§ 45.1.23 - L. 20 febbraio 1958, n. 103.
Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:20/02/1958
Numero:103


Sommario
Art. 1.      Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, nella misura di lire [...]
Art. 2.      All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso, per l'esercizio finanziario 1958-59, un contributo straordinario di lire 3.700.000.000
Art. 3.      All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge sull'esercizio finanziario 1956-57 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio


§ 45.1.23 - L. 20 febbraio 1958, n. 103.

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

(G.U. 8 marzo 1958, n. 59).

 

 

     Art. 1.

     Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i ciechi civili, previsto dall'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 632, nella misura di lire 4.200.000.000, è elevato a lire 4.700.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57, a lire 5.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 ed a lire 8.900.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari successivi [1].

 

          Art. 2.

     All'Opera nazionale per i ciechi civili è concesso, per l'esercizio finanziario 1958-59, un contributo straordinario di lire 3.700.000.000.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge sull'esercizio finanziario 1956-57 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio stesso, ed a quello di lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Il contributo annuo di cui al presente comma è stato elevato a L. 10.400.000.000, a partire dall'esercizio finanziario 1959-60, per effetto dell'art. 1 della L. 3 gennaio 1960, n. 3.