§ 3.3.60 - D.P.G.R. 7 febbraio 2018, n. 023/Pres.
Regolamento recante criteri e modalità per l’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all’agricoltura, al patrimonio zootecnico, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 zootecnia e valorizzazione produzioni animali
Data:07/02/2018
Numero:023


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e ambito di applicazione)
Art. 2.  (Beneficiari)
Art. 3.  (Oggetto dell’indennizzo)
Art. 4.  (Modalità e termini di presentazione della domanda)
Art. 5.  (Quantificazione del danno e ammontare dell’indennizzo)
Art. 6.  (Istruttoria)
Art. 7.  (Esclusioni dall’indennizzo)
Art. 8.  (Erogazione dell’indennizzo)
Art. 9.  (Oggetto dell’indennizzo)
Art. 10.  (Modalità e termini di presentazione della domanda)
Art. 11.  (Quantificazione del danno e ammontare dell’indennizzo)
Art. 12.  (Ammontare dell’indennizzo nelle aree di particolare interesse conservazionistico)
Art. 13.  (Istruttoria)
Art. 14.  (Esclusioni dall’indennizzo)
Art. 15.  (Erogazione dell’indennizzo)
Art. 16.  (Oggetto dell’indennizzo)
Art. 17.  (Modalità e termini di presentazione della domanda)
Art. 18.  (Quantificazione del danno e ammontare dell’indennizzo)
Art. 19.  (Istruttoria)
Art. 20.  (Esclusioni dall’indennizzo)
Art. 21.  (Erogazione dell’indennizzo)
Art. 22.  (Tipologia degli impianti)
Art. 23.  (Interventi di conservazione e valorizzazione)
Art. 24.  (Calcolo del contributo)
Art. 25.  (Domanda di contributo)
Art. 26.  (Documentazione)
Art. 27.  (Istruttoria)
Art. 28.  (Concessione e liquidazione del contributo)
Art. 29.  (Divieto di cumulo)
Art. 30.  (Allegati)
Art. 31.  (Rinvio)
Art. 32.  (Disposizioni transitorie)
Art. 33.  (Entrata in vigore)


§ 3.3.60 - D.P.G.R. 7 febbraio 2018, n. 023/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per l’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all’agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli e per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b), e) e 39, comma 1, lettera a bis), della legge regionale 6/2008.

(B.U. 21 febbraio 2018, n. 8)

 

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica all’agricoltura, al patrimonio zootecnico, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, ai veicoli nonché per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, in attuazione degli articoli 10, comma 1, lettere a), b) e) e 39, comma1, lettera a bis) della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l’esercizio dell’attività venatoria).

2. In particolare, l’Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica all’agricoltura, al patrimonio zootecnico, ivi comprese le produzioni ittiche, e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell’ottanta per cento del danno accertato;

b) indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura massima dell’ottanta per cento del danno accertato;

c) concedere contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli.

3. Il presente regolamento non si applica ai danni imputabili a fauna selvatica appartenente alle specie Orso bruno (Ursus arctos), Lince (Lynx lynx), Lupo (Canis lupus) e Sciacallo dorato (Canis aureus) ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 6/2008.

4. Ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge regionale 6/2008, resta salva ogni facoltà dell’Amministrazione regionale di stipulare apposite polizze assicurative.

 

     Art. 2. (Beneficiari)

1. Possono accedere all’indennizzo dei danni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a):

a) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, con attribuzione di numero di Partita IVA;

b) le persone fisiche che allevano specie avi-cunicole per autoconsumo, regolarmente registrate presso il competente Servizio veterinario;

c) i proprietari o conduttori di strutture destinate all’allevamento di specie appartenenti al patrimonio zootecnico, compreso quello ittico, iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e regolarmente registrate presso il competente Servizio veterinario.

2. Possono accedere all’indennizzo dei danni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) i proprietari dei veicoli.

3. Possono accedere ai contributi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) i proprietari o i conduttori di roccoli e bressane.

 

CAPO II

DANNI ALL’AGRICOLTURA, AL PATRIMONIO ZOOTECNICO E ALLE OPERE APPRONTATE SUI TERRENI COLTIVATI E A PASCOLO

 

     Art. 3. (Oggetto dell’indennizzo)

1. Sono indennizzabili i danni alle produzioni agricole, ai prodotti derivanti dalle coltivazioni erbacee ed arboree, al patrimonio zootecnico, escluso quello ittico disciplinato dal Capo III, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo in rapporto di esercizio con la coltivazione del fondo o l’allevamento del bestiame, nella misura massima dell’80 per cento del danno accertato.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata annualmente la percentuale di indennizzo in funzione delle somme rese disponibili dall’Amministrazione Regionale.

