli enti di gestione di aree naturali protette interessati.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, mette a disposizione sul proprio sito web tutta la documentazione ricevuta affinché i soggetti di cui al comma 3 rendano le proprie determinazioni.

 

     Art. 23. Partecipazione della Regione alla procedura di VIA di competenza statale

1. La Regione esprime, con delibera della Giunta regionale, le proprie valutazioni per il provvedimento di VIA di competenza statale, dopo avere acquisito il parere dei comuni interessati, di ARPAE e dell'azienda unità sanitaria locale.

2. Ai fini del comma 1, i comuni interessati, l'ARPAE e le aziende unità sanitarie locali si esprimono entro trenta giorni dalla comunicazione della pubblicazione della documentazione sul sito web ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, trascorsi i quali la Giunta regionale può provvedere anche in assenza dei predetti pareri.

3. La Giunta regionale può promuovere consultazioni ed istruttorie pubbliche con le amministrazioni, le associazioni ed i soggetti interessati.

 

     Art. 24. Procedure per progetti con impatti ambientali transfrontalieri

1. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e trova applicazione quanto previsto dagli articoli 32 e 32-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di consultazioni ed effetti transfrontalieri.

 

Capo V

Monitoraggio e controlli

 

     Art. 25. Monitoraggio

1. Il provvedimento di verifica (screening) ed il provvedimento di VIA contengono ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di monitoraggio degli impatti ambientali, volte ad assicurare il controllo di quelli significativi. A tal fine è predisposta all'interno del SIA una proposta di piano di monitoraggio, che prende in considerazione l'insieme degli indicatori fisici, per controllare gli impatti significativi derivanti dell'attuazione e gestione del progetto con lo scopo d'individuare tempestivamente gli impatti negativi ed adottare le misure correttive opportune. La proposta di piano di monitoraggio individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

2. Il proponente deve trasmettere all'autorità competente i risultati del monitoraggio, nonché informare l'autorità competente delle eventuali modificazioni intervenute nel corso della realizzazione e della gestione dell'impianto, opera o intervento.

3. L'autorità competente esercita le funzioni di controllo e monitoraggio anche avvalendosi delle strutture dell'ARPAE. Si può avvalere, inoltre, delle strutture dell'ARPAE per l'eventuale gestione dei dati e delle misure di cui al comma 1 nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 44 del 1995.

4. Trova applicazione quanto disposto in materia dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con particolare riferimento alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali.

 

     Art. 26. Controllo sostitutivo

1. In caso d'inutile decorso dei termini per l'assunzione del provvedimento di autorizzazione unica da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 7, comma 3, trova applicazione quanto disposto in materia di poteri sostitutivi dall'articolo 30 dalla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

 

     Art. 27. Vigilanza e sanzioni

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo delle amministrazioni interessate, l'autorità competente vigila sull'applicazione delle disposizioni della presente legge nonché delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e nel provvedimento di VIA. I risultati di quest'attività sono resi pubblici secondo le modalità dell'articolo 28, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Nel caso in cui la violazione delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità (screening) o di VIA costituisca anche un illecito edilizio l'autorità competente a disporre la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi è il comune.

4. Per le sanzioni previste all'articolo 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la Giunta regionale può nominare agenti accertatori i funzionari di ARPAE sulla base della proposta del Direttore di ARPAE nei casi di esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015. I proventi derivanti dalle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio regionale.

 

Capo VI

Disposizioni comuni, finali e transitorie

 

     Art. 28. Informazione e sistema informativo

1. La Regione ed i comuni sono tenuti al reciproco scambio di dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge.

2. La Regione organizza la raccolta e l'elaborazione dei dati e predispone una raccolta di studi e ricerche su metodologie e modelli in materia d'impatto ambientale nonché un archivio in cui sono raccolti i SIA e i provvedimenti di VIA con la relativa documentazione.

 

     Art. 29. Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 28, presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:

a) cambiamenti introdotti nell'azione amministrativa ed eventuali criticità riscontrate;

b) effetti in termini di semplificazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e del procedimento unico di VIA per la pubblica amministrazione ed i soggetti proponenti;

c) grado di partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati interessati ai procedimenti, ed effetti prodotti.

