§ 5.2.94 - L.R. 16 giugno 2017, n. 24.
Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:16/06/2017
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Principi)
Art. 4.  (Coordinamento integrato delle attività del Soccorso Alpino)
Art. 5.  (Soccorso ed elisoccorso)
Art. 6.  (Convenzione unica del Soccorso Alpino)
Art. 7.  (Scuole e attività specialistiche)
Art. 8.  (Rete Radio)
Art. 9.  (Segni distintivi)
Art. 10.  (Prestazioni)
Art. 11.  (Attività ricreative a elevato impegno di risorse)
Art. 12.  (Adeguamento di strutture comunali per attività di elisoccorso)
Art. 13.  (Sperimentazione di sistemi innovativi di localizzazione)
Art. 14.  (Recupero e trasporto di cadavere)
Art. 15.  (Abrogazioni)
Art. 16.  (Disposizioni finanziarie)


§ 5.2.94 - L.R. 16 giugno 2017, n. 24.

Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del Soccorso Alpino regionale.

(B.U. 21 giugno 2017, n. 25)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge detta norme per il riconoscimento, la valorizzazione e il potenziamento del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio Regionale Soccorso Alpino e Speleologico Friuli Venezia Giulia (CNSAS FVG).

2. La Regione Friuli Venezia Giulia, per gli interventi di soccorso sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio del territorio regionale si avvale stabilmente del CNSAS FVG quale associazione di promozione sociale di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), ferme restando le peculiari competenze dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di soccorso, e ne riconosce in detti ambiti:

a) la funzione di coordinamento operativo negli interventi di soccorso;

b) il ruolo di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario;

c) il ruolo di struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile nei casi di emergenze o calamità.

 

     Art. 2. (Finalità)

1. Le presenti norme sono intese a favorire e supportare nella loro integralità lo svolgimento delle funzioni proprie del CNSAS FVG, di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico).

2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano in particolare:

a) definendo la governance regionale di riferimento del soccorso alpino e speleologico nel contesto della rete dell'emergenza e urgenza regionale;

b) delineando l'attività formativa e didattica svolta dal CNSAS FVG;

c) definendo la natura delle prestazioni erogate;

d) stabilendo i tratti distintivi delle convenzioni di cui all'articolo 2 della legge 74/2001 .

 

     Art. 3. (Principi)

1. L'opera di salvaguardia della vita umana, di prevenzione e vigilanza degli incidenti e degli infortuni, nonchè quella di ricerca e soccorso, recupero e trasporto degli infortunati, dei pericolati e dei soggetti in imminente pericolo di vita, oltre che il recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio svolta dal CNSAS FVG, anche in collaborazione con altri enti dello Stato e altre organizzazioni pubbliche o private, si conforma, per quanto concerne il ruolo e il coordinamento alla legge 74/2001, alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e all'articolo 80, comma 39, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), nonchè alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile); per quanto attiene all'attività di promozione sociale, detta opera si conforma alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), e alla legge regionale 23/2012 ; per quanto attiene al soccorso sanitario, detta opera si conforma al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), e si armonizza con la programmazione regionale in materia di emergenza e urgenza sanitaria.

 

     Art. 4. (Coordinamento integrato delle attività del Soccorso Alpino)

1. Ferme restando le competenze della Protezione civile per quanto attiene al ruolo del Soccorso Alpino di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e agli indirizzi strategici definiti dalla Giunta regionale in materia sanitaria, di protezione civile e di politiche del Corpo forestale, il coordinamento integrato dei compiti e delle funzioni attribuite al CNSAS FVG, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), è affidato all'organismo regionale incaricato di sviluppare le linee strategiche e l'operatività del sistema di emergenza e urgenza regionale, presieduto dal Direttore centrale della salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, o suo delegato.

2. Ai fini di assicurare ai soggetti a vario titolo attigui alle attività del Soccorso Alpino il concorso alle scelte operative per le materie di protezione civile, nonchè per le attività del Corpo forestale regionale, l'organismo regionale di cui al comma 1 è integrato dal Direttore centrale della protezione civile e dal Direttore centrale delle risorse agricole, forestali e ittiche che possono delegare la funzione a funzionari delle rispettive strutture regionali.

3. L'organismo regionale di cui al comma 1, così come integrato da quanto disposto al comma 2, definisce le linee operative con apposito atto.

 

     Art. 5. (Soccorso ed elisoccorso)

1. Per l'attività di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario, ivi incluso il recupero dei soggetti deceduti, in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio del territorio regionale, il CNSAS FVG si coordina con la Rete dell'Emergenza e Urgenza regionale (REU) attraverso il Numero Unico di Emergenza Europeo 112 (NUE 112), di cui alla direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), e alla normativa nazionale di recepimento.

2. La Regione Friuli Venezia Giulia, anche in osservanza dell'articolo 2, comma 2, della legge 74/2001, assume ogni iniziativa atta a riconoscere il ruolo del CNSAS FVG nella Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (SORES).

3. Per i servizi di elisoccorso a configurazione Search And Rescue (SAR), individuati dalla programmazione sanitaria regionale, gli enti del Servizio sanitario regionale si avvalgono del personale CNSAS FVG, tramite la convenzione a titolo oneroso di cui all'articolo 6.

