§ III.2.69 - L.R. 12 dicembre 2017, n. 53.
Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:12/12/2017
Numero:53


Sommario
Art. 1.  Principi
Art. 2.  Classificazione
Art. 3.  Tipologia di utenza
Art. 4.  Gestione diretta
Art. 5.  Cure domiciliari per soggetti non autosufficienti
Art. 6.  Tariffe
Art. 7.  Regolamento regionale
Art. 7 bis.  Norma transitoria finale
Art. 8.  Consultazione
Art. 9.  Norma finanziaria


§ III.2.69 - L.R. 12 dicembre 2017, n. 53.

Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale

(B.U. 12 dicembre 2017, n. 139)

 

Art. 1. Principi

1. Al fine di semplificare e rendere agevole l’accesso di persone non autosufficienti in strutture residenziali extra-ospedaliere e poter fruire di prestazioni socio-sanitarie, assistenziali, socio-riabilitative e tutelari, è istituita, ai sensi della presente legge, un’unica tipologia di struttura non ospedaliera, denominata Residenza sanitaria assistenziale (RSA), per soggetti non autosufficienti, per i quali siano venute meno le potenzialità di recupero delle funzioni residue e di aggravamento del danno.

 

     Art. 2. Classificazione

1. La RSA è articolata secondo capacità e intensità assistenziale, nel modo seguente:

a) RSA estensiva;

b) RSA di mantenimento [1].

2. I moduli o nuclei che compongono la RSA possono avere diversa intensità assistenziale, nel rispetto dei diversi standard di personale e di prestazioni da rendere all’utente.

3. Nell’ambito della RSA possono coesistere nuclei dedicati per anziani non autosufficienti e nuclei dedicati a soggetti affetti da demenza.

 

     Art. 3. Tipologia di utenza

1. RSA estensiva, salvo quanto già previsto da altre specifiche norme [2]:

a) eroga trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle ventiquattro ore. I trattamenti, erogati mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di ri-orientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è fissata in base alle condizioni dell’assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalla Giunta regionale. I trattamenti estensivi, di cui al presente comma, sono a carico integrale del servizio sanitario regionale [3];

b) è finalizzata a fornire all’utente ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale e di inserimento sociale nonché di prevenzione dell’aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei confronti di soggetti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, le cui limitazioni fisiche e/o psichiche non consentono di condurre una vita autonoma e le cui patologie non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

2. Nelle RSA estensiva sono ospitate [4]:

a) persone non più in età evolutiva o ultra sessantaquattrenni portatrici di alterazioni morbose stabilizzate o morfo-funzionali, che hanno superato la fase acuta della malattia e per le quali è stato compiuto un adeguato trattamento terapeutico o di riabilitazione di tipo intensivo, ma che abbisognano di trattamenti terapeutici protratti nel tempo e per i quali non possano prevedersi ulteriori percorsi anche individualizzati di cura al fine del trattamento delle relative patologie, o al recupero funzionale, o al mantenimento delle capacità acquisite, e non eleggibili in regime di ricovero ospedaliero o presso centri di riabilitazione ex articolo 26, I. 833/1978, o qualsivoglia altra struttura specializzata nel trattamento anche di una fra le più patologie da cui affetto;

b) persone anziane che presentano patologie cronico-degenerative che non necessitano di assistenza ospedaliera, ivi compresi soggetti affetti da patologie psico-geriatriche (demenza senile).

3. La RSA di mantenimento eroga, prevalentemente:

a) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di ri-orientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17 del d.p.c.m. del 12 gennaio 2017, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione. I trattamenti di lungoassistenza, di cui al presente comma, sono a carico del servizio sanitario regionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera [5].

4. [La RSA a bassa intensità assistenziale eroga, prevalentemente, servizi socioassistenziali a persone anziane, con età superiore ai sessantaquattro anni, con lievi deficit psicofisici, che richiedono prevalentemente interventi di tipo assistenziale a causa di patologie non in fase acuta, che per la situazione ambientale e familiare non possono essere assistite a domicilio. Si tratta, comunque, di anziani con lievi non autosufficienze anche causate da deficit cognitivi lievi o moderati o moderati disturbi del comportamento o dell’umore] [6].

5. La Giunta regionale, tramite apposito regolamento, fermi restando i posti letto già contrattualizzati con il Servizio sanitario regionale (SSR), stabilisce il fabbisogno regionale anche per i posti letto dell’RSA da contrattualizzare di cui ai commi 1, 2, e 3, e definisce, tramite le procedure di concertazione indicate all’articolo 6, il modello organizzativo previsto all’articolo 2 [7].

