§ II.2.12 - L.R. 2 novembre 2017, n. 41.
Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:02/11/2017
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Istituzione.
Art. 2.  Finalità e competenze.
Art. 2 bis.  (Ulteriori competenze)
Art. 3.  Organi.
Art. 4.  Il Direttore generale.
Art. 5.  Il Collegio dei revisori.
Art. 6.  Organizzazione e Funzionamento.
Art. 7.  Personale.
Art. 8.  Controlli e vigilanza.
Art. 9.  Risorse.
Art. 10.  Compensi e Indennità.
Art. 11.  Norme Transitorie.
Art. 12.  Abrogazioni.


§ II.2.12 - L.R. 2 novembre 2017, n. 41.

Legge di riordino dell'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET).

(B.U. 2 novembre 2017, n. 124 supplemento)

 

Art. 1. Istituzione.

1. L'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia, denominata AREM, istituita dall'articolo 25, comma 5, della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), è soppressa ed è costituita l'Agenzia strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET).

2. L'ASSET ha nuova e propria personalità giuridica e piena autonomia. Essa può, con propri regolamenti adottati dal Direttore generale dell'Agenzia e approvati dalla Giunta regionale, esercitare la propria autonomia organizzativa, finanziaria, gestionale e contabile, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 51 dello Statuto della Regione Puglia.

3. L'Agenzia è sottoposta nei limiti specificati dagli articoli 2, 6 e 8 all'indirizzo e alla vigilanza della Regione Puglia.

 

     Art. 2. Finalità e competenze.

1. L'ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione nonché, nei casi previsti dal comma 5, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l'ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici.

2. L'Agenzia opera, quali proprie finalità istituzionali, in materia di mobilità di passeggeri e merci, di mobilità sostenibile, di integrazione delle politiche di mobilità e di realizzazione delle opere pubbliche con quelle di gestione del territorio e di tutela del paesaggio, di politiche abitative e di riqualificazione degli ambiti urbani, per rafforzare l'uso di tecnologie per la produzione di energia alternativa e la riduzione dei consumi energetici in contesti urbani, per incentivare azioni di riqualificazione dei paesaggi degradati anche attraverso interventi di forestazione urbana, per promuovere la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio esistente per la valutazione e gestione dei georischi (sismici, idrogeologici e di erosione costiera), per la valutazione e gestione delle georisorse (patrimonio geologico, acque sotterranee, geotermali e geotermiche.

3. All'Agenzia sono assegnati, ai sensi del comma 4, i compiti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al comma 2, tra i quali i seguenti:

a) supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;

b) supporto alla pianificazione regionale di settore con particolare riferimento al piano di riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità;

c) definizione di criteri operativi e linee guida per l'attuazione di piani di miglioramento infrastrutturale del trasporto pubblico regionale e locale (T.P.R.L.);

d) elaborazioni di analisi modellistiche e tecnico-economiche propedeutiche all'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti e dei relativi piani di attuazione;

e) rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale e i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale;

f) rilevazione e analisi, mediante rapporto annuale TP alla Giunta regionale, dei livelli di produttività delle imprese di trasporto, ai fini della definizione di standard ottimali di gestione.;

g) approfondimento e sviluppo, in un'ottica intermodale, delle linee d'intervento in tema di merci e logistica, attraverso l'elaborazione del Piano regionale delle merci e della logistica (PML);

h) verifica del grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico e proposta di interventi migliorativi per la redazione della pianificazione attuativa del PRT;

i) supporto tecnico giuridico agli uffici regionali competenti alle procedure a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale;

j) centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale;

k) supporto al processo di pianificazione strategica degli investimenti in tema di pianificazione.e sviluppo ecosostenibile del territorio;

l) fornire supporto tecnico, ove richiesto, all'Area metropolitana e agli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia;

m) attività di project management per nuovi progetti strategici, progetti di miglioramento incrementale nonché per progetti di ricerca e sviluppo da attuarsi nel Dipartimento associato all'ASSET e nelle Sezioni/Strutture in cui esso è articolato, nelle materie istituzionalmente di competenza dell'Agenzia;

