§ 45.1.901 - Del.CIPE 7 agosto 2017, n. 80.
Accordo di partenariato - Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziate con la legge di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:07/08/2017
Numero:80

§ 45.1.901 - Del.CIPE 7 agosto 2017, n. 80. [1]

Accordo di partenariato - Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziate con la legge di stabilità 2016 e semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016.

(G.U. 14 febbraio 2018, n. 37)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Visti i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013 e n. 1311/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativi alla disciplina e alla quantificazione dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014/2020;

     Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

     Visti inoltre gli articoli 5 e seguenti della predetta legge n. 183/1987 che istituiscono il Fondo di rotazione e disciplinano le relative erogazioni e l'informazione finanziaria;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per la attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183», e sue successive modificazioni e integrazioni;

     Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di Codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

     Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, per l'esercizio di tali funzioni, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

     Vista la delibera di questo Comitato n. 8/2015, recante la presa d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria delibera n. 18/2014 - dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

     Visti il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 12 dicembre 2016 recante il conferimento dell'incarico di Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno al prof. Claudio De Vincenti nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

     Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua in 54.810 milioni di euro le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 iscrivendone in bilancio l'80 per cento (43.848 milioni di euro) destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord nonchè la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che, per gli anni 2020 e successivi, integra la dotazione FSC 2014-2020 della restante quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio (pari a 10.962 milioni di euro);

     Visto, in particolare, il comma 245, dell'art. 1 della sopracitata legge n. 147/2013 come modificato dall'art. 1, comma 670, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il quale ha previsto che il monitoraggio degli interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (MEF/RGS), attraverso le specifiche funzionalità del proprio sistema informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF/RGS del 30 aprile 2015, n. 18;

     Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, e in particolare l'art. 1, comma 674, che ha destinato al rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017;

     Viste le delibere di questo Comitato n. 9/2015 e n. 43/2016 con le quali sono stati rispettivamente approvati gli indirizzi operativi e disposto il riparto finanziario di 90 milioni euro stanziati dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) nonchè è stato disposto il riparto finanziario di 90 milioni euro stanziati legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), per il rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese;

     Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»; e, in particolare, l'art. 1, comma 811, che ha destinato un'ulteriore quota di 10 milioni di euro per il per il rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI) per il triennio 2016-2018;

     Considerato che l'art. 1 della citata legge di stabilità 2014 individua, quale strumento attuativo di cooperazione interistituzionale, l'accordo di programma quadro (APQ), di cui all'art. 2, comma 203, lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

     Tenuto conto dell'intenso lavoro di selezione delle aree interne svolto congiuntamente dal comitato tecnico aree interne, dalle amministrazioni centrali, dalle regioni e dalla provincia autonoma interessate;

     Considerato che con la delibera CIPE n. 43/2016 si era preso atto della non partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano alla Strategia per le aree interne, lasciando disponibili due quote, per un totale di 7,48 milioni di euro;

     Vista la nota del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno n. 678-P del 19 luglio 2017, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente DPCoe, con la quale viene proposto a questo Comitato:

     il finanziamento dell'area Alto Aterno-Gran Sasso Laga a valere su una delle due quote per progetti sperimentali previste dalla delibera CIPE n. 43/2016;

     l'assegnazione dell'importo di 10 milioni di euro stanziato dalla citata legge di stabilità 2016, di cui 7,48 milioni in favore delle aree interno Piceno e Val Nerina; 1,72 milioni di euro per assicurare il sostegno e l'accompagnamento ai territori, 0,8 milioni di euro per lo svolgimento di attività di valutazione;

     la semplificazione del metodo «aree interne», con la sostituzione del punto 4 della delibera CIPE n. 9/2015 e la modifica di parte del punto 2.3 della citata delibera n. 9/2015;

     la rideterminazione delle scadenze previste dalle delibere n. 9/2015 e n. 43/2016;