6. Per le prestazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 5, si applicano, fino a nuove determinazioni della Giunta regionale, le tariffe e le quote di compartecipazione del SSR vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge [8].

7. I direttori delle aziende sanitarie locali (ASL) definiscono i contenziosi pendenti sulle quote di compartecipazione del SSR, previa acquisizione del parere legale sulla convenienza della transazione e a condizione che risulti accantonata nel fondo rischi del bilancio la relativa copertura finanziaria.

 

     Art. 4. Gestione diretta [9]

1. Per i nuovi posti letto da attivare nelle RSA ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia) o di ulteriori incrementi successivi di posti letto, si procederà tramite la sperimentazione, per un periodo massimo di tre anni, della gestione diretta della quota dell’assistito, al fine di garantire al massimo il principio della libera scelta.

2. Per gestione diretta s’intende l’utilizzo di un tagliando (voucher) rilasciato dalle unità valutative distrettuali delle ASL (UVM) competenti, previa presa in carico del paziente e sua valutazione multidimensionale.

3. Tale tagliando (voucher) potrà essere utilizzato, esclusivamente, per i ricoveri in RSA accreditate, quale compartecipazione della spesa sanitaria a carico del SSR, secondo le tariffe e le quote di compartecipazione disciplinate dalla presente legge.

4. Per le procedure di realizzazione, autorizzazione e accreditamento di nuove RSA si rinvia alla disciplina prevista dalla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

 

     Art. 5. Cure domiciliari per soggetti non autosufficienti

1. Il domicilio resta il luogo privilegiato di cura. Qualora la ASL non riesca a soddisfare, per il tramite del personale proprio o in convenzione, il fabbisogno di cure domiciliari in favore di soggetti non autosufficienti, può stipulare accordi contrattuali anche con le RSA attraverso procedure di evidenza pubbliche, che devono essere autorizzate e accreditate per l’erogazione di prestazioni di cure domiciliari, nel rispetto del fabbisogno stabilito da regolamento regionale. Il regolamento regionale disciplina le modalità di autorizzazione delle cure domiciliari e le procedure di erogazione.

 

     Art. 6. Tariffe

1. La tariffa da corrispondere ai soggetti gestori di RSA è stabilita con provvedimento amministrativo della Giunta regionale e anch’essa articolata in due diverse fasce, corrispondenti alla RSA estensiva e di mantenimento. Per particolari patologie (es. morbo d’Alzheimer) è prevista una specifica tariffa, anche di tipo articolato, così da avere in debito conto le diverse fasi della malattia [10].

2. Al fine di evitare la dimissione di un utente le cui condizioni di salute siano mutate rispetto al momento dell’ingresso in struttura è consentita la sua permanenza nella stessa, a condizione che la struttura adegui le proprie prestazioni al livello assistenziale richiesto dalla nuova fascia d’intensità assistenziale che interessa detto paziente e ne riceva la nuova tariffa corrispondente.

 

     Art. 7. Regolamento regionale

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta specifico regolamento, che prevede:

a) il riconoscimento degli standard strutturali, organizzativi e funzionali, nonché requisiti di esercizio, dotazioni organiche necessarie, e ogni altra indicazione opportuna al corretto esercizio delle strutture di cui alla presente legge e alla formazione continua del personale addetto, in coordinamento con la normativa vigente, previsti dalle precedenti normative in materia di RSA, Residenza socio sanitaria assistenziale (RSSA) e la rispondenza tra gli stessi e, rispettivamente: RSA estensiva e di mantenimento [11];

b) la presa d’atto della presente legge nonché le modalità per ogni soggetto interessato dalle precedenti disposizioni nel più breve tempo possibile, utili a ridenominare e/o riclassificare ogni struttura, ferma l’efficacia di ogni precedente atto o provvedimento, comunque collegato e/o connesso ad autorizzazioni al funzionamento o di presentazione di richiesta di titolo abilitativo alla realizzazione;

c) la rideterminazione di tariffe differenziate per le RSA estensiva e di mantenimento, nonché di differenti tariffe per patologia [12];

d) la possibilità che l’utente, al mutare delle proprie condizioni di salute, non sia obbligato alla dimissione per il trasferimento in altra RSA più rispondente ma possa permanere nella struttura ospitante a condizione che la stessa adegui le sue prestazioni alla diversa fascia d’intensità assistenziale e ne riceva la diversa tariffa;

e) la rideterminazione del fabbisogno regionale di posti letto di RSA, per le tipologie previste dall’articolo 3, da rivedere ogni quinquennio;

f) le modalità attuative di quanto previsto dall’articolo 4;

g) la preclusione, in detto quinquennio, di stipulare accordi contrattuali tra ASL e RSA al di fuori del fabbisogno regionale stabilito.

