§ 3.4.11 - L.R. 25 gennaio 2018, n. 6.
Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 acque minerali e termali
Data:25/01/2018
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Accordi di partenariato per il termalismo)
Art. 4.  (Osservatorio sul termalismo lombardo)
Art. 5.  (Ricerca, concessione, autorizzazioni)
Art. 6.  (Efficacia terapeutica delle risorse termali e accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali)
Art. 7.  (Vigilanza, controllo e autocontrollo degli stabilimenti termali)
Art. 8.  (Il direttore sanitario)
Art. 9.  (Formazione professionale)
Art. 10.  (Attività non termali)
Art. 11.  (Sviluppo turistico del settore termale)
Art. 12.  (Sanzioni)
Art. 13.  (Agevolazioni fiscali)
Art. 14.  (Abrogazioni alla l.r. 44/1980)
Art. 15.  (Clausola valutativa)
Art. 16.  (Norma finanziaria)


§ 3.4.11 - L.R. 25 gennaio 2018, n. 6.

Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo

(B.U. 29 gennaio 2018, n. 5, suppl.)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione Lombardia valorizza le risorse termali e le cure idro-fango-termali come mezzo curativo di riconosciuta efficacia terapeutica per il benessere psicofisico della persona e favorisce l'integrazione del circuito termale all'interno dei percorsi di cura e di riabilitazione anche in raccordo con il sistema sociosanitario regionale e il sistema sanitario nazionale.

2. La Regione riconosce le risorse termali come componente strategica della propria offerta turistica e territoriale, promuove il turismo termale e la conoscenza delle caratteristiche e proprietà curative delle risorse termali lombarde.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) acque termali: le acque minerali termali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini), utilizzate a fini terapeutici;

b) cure termali: le cure che utilizzano le acque minerali o termali o loro derivati, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale), e in particolare fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, limi, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, grotte artificiali e naturali, aventi riconosciuta l'efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 323/2000, erogate negli stabilimenti termali definiti dalla lettera d);

c) patologie: le malattie indicate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 323/2000, che possono essere prevenute o curate, anche ai fini riabilitativi, con le cure termali;

d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati dall'articolo 3, comma 1, della legge 323/2000, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali, centri medico-riabilitativi a regime residenziale in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla legge 323/2000, suddivisi per le seguenti categorie:

1) terme: aree, edifici o insieme di edifici, opere, impianti, attrezzature e arredi, fissi e non, destinati o concorrenti alla erogazione di servizi o attività aventi scopi terapeutici termali, nonché eventualmente alla erogazione di servizi e attività integrative o complementari a tale cura;

2) parco termale: insieme di aree esterne, edifici, opere, impianti, attrezzature e arredi, fissi o non, costituenti ambienti per soggiorni e attività all'aperto e al coperto, incentrati soprattutto su più piscine alimentate con acque minerali termali;

e) aziende termali: le aziende, definite dall'articolo 2555 del codice civile, o rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti;

f) piscina termale: un complesso attrezzato per la balneazione costituito da uno o più bacini naturali, artificiali o ibridi, alimentato con acqua termale, collocato all'interno di uno stabilimento termale così come definito alla lettera d).

 

     Art. 3. (Accordi di partenariato per il termalismo)

1. Al fine di valorizzare le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività dell'offerta termale lombarda, la Regione promuove la definizione di appositi accordi di partenariato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e di attrattività del territorio lombardo). A detti accordi può sempre aderire Regione Lombardia.

 

     Art. 4. (Osservatorio sul termalismo lombardo)

1. È istituito presso la direzione generale Welfare, con delibera della Giunta regionale da sottoporre al parere della competente commissione consiliare, l'Osservatorio sul termalismo lombardo.

2. Fanno parte dell'Osservatorio:

a) l'assessore regionale competente in materia di Welfare o un suo delegato che lo presiede;

b) gli assessori regionali competenti in materia di sviluppo economico, di ambiente e di difesa del suolo o un loro delegato;

c) un rappresentante dei sindaci dei comuni nei quali sono presenti una o più concessioni minerarie per acque termali o sedi di stabilimenti termali;

d) tre membri nominati dal Presidente della Regione di cui due scelti tra quelli designati dalle associazioni regionali delle aziende termali maggiormente rappresentative e uno fra quelli designati dalle associazioni regionali delle imprese turistiche maggiormente rappresentative;

e) tre esperti sanitari in materia di termalismo, con particolare riferimento all'efficacia terapeutica delle acque termali, nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.3. L'Osservatorio sul termalismo lombardo opera come organo tecnico-consultivo e propositivo in relazione alle finalità di cui alla presente legge. In particolare all'Osservatorio spetta:

a) fornire supporto tecnico per lo sviluppo del settore termale;

b) formulare proposte operative per interventi diretti a potenziare e qualificare l'offerta termale anche dal punto di vista turistico;

c) fornire dati, informazioni, elaborazioni e analisi di supporto ai processi decisionali relativamente alle attività previste all'articolo 6 della presente legge;

d) esaminare altre questioni riguardanti il settore termale che la Giunta e il Consiglio intendano sottoporre al parere dell'Osservatorio.4. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con la deliberazione di cui al comma 1.

