§ 68.2.2 - R.D. 16 maggio 1932, n. 595.
Norme riguardanti il personale civile insegnante della regia accademia navale


Settore:Normativa nazionale
Materia:68. Norme civilistiche
Capitolo:68.2 fondazioni
Data:16/05/1932
Numero:595


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Oltre al personale di ruolo di cui all'articolo precedente, potranno essere assunti in servizio temporaneo quattro insegnanti con l'incarico di un determinato insegnamento per la durata [...]
Art. 3.      Il grado di ordinario di I classe (grado 4°) di cui alla precedente tabella non può> essere conseguito dagli insegnanti di lingue estere e di disegno.
Art. 4.      Le promozioni al grado di ordinario di III classe hanno luogo dopo cinque anni di permanenza nel grado di straordinario per gli insegnanti di lingue estere e di disegno e dopo tre anni per gli [...]
Art. 5.      La tabella dei gradi di cui all'art. 1 e le norme di avanzamento di cui al precedente articolo sono applicabili anche ai due professori del regio istituto idrografico della regia marina.
Art. 6.      Nella prima attuazione del presente decreto i professori ordinari di II classe sono collocati nel grado 5° all'inizio del grado stesso; i professori ordinari di III classe sono collocati nel [...]
Art. 7.      Coloro, fra gli insegnanti di ruolo appartenenti a regie università , che provengono dal ruolo del personale civile insegnante presso la regia accademia navale e attualmente ricoprono incarichi [...]
Art. 8.      Sono abrogate le disposizioni contenute nei regi decreti 17 dicembre 1922, n. 1777, e 7 febbraio 1926, n. 204, nonché tutte le altre disposizioni che siano in contrasto col presente decreto.


§ 68.2.2 - R.D. 16 maggio 1932, n. 595. [1]

Norme riguardanti il personale civile insegnante della regia accademia navale

(G.U. 14 giugno 1932, n. 136)

 

     Art. 1. [2]

     Il ruolo organico del personale civile insegnante di gruppo A della regia accademia navale è stabilito come segue:

     Ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale

 

Ex coefficiente di stipendio

QUALIFICA

Organico

970

 

 

900

 

 

670

Professore ordinario

 

500

 

14

402

Professore straordinario

 

402

 

 

325

Assistenti

18

271

 

 

 

          Art. 2.

     Oltre al personale di ruolo di cui all'articolo precedente, potranno essere assunti in servizio temporaneo quattro insegnanti con l'incarico di un determinato insegnamento per la durata dell'anno scolastico, da nominarsi o confermarsi anno per anno con decreto del Ministro per la marina.

 

          Art. 3.

     Il grado di ordinario di I classe (grado 4°) di cui alla precedente tabella non può> essere conseguito dagli insegnanti di lingue estere e di disegno.

 

          Art. 4.

     Le promozioni al grado di ordinario di III classe hanno luogo dopo cinque anni di permanenza nel grado di straordinario per gli insegnanti di lingue estere e di disegno e dopo tre anni per gli altri, in seguito a giudizio favorevole di apposita commissione, nominata dal Ministro per la marina, di concerto con quello per l'educazione nazionale, composta di un ufficiale ammiraglio, presidente, e di due professori ordinari appartenenti a regie università o ad istituti di istruzione superiore, membri.

     In caso di giudizio sfavorevole della anzidetta commissione, il Ministero può prorogare di due anni il periodo di straordinariato.

     Le promozioni al grado 5° ed al grado 4° hanno luogo rispettivamente dopo otto e sette anni di permanenza nel grado precedente, per merito assoluto, in seguito a parere favorevole del consiglio di amministrazione.

 

          Art. 5.

     La tabella dei gradi di cui all'art. 1 e le norme di avanzamento di cui al precedente articolo sono applicabili anche ai due professori del regio istituto idrografico della regia marina.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 6.

     Nella prima attuazione del presente decreto i professori ordinari di II classe sono collocati nel grado 5° all'inizio del grado stesso; i professori ordinari di III classe sono collocati nel grado 6° con l'anzianità che hanno raggiunto nel grado attualmente ricoperto.

     Gli attuali professori ordinari di IV classe sono collocati nel grado 6° all'inizio del grado.

     L'attuale professore straordinario stabile viene collocato nel 7° grado con l'anzianità raggiunta nel grado attualmente ricoperto.

 

          Art. 7.

     Coloro, fra gli insegnanti di ruolo appartenenti a regie università , che provengono dal ruolo del personale civile insegnante presso la regia accademia navale e attualmente ricoprono incarichi di insegnamento presso l'accademia stessa, hanno facoltà di chiedere, entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, il passaggio al predetto istituto.

     Sulla domanda decide il Ministro per la marina, sentito il parere del comando della regia accademia navale e d'accordo col Ministro per la educazione nazionale.

     Ai fini dell'inquadramento all'atto del ritorno all'accademia navale, giusta il disposto del precedente art. 6, il servizio prestato quali insegnanti universitari di ruolo è considerato come reso nel ruolo dell'accademia unitamente a quello effettivamente prestatovi.

 

          Art. 8.

     Sono abrogate le disposizioni contenute nei regi decreti 17 dicembre 1922, n. 1777, e 7 febbraio 1926, n. 204, nonché tutte le altre disposizioni che siano in contrasto col presente decreto.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo modificato dall'art.1 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1483.