4. L'attività di soccorso di carattere non sanitario del CNSAS FVG nell'ambito regionale si svolge anche mediante l'utilizzo di aeromobili pubblici e privati con la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, autorizzati a svolgere servizi di volo aereo e in possesso delle licenze e autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 6. (Convenzione unica del Soccorso Alpino)

1. I rapporti tra il CNSAS FVG e la Regione Friuli Venezia Giulia, per tramite dei suoi diversi enti, sottesi allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono regolati da un'unica convenzione.

2. La convenzione è definita in coerenza con gli indirizzi strategici stabiliti dalla Giunta regionale in materia sanitaria, di protezione civile e di Corpo forestale regionale.

3. La convenzione è stipulata dall'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria), su mandato dell'organismo regionale di cui all'articolo 4, comma 1, e sulla base dell'atto che definisce le linee operative di cui all'articolo 4, comma 3.

4. La convenzione definisce le attività e le relative spese di carattere generale finalizzate al funzionamento della struttura correlate e funzionali all'erogazione dei servizi e delle prestazioni garantiti dal CNSAS FVG. La convenzione definisce almeno:
a) l'attività di soccorso, l'attività formativa e le correlate attività organizzative, tecniche e logistiche;

b) l'attività direttiva, amministrativa, organizzativa e tecnica del personale dipendente e del personale CNSAS FVG;

c) l'attività di adeguamento, ammodernamento e manutenzione delle dotazioni strumentali;

d) le attività rivolte alla prevenzione degli incidenti e degli infortuni e la diffusione e conoscenza delle funzioni e delle attività svolte in ambito regionale dal CNSAS FVG.

5. Per quanto attiene all'attività in campo sanitario, la convenzione definisce in particolare almeno:

a) la natura e le modalità di impiego del personale del CNSAS FVG, ivi incluse le unità cinofile;

b) la natura e le modalità di impiego delle risorse strumentali, l'area e gli scenari di intervento;

c) le modalità operative del soccorso e l'impiego dell'elisoccorso e la relativa definizione delle responsabilità e delle competenze dei soggetti coinvolti nelle attività di soccorso e di elisoccorso;

d) la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale sanitario e del CNSAS FVG;

e) la funzionalità della Rete Radio in capo al CNSAS FVG e la sua integrazione con altri sistemi radio, in particolare con quelli del REU 112 e delle centrali operative NUE 112 e della SORES;

f) le coperture assicurative (infortuni, responsabilità civile terzi, responsabilità civile auto e tutela legale) di uomini e mezzi impiegati;

g) il finanziamento per le attività e le prestazioni e le sue modalità di erogazione e rendicontazione.

6. Per quanto attiene alla reciproca collaborazione nelle attività di protezione civile e fermo restando il ruolo del soccorso alpino definito all'articolo 11 della legge 225/1992, la convenzione stabilisce in particolare almeno:

a) le modalità di collaborazione nelle attività operative e la relativa reciproca messa a disposizione di risorse umane e strumentali;

b) la definizione delle attività di sperimentazione e di formazione;

c) le coperture assicurative (infortuni, responsabilità civile terzi, responsabilità civile auto e tutela legale) di uomini e mezzi impiegati.

7. Per quanto attiene alla reciproca collaborazione con il Corpo forestale regionale, la convenzione definisce in particolare almeno:

a) la formazione reciproca e congiunta su tematiche di interesse comune;

b) le modalità di intervento congiunto operativo volto alla ricerca di persone disperse.

8. La convenzione è sottoscritta dai soggetti coinvolti per le parti di competenza. La convenzione ha valenza triennale ed è stipulata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; essa esplica i suoi effetti a partire dall'1 gennaio 2018; sono fatte salve le convenzioni stipulate in precedenza.

 

     Art. 7. (Scuole e attività specialistiche)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce e sostiene le Scuole regionali e la Commissione tecnica regionale del CNSAS FVG e si avvale altresì del CNSAS FVG quale soggetto di riferimento tecnico, scientifico e didattico per la individuazione di esperti nelle materie di cui alla presente legge da nominare in organismi regionali o in organismi di enti locali in cui la Regione è chiamata a designare propri rappresentanti.

 

     Art. 8. (Rete Radio)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, oltre ad assicurare quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, lettera e), promuove, altresì, le opportune intese fra il CNSAS FVG e gli enti locali, nonchè i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso e in locazione dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento e alimentazione.

 

     Art. 9. (Segni distintivi)

1. Il CNSAS FVG è tenuto ad apporre e pubblicizzare sui propri automezzi, sulle attrezzature e su ogni altra tipologia di materiale informativo curato e diffuso il numero unico 112 della REU regionale, ovvero il NUE 112, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva 2002/22/CE e dalla normativa nazionale di recepimento.

 

     Art. 10. (Prestazioni)

1. Gli interventi di elisoccorso sono prestazioni a carico del Servizio sanitario regionale se riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 .