3. I danni di cui ai commi 1 sono indennizzabili qualora arrecati da specie appartenenti alla fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

4. Sono esclusi dall’indennizzo:

a) le aree costituite in divieto di caccia ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);

b) le aree in divieto di caccia di cui all’articolo 21, comma 1, lettere a) e b) della legge 157/1992 ed i territori ricompresi nei parchi urbani;

c) i territori destinati alla produzione faunistica e a gestione privata dell’attività venatoria, eccezione fatta per i fondi inclusi coattivamente;

d) le aree che non abbiano fini produttivi, ma di miglioramento ambientale.

 

     Art. 4. (Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di indennizzo, redatta esclusivamente utilizzando il modello di cui all’Allegato A, è presentata al servizio regionale competente e sottoscritta dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, entro e non oltre cinque giorni dalla constatazione del danno, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. Qualora il danno venga causato nella fase della semina o del trapianto, la domanda di indennizzo è presentata entro e non oltre venti giorni dalla data di semina o del trapianto.

3. Qualora il danno sia causato da predazione al patrimonio zootecnico, la domanda di indennizzo è presentata entro e non oltre due giorni dalla constatazione del danno.

4. Al fine del rispetto del termine di cui ai commi 1, 2 e 3, fa fede la data di spedizione della domanda e, in caso di spedizione a mezzo raccomandata, trova applicazione l’articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. La domanda di indennizzo è corredata dalla seguente documentazione:

a) fotocopia estratto di mappa o tavolare;

b) fotocopia di documento d’identità in corso di validità;

c) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in “de minimis” ai sensi articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

6. La stima approssimativa del danno alle colture agricole, da indicare nella domanda di indennizzo di cui al comma 1, deve essere espressa dal richiedente in percentuale, tenuto conto della quantità di prodotto danneggiato sul totale.

7. Qualora il danno interessi gli allevamenti, dovrà essere indicato il numero di capi predati.

8. Qualora il danno interessi le opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, dovranno essere indicate le strutture danneggiate.

 

     Art. 5. (Quantificazione del danno e ammontare dell’indennizzo)

1. Il servizio regionale competente, anche a seguito di eventuale sopralluogo da effettuarsi in presenza del proprietario o del conduttore del fondo o di altro soggetto a tal fine espressamente delegata, procede al riconoscimento del danno subito e a quantificare lo stesso tenendo conto dei costi di produzione, dei costi di reimpianto o ripristino o risemina, della perdita o minor prodotto causate dall’evento.

2. Per il calcolo delle produzioni e dei prezzi unitari da applicare ai fini della quantificazione del danno economico subito, si fa prioritariamente riferimento ai decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativi alle rese benchmark e ai prezzi unitari massimi per la determinazione dei valori assicurabili, e successivamente ai valori stabiliti dalle Camere di Commercio per le merci non considerate dai provvedimenti Ministeriali.

3. Il servizio regionale competente adotta annualmente il prontuario dei danni da fauna che sulla base di quanto indicato al comma 2 riporta, per le principali colture e animali di allevamento, il valore delle anticipazioni colturali, delle rese e dei prezzi ai fini della quantificazione del danno economico subito.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 commi 1 e 2, il limite massimo di indennizzo per ciascun danneggiato è quantificato, in via preliminare, in euro 5.000,00.

5. Qualora nell’anno, concluso il riparto dell’ammontare degli indennizzi da erogare, si accertino ulteriori risorse disponibili, si provvederà a ripartirle in maniera proporzionale fra coloro che hanno subito danni superiori a euro 5.000,00.

 

     Art. 6. (Istruttoria)

1. Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso all’indennizzo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni per la presentazione.

3. Le domande di indennizzo prive della stima approssimativa del danno o del numero di capi predati nonché le domande presentate oltre i termini previsti, sono dichiarate inammissibili.

4. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2, non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l’archiviazione della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

 

     Art. 7. (Esclusioni dall’indennizzo)

1. Non sono indennizzabili i danni provocati:

a) da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito il danno, nonché il suo aggravamento;

b) a boschi o rimboschimenti, dopo tre anni dall’impianto;

c) ad impianti di specie arboree realizzati con i contributi pubblici, qualora non siano state previste in progetto, oppure previste e non realizzate, specifiche opere di prevenzione dei danni, i cui costi siano stati dichiarati ammissibili ai predetti contributi pubblici dalle relative disposizioni di legge o regolamentari;

d) dalle medesime specie, sulla stessa particella catastale, per più di due anni consecutivi senza che siano stati messi in atto dai conduttori idonei sistemi di prevenzione;

e) sulle colture arboree, sui vivai, sui piccoli frutti e sulle colture erbacee poliennali, escluse le colture foraggere, sulla stessa particella catastale, causati dalle medesime specie appartenenti alla classe dei mammiferi, dopo due anni consecutivi;

f) su particelle o colture per le quali sono stati erogati contributi per opere di prevenzione nel quinquennio precedente con provvedimenti regionali, nazionali, comunitari o di altri enti pubblici.

2. Non sono altresì indennizzabili:

a) i danni per i quali non sia accertabile la causa del danno;

b) i danni alle colture per le quali non sia accertabile la quantità di produzione persa;

c) i danni alle colture per le quali siano già state effettuate le operazioni di raccolta al momento del sopralluogo;

d) i danni alle colture che pur avendo raggiunto la fase di maturazione fisiologica, non siano state raccolte nei due mesi successivi alla maturazione stessa;

e) i danni subiti dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) in caso di assenza di animale morto o di presenza di resti insufficienti, per i quali non sia accertabile la causa del danneggiamento, ovvero dopo il secondo anno consecutivo di danni rilevati e accertati presso la propria struttura.

3. L’alterazione dello stato dei luoghi ove si è verificato il danno, nei successivi quindici giorni a far data dalla presentazione della domanda di indennizzo, comporta l’esclusione dall’indennizzo medesimo, salvo che non sia stato effettuato l’eventuale sopralluogo di cui all’articolo 5, comma 1.

 

     Art. 8. (Erogazione dell’indennizzo)

1. Entro il 30 aprile dell’anno successivo al verificarsi del danno, il servizio regionale competente, fatta salva l’effettiva disponibilità finanziaria a bilancio, provvede alla liquidazione della somma dovuta a titolo di indennizzo o a comunicarne l’eventuale motivo di esclusione.

2. Gli indennizzi di cui al presente Capo sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.

3. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare il massimale di euro 15.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari, considerando l’esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

 

CAPO III

DANNI ALLE PRODUZIONI ITTICHE

 

     Art. 9. (Oggetto dell’indennizzo)

1. Sono indennizzabili i danni alle produzioni ittiche nella misura massima dell’80 per cento del danno accertato.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata annualmente la percentuale di indennizzo in funzione delle somme rese disponibili dall’Amministrazione Regionale.

3. I danni di cui al comma 1 sono indennizzabili qualora arrecati da specie appartenenti alla fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge 157/1992.

 

     Art. 10. (Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di indennizzo, redatta esclusivamente utilizzando i modelli di cui agli Allegati B e C, è presentata al servizio regionale competente e sottoscritta dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1:

a) entro due giorni dal verificarsi del primo evento di danno, mediante invio dell’Allegato B;

b) entro centocinquanta giorni dal verificarsi del primo evento di danno, mediante l’invio dell’Allegato C.

2. La domanda di indennizzo è corredata dalla seguente documentazione:

a) cartografia dell’allevamento ittico;

b) fotocopia estratto di mappa o tavolare;

c) fotocopia di documento d’identità in corso di validità;

d) relazione tecnico-economica comprovante il danno subito, in termini di prodotto ittico sottratto o danneggiato, mancata produzione, allegando tutta la documentazione probatoria necessaria ad accertare e quantificare l’impatto nonché l’attestazione dei metodi preventivi di dissuasione adottati;

e) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis” ai sensi articolo 47 del decreto del Presidente della Regione 445/2000.

3. E’ ammissibile una sola richiesta di indennizzo per ciascun anno solare.

 

     Art. 11. (Quantificazione del danno e ammontare dell’indennizzo)

1. La quantificazione del danno alla produzione ittica deve essere determinata nella relazione tecnico-economica valutando e certificando i seguenti elementi: tipologia e caratteristiche dell’allevamento, periodi di presenza e consistenza delle diverse specie impattanti, caratterizzazione della comunità ittica presente nell’allevamento mediante analisi delle operazioni di semina e raccolta del pesce allevato, stima degli ingressi/uscite naturali e accidentali del pesce dall’allevamento, stima delle perdite fisiologiche o per altre cause naturali o climatiche avverse.