     Considerato che per quanto concerne lo stato di attuazione della suindicata SNAI, il processo di selezione è avvenuto attraverso una procedura di istruttoria pubblica, svolta congiuntamente da tutte le amministrazioni centrali presenti all'interno del comitato tecnico aree interne e dalla regione o provincia autonoma interessata; istruttoria che si è conclusa con la selezione di 72 aree progetto, con la sola esclusione della Provincia autonoma di Bolzano che non ha partecipato alla Strategia per le aree interne;

     Considerato che un processo di semplificazione del metodo «aree interne» risulta opportuno, tanto più a seguito degli eventi sismici del 2016, posto che una delle aree selezionate, la settantaduesima (72) riguarda l'area Alto Aterno-Gran Sasso Laga e che nella suindicata Strategia nazionale delle aree interne sono presenti ulteriori quattro aree colpite dal sisma del 2016;

     Tenuto conto che la Conferenza Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del 27 luglio 2017;

     Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

     Vista l'odierna nota n. 4048-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base della presente delibera con le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

     Su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno;

 

     Delibera:

     1. Riparto finanziario.

     1.1. A valere sulle risorse recate dall'art. 1, comma 811 della legge di stabilità per il 2016 e destinate al rafforzamento della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, viene disposta l'assegnazione dell'importo complessivo previsto pari a 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018. Le suddette risorse sono così ripartite:

     7,48 milioni di euro per il finanziamento delle aree interne Piceno (terza area della Regione Marche) e aree interne Val Nerina (terza area della Regione Umbria), con una quota pari a 3,74 milioni di euro per ciascuna area;

     1,72 milioni di euro per assicurare il sostegno e l'accompagnamento ai territori, al fine di accelerare la definizione della strategia e la sua attuazione;

     0,800 milioni di euro per lo svolgimento di attività di valutazione.

     1.2. È disposto il finanziamento della settantaduesima (72) area interna Alto Aterno-Gran Sasso Laga, selezionata in seguito agli eventi sismici del 2016, la cui copertura è a valere sulle risorse destinate dalla delibera CIPE n. 43/2016 ad una delle due quote previste per i progetti sperimentali, per il complessivo importo di 3,74 milioni di euro.

     2. Governance della strategia per le aree interne.

     2.1. I termini di scadenza per la sottoscrizione degli APQ - inizialmente fissati dai punti 2.3 delle delibere di questo Comitato n. 9/2015 e n. 43/2016 al 30 settembre 2015 e al 30 settembre 2017 - sono rispettivamente rideterminati al 28 febbraio 2018 e al 31 dicembre 2018.

     2.2. Il periodo previsto al punto 2.3 ultimo capoverso della delibera CIPE n. 9/2015 «La sottoscrizione dell'APQ sarà preceduta da un atto negoziale almeno fra la regione o la provincia autonoma e la rappresentanza dei comuni dell'area progetto» è sostituito con la proposizione «La sottoscrizione dell'APQ potrà essere accompagnata da un atto negoziale almeno tra la regione e la provincia autonoma e la rappresentanza dei comuni dell'area-progetto».

     3. Assistenza tecnica.

     3.1. In ordine alle attività di sostegno e accompagnamento ai territori, per le quali il precedente punto 1 ha disposto uno stanziamento pari a 1,72 milioni di euro, come già previsto dalla precedenti delibere di questo Comitato n. 9/2015 e n. 43/2016, le amministrazioni di riferimento sono:

     in relazione alle attività di selezione delle aree e di programmazione generale e delle strategie d'area, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     in relazione all'attuazione e alla gestione degli accordi di programma quadro, l'Agenzia per la coesione territoriale.

     3.2. In ordine alle attività di valutazione, per le quali il precedente punto 1 ha disposto uno stanziamento di 800.000 euro, il coordinamento sarà garantito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     I citati soggetti garantiranno il necessario coordinamento nella definizione delle iniziative da assumere nell'impiego delle risorse dedicate allo scopo.

