§ 1.4.226 - L.R. 29 marzo 2017, n. 6.
Norme relative agli incarichi fiduciari in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:29/03/2017
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Norme relative alla conferma di incarichi fiduciari di vertice in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione
Art. 2.  Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 1.4.226 - L.R. 29 marzo 2017, n. 6.

Norme relative agli incarichi fiduciari in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali.

(G.U.R. 31 marzo 2017, n. 13 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Norme relative alla conferma di incarichi fiduciari di vertice in enti regionali o sottoposti a tutela e vigilanza della Regione

1. Il comma 1 dell’articolo 3 ter della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 bis, le designazioni, nomine o incarichi di natura fiduciaria, per i quali non è richiesta una selezione sulla base di specifiche competenze tecniche, relativi ad organi di vertice e a componenti dei consigli di amministrazione o degli organi equiparati di enti, aziende, consorzi, agenzie, soggetti, comunque denominati, di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, in società controllate o partecipate dalla Regione, con esclusione in particolare delle aziende di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, conferiti dal Presidente della Regione, dalla Giunta regionale o dagli Assessori regionali, durante il loro mandato, possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto. Decorso tale termine le designazioni, nomine ed incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.”.

 

     Art. 2. Interpretazione autentica in materia di cessazione dalle cariche negli enti locali [1]

1. Il comma 2 bis dell’articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 si interpreta come immediatamente applicabile dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella GazzettaUfficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 maggio 2017, n. 7.