§ 45.1.24 – L. 14 gennaio 1959, n. 5.
Nuova anticipazione di lire 40 miliardi a favore del "Fondo di rotazione" di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:14/01/1959
Numero:5


Sommario
Art. 1.      A favore del "Fondo di rotazione", previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per [...]
Art. 2.      Per l'utilizzazione delle somme di cui al precedente art. 1, si applicano le norme contenute nel capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e nel regolamento di [...]
Art. 3.      Al primo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, si aggiungono le parole: (omissis)
Art. 4.      I prestiti e i mutui per edifici rurali e per impianti di irrigazione, concessi ai termini del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, a favore di coltivatori [...]
Art. 5.      Il fondo di copertura per i rimborsi dovuti in dipendenza della garanzia sussidiaria di cui al precedente articolo, è costituito dal versamento, a favore della Cassa per [...]
Art. 6.      Alla spesa di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1958-59 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo [...]


§ 45.1.24 – L. 14 gennaio 1959, n. 5. [1]

Nuova anticipazione di lire 40 miliardi a favore del "Fondo di rotazione" di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione.

(G.U. 28 gennaio 1959, n. 22).

 

 

     Art. 1.

     A favore del "Fondo di rotazione", previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Tale anticipazione sarà destinata alla concessione di prestiti e mutui, ai sensi del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata con la legge 28 dicembre 1957, n. 1306, e sarà ripartita nelle tre categorie di operazioni previste dall'art. 5 di detta legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     Per l'utilizzazione delle somme di cui al precedente art. 1, si applicano le norme contenute nel capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, con le seguenti modificazioni.

 

          Art. 3.

     Al primo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, si aggiungono le parole: (omissis).

 

          Art. 4.

     I prestiti e i mutui per edifici rurali e per impianti di irrigazione, concessi ai termini del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, a favore di coltivatori diretti, singoli o associati, e di piccole aziende, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie inadempienti.

     La liquidazione delle somme dovute per effetto della garanzia sussidiaria prevista al precedente comma è disposta dal Comitato amministrativo della Cassa. Le condizioni e modalità di erogazione delle somme dovute dalla Cassa in conseguenza della garanzia sussidiaria saranno disciplinate con apposite convenzioni da stipulare fra la Cassa medesima e gli Istituti mutuanti.

 

          Art. 5.

     Il fondo di copertura per i rimborsi dovuti in dipendenza della garanzia sussidiaria di cui al precedente articolo, è costituito dal versamento, a favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, del 30 per cento dell'importo degli interessi maturati, al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero intestato al "Fondo di rotazione" istituito ai termini del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

     Ove occorra, con decreto del Ministro per il tesoro, da adottarsi di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, le disponibilità del predetto fondo di copertura potranno essere incrementate fino alla concorrenza del 60 per cento degli interessi maturati sul conto corrente fruttifero di cui al precedente comma.

 

          Art. 6.

     Alla spesa di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1958-59 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 734 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.