§ 46.1.1 - R.D. 15 ottobre 1936, n. 2135.
Approvazione del regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della regia accademia navale


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:15/10/1936
Numero:2135


Sommario
Art. 1.  Organici del corpo civile insegnante e di gabinetto
Art. 2.      Quando le esigenze didattiche lo consiglino è in facoltà del comando dell'accademia di proporre al Ministero della marina che siano affidati incarichi di insegnamento a [...]
Art. 3.      Salvo quanto dispone il precedente art. 2, qualora ad anno scolastico cominciato venga a mancare per qualsiasi motivo l'insegnante di una disciplina, il Ministero ha [...]
Art. 4.      La nomina del professore di elettrotecnica e direttore del laboratorio superiore R.T. (grado 4°) ha luogo con le norme di cui agli artt. 81 e 102 del T.U. delle leggi [...]
Art. 5.  Dei professori ordinari e straordinari. Nomina a professore straordinario. Commissione esaminatrice
Art. 6.  Requisiti richiesti e termine per la presentazione delle domande
Art. 7.  Procedura da seguire nei lavori della commissione. Nomina
Art. 8.  Promozione a professore ordinario di 3 classe
Art. 9.  Promozione a professore ordinario di 2 e 1 classe
Art. 10.  Coadiutore del direttore degli studi
Art. 11.  Degli assistenti. Nomina e conferme
Art. 12.  Dei preparatori di gabinetto. Nomina a preparatore di gabinetto straordinario. Commissione esaminatrice
Art. 13.  Promozione a preparatore ordinario di 3, 2 e 1 classe
Art. 14.  Trattamento economico. Obbligo di orario per i professori
Art. 15.      Quando l'orario normale di una materia di insegnamento non raggiunga il numero delle ore di obbligo sopra stabilite, l'insegnante è tenuto, senza alcuna retribuzione, a [...]
Art. 16.      L'insegnante di ruolo è tenuto a prestare l'opera sua anche durante il periodo estivo, sia a terra che a bordo
Art. 17.  [3]
Art. 18. -  Professori incaricati esterni
Art. 19.  [5]
Art. 20.  Professori incaricati non universitari
Art. 21.  [7]
Art. 22.  Professori comandati
Art. 23.  Assistenti di ruolo
Art. 24.      Gli assistenti sono tenuti altresì a sostituire gli insegnanti dei rispettivi gabinetti nelle lezioni, esercitazioni, ecc., durante la loro assenza
Art. 25.      È vietato assolutamente affidare agli assistenti incarichi di insegnamento continuativo per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo il caso dell'assenza del titolare [...]
Art. 26.      Quando due o più insegnanti della stessa disciplina impartiscono lezioni nella stessa ora, tali lezioni, agli effetti della retribuzione degli assistenti, debbono [...]
Art. 27.  Preparatori di ruolo
Art. 28.  Assistenti e preparatori incaricati
Art. 29.      Gli assistenti incaricati hanno un compenso pari a tanti dodicesimi dello stipendio iniziale dell'11° grado, compreso il supplemento di servizio attivo, quanti sono i [...]
Art. 30.      Quando in un gabinetto scientifico si trovino a prestare servizio due assistenti o due preparatori, di cui uno di ruolo e l'altro incaricato, all'atto del conferimento [...]
Art. 31.  [12]
Art. 32.  Conferenze
Art. 34.  Compensi ai professori membri di commissioni di esami
Art. 35.  Compenso ai professori civili di ruolo dell'accademia ed estranei ai ruoli dell'accademia chiamati a far parte di commissioni per l'esame di licenza del biennio propedeutico
Art. 36.  Stato giuridico. Qualifica
Art. 37.  Obbligo di residenza
Art. 38.  Note informative
Art. 39.  Punizioni disciplinari
Art. 40.      La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri di ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali [...]
Art. 41.      Per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi; per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di [...]
Art. 42.      Per le punizioni da infliggersi agli assistenti ed ai preparatori di gabinetto si osservano le disposizioni della parte seconda, capo VIII e IX, del regio decreto 30 [...]
Art. 43.  Giuramento
Art. 44.  Stato matricolare
Art. 45.      Qualsiasi comunicazione o istanza dell'insegnante o del preparatore di gabinetto all'autorità superiore deve essere sempre inoltrata per via gerarchica. Le comunicazioni [...]
Art. 46.  Aspettative, disponibilità e congedi.
Art. 47.  Collocamento a riposo per limite di età
Art. 48.      Ai professori ordinari con insegnamento universitario collocati a riposo o dispensati dal servizio per dimissioni volontarie può essere conferito il titolo onorifico di [...]
Art. 49.  Comandi presso altri uffici o amministrazioni
Art. 50.      Al personale civile insegnante della regia accademia navale ed al personale di gabinetto sono applicabili, in quanto non contrastino col presente regolamento, le [...]
Art. 51.  Disposizioni fiscali


§ 46.1.1 - R.D. 15 ottobre 1936, n. 2135. [1]

Approvazione del regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della regia accademia navale

(G.U. 24 dicembre 1936, n. 297)

 

 

     È approvato l'unito regolamento sull'ordinamento, avanzamento, trattamento economico e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto della regia accademia navale, firmato, d'ordine nostro, dal Ministro per la marina e da quello per le finanze.

     Sono abrogate le norme relative al personale civile insegnante e di gabinetto della regia accademia navale stabilite dalle disposizioni citate nelle premesse, che siano contrarie a quelle del presente regolamento, nonché tutte le altre norme che siano in contrasto col regolamento stesso.