2. Il servizio regionale competente, anche a seguito di eventuale sopralluogo alla presenza del proprietario o conduttore dell’allevamento o di persona dallo stesso espressamente delegata, procede al riconoscimento del danno subito e a quantificare lo stesso tenendo conto degli elementi contenuti nella relazione tecnico-economica.

3. Per il calcolo delle produzioni e dei prezzi unitari da applicare ai fini della quantificazione del danno economico subito, si fa prioritariamente riferimento ai decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativi alle rese benchmark e ai prezzi unitari massimi per la determinazione dei valori assicurabili, e successivamente ai valori stabiliti dalle Camere di Commercio per le merci non considerate dai provvedimenti Ministeriali.

4. Il servizio regionale competente adotta annualmente il prontuario dei danni da fauna che, sulla base di quanto indicato al comma 2 riporta, per le principali produzioni e specie ittiche oggetto di allevamento, il valore delle rese e dei prezzi di mercato ai fini della quantificazione del danno economico subito.

5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9, commi 1 e 2, il limite massimo di indennizzo per ciascun allevamento danneggiato è quantificato, in via preliminare, in euro 5.000,00.

6. Qualora nell’anno, concluso il riparto dell’ammontare degli indennizzi da erogare, si accertino ulteriori risorse disponibili, si provvederà a ripartirle in maniera proporzionale fra coloro che hanno subito danni superiori a euro 5.000,00.

7. Qualora il danno di cui al comma 6 sia accertato in allevamenti ittici localizzati all’interno del perimetro di siti della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) o all’interno di aree protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), fatto salvo quanto previsto all’articolo 14, il limite massimo di indennizzo per ciascun allevamento danneggiato è quantificato in euro 15.000,00.

 

     Art. 12. (Ammontare dell’indennizzo nelle aree di particolare interesse conservazionistico)

1. Il limite massimo di indennizzo è quantificato in euro 30.000,00.- esclusivamente nei casi in cui il danno sia rilevato a carico della produzione ittica di un allevamento localizzato all’interno del perimetro di un sito della Rete Natura 2000 e che lo stesso allevamento rivesta un particolare interesse naturalistico, desumibile dal verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni ambientali:

a) presenza all’interno dell’allevamento di una colonia di riproduzione di specie appartenenti alle famiglie di Phalacrocoracidae e Ardeidae potenzialmente impattanti sulla produzione ittica, oggetto di tutela dell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”;

b) presenza all’interno dell’allevamento di habitat di specie rientranti nella Direttiva 92/43/CE “Habitat”, quali barene, dossi, isolotti fangosi con vegetazione scarsa o assente, sede di riproduzione accertata di specie oggetto di tutela dell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”;

c) presenza all’interno dell’allevamento di zone umide con presenza di elofite quali Phragmites, Carex e Juncus pure o miste aventi un’estensione minima pari al 5 per cento della superficie dell’intero allevamento ittico, sede di nidificazione e svernamento per specie oggetto di tutela della legge 157/1992 nonché specie di avifauna appartenenti alle famiglie Accipitridae, Remizidae, Sylviidae;

d) presenza costante all’interno dell’allevamento di stormi di uccelli appartenenti a specie tutelate dall’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE.

 

     Art. 13. (Istruttoria)

1. Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso all’indennizzo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni per la presentazione.

3. Le domande di indennizzo che non consentono la valutazione e la quantificazione del danno e le domande presentate oltre i termini di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b) sono dichiarate inammissibili.

4. Sono altresì dichiarate inammissibili le domande di indennizzo qualora venga accertato che il richiedente non ha ottemperato a quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera b).

5. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste, ai sensi del comma 2, non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l’archiviazione della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

 

     Art. 14. (Esclusioni dall’indennizzo)

1. Sono esclusi dall’indennizzo:

a) gli allevamenti ittici che presentano al loro interno aree costituite in divieto di caccia ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 24/1996;

b) gli allevamenti ittici che non adottano i metodi preventivi di dissuasione incruenta a protezione dei bacini con elevate densità ittiche, quali bacini di sverno, lavorieri, colaùri e principali canali afferenti, nei periodi di raccolta del pesce allevato;

c) gli allevamenti ittici dove vengono richiesti ed effettuati prelievi in deroga di cui all’articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”.

