§ 45.1.410 - Del.CIPE 15 giugno 2007, n. 36.
Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio/strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:15/06/2007
Numero:36

§ 45.1.410 - Del.CIPE 15 giugno 2007, n. 36.

Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio/strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013.

(G.U. 16 ottobre 2007, n. 241)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del C.I.P.E. in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 che affida al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione (DPS) del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dello sviluppo economico (legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181) il compito, tra l'altro, di provvedere alle iniziative in materia di utilizzazione dei Fondi strutturali comunitari;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'art. 5 della richiamata legge n. 183/1987;

     Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

     Vista la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

     Visti il regolamento (CE) del Consiglio dell'11 luglio 2006 n. 1083, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione; il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999; il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 n. 1081, relativo al fondo sociale europeo recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 e il regolamento (CE) della commissione dell'8 dicembre 2006 n. 1828, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento generale e del regolamento FESR;

     Vista la decisione della commissione del 4 agosto 2006 C(2006)3472, che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007-2013; la decisione C(2006)3473 che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" per il periodo 2007-2013; la decisione C(2006)3474 che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno a titolo dell'obiettivo "Convergenza" per il periodo 2007-2013; la decisione C(2006)3480 che fissa l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento dei fondi strutturali a titolo transitorio e specifico nell'ambito dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" per il periodo 2007-2013;

     Vista la nota n. D(2006)1027 del 7 agosto 2006 con cui la commissione europea ha comunicato la ripartizione annuale delle risorse assegnate all'Italia, per il periodo 2007-2013, comprensive dell'indicizzazione;

     Vista la nota n. 0010406 del 5 aprile 2006 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, ha trasmesso a tutte le regioni e province autonome ed alla Segreteria del CIPE, l'istruttoria tecnica per il riparto delle risorse fra regioni e province autonome;

     Visto il parere espresso dalla conferenza unificata nella seduta del 21 dicembre 2006 riguardante la posizione delle regioni e delle province autonome sul quadro strategico nazionale (QSN);

     Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 174 che approva il quadro strategico nazionale (QSN), che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, contiene, tra l'altro, la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma;

     Considerata l'esigenza di definire i criteri per la determinazione del cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi;

     Considerati gli obblighi in materia di addizionalità previsti dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

     Considerata la necessità di assicurare il riequilibrio finanziario con risorse nazionali per tenere conto di alcune particolarità regionali nell'obiettivo convergenza, delle situazioni particolari delle regioni in regime di transizione e delle Regioni dell'obiettivo competitività regionale e occupazione;

     Considerate le note del Ministero dello sviluppo economico n. 5659 del 6 marzo 2007 e n. 6103 del 12 marzo 2007, concernenti il cofinanziamento nazionale dei programmi operativi regionali Fesr e Fse delle Regioni Basilicata e Sardegna;

     Considerata la nota del Ministero del lavoro n. 7843 del 20 marzo 2007, concernente il cofinanziamento nazionale del PON Azioni di sistema nell'ambito dell'obiettivo competitività regionale ed occupazione;

     Considerata la successiva nota del Ministero dello sviluppo economico n. 12407, del 29 maggio 2007, concernente l'attribuzione di ulteriori risorse, a titolo di riequilibrio finanziario, in favore della regione Siciliana;

     Considerata la necessità di assicurare l'efficace monitoraggio sull'attuazione degli interventi strutturali comunitari 2007/2013 e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie;

     Considerata la necessità di prevedere idonei meccanismi di coordinamento, impulso e vigilanza sull'attivazione, a cura delle Autorità competenti, di efficaci sistemi di gestione e di controllo compatibili con la normativa comunitaria;

     Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 31 maggio 2007, a seguito dei lavori preparatori in sede tecnica del 16 e 23 maggio 2007;

     Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Delibera:

 

     1. Criteri di cofinanziamento.

     In corrispondenza delle risorse assegnate dall'Unione europea nell'ambito dei Fondi strutturali 2007/2013, il cofinanziamento di parte nazionale è assicurato mediante il ricorso al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 (di seguito denominato Fondo di rotazione), alle disponibilità esistenti su specifiche leggi settoriali di spesa, alle risorse attivabili nell'ambito dei bilanci delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi.

     Il cofinanziamento nazionale a carico delle suddette fonti è stabilito, per distinti obiettivi, come di seguito indicato:

     Obiettivo convergenza.