2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

 

     Art. 30. Formazione culturale e aggiornamento professionale

1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di valutazione d'impatto ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni.

2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di valutazione d'impatto ambientale.

 

     Art. 31. Spese istruttorie

1. Le spese per le istruttorie relative alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del proponente e sono determinate forfettariamente ed in relazione al valore dell'opera o dell'intervento, in una misura comunque non superiore a 0,05 per cento, con un minimo di 500,00 euro per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e di 1.000,00 euro per il procedimento unico, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale nelle direttive di cui all'articolo 9. Dalle spese istruttorie per il procedimento unico sono detratte quelle eventualmente corrisposte per lo svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening). L'autorità competente verifica il rispetto dei suddetti criteri nel corso della verifica di completezza. Le risorse derivanti dal versamento per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti relativamente ai procedimenti di cui alla presente legge.

2. Per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001, le spese istruttorie sono ridotte del 50 per cento.

3. A seguito della presentazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'autorità competente può stabilire di esentare il proponente dal pagamento delle spese istruttorie e di contribuire alle spese di redazione del SIA fino ad un massimo complessivo del 50 per cento, qualora sussista un interesse pubblico all'attivazione della VIA, in relazione agli impatti ambientali attesi per la tipologia dimensionale e la localizzazione dei progetti ovvero per la vulnerabilità dei siti interessati.

4. Per i progetti che in base alla legislazione vigente risultano sottoposti alla corresponsione di una pluralità di oneri istruttori, ognuno di tali oneri è ridotto del 10 per cento.

5. L'esito negativo del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) o del procedimento unico di VIA, l'archiviazione ovvero la rinuncia del proponente al proseguimento delle procedure, non danno diritto al rimborso delle somme originariamente versate.

6. Qualora il proponente sia la Regione o un ente del sistema regionale le spese istruttorie non sono dovute.

 

     Art. 32. Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'attivazione del portale telematico regionale d'inoltro dell'istanza di cui all'articolo 15, il proponente trasmette, su idoneo supporto informatico, la domanda, completa degli allegati, a tutti i soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto.

2. Un progetto è da ritenersi ricompreso nell'ambito delle tipologie progettuali riportate agli allegati della presente legge solo se non rientra nelle tipologie riportate agli allegati II e II bis della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. La legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) è abrogata.

 

ALLEGATO A

Allegato A.1

A.1. 1)

Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto

secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione

superi i 100 litri al minuto secondo;

A.1. 2)

Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua estratta o

ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi;

A.1. 3)

Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale

penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno; in

tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione

media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all’anno e per un

volume di acque trasferite superiore al 5 per cento di detta erogazione; in entrambi i casi sono

esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni;

A.1. 4)

Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a

fini non energetici, di altezza superiore a 10 metri e/o di capacità superiore a 100.000 metri cubi,

con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzata alla messa in sicurezza dei siti inquinati;

A.1. 5)

Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche sulla terraferma, con esclusione

degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio

2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche,

a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), e successive modificazioni;

A.1. 6)

Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari;

A.1. 7)

Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione

di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Allegato A.2

A.2. 1)

Impianti eolici per la produzione di energia elettrica, sulla terraferma con potenza complessiva

superiore a 1 megawatt, qualora disposto all’esito della procedura di verifica (screening);

A.2. 2)

Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie

prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

A.2. 3)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B,

lettere D1, D5, D9, D10 e D11 e all'allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo

n. 152 del 2006;

A.2. 4)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 tonnellate

al giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9,

D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

A.2. 5)

Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di

raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacità superiore a

200 tonnellate al giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della Parte Quarta del

decreto legislativo n. 152 del 2006);

A.2. 6)

Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 metri cubi

(operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del

2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5,

della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006), ad esclusione delle discariche per inerti

con capacità complessiva sino a 100.000 metri cubi;

A.2. 7)

Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con

capacità superiore a 150.000 metri cubi oppure con capacità superiore a 200 tonnellate al giorno

(operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del

2006);

A.2. 8)

Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione di profondità, lagunaggio, scarico

di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito

permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12 della Parte Quarta del

decreto legislativo n. 152 del 2006);