 

     Art. 1. Organici del corpo civile insegnante e di gabinetto

     I ruoli organici del personale civile insegnante e di gabinetto della regia accademia navale, sono quelli stabiliti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 978, modificato col regio decreto 16 maggio 1932, n. 595.

 

          Art. 2.

     Quando le esigenze didattiche lo consiglino è in facoltà del comando dell'accademia di proporre al Ministero della marina che siano affidati incarichi di insegnamento a personale estraneo ai ruoli della regia accademia navale nel limite di quattro insegnanti, giusta il disposto dell'art. 2 del regio decreto 16 maggio 1932, numero 595.

     L'incarico è dato con decreto ministeriale per la durata dell'anno scolastico e può essere confermato anno per anno, su proposta del comando dell'accademia.

 

          Art. 3.

     Salvo quanto dispone il precedente art. 2, qualora ad anno scolastico cominciato venga a mancare per qualsiasi motivo l'insegnante di una disciplina, il Ministero ha facoltà di provvedervi mediante la nomina di un incaricato per la durata inferiore ad un anno.

     Nessun Posto di ruolo può essere lasciato vacante per un periodo di tempo superiore ad un biennio, salvo eccezionali motivi da valutarsi dal Ministero della marina.

 

          Art. 4.

     La nomina del professore di elettrotecnica e direttore del laboratorio superiore R.T. (grado 4°) ha luogo con le norme di cui agli artt. 81 e 102 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore. Però la proposta dell'accademia navale è dal Ministro della marina sottoposta al giudizio del consiglio di amministrazione per i funzionari civili dell'amministrazione militare marittima.

     Qualora la cattedra rimanga vacante, il Ministro può nominare un incaricato in più dei quattro di cui al precedente art. 2.

 

          Art. 5. Dei professori ordinari e straordinari. Nomina a professore straordinario. Commissione esaminatrice

     La prima nomina a professore di ruolo della regia accademia navale è fatta in seguito a concorso.

     Il concorso è per titoli. Il merito dei singoli concorrenti è giudicato da apposita commissione, nominata dal Ministro per la marina di concerto con quello per l'educazione nazionale, e composta di un ufficiale ammiraglio, presidente, di due professori di ruolo dell'accademia e di due professori ordinari di università, membri e di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado 7°, segretario senza voto. I due membri professori ordinari di università sono scelti fra i cultori delle materie per le quali viene bandito il concorso; però un commissario può essere scelto anche fra i cultori di scienze affini.

     È in facoltà della commissione predetta di richiedere una prova della attitudine didattica, e, occorrendo, anche una prova pratica, ai concorrenti.

 

          Art. 6. Requisiti richiesti e termine per la presentazione delle domande

     Chi aspira ad ottenere la nomina a professore straordinario nella regia accademia navale deve provare con documenti legali di possedere i seguenti requisiti:

     1° essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici;

     2° non avere oltrepassato il 40° anno di età alla data del decreto con cui gli esami vengono banditi, ad eccezione di coloro che fossero già alle dipendenze della marina, i quali possono concorrere qualunque sia la loro età. Coloro che hanno superato il 40° anno, ma non il 45° , possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e per gli inscritti ai fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, valgono, rispettivamente, le disposizioni dell'art. 42 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 8 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137;

     3° essere di buona condotta civile, morale e politica da provarsi con certificato generale e con certificato del podestà del comune nel quale il concorrente è domiciliato;

     4° godere di una sana e robusta costituzione fisica ed essere esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Questo accertamento ha luogo mediante visita da parte di medici della regia marina;

     5° aver conseguito la laurea universitaria. Tutti i concorrenti devono presentare il certificato dei punti riportati negli esami speciali universitari;

     6° essere inscritto al partito nazionale fascista: tale requisito è comprovato mediante esibizione di apposito certificato rilasciato dalla competente federazione provinciale fascista.

     Ogni aspirante può inoltre presentare tutti i documenti e le pubblicazioni inerenti alla propria attività scientifica o letteraria e didattica.

     I documenti di cui al comma terzo devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del decreto con cui viene bandito il concorso.

     Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti sarà fissato in misura non inferiore a 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno del decreto che indice il concorso.

     Il Ministero ha facoltà insindacabile di non ammettere al concorso quell'aspirante che, indipendentemente dal certificato di buona condotta e dal certificato generale di penalità, stimasse opportuno, per qualsiasi motivo, di non assumere in qualità di insegnante in un istituto militare.

     Le domande devono essere inviate al Ministero della marina, il quale, esercita la facoltà di cui al comma precedente, le trasmette alla commissione prevista dal precedente art. 5, la quale presenta, al termine dei lavori, una motivata relazione al Ministro per la marina.

 

          Art. 7. Procedura da seguire nei lavori della commissione. Nomina

     La commissione, nella prima adunanza, determina la data delle successive riunioni, nelle quali ciascun commissario dovrà presentare il proprio giudizio scritto sui titoli e le pubblicazioni dei candidati.

     La commissione, venuta in possesso di tutti gli elementi di giudizio, procede alla classificazione dei candidati in ordine di merito, e redige una relazione contenente il giudizio definitivo sui concorrenti ed i motivi che l'hanno guidata nel formularlo. La relazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per la marina, il quale provvede alla nomina del candidato riuscito primo in graduatoria. In caso di mancata accettazione da parte di quest'ultimo, può essere nominato il secondo che sia stato ritenuto idoneo, e nel caso di mancata accettazione anche del secondo può essere nominato il terzo fra i giudicati idonei.

