§ 1.7.33 - L.R. 5 maggio 2017, n. 7.
Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.7 enti locali: norme elettorali
Data:05/05/2017
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 1.7.33 - L.R. 5 maggio 2017, n. 7.

Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali.

(G.U.R. 10 maggio 2017, n. 19)

 

Art. 1. Modifiche di norme in materia di cessazione degli organi comunali.

1. All'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 sono abrogati il comma 1, lettere a) e c), e il comma 2.

2. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"1. La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile.".

3. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa comporta la nomina da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma 4, di un commissario, il quale resta in carica sino al rinnovo degli organi comunali per scadenza naturale.".

4. È abrogato l'articolo 2 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 6.

5. In applicazione del comma 4 si intendono decaduti i provvedimenti adottati sulla base dell'articolo 2 della legge regionale n. 6/2017. L'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica apporta le conseguenti modifiche al decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo dei comuni fissate per l'11 giugno 2017.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.