2. Gli interventi di recupero e trasporto effettuati dall'Elisoccorso FVG o dalla Protezione civile, qualora non sussista la necessità di accertamento diagnostico o di prestazioni sanitarie presso un Pronto soccorso, sono soggetti a una compartecipazione alla spesa a carico dell'utente trasportato, se tale intervento è richiesto da quest'ultimo o riconducibile a esso.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione il piano tariffario relativo agli interventi di cui al comma 2 e definisce la quota di compartecipazione alla spesa, anche su base forfetaria, in base ai seguenti criteri:

a) tipologia degli interventi oggetto di compartecipazione;

b) previsione del limite della quota di compartecipazione non superiore al cinquanta per cento del costo del servizio;

c) riduzione del trenta per cento a favore dei residenti in Friuli Venezia Giulia.

4. La Giunta regionale, sentito il CNSAS FVG per la parte di competenza, aggiorna annualmente il piano tariffario di cui al comma 3.

 

     Art. 11. (Attività ricreative a elevato impegno di risorse)

1. Ai fini della presente legge sono considerate attività ricreative a elevato impegno di risorse quelle che comportano complesse operazioni di ricerca e recupero dell'infortunato, prima che lo stesso possa essere sottoposto a trattamenti sanitari.

2. Con la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 3, possono essere altresì individuate in maniera specifica le attività di cui al comma 1 nonchè l'eventuale compartecipazione alla spesa di ricerca e recupero da parte dell'utente anche qualora l'intervento sia seguito da ricovero ospedaliero o da accertamenti presso il Pronto soccorso, secondo gli importi previsti dal tariffario regionale definiti nella medesima delibera.

 

     Art. 12. (Adeguamento di strutture comunali per attività di elisoccorso)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i Comuni della regione, proprietari di campi sportivi o altre strutture idonee, per la realizzazione sulle stesse di interventi di adeguamento per le attività di elisoccorso in emergenza urgenza.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i campi sportivi o le altre strutture idonee che possono essere adeguate per le attività di elisoccorso di cui al comma 1.

3. I Comuni, individuati nella delibera di cui al comma 2, presentano domanda di finanziamento alla Direzione competente in materia di salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammissibili a finanziamento anche le spese già sostenute nel corso del 2017. II contributo può essere erogato in un'unica soluzione in via anticipata a richiesta del beneficiario. Le modalità di rendicontazione sono stabilite nel decreto di concessione.

 

     Art. 13. (Sperimentazione di sistemi innovativi di localizzazione)

1. Ai fini di migliorare l'efficienza e la tempestività delle operazioni di ricerca, soccorso, recupero e trasporto degli infortunati, dei pericolati e dei soggetti in imminente pericolo di vita, oltre che del recupero dei caduti in ambiente montano, ipogeo, ostile e impervio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare una sperimentazione, della durata di tre anni, di nuovi sistemi di localizzazione delle persone disperse nelle zone non coperte dal segnale telefonico.

2. Con propria deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce in particolare:

a) il soggetto responsabile della sperimentazione di cui al comma 1;

b) le modalità di partecipazione del Sistema informativo regionale (SIR) e dei soggetti coinvolti dalla presente legge e in particolare del Servizio sanitario regionale, della Protezione civile, del Corpo forestale, del CNSAS FVG e del CAI regionale;

c) le zone entro cui avviare la sperimentazione e il relativo coinvolgimento dei Comuni interessati.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è sottoposta a valutazione al termine del terzo anno e tale valutazione è effettuata dalla Giunta regionale, che si avvale di strumenti valutativi adeguati.

4. Sulla base delle risultanze della valutazione di cui al comma 3, sono predisposte le modalità definitive di attuazione dei nuovi sistemi di localizzazione delle persone disperse di cui al comma 1.

 

     Art. 14. (Recupero e trasporto di cadavere)

1. In armonia con quanto disposto dalla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), e una volta acquisita l'autorizzazione dall'Autorità giudiziaria alla rimozione, il servizio di Elisoccorso del REU 112 regionale, coadiuvato dal personale del CNSAS FVG, può provvedere alla rimozione e al trasporto del cadavere.

2. Le modalità della rimozione e del trasporto del cadavere sono stabilite da un protocollo operativo tra il Servizio sanitario regionale e la Protezione civile regionale.

 

     Art. 15. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club alpino italiano (CAI) nel Friuli - Venezia Giulia);

b) l'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 concernente "Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia");

c) il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

d) i commi 78, 79, 79 bis, 79 ter, 79 quater, 79 quinquies, 79 sexies e 79 septies dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);

e) l'articolo 164 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).

 

     Art. 16. (Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 4, lettere a), b) e d), è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

3. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 4, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

5. Con l'adozione degli atti di programmazione annuale del Servizio sanitario regionale, l'Amministrazione regionale destina per le finalità previste dall'articolo 6, comma 5, almeno la somma di 150.000 euro annui dei fondi stanziati sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019. Per l'anno 2018 è autorizzata la spesa di 10.000 euro a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

7. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 240.000 euro suddivisa in ragione di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

9. Per le finalità previste dall'articolo 7 è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

11. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

12. Agli oneri derivanti dal comma 11 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

13. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sulla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.

14. Agli oneri derivanti dal comma 13 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.