§ 42.2.40 - Legge 9 agosto 1954, n. 632.
Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:09/08/1954
Numero:632


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Opera nazionale per i ciechi civili - Scopo - Controllo - Agevolazioni fiscali.
Art. 2.  Organi dell'Opera.
Art. 3.  Contributo dello Stato.
Art. 4.  Assegno a vita e sua misura.
Art. 5.  Abrogazione del primo comma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626.
Art. 6.  Copertura.
Art. 7.  Norme regolamentari, esecutive e d'attuazione - Statuto dell'Opera.
Art. 8.  Inizio dell'attività dell'Opera.
Art. 9.  Disposizione finale.


§ 42.2.40 - Legge 9 agosto 1954, n. 632.

Istituzione e compiti dell'Opera nazionale per i ciechi civili e concessione ai medesimi di un assegno a vita.

(G.U. 16 agosto 1954, n. 186).

 

     Art. 1. Istituzione dell'Opera nazionale per i ciechi civili - Scopo - Controllo - Agevolazioni fiscali.

     E' istituita l'Opera nazionale per i ciechi civili.

     L'Opera, oltre al compito di cui al successivo art. 4, ha quello di coordinare e sviluppare, nel campo della qualificazione e riqualificazione professionale dei ciechi civili e della organizzazione di lavoro, le analoghe attività svolte da istituzioni ed enti pubblici e privati.

     L'Opera ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.

     Essa è sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, i quali lo eserciteranno nei limiti e con le modalità da stabilirsi con le norme previste dal successivo art. 7.

     Agli effetti fiscali l'Opera è equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 2. Organi dell'Opera.

     L'Opera è retta da un Consiglio di amministrazione, composto di un presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, e di sei consiglieri, di cui uno in rappresentanza del Ministero dell'interno, uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro, e tre in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi.

     I sei consiglieri di cui al precedente comma saranno nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri: di essi i tre rappresentanti dei Ministeri, col concerto dei Ministri interessati; i tre rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, su designazione di nove nomi da parte dell'Unione stessa.

     I poteri del presidente dell'Opera, del Consiglio di amministrazione e degli altri organi esecutivi e di controllo sono stabiliti con le norme previste dall'art. 7.

 

          Art. 3. Contributo dello Stato.

     Per il conseguimento dei suoi scopi, è assegnato all'Opera nazionale per i ciechi civili un contributo annuo di lire 4.200.000.000 da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55 [1].

 

          Art. 4. Assegno a vita e sua misura.

     E' stabilito un assegno a vita a favore dei cittadini affetti da cecità congenita o contratta, che siano inabili a proficuo lavoro e comunque sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile.

     L'Opera ha il compito della erogazione di detto assegno, stabilito nella misura variabile da lire 10.000 a lire 14.000 mensili, secondo le norme di cui al successivo art. 7.

     L'assegno è corrisposto, dal compimento del 18° anno di età, a tutti coloro che siano colpiti da cecità assoluta o da riduzione visiva non inferiore al 90 per cento.

 

          Art. 5. Abrogazione del primo comma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626.

     E' abrogato il primo comma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, modificata dalle leggi 7 dicembre 1951, n. 1371, e 4 novembre 1953, n. 839.

     L'abrogazione ha effetto dal giorno 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 6. Copertura.

     Alla copertura della spesa prevista nel precedente art. 3 sarà provveduto, per lire 1.440.000.000, con le somme derivanti dalla abrogazione del primo comma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1950, n. 626, modificata dalle leggi 7 dicembre 1951, n. 1371, e 4 novembre 1953, n. 839, e, per la rimanente somma di lire 2.760.000.000, con le entrate provenienti dalla imposizione sui pubblici spettacoli stabilita con separate disposizioni di legge.

 

          Art. 7. Norme regolamentari, esecutive e d'attuazione - Statuto dell'Opera.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri e udito il parere del Consiglio di Stato, sarà provveduto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'approvazione del regolamento dell'Opera e delle altre norme eventualmente necessarie per l'esecuzione e l'attuazione della presente legge.

     Entro lo stesso termine sarà altresì approvato lo statuto dell'Opera.

 

          Art. 8. Inizio dell'attività dell'Opera.

     L'attività dell'Opera avrà inizio entro il mese successivo a quello della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

          Art. 9. Disposizione finale.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.


[1] Per modifiche al presente comma vedi l'art. 1 della L. 20 febbraio 1958, n. 103, l'art. 1 della L. 3 gennaio 1960, n. 3 e l'art. 1 della L. 13 luglio 1967, n. 576.