§ 3.18.93 - Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 28.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34concernente «Interventi regionali di promozione dell'attività del Club [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.18 turismo ed industria alberghiera
Data:05/08/1996
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34).
Art. 2.  (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 2 della legge regionale 34/1992).
Art. 3.  (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 34/1992).
Art. 4.  (Norme finanziarie).


§ 3.18.93 - Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 28.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34concernente «Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia».

(B.U. 7 agosto 1996, n. 32).

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34). [1]

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 2 della legge regionale 34/1992).

     1. [Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 34/1992 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)] [2].

     2. Dopo il comma 2 della legge regionale 34/1992 è aggiunto il seguente [3]:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 34/1992). [4]

     1. L'articolo 3 della legge regionale 34/1992, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Norme finanziarie).

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 34/1992, come modificato dall'articolo 3, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della medesima legge regionale n. 34/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

     2. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 34/1992, come modificato dall'articolo 3, per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) della medesima legge regionale 34/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

     3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 - alla Rubrica n. 24 - programma 2.4.5. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII sono istituiti i seguenti capitoli:

     a) capitolo 6105 [1.1.162.2.08.32] con la denominazione «Contributi per la realizzazione del programma regionale delle iniziative promosse dal Club Alpino Italiano (CAI)» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998;

     b) capitolo 6106 [1.1.162.2.08.32] con la denominazione «Contributi per il sostegno dell'attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Sezione Speciale del Club Alpino Italiano - (CAI) - Delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

     4. All'onere complessivo di lire 1.500 milioni, in termini di competenza, derivante dai commi 1 e 2, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6107 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

     5. Sui precitati capitoli 6105 e 6106 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni e rispettivamente di lire 300 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6107.

     6. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 6105 e 6106 sono inseriti nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.

     7. Il precitato capitolo 6107 è eliminato dall'elenco n. 1, allegato ai bilanci predetti, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 novembre 2017, n. 36.

[2] Comma abrogato dall'art. 16 della L.R. 9 novembre 2012, n. 22.

[3] Si legga invece «Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 34/1992 è aggiunto il seguente:». Vedi avviso di rettifica in B.U. 9 ottobre 1996, n. 41.

[4] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 16 giugno 2017, n. 24.