     La graduatoria è valida per un anno.

     Il vincitore del concorso viene nominato con decreto ministeriale professore straordinario ed è in obbligo di assumere servizio nel termine stabilito, ritenendosi rinunciatario in caso di inadempimento.

     Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo in un regio istituto di istruzione superiore, questi conserva il grado e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina. I professori straordinari possono essere dispensati in qualunque momento dall'ufficio, con decreto del Ministro per la marina, su proposta motivata del comando dell'accademia.

 

          Art. 8. Promozione a professore ordinario di 3 classe

     Le nomine a ordinario di 3 classe (grado 6°) della regia accademia navale hanno luogo dopo cinque anni di permanenza nel grado di straordinario per gli insegnanti di lingue estere e disegno, e dopo tre anni per gli altri, in seguito a giudizio favorevole di una commissione composta con le stesse norme dell'art. 5 del presente regolamento.

     Questa commissione prende in esame il metodo di insegnamento, le pubblicazioni e qualsiasi altra manifestazione dell'attività didattica ed operosità scientifica o letteraria del professore sottoposto a scrutinio. A questo scopo l'insegnante, che abbia compiuto il triennio o il quinquennio nel grado straordinario, deve avanzare domanda al Ministro per la marina, per il tramite del comando dell'accademia, allegando cinque copie di ciascuna pubblicazione da servire alla commissione predetta per il giudizio che è chiamata ad esprimere. La commissione sottopone l'insegnante straordinario all'ispezione, esaminandone il metodo di insegnamento, le pubblicazioni, i rapporti e le note informative del comando dell'accademia a suo riguardo, le speciali relazioni che sul suo conto devono redigere i presidenti di commissioni di esami, di cui egli abbia fatto parte, quale insegnante della materia, e quanto altro possa mettere in evidenza la sua attività scientifica o letteraria, le qualità didattiche ed educative richieste in un insegnante di istituto militare.

     Compiuta l'ispezione, la commissione presenta al Ministero una relazione con la quale esprime il suo parere sulla idoneità o meno dell'insegnante alla promozione a professore ordinario.

     Ove il giudizio risulti sfavorevole, il Ministero ha facoltà di prorogare di uno o due anni il periodo di straordinariato, al termine del quale il candidato è sottoposto al giudizio di una nuova commissione costituita con membri diversi dalla precedente. In caso di un nuovo parere sfavorevole o qualora il

     Ministro non creda di avvalersi della facoltà di concedere la proroga, il professore straordinario è, con decreto ministeriale, dispensato dal servizio. Il provvedimento ha effetto dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole è divenuto definitivo.

     Agli effetti del computo del triennio o quinquennio di straordinariato, la mancata prestazione di servizio effettivo come insegnante, se legalmente autorizzata e complessivamente non superiore a tre mesi, durante il triennio o quinquennio, non è considerata. Quando la mancata prestazione abbia avuto una durata maggiore di tre mesi, ma sia dipesa da ragioni di salute o da obblighi di legge, il periodo di straordinariato è prolungato di un anno, se la durata della mancata prestazione non sia maggiore di un anno; di due, se essa non sia stata maggiore di due; di tre, limitatamente al caso di periodo quinquennale, se essa non sia stata maggiore di tre anni. Negli altri casi il professore straordinario cessa dal servizio.

 

          Art. 9. Promozione a professore ordinario di 2 e 1 classe

     I professori ordinari di 3 classe della regia accademia navale conseguono la promozione ad ordinario di 2 classe (grado 5°), dopo otto anni di permanenza nel grado di ordinario di 3 classe.

     I professori ordinari di 2 classe conseguono l'avanzamento ad ordinario di 1 classe (grado 4°), dopo sette anni di permanenza nel grado di ordinario di 2 classe. Sono eccettuati gli insegnanti di lingue estere e di disegno, i quali, a termine dell'art. 3 del regio decreto 16 maggio 1932, n. 595, non possono conseguire il grado di ordinario di 1 classe.

     Queste promozioni hanno luogo per merito assoluto, in seguito a giudizio favorevole del consiglio di amministrazione per i funzionari civili della amministrazione militare marittima.

 

          Art. 10. Coadiutore del direttore degli studi

     Ogni anno un professore ordinario dell'istituto è nominato dal Ministro, su proposta del comando dell'accademia, coadiutore del direttore degli studi.

     La nomina ha la durata di un anno solare a datare dal 1° ottobre e può essere riconfermata.

     Il coadiutore è alle dirette dipendenze del direttore degli studi e resta a sua disposizione per tutti quegli incarichi speciali che il direttore medesimo ritiene opportuno affidargli. Egli non è dispensato dall'insegnamento.

 

          Art. 11. Degli assistenti. Nomina e conferme

     Gli assistenti di ruolo sono scelti per concorso per esame fra laureati in possesso dei requisiti stabiliti per i professori dall'art. 6 del presente regolamento.

     L'esame può consistere in prove scritte, orali e pratiche secondo le modalità indicate nel bando di concorso. La commissione è nominata dal Ministro per la marina di concerto con quello per l'educazione nazionale ed è composta: del comandante in seconda dell'accademia navale, direttore degli studi, del professore titolare della cattedra alla quale si provvede e di tre professori di università o dell'accademia. Funziona da segretario, senza voto, un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina.