     Per i programmi operativi nazionali e per i programmi operativi interregionali, finanziati dal FESR e dal FSE, la relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione, in misura pari al 100 per cento della quota nazionale pubblica e, comunque, in misura non superiore alla corrispondente quota comunitaria - ovvero in misura inferiore qualora sia possibile attivare specifiche risorse nell'ambito di leggi di settore - fatti salvi i programmi che beneficiano del principio di proporzionalità di cui all'art. 74 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;

     Per i programmi operativi regionali la relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica, se sono finanziati a titolo FESR e in misura pari all'80 per cento, se sono finanziati a titolo FSE, mentre la restante parte è posta a carico dei bilanci delle Regioni e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi. La quota nazionale pubblica dei programmi regionali è stabilita nella stessa misura della quota comunitaria, fatti salvi i programmi che beneficiano del predetto principio di proporzionalità. La quota pubblica nazionale eccedente tale misura fa carico ai bilanci regionali e/o agli altri enti pubblici partecipanti al programma.

     Per i programmi operativi della regione Basilicata, in regime transitorio nell'ambito dell'obiettivo convergenza per effetto statistico, la quota nazionale pubblica potrà raggiungere, al massimo, il 60 per cento della quota pubblica globale e la copertura finanziaria posta a carico del Fondo di rotazione è pari, al massimo, all'80 per cento di detta quota, sia per i programmi cofinanziati dal FESR che per i programmi cofinanziati dal FSE. La quota pubblica nazionale eccedente tale misura massima fa carico al bilancio regionale e/o agli altri enti pubblici partecipanti al programma.

     Per far fronte ad alcune specificità regionali nell'obiettivo convergenza, il Fondo di rotazione assicura la copertura delle risorse necessarie per il riequilibrio finanziario nei limiti dell'importo di 722 milioni di euro, di cui 550 milioni di euro destinati alla Regione Campania, 125 milioni di euro alla Regione Calabria e 47 milioni di euro alla Regione Siciliana. All'assegnazione di tali risorse in favore delle Regioni interessate si provvede in sede di decreto direttoriale, assunto ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica del 15 maggio 2000, sulla base di apposita richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

     Le risorse per il riequilibrio finanziario potranno essere utilizzate, per ciascun programma operativo, in aggiunta alla quota di cofinanziamento nazionale o per ridurre l'apporto del bilancio regionale alla quota di cofinanziamento nazionale. Le Regioni assicurano, comunque, una quota minima di cofinanziamento a carico dei rispettivi bilanci e/o degli altri enti pubblici partecipanti ai programmi, stabilita in circa il 15 per cento della quota nazionale pubblica, sia per i programmi cofinanziati dal FESR che per i programmi cofinanziati dal FSE.

     Obiettivo competitività regionale e occupazione.

     La quota nazionale pubblica a carico del Fondo di rotazione per i programmi operativi regionali FESR e FSE e per il programma operativo FSE gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stabilita in 6.944.283.589 euro, come indicato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera. Tale importo include l'ammontare complessivo di 1.782.000.000 euro riguardante il riequilibrio finanziario e tiene conto dello 0,50 per cento del cofinanziamento statale, a fronte FSE, posto a carico di ciascuna Regione o Provincia autonoma, destinato al PON azioni di sistema.

     Per i programmi operativi della Regione Sardegna, in regime transitorio nell'ambito dell'obiettivo Competitività regionale e occupazione, la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica posta a carico del Fondo di rotazione è pari a 1.146.500.000 euro, comprensivi di 89.000.000 euro a titolo di riequilibrio finanziario.

     All'assegnazione degli importi di cui sopra, in favore di ciascun programma, distintamente per la quota FESR e per la quota FSE, si provvede in sede di decreto direttoriale assunto ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica del 15 maggio 2000.

     Obiettivo cooperazione territoriale europea.

     Per i programmi di cooperazione transnazionale e transfrontaliera, gestiti da amministrazioni pubbliche, la copertura finanziaria della quota nazionale pubblica è posta a totale carico del Fondo di rotazione.

     Per i programmi di cooperazione interregionale, gestiti da amministrazioni pubbliche, ai quali è eleggibile l'intero territorio europeo e per i quali non è prevista preallocazione di risorse tra Stati membri, la relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di rotazione in misura pari al 100 per cento della quota nazionale pubblica prevista per i partner che partecipano ai progetti finanziati in attuazione di tali programmi.

