§ 44.1.5f - Legge 13 maggio 1978, n. 208.
Abrogazione del secondo comma dell'art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:13/05/1978
Numero:208


Sommario
Art. 1.      Il secondo comma dell'art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni già del cessato partito nazionale [...]
Art. 2.      In caso di alienazione o di concessione dei beni di cui all'art. 1 viene riconosciuto il diritto di prelazione a favore dei comuni, delle provincie e delle regioni
Art. 3.      Nel caso di immobili utilizzati quali abitazioni, ove il diritto di prelazione non sia stato esercitato dagli enti di cui all'articolo precedente, può essere esercitato [...]
Art. 4.      Il vincolo perpetuo di destinazione già imposto sui beni di cui all'art. 1 alienati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, cessa col decorso di dieci [...]


§ 44.1.5f - Legge 13 maggio 1978, n. 208.

Abrogazione del secondo comma dell'art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704.

(G.U. 25 maggio 1978, n. 143)

 

 

     Art. 1.

     Il secondo comma dell'art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni già del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, è abrogato.

     I beni suddetti sono soggetti alle norme vigenti per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.

 

          Art. 2.

     In caso di alienazione o di concessione dei beni di cui all'art. 1 viene riconosciuto il diritto di prelazione a favore dei comuni, delle provincie e delle regioni.

     Agli enti suddetti dovrà essere notificato dall'amministrazione finanziaria avviso contenente l'esatta indicazione dell'immobile destinato ad essere alienato o dato in concessione nonchè del prezzo o canone determinato dal competente ufficio tecnico erariale e delle altre condizioni dell'alienazione o concessione.

     Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, potranno entro sei mesi dalla notificazione, di cui al comma precedente, dichiarare di esercitare il diritto di prelazione.

     Entro i successivi sei mesi dovranno essere perfezionati gli atti di compravendita o di concessione.

     Il prezzo della compravendita che verrà determinato in base ai criteri previsti dall'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, potrà essere corrisposto in cinque rate annuali.

 

          Art. 3.

     Nel caso di immobili utilizzati quali abitazioni, ove il diritto di prelazione non sia stato esercitato dagli enti di cui all'articolo precedente, può essere esercitato dal concessionario o locatario a condizione che effettivamente vi abiti da data anteriore al 1° gennaio 1977 e dimostri di non essere proprietario di altra abitazione.

 

          Art. 4.

     Il vincolo perpetuo di destinazione già imposto sui beni di cui all'art. 1 alienati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, cessa col decorso di dieci anni dalla data del perfezionamento dell'atto di vendita.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.