     La commissione procede alla classificazione dei candidati in ordine di merito e redige una relazione contenente il giudizio sui concorrenti ed i motivi che l'hanno guidata per formularlo. La relazione è sottoposta all'approvazione del Ministro per la marina, il quale provvede alla nomina, attenendosi al disposto del 2° periodo del secondo comma del precedente art. 7. La nomina ha la durata di un anno solare ed è tacitamente riconfermata di anno in anno, quando non intervenga, almeno tre mesi prima della fine dell'anno scolastico, una disposizione contraria. La cessazione dall'incarico è disposta con decreto ministeriale, su proposta del comandante dell'istituto, e se a domanda, non può aver effetto che alla fine dell'anno scolastico. Durante la vacanza nel ruolo degli assistenti e fino all'espletamento del concorso, l'ufficio di assistente può essere coperto a titolo di provvisorio incarico.

     Gli assistenti di ruolo dopo cinque anni di lodevole servizio possono ottenere la nomina a professore ordinario in istituti di istruzione media ed il passaggio in altre carriere delle pubbliche amministrazioni; tali carriere e le modalità di nomina e di passaggio saranno determinate con regio decreto su proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale o con gli altri Ministri interessati e col Ministro per le finanze.

     Gli assistenti non possono essere mantenuti in servizio per oltre un decennio, salvo che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza, ed in ogni caso non oltre il sessantesimo anno di età.

     I parenti od affini ed il coniuge del professore ufficiale, fino al 4° grado incluso, non possono essere nominati assistenti.

 

          Art. 12. Dei preparatori di gabinetto. Nomina a preparatore di gabinetto straordinario. Commissione esaminatrice

     I preparatori di gabinetto sono nominati per pubblico concorso con la qualifica di straordinario.

     Per l'ammissione ai concorsi a posti di preparatore di gabinetto straordinari, valgono le disposizioni di cui ai nn. 1, 3, 4 e 6 dell'art. 6 del presente regolamento. Essi non debbono avere oltrepassato i 30 anni di età alla data del decreto con cui vengono banditi gli esami, salvi gli speciali aumenti previsti dall'art. 42 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, dall'art. 17 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dall'art. 8 della legge 21 agosto 1922, n. 1312, esteso agli invalidi per la causa nazionale con la legge 24 marzo 1930, n. 454, dall'art. 8 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, ed ogni altro aumento previsto dalle vigenti disposizioni. In luogo però del titolo accademico richiesto dal n. 5 dello stesso articolo, gli aspiranti ai posti di preparatore di gabinetto devono produrre i titoli che volta per volta sono specificati nel bando di concorso fra quelli previsti dall'art. 16, lettera b), del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

     Il Ministero ha facoltà insindacabile di non ammettere al concorso quell'aspirante che, indipendentemente dal certificato di buona condotta e dal certificato generale di penalità, stimasse opportuno di non assumere, per qualsiasi motivo, in qualità di preparatore in un istituto militare.

     Il concorso è per titoli e per esame. L'esame consta di una e più prove pratiche di abilità da sostenere dinanzi ad una commissione nominata dal Ministro per la marina, e così composta:

     a) comandante in 2 dell'accademia, direttore degli studi, presidente;

     b) comandante in 3 dell'accademia, membro;

     c) un professore di ruolo dell'accademia, titolare del gabinetto al quale si provvede, membro;

     d) un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario senza voto.

     La commissione, dopo aver proceduto alla classificazione dei candidati, redige una relazione motivata da sottoporre all'approvazione del Ministro per la marina, il quale, in base ai risultati della proposta graduatoria, provvede, con suo decreto alla nomina a preparatore di gabinetto straordinario del vincitore del concorso.

     I preparatori di gabinetto straordinari possono essere dispensati in qualunque momento con decreto del Ministro per la marina, su proposta motivata del comando dell'accademia.

 

          Art. 13. Promozione a preparatore ordinario di 3, 2 e 1 classe

     I preparatori di gabinetto straordinari, di cui al precedente art. 12, conseguono la promozione a preparatore di gabinetto ordinario di 3 classe dopo un biennio di effettivo servizio nel grado in seguito a proposta del comando della regia accademia navale, fatta previo parere favorevole del direttore degli studi e del direttore di gabinetto, ed a parere favorevole del consiglio di amministrazione per i funzionari civili dell'amministrazione militare marittima.

     I preparatori di gabinetto straordinari che non ottengano il parere favorevole del comando o del consiglio di amministrazione sono con decreto ministeriale dispensati da ogni ulteriore servizio.

     Il provvedimento ha effetto dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole è divenuto definitivo.

     Le promozioni ad ordinario di 2 e di 1 classe sono conferite per merito assoluto, con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, dopo una permanenza nel grado rispettivamente di cinque e sei anni.

 

          Art. 14. Trattamento economico. Obbligo di orario per i professori

     Ai professori della regia accademia navale, di ruolo, incaricati e comandati, universitari o no, è fatto l'obbligo di insegnamento di sei ore settimanali.

     Questo obbligo di orario è mantenuto nella stessa misura in qualsiasi corso la disciplina venga insegnata (corso di complemento, corso di tirocinio, corso normale, corso superiore, corso di ufficiali, ecc.).

 

          Art. 15.

     Quando l'orario normale di una materia di insegnamento non raggiunga il numero delle ore di obbligo sopra stabilite, l'insegnante è tenuto, senza alcuna retribuzione, a completarlo, qualora sia possibile, con l'insegnamento di una materia affine.

 

          Art. 16.

     L'insegnante di ruolo è tenuto a prestare l'opera sua anche durante il periodo estivo, sia a terra che a bordo.