     Per eventuali programmi di cooperazione, diversi da quelli indicati dai commi precedenti, gestiti da amministrazioni pubbliche, la quota nazionale pubblica a fronte FESR è posta a totale carico del Fondo di rotazione.

     All'assegnazione degli importi di cui sopra, in favore di ciascun programma, si provvede in sede di decreto direttoriale, assunto ai sensi del citato decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica del 15 maggio 2000, sulla base delle richieste fornite dal Ministero dello sviluppo economico.

     2. Modalità di cofinanziamento.

     La determinazione delle quote annuali di cofinanziamento, a carico del Fondo di rotazione, viene effettuata mediante decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, previa istruttoria del gruppo di lavoro di cui al richiamato decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica del 15 maggio 2000.

     Gli importi di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione non sono suscettibili di aumento in assenza di corrispondente incremento degli importi di finanziamento dell'Unione europea.

     Eventuali riduzioni degli importi di finanziamento comunitario, per effetto dell'applicazione della clausola del disimpegno automatico, nonchè delle altre fattispecie di riduzione e/o soppressione dei contributi previste dal Regolamento CE n. 1083/2006, comportano corrispondenti riduzioni degli importi di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione, stabilite con decreti direttoriali della ragioneria generale dello Stato IGRUE, con conseguente recupero dei finanziamenti erogati in eccedenza.

     Le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli altri enti pubblici partecipanti ai programmi assicurano, per i programmi di rispettiva competenza, l'effettività degli oneri di cofinanziamento a proprio carico, mediante l'attivazione, nei rispettivi bilanci, di specifiche risorse finanziarie.

     3. Coordinamento dei sistemi di controllo

     La ragioneria generale dello stato - IGRUE, organismo nazionale di coordinamento delle autorità di audit designate per ciascun programma operativo, svolge un'azione di orientamento e di impulso diretta a garantire la corretta applicazione dei sistemi di gestione e di controllo previsti dalla normativa comunitaria, anche attraverso l'emanazione di linee guida e manuali sugli adempimenti e sulle procedure e metodologie, finalizzate ad assicurare una sana gestione finanziaria.

     Nell'ambito della funzione di coordinamento, di cui al comma precedente, l'IGRUE esprime il parere in merito alla conformità, con il disposto degli articoli da 58 a 62 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, dei sistemi di gestione e di controllo istituiti presso le amministrazioni titolari dei programmi operativi, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 2, dello stesso Regolamento.

     Per i programmi di cooperazione territoriale, la ragioneria generale dello Stato - IGRUE nomina il rappresentante italiano nei gruppi di controllori che verranno istituiti per assistere le autorità di audit, in base all'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1080/2006, relativo al FESR.

     4. Sistema di monitoraggio e flussi informativi con il sistema comunitario SFC 2007.

     Nell'ambito del sistema informativo della ragioneria generale dello Stato - IGRUE è attivato il sistema nazionale di monitoraggio dei Fondi strutturali, mediante adeguamento del sistema "Monitweb" 2000/2006 ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria 2007/2013.

     L'autorità di gestione di ciascun programma assicura l'attivazione di un sistema di monitoraggio in grado di rilevare i dati di avanzamento dal punto di vista finanziario, fisico e procedurale e di alimentare, nei tempi e nei formati definiti, il sistema nazionale di monitoraggio di cui al comma precedente.

     L'autorità di gestione adotta le misure opportune affinchè i dati forniti dagli organismi intermedi e/o dai beneficiari siano sottoposti ad un adeguato processo di verifica e controllo idoneo a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza delle informazioni monitorate.

     L'alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio è assicurata mediante protocolli di colloquio con i sistemi proprietari delle singole autorità di gestione. Nelle more dello sviluppo di autonomi ed idonei sistemi di monitoraggio presso le autorità di gestione, la ragioneria generale dello Stato - IGRUE sviluppa e rende disponibile un apposito modulo gestionale, idoneo ad assicurare l'espletamento degli adempimenti di monitoraggio a carico delle autorità di gestione, come individuati dalla normativa comunitaria e l'alimentazione del sistema nazionale di monitoraggio.

     Il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - IGRUE assicura il coordinamento dei flussi informativi con il sistema comunitario SFC 2007, per l'invio telematico, attraverso il sistema informativo nazionale, dei programmi operativi, dei dati di monitoraggio, delle previsioni di spesa presentati dalle Autorità di gestione e delle domande di pagamento presentate dalle Autorità di certificazione.

 

 

Allegato