2. Non sono inoltre indennizzabili i danni:

a) provocati da specie di fauna selvatica non contemplata dall’articolo 9, comma 3;

b) i danni alle produzioni ittiche per le quali non sia accertabile la quantità di produzione persa;

c) accertati in allevamenti ittici non condotti in forma di impresa.

3. L’alterazione dello stato dei luoghi ove si è verificato il danno, nei successivi dieci giorni a far data dalla presentazione della segnalazione di cui all’allegato B, comporta l’esclusione dall’indennizzo medesimo, salvo che non sia stato effettuato l’eventuale sopralluogo di cui all’articolo 11, comma 2.

 

     Art. 15. (Erogazione dell’indennizzo)

1. Entro il 30 aprile dell’anno successivo al verificarsi del danno, il servizio regionale competente, fatta salva l’effettiva disponibilità finanziaria a bilancio, provvede alla liquidazione della somma dovuta a titolo di indennizzo o a comunicarne l’eventuale motivo di esclusione.

2. Gli indennizzi di cui al presente Capo sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 707/2014 del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 190/45 del 28 giugno 2014.

3. L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del Regolamento UE n. 707/2014, articolo 2, paragrafo 2, non può superare il massimale di euro 30.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari, considerando l’esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

 

CAPO IV

DANNI AI VEICOLI

 

     Art. 16. (Oggetto dell’indennizzo)

1. Sono indennizzabili i danni ai veicoli, nella misura massima dell’80 per cento del danno accertato, qualora siano causati da specie appartenenti alla fauna selvatica oggetto di tutela da parte della legge 157/1992.

2. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata annualmente la percentuale di indennizzo in funzione delle somme rese disponibili dall’Amministrazione Regionale.

 

     Art. 17. (Modalità e termini di presentazione della domanda)

1. La domanda di indennizzo, redatta in conformità alla normativa in materia di bollo, è presentata al servizio regionale competente utilizzando esclusivamente il modello di cui all’Allegato D, e sottoscritta dal proprietario del veicolo entro e non oltre venti giorni dal sinistro. La medesima può essere presentata preliminarmente anche da parte del conducente del veicolo, se persona diversa dal proprietario, ma dovrà obbligatoriamente essere confermata, entro il 31 gennaio dell’anno successivo al sinistro, da parte del proprietario del veicolo.

2. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e, in caso di spedizione a mezzo raccomandata, trova applicazione l’articolo 6 della legge regionale 7/2000.

3. La domanda di indennizzo è corredata da:

a) fotografie dei danni subiti dal veicolo, con ripresa della targa del mezzo;

b) preventivo di riparazione;

c) fotocopia del verbale redatto dai soggetti appartenenti alle Autorità indicate dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), qualora fossero intervenute sul luogo dell’incidente;

d) fotocopia del libretto di circolazione;

e) in caso di perdita totale del veicolo, scheda di demolizione rilasciata dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

f) fotocopia del documento di identità in corso di validità.

 

     Art. 18. (Quantificazione del danno e ammontare dell’indennizzo)

1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2bis, della legge regionale 6/2008, per la stima e l’accertamento dei danni ai fini della determinazione dell’entità dell’indennizzo, l’Amministrazione regionale può stipulare appositi contratti con professionisti iscritti nel ruolo dei periti assicurativi, di cui all’articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). In tal caso le perizie sono effettuate alla presenza del proprietario del veicolo o di persona dallo stesso espressamente delegata.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, il limite massimo di indennizzo per ciascun danneggiato è quantificato, in via preliminare, in euro 5.000,00.

3. Qualora nell’anno, concluso il riparto dell’ammontare degli indennizzi da erogare, si accertino ulteriori risorse disponibili, si provvederà a ripartirle in maniera proporzionale fra coloro che hanno subito danni superiori a euro 5.000,00.-

4. Qualora il danno accertato sia superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare dell’indennizzo sarà calcolato sulla base del predetto valore commerciale del veicolo stesso.

 

     Art. 19. (Istruttoria)

1. Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso all’indennizzo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni per la presentazione.