     Ai professori civili che sono chiamati a prestare la loro opera a bordo, durante il periodo della campagna navale di istruzione e del tirocinio preliminare estivo competono gli stessi assegni di vitto previsti per gli ufficiali, con gli eventuali aumenti stabiliti dal regolamento per gli assegni di bordo.

     Spetta loro, inoltre, una indennità giornaliera per ogni giorno d'imbarco pari all'assegno d'imbarco spettante agli ufficiali comunque imbarcati, aventi almeno dieci anni di servizio e quattro anni di imbarco, in base alla seguente equiparazione di grado:

     a ufficiale del grado 8°, se universitari, ternati o maturi;

     a ufficiali del grado 9°, se liberi docenti;

     a ufficiali del grado 10°, se cultori. [2]

 

          Art. 17. [3]

     Su proposta del Comando dell'Accademia navale, il Ministero può disporre il conferimento d'incarichi di insegnamento presso l'Accademia ai professori dell'Istituto stesso.

     Per incarico s'intende un complesso di lezioni ed esercitazioni avente un numero di sei ore settimanali d'insegnamento oltre quelle di obbligo.

     Il primo incarico è retribuito con un assegno annuo che non può superare i due terzi dello stipendio iniziale, esclusa l'indennità di carovita, previsto per i dipendenti statali di gruppo A, grado 8°; per ogni incarico successivo è corrisposto un assegno pari alla metà di quello previsto per il primo incarico.

     Detti assegni sono ridotti di un sesto per ogni ora in meno delle sei previste dal secondo comma del presente articolo, e, qualora l'incarico abbia durata non superiore a sei mesi, essi sono divisi in dodicesimi e corrisposti per i soli mesi di effettivo insegnamento considerando il mese iniziato come compiuto.

 

          Art. 18. - Professori incaricati esterni [4]

     A coloro ai quali è conferito un incarico di insegnamento presso l'Accademia navale, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, è attribuito un assegno annuo pari allo stipendio iniziale, compresa l'indennità di carovita, previsto per i dipendenti statali di gruppo A, grado 8°, se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso statale universitario, di grado 9° se l'incaricato sia libero docente, di grado 10° se l'incaricato sia cultore della materia.

 

          Art. 19. [5]

     A coloro ai quali è conferito un incarico d'insegnamento presso l'Accademia navale, quando ricoprano un altro ufficio retribuito a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico, spetta un compenso annuo che non può superare i due terzi dello stipendio iniziale, esclusa l'indennità di carovita, previsto per i dipendenti statali di gruppo A, grado 8° se trattasi di professore universitario di ruolo o di docente compreso nella terna o dichiarato maturo, di grado 9° se trattasi di libero docente, di grado 10° se trattasi di cultore della materia.

 

          Art. 20. Professori incaricati non universitari [6]

     Agli incaricati di cui ai precedenti artt. 18 e 19, che risiedano fuori della sede dell'Accademia navale compete il rimborso delle spese di viaggio e di missione in base al grado effettivamente rivestito, ovvero nella misura relativa al grado cui essi sono equiparati per la corresponsione dei compensi di incarico, qualora trattasi d'insegnanti incaricati che non ricoprano un altro ufficio statale.

 

          Art. 21. [7]

     Ai fini dei precedenti artt. 18 e 19, s'intende per incarico un complesso di lezioni e di esercitazioni avente un numero di sei ore settimanali di insegnamento.

     Per ogni ora d'insegnamento in meno delle sei sopraindicate, i relativi compensi d'incarico sono diminuiti di un sesto.

     Detti compensi inoltre, sono divisi in dodicesimi e corrisposti in tale misura per i soli mesi di effettivo insegnamento, considerando il mese iniziato come compiuto, allorché l'incarico abbia una durata non superiore a sei mesi.

     Gli incarichi conferiti oltre il primo sono retribuiti con un compenso pari alla metà di quello stabilito, ai sensi degli artt. 18 e 19 del presente regolamento, per il primo incarico.

 

          Art. 22. Professori comandati

     I professori comandati dal Ministero dell'educazione nazionale a prestare servizio presso la regia accademia navale percepiscono lo stipendio che loro competerebbe se continuassero a prestare l'opera loro presso il Ministero dal quale dipendono. Però le ore di obbligo di insegnamento sono quelle stesse degli insegnanti della regia accademia navale.

     Gli incarichi di insegnamento conferiti ai professori comandati, oltre le sei ore settimanali d'obbligo, sono retribuiti con i compensi previsti dall'art. 19 per gli incarichi affidati a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro ente pubblico [8] .

 

          Art. 23. Assistenti di ruolo

     Gli assistenti debbono essere presenti in gabinetto durante il periodo delle lezioni, in qualunque mese dell'anno esse vengano impartite, presenziandovi se occorra, assistendo alle esercitazioni di laboratorio degli allievi, coadiuvando gli insegnanti di ruolo nelle loro mansioni, vigilando sui preparatori, ecc.

     Per ogni ora settimanale di assistenza alle lezioni ed esercitazioni tenute dagli insegnanti, oltre l'assistenza alle dieci ore settimanali di luogo, è corrisposta per l'intero anno, un compenso mensile pari ad un quattordicesimo dello stipendio iniziale mensile del grado 11°, esclusa l'indennità di carovita. Tale compenso è corrisposto per i soli mesi di effettivo insegnamento, considerando il mese iniziato come compiuto, qualora la durata dell'incarico non sia superiore a sei mesi [9] .

 

          Art. 24.

     Gli assistenti sono tenuti altresì a sostituire gli insegnanti dei rispettivi gabinetti nelle lezioni, esercitazioni, ecc., durante la loro assenza.

