§ 6.3.323 - L.R. 5 luglio 2017, n. 27.
Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012)


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:05/07/2017
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all'articolo 39 della l.r. 47/2011)
Art. 2.  (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 3.  (Entrata in vigore)


§ 6.3.323 - L.R. 5 luglio 2017, n. 27.

Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012)

(B.U. 5 luglio 2017, n. 64)

 

Art. 1. (Modifiche all'articolo 39 della l.r. 47/2011)

1. L'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012) è sostituito dal seguente:

“Art. 39 (Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati)

1. Considerata l'eccezionalità della crisi economica e sociale ancora in atto, che impone l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, è consentita esclusivamente ai soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale), per i quali si sia raggiunto alla data di presentazione della domanda un avanzamento pari o superiore al 35 per cento dei lavori, la facoltà di ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2019 nonché presentare entro il 31 dicembre 2017 richiesta di rimodulazione intesa come variazione della tipologia da proprietà a locazione. La percentuale del 35 per cento è da intendersi in riferimento al programma dei lavori riconformato per come richiesto con l'istanza di rimodulazione.

2. La rimodulazione di cui al comma 1 è consentita, anche con riduzione dell'obiettivo fisico, a condizione che essa non comporti l'aumento del contributo già concesso.

3. E' altresì consentito a tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della l.r.36/2008 richiedere entro il 31 dicembre 2017 la delocalizzazione degli interventi sulla base dei criteri definiti con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture 10 agosto 2016, n. 9871.”.

 

     Art. 2. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).