n) analisi di mercato relative ai servizi pubblici locali;

o) svolgere attività di analisi e miglioramento della normazione in materia di edilizia residenziale pubblicoprivata e delle politiche di riqualificazione degli ambiti urbani;

p) promuovere la pubblica utilità delle opere di interesse regionale;

q) assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di programmazione regionale in coordinamento con la programmazione interregionale e nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di programma quadro a carattere regionale o interregionale;

r) supporto tecnico alle attività regionali per i piani di riassetto idrogeomorfologico e per gli interventi di tutela e ripristino causati dai fenomeni di dissesto nonché per gli effetti di terremoti o altri fenomeni calamitosi;

s) supporto tecnico agli uffici regionali nonché alla Protezione civile per le attività di prevenzione e tutela del territorio regionale mediante rilevamenti ortofotografici, mappatura informatizzata delle carte geologiche e geotermiche, analisi dei piani insediativi e linee guida per una pianificazione sostenibile, diagnostica e analisi strutturale antisismica degli edifici, valutazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio e dei centri storici, restauro e salvaguardia del patrimonio storico e monumentale;

t) supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari;

u) supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi opere e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale.

4. I compiti di cui al comma 3 sono individuati e attribuiti tramite una apposita convenzione quadro, da stipularsi, con cadenza triennale, previa deliberazione della Giunta regionale, tra il direttore del dipartimento competente e il Direttore generale dell'Agenzia. La suddetta convenzione definisce, tra l'altro: gli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia; i risultati attesi in un arco temporale determinato; l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa; le strategie per il miglioramento dei servizi; le modalità di verifica dei risultati di gestione; le modalità necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

5. L'Agenzia può instaurare, sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro di cui al comma 4, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie.

6. Per lo svolgimento di particolari compiti o per specifiche esigenze adeguatamente documentate dal Direttore generale dell'Agenzia e previa autorizzazione della Giunta regionale, l'ASSET può far ricorso a consulenze esterne da parte di società o singoli professionisti da ricercare attraverso procedure ad evidenza pubblica, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie.

 

     Art. 2 bis. (Ulteriori competenze) [1]

1. All’Agenzia sono altresì assegnate le seguenti ulteriori funzioni istituzionali:

a) collabora al rilevamento e alla elaborazione dei piani di bacino dei distretti idrografici secondo le direttive assunte dalla Conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4 dell’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e adotta gli atti di competenza;

b) formula proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai distretti idrografici;

c) presta supporto, su richiesta della Regione, ai fini della redazione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzarsi nei distretti idrografici;

d) predispone annualmente la relazione sull’uso del suolo e sulle condizioni dell’assetto idrogeologico del territorio di competenza;

e) assume ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e nei bacini idrografici di competenza;

f) elabora proposte all’Autorità di bacino distrettuale, anche d’intesa con gli enti locali, ai fini dell’approvazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

g) provvede a prestare il necessario supporto tecnico ai fini della realizzazione di opere e di interventi previsti nel piano di bacino, sotto il controllo della Conferenza istituzionale permanente di cui al comma 4 dell’articolo 63 del d.lgs. 152/2006;

h) adegua e aggiorna la carta d’uso del suolo e la cartografia tecnica regionale, adottando ogni provvedimento di competenza funzionale all’aggiornamento del Piano stralcio di assetto idrogeologico e di ogni altro sistema informativo territoriale.

2. Su esplicita richiesta della Regione, l’ASSET presta altresì supporto istruttorio nell’ambito delle attività di competenza regionale, nonché in quelle relative alla verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni apposte ai provvedimenti adottati ai sensi del d.lgs. 152/2006, salvo che tale verifica sia espressamente demandata dalla legge o dal relativo provvedimento ad altri organi o enti.

 

     Art. 3. Organi.

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Direttore generale;

b) il Collegio dei revisori contabili.

2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. In nessun caso la durata in carica potrà essere complessivamente superiore a sei anni.

 

     Art. 4. Il Direttore generale.