5. Per i componenti dell'Osservatorio non è previsto alcun compenso.

 

     Art. 5. (Ricerca, concessione, autorizzazioni)

1. Per la disciplina della ricerca, coltivazione delle acque termali e della concessione dei giacimenti di acqua termale si rimanda ai Titoli II e III della legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali).

2. Per la disciplina delle autorizzazioni per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali si rimanda al Titolo IV della l.r. 44/1980.

 

Titolo II

QUALIFICAZIONE SANITARIA DEGLI STABILIMENTI TERMALI

 

     Art. 6. (Efficacia terapeutica delle risorse termali e accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione promuove:

a) l'affermazione della validità scientifica e dell'efficacia terapeutica delle risorse termali nei confronti di determinate patologie, anche attraverso il sostegno a studi e ricerche scientifiche condotti con la collaborazione di università, enti, istituti e fondazioni di ricerca;

b) la realizzazione di iniziative di prevenzione e cura volte alla tutela della salute in età pediatrica e lo svolgimento, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e previo accordo tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, di momenti formativi nelle scuole primarie allo scopo di favorire la conoscenza e la frequentazione delle terme per prevenire e contrastare le più diffuse patologie dell'età evolutiva [1];

c) la realizzazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione, attraverso le autorità sanitarie, rivolti ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici specialisti, finalizzati alla conoscenza del termalismo sia in termini di efficacia terapeutica sia di prevenzione e di mantenimento ottimale dello stato di salute e del benessere nelle varie età della vita.2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, c-bis), del decreto -legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, la Giunta regionale promuove nell'ambito delle risorse disponibili sperimentazioni per l'integrazione tra trattamenti termali, cure primarie e terapia riabilitativa, in particolare per ciò che concerne la riabilitazione post intervento chirurgico e le patologie invalidanti.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 323/2000, la Giunta regionale disciplina, con delibera sottoposta al parere della commissione consiliare competente, i requisiti per l'accreditamento istituzionale e l'utilizzo del marchio del sistema sociosanitario degli stabilimenti termali autorizzati, ubicati nel territorio regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 42).

 

     Art. 7. (Vigilanza, controllo e autocontrollo degli stabilimenti termali)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività degli stabilimenti termali di cui alla presente legge sono svolte dall'Agenzia di tutela della salute (ATS) territorialmente competente.

2. Ogni stabilimento termale deve dotarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di un piano di autocontrollo costantemente aggiornato quale parte integrante del regolamento sanitario interno dello stabilimento termale. Il piano deve prevedere procedure o istruzioni operative atte a:

a) individuare un sistema di monitoraggio per verificare l'efficiente ed efficace attuazione delle procedure o delle istruzioni operative, stabilendo limiti critici in determinati punti di controllo che differenziano l'accettabilità o l'inaccettabilità della qualità delle acque, ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati e applicando procedure di sorveglianza efficaci nei punti di controllo;

b) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto non è sotto controllo;

c) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dello stabilimento termale, al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere a) e b).3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, emana i requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza, ai fini igienico-sanitari, delle piscine termali e delle piscine alimentate con acqua termale.

 

     Art. 8. (Il direttore sanitario)

1. Gli stabilimenti termali devono dotarsi del direttore sanitario, preferibilmente specializzato in idrologia medica o in medicina termale ai sensi dell'articolo 7 della legge 323/2000, idroterapia, terapia fisica, igiene o altra branca medica correlata alle patologie per le quali le acque termali hanno efficacia terapeutica.

2. Il direttore sanitario è responsabile dell'organizzazione e del buon funzionamento delle strutture e degli strumenti sanitari utilizzati, dei servizi igienico-sanitari, della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie e vigila sull'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali.

3. Il direttore sanitario in particolare:

a) assicura che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e medico fornito dei titoli indispensabili per l'esercizio delle singole attività professionali;

b) si accerta del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale;

c) effettua il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione;

d) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle cure termali erogate.4. Per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di sanità.

 

     Art. 9. (Formazione professionale)

1. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, nel rispetto della normativa vigente promuove iniziative di formazione e aggiornamento professionale rivolte agli operatori termali e sanitari e ai professionisti sanitari, in modo particolare coinvolgendo i medici di medicina generale.