     4. Modalità di trasferimento. [2]

     Il punto 4 della delibera n. 9/2015 è così sostituito:

     «Il trasferimento delle risorse è disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze - sulla base delle disposizioni di pagamento informatizzate inoltrate dalle regioni sul sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato/IGRUE - direttamente in favore dei soggetti attuatori degli interventi finanziati ovvero in favore delle regioni.

     Il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGRUE provvede all'erogazione delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge 183 del 1987:

     a titolo di anticipazione, sulla base di apposita richiesta inoltrata dalla regione titolare, nei limiti di cui all'art. 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988;

     a titolo di pagamento intermedio, sulla base di apposite richieste di rimborso inoltrate dalla regione titolare;

     a titolo di saldo, sulla base di richiesta di rimborso, pari a circa il 10% della dotazione finanziaria complessiva a carico del Fondo di rotazione, attestante l'avvenuto completamento dell'intervento, corredata da apposita relazione di chiusura da comunicare anche all'Agenzia per la coesione territoriale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;

     Le richieste di rimborso, formulate dalle amministrazioni regionali sono accompagnate dalle seguenti specifiche attestazioni, rese tenendo conto anche della documentazione di spesa fornita dai soggetti attuatori in sede di domanda di pagamento trasmessa alla Regione titolare: che le spese dovute nell'ambito dell'intervento sono conformi alla normativa di riferimento, sono corrette, ammissibili e coerenti con gli obiettivi stabiliti dalla legge; che tutti gli atti che hanno determinato le spese sono corredati della relativa documentazione giustificativa; che sono stati svolti i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla vigente normativa; per le richieste di saldo finale, che l'intervento è stato regolarmente completato.

     Sono considerate spese rimborsabili quelle di progettazione e assistenza tecnica sostenute a partire dall'approvazione della strategia; è da considerare ammissibile la spesa già sostenuta nelle more della sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro riguardante quegli interventi che sono approvati dalla Strategia e inseriti in APQ.

     L'Agenzia per la coesione territoriale, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, comunica al MEF-IGRUE, per ciascuna area progetto, le risorse da assegnare alla Regione titolare a seguito della sottoscrizione dell'APQ. Per la gestione delle risorse riguardanti l'assistenza tecnica centrale è istituito apposito intervento sul sistema informativo RGS-IGRUE a titolarità della PCM - Dipartimento per le politiche di coesione.

     Le amministrazioni regionali, per tutti gli interventi, ivi compresi quelli di assistenza tecnica, assicurano il monitoraggio tramite la Banca dati unitaria IGRUE e l'adozione di sistemi di gestione e controllo efficaci e idonei a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, secondo la vigente normativa. Le predette amministrazioni possono, ove lo ritengano opportuno, ricorrere a sistemi di gestione e controllo già utilizzati per i programmi comunitari e/o per gli interventi della programmazione complementare finanziati con risorse nazionali.

     La documentazione relativa all'attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai controlli svolti è custodita dai soggetti attuatori e dalle regioni e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti.

     Le amministrazioni regionali assicurano altresì la messa in opera di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi e irregolarità nell'attuazione degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse finanziarie. In tutti i casi accertati di decadenza dal beneficio finanziario concesso, le stesse amministrazioni promuovono le azioni di loro competenza per il recupero e la restituzione al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 delle corrispondenti somme erogate a titolo di anticipazione, pagamento intermedio o saldo, eventualmente rivalendosi sui soggetti attuatori.».

     5. Norma finale.

     Per tutto quanto non specificamente indicato nella presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalle citate delibere CIPE n. 9/2015 e n. 43/2016.

 

Registrata alla Corte dei conti il 29 gennaio 2018  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 51


[1] Per la proroga dei termini di cui alla presente Delibera, vedi la Del.CIPE 15 dicembre 2020, n. 76.

[2] Punto così sostituito dal punto 4 Del.CIPE 25 ottobre 2018, n. 52.