     Questa sostituzione non dà diritto ad un maggiore compenso di quello già percepito dall'assistente, fino al trentesimo giorno di assenza del professore. Ogni ora d'insegnamento effettivamente impartita dall'assistente, dopo questo limite, è retribuita nella stessa misura indicata nel precedente art. 23 [10] .

 

          Art. 25.

     È vietato assolutamente affidare agli assistenti incarichi di insegnamento continuativo per tutta la durata dell'anno scolastico, salvo il caso dell'assenza del titolare di cui al precedente articolo.

 

          Art. 26.

     Quando due o più insegnanti della stessa disciplina impartiscono lezioni nella stessa ora, tali lezioni, agli effetti della retribuzione degli assistenti, debbono calcolarsi come preparate in ore distinte.

 

          Art. 27. Preparatori di ruolo

     I preparatori, oltre ad essere sempre presenti in gabinetto ogni giorno durante il periodo delle lezioni, in qualunque mese dell'anno esse vengano impartite, sono tenuti a prestare la loro opera durante l'intera giornata, secondo gli ordini del direttore del gabinetto dal quale dipendono.

     Essi sono tenuti:

     a) alla buona manutenzione di tutto il materiale di dotazione del gabinetto;

     b) alla costruzione di nuovi apparecchi o strumenti secondo le possibilità del gabinetto al quale appartengono;

     c) alla preparazione delle esperienze, esercitazioni, ecc., relative a 10 ore di lezioni settimanali.

     Per ogni ora settimanale di preparazione alle lezioni impartite dai professori, eccedente le dieci d'obbligo, è corrisposto per l'intero anno, un compenso mensile pari ad un diciottesimo dello stipendio iniziale mensile del grado 11° esclusa l'indennità di carovita. Tale compenso è corrisposto per i soli mesi di effettiva preparazione, considerando il mese iniziato come compiuto, qualora l'incarico abbia durata non superiore a sei mesi [11] .

 

          Art. 28. Assistenti e preparatori incaricati

     Nel caso di particolari necessità di carattere eccezionale riconosciute dal Ministero, possono essere chiamati a prestare temporaneamente la loro opera, assistenti e preparatori incaricati, purché nel ruolo organico esistano corrispondenti posti vacanti. Ciascuno deve avere il titolo prescritto per ricoprire le relative cariche e l'incarico deve limitarsi a periodi di tempo necessario per ricoprire i posti vacanti mediante concorso. L'incarico è conferito con decreto ministeriale, su proposta del comando dell'accademia, all'inizio dell'anno accademico e per la durata del medesimo.

 

          Art. 29.

     Gli assistenti incaricati hanno un compenso pari a tanti dodicesimi dello stipendio iniziale dell'11° grado, compreso il supplemento di servizio attivo, quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato; i preparatori incaricati percepiscono l'analogo compenso, commisurato però allo stipendio iniziale del 12° grado e supplemento di servizio attivo relativo. Dette retribuzioni sono comprensive del trattamento di caro-viveri.

     Per il maggiore insegnamento, per i loro doveri e i loro diritti, e relativi compensi, agli assistenti e preparatori incaricati sono estese le norme vigenti per quelli di ruolo.

 

          Art. 30.

     Quando in un gabinetto scientifico si trovino a prestare servizio due assistenti o due preparatori, di cui uno di ruolo e l'altro incaricato, all'atto del conferimento di incarico a questo ultimo, da parte del comando dell'accademia, sarà stabilita l'attività di ciascuno in modo che sia ben determinato l'eventuale ulteriore compenso a cui ognuno può avere diritto per l'assistenza e preparazione delle lezioni dei vari insegnamenti a un numero di ore di lezioni eccedenti le dieci.

     Ripetizioni camerali e correzioni di compiti.

 

          Art. 31. [12]

     I professori civili di ruolo, incaricati e comandati, universitari o no, chiamati a norma del regolamento interno a prestare servizio quali ripetitori, hanno diritto, per ogni ora di assistenza allo studio camerale degli allievi, ad un compenso pari ad un cinquantesimo dello stipendio iniziale mensile del grado 11°, esclusa l'indennità di carovita.

     Nessun compenso spetta agli insegnanti per la correzione dei compiti scritti.

 

          Art. 32. Conferenze

     Agli insegnanti può essere affidato l'incarico di tenere conferenze su speciali argomenti, oltre quelli attinenti ai programmi di studio che dovessero già tenere, per completare le ore di insegnamento obbligatorio.

     Compenso per il coadiutore del direttore degli studi.

     L'assegno annuo per il professore coadiutore del direttore degli studi è fissato in lire 2500.

 

          Art. 34. Compensi ai professori membri di commissioni di esami [13]

     I professori di ruolo, incaricati o comandati, hanno l'obbligo di far parte delle commissioni esaminatrici. Quando essi vengono inoltre chiamati a far parte di commissioni di esami di ammissione o finali relativi ad una cattedra diversa dalla loro, è corrisposta per ogni concorrente o allievo esaminato, una propina pari ad un quarto del compenso previsto per un'ora di ripetizione camerale, ai sensi del primo comma del precedente art. 31.

 

          Art. 35. Compenso ai professori civili di ruolo dell'accademia ed estranei ai ruoli dell'accademia chiamati a far parte di commissioni per l'esame di licenza del biennio propedeutico

     Ai professori membri delle commissioni per l'esame di licenza del biennio propedeutico, che hanno la loro abituale residenza nella sede degli esami, spetta un compenso di lire 50 per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori, se non dipendono dall'amministrazione statale, o di lire 25 se vi dipendono, o se insegnano presso la regia accademia navale, esclusa qualsiasi altra indennità.