3. Le domande di indennizzo presentate oltre il termine previsto sono dichiarate inammissibili.

4. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste, ai sensi del comma 2, non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l’archiviazione della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

 

     Art. 20. (Esclusioni dall’indennizzo)

1. Non sono indennizzabili i danni per i quali non sia possibile accertare che la causa del sinistro sia riconducibile alla fauna selvatica.

2. La riparazione del veicolo, effettuata nei successivi dieci giorni a far data dalla presentazione della domanda di indennizzo, comporta l’esclusione dall’indennizzo medesimo, salvo che non sia stata effettuata l’eventuale perizia da parte del professionista di cui all’articolo18, comma 1.

3. L’indennizzo non è corrisposto quando il danno è soggetto a copertura assicurativa derivante da polizza in regolare corso di validità.

 

     Art. 21. (Erogazione dell’indennizzo)

1. Entro il 30 aprile dell’anno successivo al verificarsi del sinistro, fatta salva l’effettiva disponibilità finanziaria a bilancio, il servizio regionale competente provvede alla liquidazione della somma dovuta a titolo di indennizzo, previa presentazione al servizio medesimo di fattura regolarmente quietanzata attestante l’effettiva spesa sostenuta, ovvero a comunicare l’eventuale motivo di esclusione.

 

CAPO V

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DI BRESSANE E ROCCOLI

 

     Art. 22. (Tipologia degli impianti)

1. Per bressana s’intende un impianto arboreo costituito da un corridoio delimitato da una o due spalliere alberate, aperto o chiuso superiormente, di forma generalmente rettangolare, chiusa o aperta, semplice o composta con lati di lunghezza variabile, avente piante d’alto fusto, dette di “posa”, lungo il perimetro e con arbusti al suo interno.

2. Per roccolo s’intende quel complesso arboreo costituito da un corridoio delimitato da una o due spalliere alberate, aperto o chiuso superiormente, di forma generalmente circolare, chiusa o aperta, comprendente piante d’alto fusto, dette di “buttata”, racchiuse al suo interno.

3. Gli impianti di cui ai commi 1 e 2 possono avere delle strutture complementari funzionali all’impianto stesso dette “tordere o passate” costituite da un corridoio di spalliere alberate di dimensioni limitate.

 

     Art. 23. (Interventi di conservazione e valorizzazione)

1. Ai fini contributivi gli interventi di conservazione e valorizzazione attengono a tutte quelle azioni e operazioni colturali che consentono la cura degli impianti principali e delle strutture complementari al fine di mantenere in condizioni d’uso l’impianto stesso.

2. Le operazioni colturali di manutenzione per la conservazione e valorizzazione degli impianti sono effettuate almeno due volte all’anno e devono interessare in particolare:

a) la potatura delle spalliere al fine di mantenere la forma coerente con la tipologia dell’impianto interessato;

b) l’eliminazione del materiale di risulta della potatura;

c) l’esecuzione delle operazioni di fienagione all’interno dell’impianto e la raccolta del relativo foraggio;

d) la cura degli alberi e arbusti afferenti l’impianto;

e) la sostituzione degli alberi morti con piante della stessa specie.

3. E’ vietato l’uso di fitofarmaci e concimi chimici di sintesi e organici.

4. Le operazioni colturali previste al comma 2 devono, obbligatoriamente, essere concluse entro il 30 settembre dell’anno di riferimento dell’istanza di contributo, a pena di esclusione dalla concessione del contributo stesso.

 

     Art. 24. (Calcolo del contributo)

1. L’importo del contributo per metro quadrato di superficie convenzionale è determinato nel valore unitario massimo di:

a) euro 0,73 per le bressane e relative strutture complementari;

b) euro 0,93 per i roccoli e relative strutture complementari.

2. La superficie convenzionale è determinata moltiplicando lo sviluppo esterno effettivamente potato della sezione trasversale delle spalliere, misurata nell’asse mediano, per la lunghezza effettiva delle singole spalliere.

3. Gli importi unitari di cui al comma 1 si intendono omnicomprensivi di tutti gli interventi previsti all’articolo 23.

4. Il contributo è concesso fino al limite massimo di euro 1.500,00 per singolo impianto.

 

     Art. 25. (Domanda di contributo)

1. La domanda di contributo, redatta in conformità alla normativa in materia di bollo, è sottoscritta e presentata dai proprietari o dai conduttori degli impianti al servizio regionale competente dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno utilizzando esclusivamente il modello di cui all’Allegato E, corredata della documentazione di cui all’articolo 26.

