§ 46.2.13 - Legge 16 febbraio 1977, n. 38 .
Ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.2 aeronautica militare
Data:16/02/1977
Numero:38


Sommario
Art. 1.      Per assicurare l'efficacia operativa dell'Aeronautica militare, il Ministro per la difesa è autorizzato a predisporre e realizzare il seguente programma
Art. 2.      Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo precedente, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1977 uno stanziamento di 35 miliardi
Art. 3.      Per i progetti e i contratti necessari per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 [...]
Art. 4.      E' in facoltà dell'Amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione delle commesse, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche ed ai tempi di [...]
Art. 5.      Alla copertura dell'onere di lire 35 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si farà fronte con una corrispondente [...]


§ 46.2.13 - Legge 16 febbraio 1977, n. 38 [1] .

Ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare.

(G.U. 26 febbraio 1977, n. 54)

 

 

     Art. 1.

     Per assicurare l'efficacia operativa dell'Aeronautica militare, il Ministro per la difesa è autorizzato a predisporre e realizzare il seguente programma:

     approvvigionamento di moderni velivoli a livello europeo, secondo gli accordi internazionali stabiliti, col relativo supporto ed armamento, per il necessario rinnovo della linea di volo dell'Aeronautica militare;

     approvvigionamento di apparati radar di vario tipo e relativo supporto, per il necessario adeguamento della difesa aerea;

     approvvigionamento di sistemi missilistici e relativo supporto, per le esigenze della difesa aerea a bassa e a bassissima quota;

     approvvigionamento di moderni velivoli per le esigenze delle scuole di volo, con il relativo supporto.

     Il programma verrà presentato ad entrambe le Camere dal Ministro per la difesa entro sei mesi dall'approvazione della presente legge.

     Il Ministro per la difesa trasmetterà ogni anno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e del relativo programma di approvvigionamento dei velivoli, degli apparati radar e dei sistemi missilistici nonchè l'elenco delle società e imprese con le quali sono stati stipulati i contratti di cui al successivo articolo 3.

     La relazione dovrà anche dare conto dell'attività svolta dal comitato di cui al successivo articolo 3, con particolare riferimento ai pareri e ai controlli sui progetti esaminati e sui contratti autorizzati.

 

          Art. 2.

     Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo precedente, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1977 uno stanziamento di 35 miliardi.

     Nel suddetto esercizio finanziario, alle eventuali maggiori occorrenze derivanti dall'attuazione dei programmi rispetto allo stanziamento di cui al precedente comma, si potrà provvedere mediante utilizzo di un'aliquota degli stanziamenti dei capitoli 1871 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario, nel limite massimo complessivo di 65 miliardi.

     Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo precedente è altresì autorizzato, in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1986, lo stanziamento di lire 100 miliardi, che potrà essere aumentato, con legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione allo stato di attuazione del programma.

     Nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente terzo comma, il Ministro per la difesa è autorizzato ad assumere impegni a carico degli esercizi 1978 e successivi, ai sensi dell'articolo 49 delle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

 

          Art. 3.

     Per i progetti e i contratti necessari per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57, reso il parere del comitato previsto dal predetto terzo comma obbligatorio ma non vincolante e restando il comitato stesso costituito dal Ministro per la difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, che lo presiede, da un magistrato del Consiglio di Stato e da un magistrato della Corte dei conti non impegnati in altri incarichi, dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Aeronautica, dai direttori generali delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali, degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, dal direttore dell'ufficio centrale allestimenti militari, dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato, da un ufficiale generale designato dal capo di stato maggiore dell'Aeronautica, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

     Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un ufficiale designato dal Ministero della difesa coadiuvato da due dipendenti dello stesso Ministero.

     I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro per la difesa.

     Per la produzione, fornitura e montaggio di apparecchiature di particolare natura specificate nel contratto, la ditta aggiudicataria può avvalersi di imprese specializzate mediante la stipulazione di appositi contratti da sottoporre al preventivo visto del Ministro per la difesa.

 

          Art. 4.

     E' in facoltà dell'Amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione delle commesse, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche ed ai tempi di esecuzione indicati nei contratti di cui al primo comma del precedente articolo 3, secondo le procedure previste dallo stesso articolo.

     Detti aggiornamenti e varianti sono fatti constare:

     con verbale sottoscritto dalle parti, nelle forme previste dall'articolo 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, qualora non comportino variazioni dell'importo contrattuale;

     con atto addizionale, se comportino variazioni dell'importo contrattuale.

     Gli eventuali oneri finanziari, derivanti dagli aggiornamenti e dalle varianti di cui al primo comma del presente articolo fanno carico allo stanziamento del capitolo al quale sono imputate le spese del programma.

 

          Art. 5.

     Alla copertura dell'onere di lire 35 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si farà fronte con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Il comitato di cui alla presente legge è soppresso per effetto dell’art. 7 del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 496, fatti salvi i pareri anteriori all’entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 496/1998.