§ III.2.68 - L.R. 22 novembre 2017, n. 45.
Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:22/11/2017
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Principi e finalità
Art. 2.  Destinatari
Art. 3.  Azioni regionali
Art. 4.  Interventi di assistenza e mediazione familiare
Art. 5.  Interventi di sostegno economico
Art. 6.  Interventi di sostegno abitativo
Art. 7.  Modalità attuative
Art. 8.  Clausola valutativa
Art. 9.  Norma finanziaria


§ III.2.68 - L.R. 22 novembre 2017, n. 45.

Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico

(B.U. 16 novembre 2017, n. 130 Supplemento)

 

Art. 1. Principi e finalità

1. La Regione, in attuazione del disposto di cui agli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, riconosce l’importanza che i ruoli materno e paterno rivestono nelle diverse fasi della crescita dei minori e sostiene il principio del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione legale ovvero dopo l’annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono finalizzati a garantire le condizioni per la prosecuzione di un’esistenza dignitosa, il recupero dell’autonomia abitativa, l’accesso al credito, l’assistenza e mediazione familiare nelle situazioni di fragilità e conflitto familiare, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per tutelare e svolgere pienamente il ruolo genitoriale.

 

     Art. 2. Destinatari

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 1, promuove interventi al fine di garantire ai genitori separati o divorziati, residenti in Puglia che vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica a seguito di pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge, le condizioni per svolgere il loro ruolo genitoriale [1].

2. E’ escluso dall’applicazione della presente legge e dalla possibilità di usufruire dei benefici a essa connessi il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

 

     Art. 3. Azioni regionali

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove protocolli d’intesa con aziende sanitarie locali, enti locali, istituzioni pubbliche e private, istituti di credito, fondazioni e ogni altro soggetto operante sul territorio regionale a tutela dei minori e a sostegno della genitorialità e realizza, a favore del genitore separato o divorziato in grave difficoltà economica, così come individuato all’articolo 2,

specifici interventi di:

a) assistenza e mediazione familiare;

b) sostegno economico;

c) sostegno abitativo.

1 bis. Gli eventuali interventi di natura sanitaria derivanti dalla stipula dei protocolli d’intesa stipulati con le aziende sanitarie locali sono resi a invarianza di spesa [2].

2. Ai fini delle azioni previste dal comma 1, le priorità tra gli aventi titolo vengono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare [3].

 

     Art. 4. Interventi di assistenza e mediazione familiare

1. La Regione valorizza i consultori pubblici e privati quali centri per la famiglia dedicati alla mediazione familiare, all’orientamento, alla consulenza legale, psicologica, sociale, con specifica attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto familiare, al fine di garantire il diritto dei figli a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, anche proponendo iniziative volte a favorire l’auto-mutuo aiuto tra gruppi di genitori.

 

     Art. 5. Interventi di sostegno economico

1. Al fine di rispondere alle emergenze economiche connesse all’evento della separazione o divorzio dei soggetti di cui all’articolo 2, la Regione istituisce misure di sostegno economico, consistenti in:

a) prestiti da restituire secondo piani di rimborso concordati, entro il limite massimo di sessanta mesi, senza interessi o a tasso agevolato in ragione delle diverse capacità reddituali calcolate al netto dell’assegno di mantenimento dovuto al coniuge, per il mantenimento dei figli ed altri oneri documentati e sopportati in favore del nucleo familiare da cui ci si è separati; i prestiti a tasso zero o agevolati non possono superare l’importo massimo di euro 15 mila;

b) rimborso dei ticket sanitari da concedere sulla base della capacità reddituale che, al netto dell’assegno di mantenimento dovuto al coniuge, per il mantenimento dei figli e di altri oneri documentati e sopportati in favore del nucleo familiare da cui ci si è separati, risulti pari o inferiore all’importo stabilito per l’assegno sociale minimo.

2. I prestiti, di cui al comma 1, lettera a), per i genitori separati o divorziati, sono erogati da istituti e aziende di credito operanti in Puglia, selezionati mediante procedura di evidenza pubblica, secondo convenzioni sottoscritte con la Regione che procede al solo contributo in conto interessi.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le regole di gestione del fondo, le modalità per l’attuazione degli interventi economici a favore del coniuge separato o divorziato in grave difficoltà economica, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri nonchél e procedure e i termini per la presentazione delle domande.

 

     Art. 6. Interventi di sostegno abitativo

1. Al fine di garantire idonee soluzioni logistiche per il migliore espletamento delle funzioni genitoriali, la Regione, nell’ambito dei programmi regionali di sostegno abitativo, individua interventi specifici destinati ai genitori separati o divorziati in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, comma 2, che non siano assegnatari o comunque non abbiano la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.

2. La Regione promuove progetti per l’adeguamento e gestione di immobili pubblici e privati da destinare alla residenza e accoglienza temporanee dei soggetti di cui al comma 1; tali residenze prevedono spazi adeguati per la socializzazione/interazione con i figli.

3. La Giunta regionale definisce accordi con le Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA) competenti per territorio e con altri soggetti pubblici e privati, che individuano forme di concorso, totale o parziale nel pagamento di canoni di affitto a carico dei soggetti di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale individua le modalità, i criteri e i limiti di reddito per l’accesso ai seguenti interventi:

a) contributo ai comuni per la locazione di alloggi di proprietà pubblica a canone concordato;

b) contributo ai comuni per la concessione del fondo di sostegno alla locazione ai sensi dell’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), ai soggetti di cui al comma 1;

c) contributo ai comuni da destinare ai soggetti di cui al comma 1 che si trovino nelle condizioni di accesso al fondo per la c.d. “morosità incolpevole” di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

 

     Art. 7. Modalità attuative

1. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 sono cumulabili con quelli previsti da altre norme europee, statali o regionali, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.

 

     Art. 8. Clausola valutativa

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni alla Commissione consiliare competente una relazione che descrive le attività e i programmi attuati, l’entità e i beneficiari dei contributi erogati in applicazione della presente legge, evidenzia la rispondenza degli interventi rispetto al bisogno riscontrato e rileva eventuali difficoltà. di applicazione della legge.

 

     Art. 9. Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all’articolo 5 è autorizzata la spesa di euro 140 mila per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa, nell’ambito della missione 12, programma 5, titolo 1, e del capitolo n. 783033 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2017-2019 e del bilancio per l’anno 2017, con la denominazione “Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico”.

2. Per le finalità di cui all’articolo 6, comma 4, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 360 mila per l’anno 2017, in termini di competenza e cassa, nell’ambito della missione 8, programma 2, titolo 1 e del capitolo n. 411191 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2017-2019 e del bilancio per l’anno 2017, con la denominazione “Interventi di sostegno alla locazione a favore dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico”.

3. Agli oneri derivanti dall’articolo 6, comma 4, lettere b) e c), si provvede nell’ambito delle risorse del Fondo di sostegno alla locazione e del Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente prelevamento dal Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente.

5. La Giunta regionale definisce annualmente, in base alle azioni previste dai protocolli d’intesa, gli

interventi di cui alla presente legge, dando priorità a quelli che prevedono un cofinanziamento degli enti firmatari dell’intesa.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 67.

[2] Comma inserito dall'art. 76 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 67.

[3] Comma così sostituito dall'art. 76 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 67.