     Spetta la diaria di soggiorno a coloro che provengono da altra sede.

     Le predette diarie dovranno essere corrisposte dal giorno precedente l'inizio degli esami a quello seguente la chiusura della sessione.

     Ai membri che eventualmente prestassero, in seno alla commissione, la loro opera limitatamente ad un determinato periodo, il compenso sarà corrisposto nei limiti del periodo stesso, computando il giorno precedente e quello seguente alla partecipazione ai lavori della commissione.

 

          Art. 36. Stato giuridico. Qualifica

     Il corpo del personale civile insegnante della regia accademia navale è costituito dai professori e dagli assistenti. I preparatori di gabinetto non fanno parte del personale insegnante.

     Divieto d'insegnamento in scuole estranee senza autorizzazione. Obbligo di prestazione d'opera.

 

          Art. 37. Obbligo di residenza

     I professori e gli assistenti di ruolo della regia accademia navale non possono insegnare fuori di essa, né dirigere istituti o scuole senza speciale permesso del Ministero. Essi, come i preparatori di gabinetto, sono soggetti alle disposizioni del regolamento interno e sono tenuti in ogni tempo dell'anno solare a prestare l'opera loro per le necessità didattiche, scientifiche e tecniche dell'istituto.

     Essi non possono risiedere in località diversa da quella ove ha sede l'accademia, tranne nel tempo di congedo durante le vacanze scolastiche. Eccezionalmente, con speciale autorizzazione del comando dell'accademia, possono risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.

 

          Art. 38. Note informative

     Le note informative per il personale civile insegnante di grado 7° od inferiore al 7° della regia accademia navale sono divise in tre parti.

     La parte prima contiene le generalità dell'insegnante e le notizie relative agli anni di servizio, allo stato di famiglia, agli studi seguìti ed alle ricompense onorifiche.

     La seconda parte comprende le informazioni relative alla diligenza, disciplina e condotta morale dell'insegnante.

     La parte terza comprende le informazioni relative alle qualità fisiche ed intellettuali dell'insegnante, nonché il giudizio sulla idoneità all'avanzamento.

     La prima parte, riempita personalmente dall'insegnante, è vistata dal comandante in 2 direttore degli studi. La seconda e la terza parte sono compilate dal comandante in 2 direttore degli studi e vistate dal comandante dell'accademia.

     Il giudizio complessivo è espresso con una delle seguenti qualifiche: ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.

     A cura del direttore degli studi dell'accademia è data comunicazione all'insegnante della nota di qualifica e l'insegnante deve dichiarare sul foglio stesso di averne presa conoscenza apponendovi la propria firma e la data. Le note informative sono compilate alla fine di ciascun anno scolastico e vengono rimesse al Ministero entro il mese di luglio. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione della nota di qualifica, l'insegnante può ricorrere al consiglio di amministrazione del Ministero contro la qualifica attribuitagli. Il ricorso è trasmesso al Ministero dal comando della regia accademia navale, corredato dai chiarimenti che saranno ritenuti necessari.

     In modo analogo sono compilate le note informative e di qualifica del personale di gabinetto.

     Per i professori di grado superiore al 7° il direttore degli studi della regia accademia provvede a compilare rapporti informativi con norme analoghe a quelle stabilite, per gli ufficiali ammiragli e per funzionari con grado corrispondente.

 

          Art. 39. Punizioni disciplinari

     Ai professori di ruolo possono essere inflitte secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari.

     1° la censura;

     2° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno;

     4° la destituzione.

     In tal caso dovrà essere previamente sentita la commissione di cui all'art. 183 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per stabilire se al professore destituito debba o meno essere riconosciuto il diritto a pensione.

 

          Art. 40.

     La censura è una dichiarazione di biasimo per mancanze ai doveri di ufficio o per irregolare condotta, che non costituiscano grave insubordinazione e che non siano tali da ledere la dignità o l'onore.

     Essa è inflitta per iscritto dal comandante della regia accademia navale, udite le giustificazioni dell'incolpato.

     Contro tale punizione, è ammesso entro 15 giorni dalla notificazione, ricorso al Ministero, che decide con provvedimento definitivo.

 

          Art. 41.

     Per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo a censura o per maggiore gravità di essi; per qualsiasi infrazione che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine e tolleranza di gravi abusi; per qualunque manifestazione collettiva tendente ad esercitare pressioni sull'azione dei superiori o a diminuirne l'autorità; per uso dell'impiego ai fini personali; per denigrazione dell'amministrazione e dei superiori, è inflitta la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio.

     Per maggiore gravità delle infrazioni di cui al comma precedente; per grave abuso di fiducia; per mancanze che ledano la dignità e l'onore o che dimostrino difetto di senso morale; per mancata fede al giuramento in qualunque modo manifestata, è inflitta la revocazione dell'impiego.

     È inflitta, invece, la destituzione, con perdita o meno del diritto a trattamento di quiescenza a seconda della gravità delle infrazioni, e indipendentemente da ogni azione penale, in caso di gravi atti di insubordinazione pubblicamente commessi con evidente offesa del principio di disciplina e autorità, per eccitamento alla insubordinazione collettiva e per offese alla persona del Re imperatore, alla famiglia reale imperiale, al primo Ministro o per pubblica manifestazione di propositi ostili alle istituzioni vigenti.