A.2. 9)

Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti;

A.2. 10)

Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

85.000 posti per polli da ingrasso;

60.000 posti per galline;

3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 chilogrammi) o 900 posti per scrofe;

A.2. 11)

Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre

materie fibrose;

A.2. 12)

Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione

superiore a 200 tonnellate al giorno;

A.2. 13)

Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma

2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca

e la coltivazione delle miniere nel Regno);

A.2. 14)

Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di

trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive

funzionalmente connesse tra di loro:

- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;

- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;

- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o

composti);

- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;

- per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;

- per la fabbricazione di esplosivi;

A.2. 15)

Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore

alle 35.000 tonnellate all’anno di materie prime lavorate;

A.2. 16)

Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per

insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 tonnellate all’anno di materie prime

lavorate;

A.2. 17)

Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto

finito al giorno;

A.2. 18)

Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione

di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

Allegato A.3

A.3. 1)

Cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi all’anno di materiale estratto o di un'area interessata

superiore a 20 ettari;

A.3. 2)

Strade urbane di scorrimento;

A.3. 3)

Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione

di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.

 

ALLEGATO B

Allegato B.1

Agricoltura

B.1. 1)

Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;

Industria estrattiva

B.1. 2)

Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di

scisti bituminosi;

Industria energetica

B.1. 3)

Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;

Progetti di infrastrutture

B.1. 4)

Linee ferroviarie a carattere regionale e locale;

B.1. 5)

Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua;

B.1. 6)

Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa,

mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare;

B.1. 7)

Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo,

nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri

al secondo;

Altri progetti

B.1. 8)

Progetti di cui all'allegato A.1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il

collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

B.1. 9)

Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A.1 o all’allegato B.1 già autorizzati, realizzati o

in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o

estensione non inclusa nell’allegato A.1).

Allegato B.2

Agricoltura

B.2. 1)

Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari;

B.2. 2)

Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria

intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;

B.2. 3)

Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura compresi i progetti di irrigazione e

drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;

B.2. 4)

Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di

conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;

B.2. 5)

Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di

quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno

funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla

localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a:

- 1.000 avicoli;

- 800 cunicoli;

- 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 chilogrammi) o 45 posti per scrofe;

- 300 ovicaprini;

- 50 posti bovini;

Industria estrattiva

B.2. 6)

Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerarie di miniera di cui all'articolo 2, comma 2,

del regio decreto n. 1443 del 1927, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti

geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie;

B.2. 7)

Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto n. 1443

del 1927, mediante dragaggio marino o fluviale;

Industria energetica

B.2. 8)

Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza

complessiva superiore a 1 megawatt;

B.2. 9)

Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una

lunghezza complessiva superiore ai 20 chilometri;

B.2. 10)

Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

B.2. 11)

Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW, per i

soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all’articolo 166 del decreto legislativo n.

152 del 2006 ed all’articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico

6 luglio 2012 (Attuazione dell’art. 24 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante

incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai

fotovoltaici), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 chilowatt;

B.2. 12)

Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva

superiore a 1 megawatt;

Produzione e trasformazione dei metalli

B.2. 13)

Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata

continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

B.2. 14)

Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e allorché la potenza

calorifica è superiore a 20 megawatt;

- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2

tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

B.2. 15)

Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

B.2. 16)

Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione,

formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio

o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;

B.2. 17)

Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici

o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 metri cubi;

B.2. 18)

Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori;

impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e

rotabile che superino i 10.000 metri quadri di superficie impegnata o 50.000 metri cubi di volume;

B.2. 19)

Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;

B.2. 20)

Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 metri quadri di superficie impegnata o 50.000

metri cubi di volume;

B.2. 21)

Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 metri quadri di

superficie impegnata o 50.000 metri cubi di volume;

Industria dei prodotti minerali

B.2. 22)

Cokerie (distillazione a secco del carbone);

B.2. 23)

Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione

supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione

supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50

tonnellate al giorno;

B.2. 24)

Impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con

capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;

B.2. 25)

Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre

minerali con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;

B.2. 26)

Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni

refrattari, piastrelle, grès e porcellane, di capacità superiore a 75 tonnellate al giorno e/o con una

capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con una densità di colata per forno superiore a 300

chilogrammo per metro cubo;