2. Al fine del rispetto dei termini di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e, in caso di spedizione a mezzo raccomandata, trova applicazione l’articolo 6 della legge regionale 7/2000.

 

     Art. 26. (Documentazione)

1. In sede di prima presentazione, la domanda di cui all’articolo 25, è corredata dalla seguente documentazione:

a) fotocopia della planimetria in scala 1:25.000 dalla quale risulti l’ubicazione dell’impianto;

b) fotocopia della planimetria catastale delle particelle interessate dall’impianto con evidenziati il numero del foglio e delle particelle;

c) rappresentazione grafica dello stato di fatto dell’impianto comprendente le sezioni trasversali e la planimetria opportunamente quotate, con la descrizione delle specie arboree;

d) calcolo della superficie convenzionale;

e) fotocopia di documento d’identità in corso di validità.

2. Negli anni successivi è sufficiente la presentazione della sola istanza, redatta e sottoscritta con le modalità di cui all’articolo 25 comma 1, corredata dalla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

3. Nel caso in cui il richiedente sia conduttore dell’impianto, alla domanda è allegata altresì una dichiarazione del proprietario o dei proprietari:

a) di presa d’atto della domanda di contributo presentata dal conduttore dell’impianto, nonché di essere a conoscenza degli obblighi del beneficiario conseguenti all’erogazione dell’eventuale contributo;

b) di autorizzare l’esecuzione delle operazioni colturali di manutenzione.

4. Nel caso di comproprietà dell’impianto deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dei comproprietari diversi dal richiedente con la quale:

a) si prende atto della domanda di contributo presentata dal comproprietario dell’impianto, nonché di essere a conoscenza degli obblighi del beneficiario conseguenti all’erogazione dell’eventuale contributo;

b) si autorizza l’esecuzione delle operazioni colturali di manutenzione.

 

     Art. 27. (Istruttoria)

1. Il responsabile dell’istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni per la presentazione.

3. Le domande di contributo non presentate entro i termini di cui all’articolo 25, comma 1, sono dichiarate inammissibili.

4. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2, non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l’archiviazione della stessa, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

 

     Art. 28. (Concessione e liquidazione del contributo)

1. I contributi sono concessi entro centoottanta giorni dal termine ultimo di presentazione delle domante e sono liquidati ai beneficiari, entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo alla presentazione della domanda, previo accertamento, effettuato dal personale del servizio regionale competente, dell’effettiva esecuzione delle operazioni colturali di manutenzione di cui all’articolo 23.

2. Al fine di soddisfare tutte le domande ammissibili nel rispetto del limite della disponibilità finanziaria annuale il servizio regionale competente è autorizzato a ridurre gli importi unitari del contributo di cui all’articolo 24, comma 1, in misura proporzionale per tipologia d’impianto.

 

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 29. (Divieto di cumulo)

1. Gli indennizzi e i contributi concessi ai sensi del presente regolamento non sono cumulabili con altri indennizzi e contributi concessi per le medesime finalità nonché con eventuali indennizzi o risarcimenti corrisposti a titolo definitivo da compagnie assicurative, consorzi di difesa e da fondi mutualistici.

 

     Art. 30. (Allegati)

1. Le modifiche agli allegati di cui al presente regolamento sono disposte con decreto del Direttore del Servizio competente in materia da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 31. (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano la normativa statale e regionale in materia faunistico-venatoria e le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

 

     Art. 32. (Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti in corso al 31 dicembre 2017, sono conclusi ai sensi dei previgenti regolamenti provinciali emanati in materia.

2. Ai procedimenti di cui al comma 1 la percentuale applicabile per l’indennizzo dei danni accertati di cui ai Capi II, III IV è fissata nella misura massima dell’80 per cento in attuazione dell’articolo 10 della legge 6/2008.

3. Le domande presentate dal 1 gennaio 2018 fino all’entrata in vigore del presente regolamento, sono integrate, ove necessario, in conformità alle previsioni del presente regolamento su richiesta del servizio regionale competente da effettuarsi entro quaranta giorni dall’entrata in vigore del regolamento medesimo. Con la richiesta di integrazione è fissato il termine di presentazione della documentazione.

 

     Art. 33. (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

 

Allegati

(Omissis)