§ 45.1.28 – L. 2 luglio 1960, n. 677.
Modifica ed integrazione dell'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, relativo a disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:02/07/1960
Numero:677


Sommario
Art. 1.      Nelle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, si provvede mediante la concessione di contributi integrativi costanti trentacinquennali nella [...]
Art. 2.      Alla maggiore spesa di lire 50 milioni derivante dall'aumento del limite di impegno per l'esercizio 1959-60 si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]


§ 45.1.28 – L. 2 luglio 1960, n. 677. [1]

Modifica ed integrazione dell'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, relativo a disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

(G.U. 18 luglio 1960, n. 175).

 

 

     Art. 1.

     Nelle ipotesi previste dall'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, si provvede mediante la concessione di contributi integrativi costanti trentacinquennali nella misura corrispondente alla differenza fra quella necessaria per coprire l'intero ammortamento dei mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti e quella del contributo concesso ai comuni stessi, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni [2].

     Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e di quelli integrativi previsti dalla presente legge il limite di impegno, autorizzato a termini dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esercizio 1959-60, con la lettera c) dell'art. 6 della legge 30 luglio 1959, n. 540, di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo è aumentato di lire 50.000.000; detto limite di impegno per gli esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63 e 1963-64, non potrà essere inferiore a lire 200 milioni; e, per l'esercizio 1964-65, non potrà essere inferiore a lire 150 milioni.

     Alla concessione dei contributi integrativi per l'assunzione da parte dello Stato degli oneri sopra specificati, si provvede con decreto del Ministro per i lavori pubblici, previa intesa con il Ministro per il tesoro.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, quale è stato modificato con l'art. 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635.

 

          Art. 2.

     Alla maggiore spesa di lire 50 milioni derivante dall'aumento del limite di impegno per l'esercizio 1959-60 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 25 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo esercizio.

     Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 27 gennaio 1968, n. 38.