§ 41.7.379 - D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 237.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche del personale civile presso [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:29/12/2017
Numero:237


Sommario
Art. 1.  Modifiche alle tabelle organiche del personale civile della Casa circondariale e dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano


§ 41.7.379 - D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 237.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche alle tabelle organiche del personale civile presso la Casa circondariale e l'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

(G.U. 5 marzo 2018, n. 53)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego», e, in particolare, l'allegata tabella organica n. 9, lettera B), relativa al ruolo del personale civile presso la Casa circondariale di Bolzano, e lettera C), relativa al personale civile dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano (ex CSSA - Centro servizio sociale per adulti in Provincia di Bolzano;

     Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche alle tabelle organiche del personale civile della Casa circondariale e dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano

     1. La tabella organica del personale civile della Casa circondariale di Bolzano e la tabella organica del personale civile dell'Ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano, già denominato centro di servizio sociale per adulti Bolzano, di cui alla tabella 9 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle I) e II) allegate al presente decreto, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

     2. Al personale appartenente al ruolo generale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta in servizio presso gli uffici di cui al comma 1, si applica l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

     3. Il personale di cui al comma 2 in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di studio richiesto quale requisito di ammissione per accedere alla qualifica, è inquadrato, a domanda, nel ruolo locale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.

     4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al pagamento degli oneri stipendiali, comprensivi del trattamento economico fondamentale ed accessorio, relativi alle nuove assunzioni di personale assegnato agli uffici di cui al comma 1, provvede il Ministero della giustizia a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio. Tali oneri, determinati annualmente al lordo degli oneri previdenziali a carico dello Stato, sono posti a carico della Provincia autonoma di Bolzano, nell'ambito delle disponibilità finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

     5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

TABELLA I)

(ART. 1, comma 1)

 

 

TABELLA II)

(ART. 1, comma 1)