§ 46.1.7 - Legge 27 febbraio 1974, n. 68.
Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:27/02/1974
Numero:68


Sommario
Art. 1.      Il deposito su libretto di risparmio dell'assegno giornaliero spettante agli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da effettuare ai sensi del secondo [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Il terzo comma dell'art. 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 4. 


§ 46.1.7 - Legge 27 febbraio 1974, n. 68.

Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari.

(G.U. 23 marzo 1974, n. 78)

 

     Art. 1.

     Il deposito su libretto di risparmio dell'assegno giornaliero spettante agli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da effettuare ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1950, n. 877, è limitato alla metà dell'importo dell'assegno stesso. L'altra metà è corrisposta per contanti ai predetti allievi.

     L'assegno giornaliero e l'assegno fisso mensile spettanti, rispettivamente, agli allievi e agli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze sono amministrati con le norme dell'art. 6 della legge 14 marzo 1968, n. 273, limitatamente alla metà del loro importo. L'altra metà è corrisposta per contanti agli allievi e aspiranti ufficiali.

 

          Art. 2. [1]

     Gli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dell'Accademia della guardia di finanza e dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza concorrono alle spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione con una quota da determinarsi annualmente con decreti rispettivamente del Ministro per la difesa, del Ministro per le finanze e del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base del costo sostenuto dall'amministrazione. Detta quota è detratta dall'importo da depositare sul libretto di risparmio degli allievi delle accademie militari e dall'assegno giornaliero corrisposto dagli allievi delle Accademie della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Sono altresì detratte mensilmente dall'importo da depositare sul libretto di risparmio di cui al precedente comma:

     a) le spese indicate nel secondo comma dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1950, n. 877;

     b) le spese di carattere straordinario degli allievi; eventuali eccedenze di spesa sono a carico delle famiglie. Per tali spese s'intendono quelle elencate nel quinto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

     Le spese detratte ai sensi del presente articolo sono mensilmente versate in tesoreria, con imputazione alle entrate eventuali e diverse.

     Sono convalidate le spese sostenute dall'amministrazione per libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria in eccedenza all'importo forfettario pagato dalle famiglie degli allievi.

 

          Art. 3.

     Il terzo comma dell'art. 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 4. [2]

     All'onere di L. 71.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1974, si fa fronte quanto a L. 60.000.000 mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno, quanto a L. 5 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo esercizio e, quanto a L. 6.500.000, con i normali stanziamenti del capitolo n. 1312 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.