 

     Art. 7 bis. Norma transitoria finale [13]

1. Le RSAA di cui all’articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 -Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), entro trenta giorni dall’emanazione della presente norma, ai fini del fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti -Residenza sanitaria assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento -Centro diurno per soggetti non autosufficienti), possono richiedere di essere qualificate quali strutture di mantenimento. In caso contrario continuano a esercitare l’attività mantenendo esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale.

2. La Giunta regionale provvede, conseguentemente, a modificare l’articolo 67 del r.r. 4/2007 adeguando tale tipologia di struttura, dandole valenza e natura di struttura esclusivamente socio-assistenziale.

3. Ai fini della istanza di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio come RSA di mantenimento ai sensi del r.r. 4/2019 e del regolamento regionale 21 febbraio 2019 n. 5 (Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili -Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per disabili -Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.), le strutture di cui all’articolo 7 bis, possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti tecnologici ed organizzativi minimi specifici previsti dai regolamenti attuativi.

4. Le strutture autorizzate ex articolo 67 del r.r. 4/2007 possono ospitare persone con deficit funzionali, in età superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse.

5. La Regione Puglia provvede al momento della data di pubblicazione della presente legge a riattivare le procedure informatiche per la ricezione delle istanze finalizzate alla realizzazione di strutture autorizzate in base all’articolo 67 del r.r. 4/2007 . Le stesse sono valutate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della modifica del regolamento regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 8. Consultazione

1. Il dialogo, il confronto, la consultazione e ogni altra manifestazione di interesse, in quanto produttiva di collaborazione, tra Regione Puglia e associazioni di categoria, le strutture anche singolarmente intese, nonché le associazioni che rappresentano interessi collettivi, diffusi, o sociali anche di singola materia, sono previsti e tutelati dalla presente legge, e quindi aperti a tutti coloro che dimostrino attraverso idonea documentazione, di tutelare gli interessi di un numero di persone almeno pari a sessanta. A tal fine, è istituto un apposito elenco, collegato alla presente legge, al quale chiunque vi abbia interesse e disponga dei necessari requisiti può richiedere di essere, e può presentare osservazioni, o suggerimenti. Ai fini della tutela del lavoro, in ogni sua forma, la Regione Puglia, nel rispetto della Costituzione e delle norme in materia, convoca ogni triennio, di propria iniziativa quanto su richiesta di almeno due distinte rappresentanze sindacali regionali dei lavoratori, o in alternativa almeno tre rappresentanze sindacali aziendali facendo riferimento anche a diverse strutture in territorio regionale, un tavolo di studio finalizzato all’aggiornamento della contrattazione collettiva di categoria. Al tavolo saranno convocate altresì le associazioni maggiormente rappresentative degli interessi delle strutture, o, in mancanza, rappresentanti delle stesse, le quali avranno altresì possibilità di nominare per la rappresentanza collettiva delle proprie esigenze anche uno o più delegati. Ai lavori saranno invitati a rendere pareri e osservazioni anche le associazioni rappresentative degli interessi dell’utenza, come individuate nel presente articolo.

2. E’ inoltre dovuta, per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, la concertazione tra Regione Puglia e confederazioni delle organizzazioni sindacali.

 

     Art. 9. Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non scaturiscono oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 dicembre 2018, n. 53.

[2] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 dicembre 2018, n. 53.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 30 aprile 2018, n. 18.

[4] Alinea così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 dicembre 2018, n. 53.

[5] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 aprile 2018, n. 18 e così modificato dall'art. 2 della L.R. 3 dicembre 2018, n. 53.

[6] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 aprile 2018, n. 18.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 aprile 2018, n. 18.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 30 aprile 2018, n. 18.

[9] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 aprile 2018, n. 18 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 3 dicembre 2018, n. 53.

[10] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 30 aprile 2018, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 3 dicembre 2018, n. 53.

[11] Lettera già modificata dall'art. 5 della L.R. 30 aprile 2018, n. 18 e così ulteriormente modificata dall'art. 5 della L.R. 3 dicembre 2018, n. 53.

[12] Lettera già modificata dall'art. 5 della L.R. 30 aprile 2018, n. 18 e così ulteriormente modificata dall'art. 5 della L.R. 3 dicembre 2018, n. 53.

[13] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 30 aprile 2018, n. 18 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 luglio 2020, n. 18.