§ 3.3.34 - L.R. 5 gennaio 2018, n. 1.
Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:05/01/2018
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco” e [...]
Art. 2.  (Modifica all’articolo 4, comma 8, della l.r. 32/1998)
Art. 3.  (Attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013)


§ 3.3.34 - L.R. 5 gennaio 2018, n. 1.

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco) e successive modifiche. Attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.

(B.U. 9 gennaio 2018, n. 3)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 “Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco” e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 32/1998 le parole: “La Regione delega ai comuni il rilascio del tesserino.” sono soppresse.

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 4, comma 8, della l.r. 32/1998)

1. Al comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 32/1998, come modificato dall’articolo 17, comma 22, lettera b), numero 6), della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, le parole: “previa frequenza di un corso di aggiornamento in materia micologica della durata minima di sei ore, e” sono soppresse.

 

     Art. 3. (Attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013)

1. La Giunta regionale, con regolamento, provvede all’attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 “recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio” e delle relative disposizioni applicative, limitatamente all’organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo, con particolare riferimento al comparto ortofrutticolo.