 

     Art. 10. (Attività non termali)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 323/2000, gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti di carattere estetico o cosmetico, fatto salvo il rispetto del regolamento regionale 22 marzo 2016, n. 5 (Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'articolo 21-bis della l.r. 73/1989) e nel rispetto dell'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8, 'Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda', e 2 febbraio 2010, n. 6, 'Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere').

2. Gli stabilimenti termali possono commercializzare anche prodotti non legati alle proprietà terapeutiche delle acque termali nel rispetto delle vigenti normative di settore.

 

Titolo III

PROMOZIONE TURISTICA DEL TERMALISMO LOMBARDO

 

     Art. 11. (Sviluppo turistico del settore termale)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione:

a) promuove, anche con l'utilizzo di appositi strumenti di comunicazione e in collaborazione con Explora S.C.p.A, in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 27/2015, il turismo termale lombardo favorendo il partenariato locale in un contesto omogeneo e integrato con gli aspetti tradizionali, storici, culturali, ambientali e enogastronomici dei territori termali;

b) favorisce iniziative e accordi, anche internazionali, per agevolare la mobilità dei pazienti e dei turisti stranieri verso gli stabilimenti termali lombardi, nel rispetto della normativa statale vigente;

c) favorisce la collaborazione e il coordinamento tra le aziende termali lombarde promuovendo lo sviluppo di un'immagine coordinata del settore termale lombardo e incentivando iniziative consortili o reti d' imprese;

d) definisce le condizioni attraverso cui realizzare l'integrazione delle azioni e delle attività di competenza dei diversi livelli istituzionali, nonché la partecipazione dei privati alla programmazione e alla realizzazione degli interventi;

e) fornisce attraverso apposite campagne informative la diffusione della conoscenza delle terme lombarde sotto il profilo di offerta turistica e di proprietà benefiche;

f) prevede particolari campagne informative volte a promuovere le proprietà benefiche dell'acqua termale in occasione del 22 marzo di ogni anno nelle celebrazioni della giornata mondiale dell'acqua, istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite.2. La Regione favorisce l'abbattimento delle barriere architettoniche negli stabilimenti termali per garantire la piena accessibilità a tutti i cittadini.

 

     Art. 12. (Sanzioni)

1. Per le sanzioni amministrative si rimanda all'articolo 55 della l.r. 44/1980.

2. La mancanza di procedure di autocontrollo di cui al comma 2 dell'articolo 7 è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 2.500,00.

3. Il ricavato delle sanzioni derivanti dallo svolgimento delle attività di controllo di cui all'articolo 7 è destinato al fondo per la formazione degli operatori di cui all'articolo 9.

 

     Art. 13. (Agevolazioni fiscali)

1. Nell'ambito della legge di stabilità annuale vengono individuate forme e strumenti di agevolazioni fiscali a favore delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), che attivano programmi e progetti di particolare rilevanza strategica del termalismo e coerenti con la programmazione regionale.

2. Le agevolazioni previste nel presente articolo operano nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità applicative con riferimenti al regime di aiuto prescelto.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 14. (Abrogazioni alla l.r. 44/1980)

1. L'articolo 1 bis della legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali) è abrogato.

 

     Art. 15. (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati conseguiti dalle azioni messe in atto per promuovere e valorizzare il termalismo lombardo.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale con cadenza biennale una relazione che documenta e descrive:

a) l'offerta termale degli stabilimenti autorizzati sul territorio regionale;

b) gli esiti di studi, ricerche e sperimentazioni promossi;

c) le azioni di prevenzione, formazione e aggiornamento professionale realizzate;

d) le iniziative di promozione del turismo termale sostenute;

e) le forme e gli strumenti di agevolazione fiscale utilizzati;

f) le eventuali sanzioni amministrative applicate.3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

 

     Art. 16. (Norma finanziaria)

1. Alle spese per l'attuazione delle iniziative formative e degli interventi di qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali di cui al titolo II, previste in euro 50.000,00 per l'anno 2018, in sede di prima applicazione della presente legge, la Regione assicura il finanziamento tramite incremento di euro 50.000,00 della missione 13 'Tutela della salute', programma 7 'Ulteriori spese in materia sanitaria' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti'.

2. Alla spesa per la promozione degli accordi di partenariato di cui all'articolo 3 e per l'attuazione degli interventi di promozione turistica del termalismo lombardo di cui al titolo III, prevista per l'anno 2018 in euro 150.000,00, la Regione assicura il finanziamento tramite incremento di euro 150.000,00 della missione 7 'Turismo', programma 1 'Sviluppo e valorizzazione del turismo' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.

3. Per gli esercizi successivi al 2018 all'autorizzazione della spesa dei commi 1 e 2 si provvede, con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziate alle missioni/programmi dei commi 1 e 2.

4. Alla copertura degli eventuali minori introiti, al momento non determinabili, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 13 si provvede annualmente con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.


[1] Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 4 dicembre 2018, n. 17.