1. Il Direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale su proposta degli assessori ai rami, e sentita la Commissione consiliare competente, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. La Giunta regionale, su proposta degli assessori ai rami, può disporre la revoca del Direttore generale nell'ipotesi di inosservanza, da parte di quest'ultimo, delle previsioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ASSET e garantisce la coerenza dell'azione dell'Agenzia con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza della Giunta regionale ai sensi degli articoli 2, 6 e 8.

3. Al Direttore generale sono attribuite le competenze in materia di gestione dell'Agenzia, ferme le previsioni di cui agli articoli 1, 2, 6 e 8.

4. Il Direttore generale, oltre agli specifici compiti eventualmente indicati nell'atto di cui all'articolo 6, comma 3, provvede:

a) all'adozione e attuazione del piano annuale e del piano triennale delle attività dell'Agenzia;

b) al coordinamento, alla verifica ed al controllo delle attività tecniche dell'Agenzia;

c) all'adozione del bilancio preventivo economico pluriennale e annuale dell'Agenzia;

d) all'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;

e) all'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'Agenzia;

f) sovraintende all'organizzazione e al funzionamento delle attività dell'Agenzia, assicurandone l'imparzialità, l'economicità e l'efficienza;

g) alla predisposizione della proposta della dotazione organica e delle relative modifiche;

h) alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2;

i) alla cura dei rapporti con l'Amministrazione regionale e a rappresentare l'Agenzia nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali ed internazionali;

j) a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia.

 

     Art. 5. Il Collegio dei revisori.

1. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è costituito da tre componenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui uno con funzioni di presidente.

2. Il Collegio esamina tutti gli atti emanati dall'Agenzia ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità e del controllo della gestione economica e finanziaria dell'Agenzia.

 

     Art. 6. Organizzazione e Funzionamento.

1. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, disciplina in maniera autonoma la propria organizzazione e il proprio funzionamento con appositi regolamenti. Il Direttore generale, nel rispetto dei regolamenti medesimi, adotta ulteriori atti di organizzazione di livello inferiore.

2. L'organizzazione dell'Agenzia è rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i compensi e le indennità degli organi dell'Agenzia e, all'interno degli ambiti di competenza, può specificare nel dettaglio i compiti degli organi dell'Agenzia.

 

     Art. 7. Personale.

1. L'Agenzia, oltre che di personale direttamente assunto, può avvalersi di personale distaccato o comandato dalla Regione e da altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

2. L'organico complessivo di personale dell'Agenzia è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell'articolo 4, la quale è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata all'Agenzia dalla legge di bilancio vigente.

3. L'organico complessivo dell'Agenzia non può essere inferiore alle 12 unità.

 

     Art. 8. Controlli e vigilanza.

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva i seguenti atti dell'Agenzia:

a) i regolamenti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

b) gli atti di cui all'articolo 4, comma 4, lettere c) e d);

c) la dotazione organica di cui all'articolo 7, comma 2.

2. La Giunta regionale compie verifiche finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

3. Gli atti di cui al comma 1, devono essere inviati alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti corredati del parere del Collegio dei revisori.

 

     Art. 9. Risorse.

1. Le spese per il funzionamento dell'ASSET sono finanziate con quanto già assegnato all'AREM, per gli anni dal 2017 al 2019.

2. Per le annualità successive si provvederà entro i limiti di stanziamento nell'ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, da approvarsi con legge di bilancio.

 

     Art. 10. Compensi e Indennità.

1. I compensi, incluse eventuali ulteriori indennità, del Direttore generale non devono in nessun caso superare la retribuzione prevista per un direttore di dipartimento regionale, in base ai vigenti atti amministrativi regionali.

2. La misura dei compensi o delle indennità di cui al comma 1 è stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

 

     Art. 11. Norme Transitorie.

1. L'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) subentra in tutti i rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM).

 

     Art. 12. Abrogazioni.

1. È abrogato l'articolo 25 della l.r. 18/2002.

2. È abrogato l'articolo 21 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali).


[1] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 27 febbraio 2020, n. 4.