     La punizione di cui al n. 2 del precedente articolo 39 importa, oltre la perdita degli emolumenti, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

     Le punizioni di cui n. 2, 3 e 4 del precedente art. 39 sono inflitte dal Ministro, su conforme parere della commissione di disciplina di cui all'art. 68 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, alle adunanze della quale interviene, con voto deliberativo, un professore designato dal collegio dei professori della regia accademia navale.

     Qualora l'insegnante sottoposto a giudizio disciplinare rivesta il grado 5° dell'ordinamento gerarchico, la commissione di disciplina sarà così composta:

     un ispettore generale nella carriera amministrativa del Ministero, membro;

     Per gli insegnanti di grado 4° le attribuzioni della commissione di disciplina sono esercitate dal consiglio dei Ministri.

 

          Art. 42.

     Per le punizioni da infliggersi agli assistenti ed ai preparatori di gabinetto si osservano le disposizioni della parte seconda, capo VIII e IX, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

     Ai fini dell'art. 56 di detta legge per capo ufficio deve intendersi il comandante della regia accademia navale.

 

          Art. 43. Giuramento

     Il professore di ruolo, incaricato, non appartenente al personale di altre amministrazioni dello Stato ed assistente, al momento in cui inizia il servizio, è tenuto, sotto pena di decadenza, a prestare giuramento in presenza di due testimoni, davanti al direttore degli studi, secondo la formula seguente:

     "Giuro di essere fedele al Re, ai suoi reali successori ed al regime fascista, di osservare lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio di insegnante e adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare ufficiali operosi, probi e devoti alla patria ed al regime fascista.

     "Giuro che non appartengo, né apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concilii con i doveri del mio ufficio".

     I preparatori prestano giuramento con le stesse modalità stabilite pei professori e secondo la formula seguente:

     "Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi reali successori; di osservare lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato; di adempiere tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

     "Giuro che non appartengo, né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilii con i doveri del mio ufficio, Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria".

     Dei citati giuramenti viene redatto apposito verbale. L'originale è conservato negli atti personali dell'impiegato al quale ne è consegnata copia. Del giuramento è fatta menzione nello stato matricolare.

 

          Art. 44. Stato matricolare

     Per ogni insegnante e preparatore di gabinetto è tenuto, presso l'ufficio del personale civile del Ministero della marina, uno stato matricolare. A tutti è fatto l'obbligo di comunicare tutte le variazioni che avvengano nel loro stato di famiglia.

     Obbligo di seguire la via gerarchica.

 

          Art. 45.

     Qualsiasi comunicazione o istanza dell'insegnante o del preparatore di gabinetto all'autorità superiore deve essere sempre inoltrata per via gerarchica. Le comunicazioni od istanze che pervenissero direttamente sono respinte.

 

          Art. 46. Aspettative, disponibilità e congedi.

     Per le aspettative, disponibilità e congedi degli insegnanti vigono le disposizioni del capo X del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in quanto applicabili, tenendo conto che il periodo di congedo stabilito dall'art. 95 del decreto citato per i professori decorre, nel periodo delle vacanze estive, da quando il comando dell'accademia ritiene, a suo insindacabile giudizio, di lasciarli liberi.

     Ogni richiamo per servizio durante il periodo di congedo, dà diritto al professore di ruolo al trattamento di missione per i soli giorni di viaggio, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni per il personale della regia marina, salvo che si tratti di richiamo generale dalle licenze o di richiamo per punizione.

 

          Art. 47. Collocamento a riposo per limite di età

     Fermo il disposto dell'art. 1, lettera a) e dell'art. 4, comma primo del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, i professori della regia accademia navale sono collocati a riposo al compimento del 70° anno di età. Gli assistenti e i preparatori di gabinetto sono collocati a riposo al compimento del 60° anno di età.

     Coloro che raggiungono il limite di età durante l'anno scolastico, se abbiano effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno scolastico medesimo e sono collocati a riposo a decorrere dal successivo 1° ottobre.

 

          Art. 48.

     Ai professori ordinari con insegnamento universitario collocati a riposo o dispensati dal servizio per dimissioni volontarie può essere conferito il titolo onorifico di "professore emerito" o di "professore onorario" della regia accademia navale quando si trovino nelle condizioni previste dal vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore per il conferimento degli stessi titoli. Detti titoli sono concessi con decreto reale, su proposta del Ministro per la marina, previo parere del comando della regia accademia navale. Ai professori emeriti e onorari non competono particolari prerogative accademiche.

 

          Art. 49. Comandi presso altri uffici o amministrazioni

     Nel caso di comandi di insegnanti presso altri uffici o amministrazioni si applicano le norme contenute nel capo XI del regio decreto numero 2960 del 30 dicembre 1923.

 

          Art. 50.

     Al personale civile insegnante della regia accademia navale ed al personale di gabinetto sono applicabili, in quanto non contrastino col presente regolamento, le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato e successive modificazioni.

 

          Art. 51. Disposizioni fiscali

     La misura delle varie indennità, dei compensi ed emolumenti previsti dal presente regolamento è assoggettata alle riduzioni sancite dai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1147.

[3]  Articolo modificato dall'art.1 del R.D. 24 maggio 1946, n. 573 e così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1147.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1147.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1147.

[6]  Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1147.

[7]  Articolo modificato dall'art. 2 del R.D. 24 maggio 1946, n. 573 e così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1147.

[8]  Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1147.

[9]  Comma così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1147.

[10]  Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1147.

[11]  Comma così modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1147.

[12]  Articolo modificato dall'art. 3 del R.D. 24 maggio 1946, n.573 e così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1147.

[13]  Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1147.