Industria chimica

B.2. 27)

Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore

alle 10.000 tonnellate all’anno di materie prime lavorate;

B.2. 28)

Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per

insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 tonnellate all’anno di materie prime

lavorate;

B.2. 29)

Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge

29 maggio 1974, n. 256 (Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle

sostanze e dei preparati pericolosi), con capacità complessiva superiore a 1.000 metri cubi;

Industria dei prodotti alimentari

B.2. 30)

Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una

capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

B.2. 31)

Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di

prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;

B.2. 32)

Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200

tonnellate al giorno su base annua;

Impianti per la produzione di birra o malto con una capacità di produzione superiore a 500.000

ettolitri all’anno;

B.2. 33)

Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 metri cubi di volume;

B.2. 34)

Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti

per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di

oltre 10 tonnellate al giorno;

B.2. 35)

Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia

che superino 5.000 metri quadri di superficie impegnata o 50.000 metri cubi di volume;

B.2. 36)

Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore

a 50.000 quintali all’anno di prodotto lavorato;

B.2. 37)

Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore

a 10.000 tonnellate al giorno di barbabietole;

Industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta

B.2. 38)

Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o

la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

B.2. 39)

Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto

finito al giorno;

B.2. 40)

Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità

superiore a 50 tonnellate al giorno;

B.2. 41)

Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità

superiore alle 50.000 tonnellate all’anno di materie prime lavorate;

Industria della gomma e delle materie plastiche

B.2. 42)

Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate all’anno

di materie prime lavorate;

Progetti di infrastrutture

B.2. 43)

Strade extraurbane secondarie;

Altri progetti

B.2. 44)

Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

B.2. 45)

Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di

trattamento con capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno (operazioni di cui

all'allegato B, lettere D2, e da D8 a D11, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006);

impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di

ricondizionamento preliminari con capacità massima complessiva superiore a 20 tonnellate al

giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della Parte Quarta del decreto legislativo

n. 152 del 2006);

B.2. 46)

Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10

tonnellate al giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui

all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006);

B.2. 47)

Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare

con capacità massima superiore a 30.000 metri cubi oppure con capacità superiore a 40 tonnellate

al giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della Parte Quarta del decreto legislativo n.

152 del 2006);

B.2. 48)

Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore a 100.000 metri cubi

(operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006);

B.2. 49)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B,

lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della Parte Quarta del decreto

legislativo n. 152 del 2006;

B.2. 50)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10

tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta

del decreto legislativo n. 152 del 2006;

B.2. 51)

Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

B.2. 52)

Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue

urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi;

B.2. 53)

Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie

superiore a 1 ettaro;

B.2. 54)

Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 metri quadri;

B.2. 55)

Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 metri quadri di superficie impegnata o

50.000 metri cubi di volume;

B.2. 56)

Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;

B.2. 57)

Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;

B.2. 58)

Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 25.000

tonnellate all’anno di materie prime lavorate;

B.2. 59)

Progetti di cui all'allegato A.2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il

collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

B.2. 60)

Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2).

Allegato B.3

Agricoltura

B.3. 1)

Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari;

Industria estrattiva

B.3. 2)

Cave e torbiere;

Progetti di infrastrutture

B.3. 3)

Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40

ettari;

B.3. 4)

Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40

ettari; progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici

superiori ai 10 ettari;

B.3. 5)

Progetti di costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della

Legge 15 marzo 1997, n. 59);

B.3. 6)

Parcheggi di uso pubblico, con capacità superiore a 500 posti auto;

B.3. 7)

Strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri;

B.3. 8)

Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di natura

particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

Turismo e svaghi

B.3. 9)

Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 chilometri o che impegnano una superficie superiore a 5

ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento

permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima

superiore a 1.800 persone;

B.3. 10)

Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri

con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 metri cubi, o che occupano una

superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

B.3. 11)

Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente, con capacità superiore a 300 posti

roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;

B.3. 12)

Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;

B.3. 13)

Progetti di cui all'allegato A.3 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il

collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

B.3. 14)

Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato A.3 o all’allegato B.3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato A.3).